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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 12/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Dott. Giovanni Battiato – Giudice Ausiliario della Corte
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 122 del ruolo generale per gli affari di
Lavoro dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
In proprio e quale genitrice di e Parte_2 Parte_3
domiciliata in Caltanissetta, Via Alcide De Gasperi n. 34, presso lo
[...] studio dell'Avv. Giuseppe Racalbuto che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso in appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
In persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Ferraù per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
A P P E L L A T A
Controparte_2
In persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , Via Reno n. 9 presso lo studio dell'Avv. Elena Tamburini che CP_2 la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
A P P E L L A T A
Parte_4
In persona dell'Assessore pro tempore, domiciliato in Caltanissetta, Via Libertà n. 174, presso la sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
A P P E L L A T O
OGGETTO: Appello a sentenza del giudice del lavoro di Caltanissetta.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note sostitutive dell'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8 febbraio 2021, adiva il Parte_1
Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere dipendente di ruolo dell' , presso il Controparte_1
Presidio Ospedaliero di Caltanissetta dal 16 settembre 2010, con mansioni di CP_3 operatore tecnico CED e di essere stata riconosciuta, dal 19 settembre 2012, invalida al 100% ed avente diritto ai benefici ex lege n. 104/1992. Esponeva altresì di essere madre di tre figlie, due delle quali minorenni, e a loro volta Pt_3 Persona_1 beneficiarie ex L. 104/92 e di coabitare a con il proprio compagno, fra l'altro CP_2 anch'egli affetto da sordomutismo. Rappresentava di avere, anche a causa di ulteriori e Cont Cont sopravvenuti problemi di salute, reiteratamente richiesto all' di ed all' CP_2 di Caltanissetta di essere trasferita, eventualmente anche in comando, richieste sempre disattese. Illustrati disagi e ripercussioni negative anche sui familiari, soprattutto le figlie disabili, della situazione, la ricorrente sosteneva che l'Assessorato regionale alla Sanità avrebbe dovuto disporre, in forza del rapporto di Cont Cont immedesimazione organica delle il trasferimento in via coattiva dall' di
Caltanissetta a quella di al fine di tutelare la salute della lavoratrice invalida e CP_2 delle sue figlie, parimenti invalide.
Formulava pertanto le seguenti conclusioni:
«ritenere e dichiarare il diritto della dipendente – invalida al 100% -,Sig.ra
[...]
, nata in [...] il [...], per le ragioni di diritto e giustizia Parte_1 soprarichiamate, ordinare all'Assessorato Regionale alla Salute, in persona del suo Cont Assessore p.t., il trasferimento della lavoratrice dall' di Caltanissetta, luogo dove Cont attualmente presta il proprio lavoro, all' di , luogo di residenza propria e CP_2
Pag. 2 di 10 attualmente delle figlie invalidi, al 100%, in severa e improcrastinabile applicazione dell'art.4, L.05/02/1992 n.104 (c.ma 3, art.3);
- in subordine ritenere e dichiarare, a valere nei confronti dell' Parte_4 CP_5
, in persona dell'Assessore p.t., il diritto della lavoratrice – invalida –, per le
[...] superiori ragioni, ad essere comandata dall' di Caltanissetta al posto di lavoro più CP_4 vicino alle proprie esigenze familiari, tenuto conto altresì dei diritti delle due figlie minori, invalide al 100%, e dunque c/o l' di , con ogni e qualsivoglia accessoria CP_4 CP_2 statuizione;
- in estremo subordine ritenere e dichiarare il diritto della lavoratrice – invalida – ad ottenere dall'Assessorato Regionale Siciliano, in persona dell'Assessore p.t., per il tramite delle due di Caltanissetta e l'assegnazione CP_6 CP_2
al posto di lavoro più vicino alle proprie esigenze familiari e dunque in , con ogni e qualsivoglia accessoria statuizione;
CP_2
- condannare, per ciascuna delle tre ipotesi citate, l'Assessorato Regionale Siciliano, in persona dell'Assessore p.t., a corrispondere alla dipendente, per i disaggi enormi patiti dalla stessa e dalle proprie figlie, in violazione dell'art. 3 c.3 della L.n.104/92, a causa dell'atteggiamento dilatorio e defatigatorio tenuto dalle due AA.SS.PP. interessate, un congruo risarcimento per il danno arrecato alla famiglia della lavoratrice, da determinarsi equitativamente, in una somma non inferiore ad €.10.000,00, con interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo”
Si costituivano i tre enti convenuti.
L' chiedeva il rigetto del ricorso. Controparte_7
L'ASP di Caltanissetta chiedeva dichiararsi il proprio difetto di titolarità passiva e comunque il rigetto della domanda risarcitoria.
L'Assessorato Regionale alla Sanità eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 365/2024 del 19 settembre 2024, il giudice adito statuiva come segue:
Accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Parte_5
.
[...]
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di trasferimento temporaneo.
Rigetta il ricorso per la restante parte.
Condanna alla refusione delle spese di lite Parte_1 Cont sostenute dall' e dall' di Caltanissetta che Parte_5 vengono liquidate nella complessiva somma di € 2.108,00, oltre spese forfettarie, IVA e
CPA ai sensi di legge.
Pag. 3 di 10 La soccombente ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande già formulate col ricorso introduttivo della lite.
Gli Enti appellati si sono costituiti anche in questa sede.
L' ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, anche con riferimento Controparte_7 all'art. 345 c.p.c., e comunque la sua infondatezza.
L' e l'Assessorato alla Sanità hanno chiesto il rigetto del gravame, Controparte_8 insistendo nelle rispettive eccezioni di carenza di titolarità e di legittimazione passiva.
Il Tribunale ha inizialmente rilevato che la ricorrente era stata distaccata temporaneamente a dal gennaio 2024 al 31 gennaio 2025, ma questo non CP_2 aveva comportato la completa cessazione della materia del contendere, essendo rivendicato il diritto al trasferimento, con definitività del medesimo, ed essendo anche stata avanzata domanda di risarcimento dei danni.
Premesso che nessuna contestazione sussisteva sulla condizione di invalidità della ricorrente e delle figlie, il Tribunale ha osservato che il mancato trasferimento della Cont non era dipeso dall' di Caltanissetta, e che non si comprendeva quale Pt_1 intervento avrebbe dovuto espletare l'Assessorato convenuto, visto il solo riferimento, in ricorso, all'asserito rapporto di immedesimazione organica fra ed Controparte_1
Amministrazione regionale.
Ricordate diffusamente le difese esposte da parte ricorrente con note del 12 gennaio
2024, il Tribunale si è posto “per prima la questione della legittimazione passiva Cont dell'Assessorato e dell' di Caltanissetta” ed ha osservato che le resistenti CP_1 avevano negato il trasferimento richiesto più volte dalla ricorrente nell'ambito della propria autonomia gestionale, prevista dall'art. 3 del D.Lvo. n. 502 del 1992. e dall'art. 9 l.r. Sicilia n. 5/2009.
Doveva perciò escludersi il rapporto di immedesimazione organica fra un'azienda e la Regione, con conseguente fondatezza dell'eccezione di difetto di CP_1 legittimazione passiva sollevata dall'Assessorato.
Il giudice di prime cure è poi passato ad esaminare la problematica dell'onere della prova sulla sussistenza di un posto in organico cui destinare il richiedente il trasferimento, variamente risolta in giurisprudenza, e sulla quale il Tribunale ha preso a riferimento Cass. S.U. sent. n. 7945 del 27 marzo 2008.
Peraltro, nel caso presente, il Tribunale ha rilevato che “non è stata mai fatta questione Cont sull'esistenza di un vuoto nell'organico dell' di per le mansioni di CP_2 appartenenza della ricorrente o sulla decisione di quest'ultima azienda di destinarlo ad altri soggetti, posto che presupposto del ricorso è stato quello di azionare un diritto per così dire assoluto al trasferimento.”.
Pag. 4 di 10 Il Tribunale ha ricordato che il diritto al trasferimento presuppone non solo la vacanza del posto, ma la decisione dell'Amministrazione di coprirlo, richiamando anche su tale aspetto la già citata Cass. S.U. 7945 del 2008.
Ricordato che il diritto della ricorrente alla priorità nei trasferimenti si fondava sia sull'art. 21, sia sull'art. 33 L. n. 104 del 1992, il Tribunale ha osservato che l'
[...]
, su ordine del giudice, aveva esibito la propria pianta organica ed ha rilevato CP_7 che mancavano sia il posto vuoto in organico, sia la decisione dell' di Controparte_7 coprirlo, con conseguente impossibilità di accoglimento del ricorso.
Di qui il sopra trascritto dispositivo.
Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel negare la legittimazione passiva dell'Assessorato, posto che il rapporto di immedesimazione organica evidenziato nel ricorso introduttivo, o eventuale altra ricostruzione giuridica che si fosse voluta individuare, emergeva chiaramente dalla Legge Regionale n. 5 del 14 aprile 2009, della quale l'appellante riproduce diverse disposizioni, concludendo nel senso della sussistenza della responsabilità almeno solidale dell' per le Parte_4 scelte delle singole aziende da esso controllate e che, pur dotate di autonomia, rappresentavano un'emanazione dell'Assessorato. In altri termini, “il rapporto tra le Cont singole e l'Assessorato, visto che quest'ultimo ha potere di supervisione nei confronti dei soggetti che sono inquadrati nella sanità siciliana, non è tra isole autonome, bensì tra entità organicamente e logicamente inquadrate all'interno della sanità siciliana”.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la propria condanna alle spese nei confronti dell' e dell' , enti nei cui confronti ella non Parte_4 Controparte_8 poteva essere considerata soccombente, avendo dovuto convenirli in giudizio ex art. 101 c.p.c. quali contraddittori necessari per far valere il proprio diritto al trasferimento Cont presso l' di , anche alla stregua delle previsioni dell'art. 30 D.Lgs. n. 165 CP_2 del 2001.
Con il terzo motivo, l'appellante denuncia contraddittorietà fra dispositivo e motivazione perché, dopo avere correttamente rilevato che il comando temporaneo della Cont ricorrente presso l' di non aveva comportato un'effettiva cessazione della CP_2 materia del contendere, l'aveva dichiarata in dispositivo, seppur limitatamente alla domanda di trasferimento temporaneo.
Con il quarto motivo, l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza laddove dopo avere evidenziato che presupposto della domanda era il “diritto per così dire assoluto al trasferimento” aveva poi del tutto illogicamente osservato come tale diritto presupponesse non solo un posto vacante in organico, ma la decisione dell'Amministrazione di coprirlo.
Pag. 5 di 10 Peraltro, l' non aveva mai sollevato la questione della carenza di posti Controparte_7 in organico né opposto ragioni ostative specificamente concernenti la ricorrente. Del resto, la successiva collocazione della ricorrente in comando temporaneo era di per sé Cont dimostrativa dell'inconsistenza del diniego opposto dall' di . Peraltro, CP_2 pronunce della Suprema Corte (ad. es. Cass. 12 settembre 2023 n. 26343) riconoscono il diritto della lavoratrice che assiste il familiare disabile al trasferimento nella sede più vicina anche in caso di organico già coperto oppure affermano (v. Cass. n. 7120 del
2018) l'onere del datore di lavoro di provare elementi da contrapporre al diritto del lavoratore onde procedere ad un bilanciamento degli interessi contrapposti.
Con il quinto motivo, l'appellante censura il mancato riconoscimento del risarcimento del danno e la carenza della motivazione sul rigetto del ricorso.
Con il sesto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 30 D.Lgs. n. 165 del 2001, e degli artt. 21 e 33 L. 104 del 1992. Si lamentano quindi la violazione del diritto della ricorrente al trasferimento ed alla mobilità e la carenza di prova in ordine a ragioni giustificative del rifiuto alla mobilità stessa. Viene altresì rilevata – come già in seno al quarto motivo – la lacuna dell'ordine di esibizione del 30 marzo 2024, che non riguardava la pianta organica dell'Ente in tutti gli anni, dal 2014 in poi, in cui la ricorrente aveva avanzato richiesta di trasferimento e, comunque, la non piena ottemperanza ad esso da parte dell' , che nulla aveva prodotto con Controparte_7 riguardo alla copertura del posto di operatore CED mediante trasferimenti a qualsiasi titolo.
Con il settimo motivo, l'appellante torna a dolersi della disciplina delle spese di lite.
***********
Il Tribunale ha effettivamente errato nel ritenere la carenza di legittimazione passiva dell'Assessorato Regionale alla Sanità perché non ha tenuto conto del principio secondo cui la legittimazione passiva va verificata sulla base della prospettazione dell'attore, quindi sulla base della domanda presentata.
Come emerge dalle conclusioni sopra trascritte, la ricorrente ha chiesto:
1. in via principale di ordinare all'Assessorato alla Sanità (di disporre) il Cont trasferimento della dall' di Caltanissetta all' ; Pt_1 Controparte_7
2. in via subordinata, di dichiarare nei confronti (“a valere”) dell'Assessorato Cont anzidetto il diritto della lavoratrice al comando presso l' di;
CP_2
3. in via ulteriormente subordinata, di dichiarare il diritto della ricorrente di
“ottenere dall'Assessorato Regionale Siciliano… per il tramite delle due
AA.SS.PP.” l'assegnazione temporanea ad un posto di lavoro in;
CP_2
Pag. 6 di 10 4. la condanna, sempre e solo dell'Assessorato, ed in relazione a ciascuna delle predette ipotesi, al risarcimento dei danni subiti da lei e dalle proprie figlie “a causa dell'atteggiamento dilatorio e defatigatorio tenuto dalle due AA.SS.PP. interessate”.
L'Assessorato era legittimato passivo per il solo fatto che, secondo la prospettazione Cont della ricorrente, esso avrebbe potuto e dovuto attuare il trasferimento dall' di
Caltanissetta a quella di o il comando, almeno temporaneo e provvisorio, negli CP_2 stessi termini, nonché rispondere del danno cagionato dall'atteggiamento delle dette
Aziende.
Che poi, in realtà, l'Assessorato non fosse affatto munito del potere di ingerenza nel Cont rapporto di lavoro fra di Caltanissetta e la ricorrente, e contrariamente a quanto da quest'ultima sostenuto, non aveva alcuna rilevanza in punto di legittimazione passiva alla domanda, ma solo di fondatezza della domanda stessa.
Quanto, appunto, alla carenza di un potere di intervento dell'Assessorato nella gestione dei rapporti di lavoro col proprio personale da parte delle le Controparte_9 affermazioni del Tribunale sono del tutto condivisibili.
L'art. 9 co. 1 L.R. n. 5 del 2009 prevede espressamente che
Le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.
Personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale implicano la titolarità esclusiva dei rapporti di lavoro, quali datrici, in capo alle e l'autonomia gestionale Controparte_9 tipica dell'imprenditorialità.
Le “ funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di supporto nei confronti delle ” nonché di tutti gli altri soggetti, Parte_6 pubblici e privati, che svolgono attività di rilievo sanitario, che l'art. 2 della stessa legge regionale attribuisce alla Regione attengono al perseguimento delle finalità del servizio sanitario regionale nell'erogazione di prestazioni di evidente interesse vitale della collettività e quindi in funzione di tutela sia dell'utenza sia di una corretta e funzionale gestione delle risorse finanziarie, mentre non hanno alcuna attinenza con i rapporti intrattenuti da ciascuna Azienda con i propri dipendenti. D'altro canto, se la regola generale è quella, espressamente prevista, dell'autonomia imprenditoriale dell'
[...]
, le limitazioni a tale regola dovrebbero essere altrettanto espressamente CP_1 previste e disciplinate, e di una tale deroga non v'è traccia nell'impianto legislativo regionale. Pertanto, la tesi dell'appellante, secondo cui l' sarebbe almeno Parte_4 solidalmente responsabile delle azioni od omissioni delle lesive dei Controparte_9
Pag. 7 di 10 diritti del personale dipendente di queste ultime è totalmente priva di supporto normativo.
La presente motivazione potrebbe terminare qui, proprio perché unico destinatario delle domande di condanna (ad un facere – trasferire, comandare, assegnare la ricorrente presso un posto di lavoro a – ed al risarcimento del danno) era CP_2
l'Assessorato e quanto sopra esposto è bastevole al rigetto delle domande.
Tuttavia, ove si dissentisse dalle superiori argomentazioni e per maggiore completezza, si ritiene opportuno aggiungere quanto segue.
Non si comprende, innanzitutto, la doglianza dell'appellante in relazione alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Come visto, la ricorrente aveva chiesto, in via subordinata, di poter ottenere almeno una temporanea/provvisoria assegnazione a e questo ha ottenuto in via CP_2 stragiudiziale, essendo stato disposto il suo comando in quella sede da gennaio 2024 al
31 gennaio 2025. Pertanto, su questa subordinata e limitata domanda, la cessazione della materia del contendere – pur circoscritta, appunto, all'anzidetto periodo – è oggettiva e la relativa dichiarazione del Tribunale è corretta.
I diritti del lavoratore ex artt. 21 co. 2 e 33 co. 5 L. n. 104 del 1992 sorgono e si esplicano all'interno del rapporto di lavoro e possono pertanto essere fatti valere nei confronti dell'altro titolare del rapporto, ossia, come ovvio, il datore di lavoro. Allorché si parla di trasferimento, quindi, ci si riferisce ad una pluralità di sedi, filiali, unità produttive, o comunque le si voglia definire, site in luoghi geografici diversi all'interno di un determinato territorio e facenti capo allo stesso datore di lavoro. Il caso più evidente, perlomeno nel pubblico impiego, è quello in cui la parte datoriale sia un
Ministero (della Giustizia o dell'Istruzione, per esempio) che, all'atto dell'assunzione, può teoricamente destinare un neo-assunto in qualsiasi luogo del territorio nazionale.
Ergo, il diritto del lavoratore in possesso dei requisiti di cui alla L. n. 104 del 1992 è quello di ottenere il trasferimento – allorché ne maturino eventuali altre condizioni necessarie – presso la sede di propria preferenza fra quelle vacanti e disponibili (e si soprassiede, qui, in quanto irrilevante ai fini della presente decisione, sulla tesi dell'appellante secondo cui il diritto al trasferimento sarebbe assoluto e quindi da tutelare anche in caso di assenza di posti vacanti e disponibili).
Nella specie, la lavoratrice non aspira affatto ad un trasferimento presso una sede diversa, presso un luogo di lavoro diverso restando alle dipendenze dello stesso datore Cont di lavoro (l' di Caltanissetta), ma ambisce in realtà all'assunzione presso un diverso Cont datore di lavoro ( di ) che ha sede in un determinato territorio (appunto, il CP_2 Cont Comune di ). E tutto questo perché, come sopra visto, ciascuna ha CP_2
Pag. 8 di 10 propria personalità e soggettività giuridica nonché autonomia gestionale ed imprenditoriale e non è un mero organo periferico inglobato in un altro ente
(l'Assessorato alla Sanità).
Pertanto, le domande basate sulle anzidette disposizioni della L. n. 104 del 1992 sono intrinsecamente infondate perché vorrebbero far valere i diritti da esse scaturenti nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto di lavoro in cui sono maturati e che avrebbero invece come unico referente passivo, cioè come unico obbligato, l'attuale Cont datore di lavoro, che è l' di Caltanissetta.
L'appellante sembra avvertire la detta problematica nel momento in cui richiama l'art. 30 D.Lgs. n. 165 del 2001, concernente il passaggio diretto di personale ad amministrazioni diverse. La formulazione della disposizione ha subito nel tempo diverse variazioni, ma quella vigente alla data di deposito del ricorso di primo grado e già da diversi anni era la seguente:
“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”.
La mobilità di cui alla norma ha dunque, fra gli altri, l'imprescindibile presupposto dell'esistenza di posti vacanti nell'organico di un'amministrazione.
Non risulta che l' avesse una carenza di organico, ma, al di là di Controparte_7 questo, preme evidenziare e rimarcare il tenore letterale della norma. Le amministrazioni “possono” coprire i posti vacanti in organico andando a verificare la possibilità di assumere, attraverso una successione nel contratto di lavoro, i dipendenti in servizio presso altre amministrazioni. La norma non istituisce un diritto soggettivo del dipendente, ma solo una facoltà organizzativa in capo alle singole amministrazioni, che possono – non “sono tenute a” – coprire le eventuali carenze di organico nel modo anzidetto. Se dunque l'amministrazione – nella specie la – non ha Controparte_7 carenze di organico o, quand'anche le avesse, non intendesse fare ricorso a tale modalità di copertura, il pubblico impiegato che avesse interesse a transitare alle dipendenze di quell'amministrazione non potrebbe vantare in proposito alcun diritto soggettivo.
Per queste ragioni, il dispositivo della sentenza di primo grado – fatta eccezione per la statuizione sulla legittimazione passiva dell' – merita conferma. Parte_4
Ciò anche con riguardo alla disciplina delle spese, perché la soccombenza della parte consegue all'esito della controversia, e non dalla qualità o meno di litisconsorti necessari di una o più delle altre parti che, in ogni caso, sono state ingiustificatamente
Pag. 9 di 10 convenute in giudizio (o hanno avuto ragione di promuoverlo) ed hanno perciò sostenuto le relative spese. Si tratta, insomma, di applicare il principio di causalità e responsabilità secondo cui le spese vanno addossate alla parte che, in quanto soccombente, risulta avere determinato la necessità del processo facendovi valere una pretesa infondata (se attrice) o lasciando insoddisfatta una pretesa altrui risultata fondata (se convenuta – v., fra le tante, Cass. 6 aprile 2023 n. 9457).
Le spese del presente grado seguono a loro volta la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia e della sua bassa complessità, con applicazione di tariffe prossimi ai minimi di cui al D.M. n.
55 del 2014 e successivi aggiornamenti. Non si liquida la fase di trattazione/istruzione della causa, non tenuta per effetto dell'immediatezza della decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In parziale riforma della sentenza n. 365/2024 del 19 settembre 2024 del Tribunale di
Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro
D I C H I A R A
La sussistenza della legittimazione passiva dell'Assessorato regionale alla Sanità
C O N F E R M A
Nel resto, l'impugnata sentenza
C O N D A N N A
L'appellante a rifondere a ciascun Ente appellato le spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge
Caltanissetta, 12 marzo 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
Pag. 10 di 10
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Dott. Giovanni Battiato – Giudice Ausiliario della Corte
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 122 del ruolo generale per gli affari di
Lavoro dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
In proprio e quale genitrice di e Parte_2 Parte_3
domiciliata in Caltanissetta, Via Alcide De Gasperi n. 34, presso lo
[...] studio dell'Avv. Giuseppe Racalbuto che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso in appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
In persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Ferraù per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
A P P E L L A T A
Controparte_2
In persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , Via Reno n. 9 presso lo studio dell'Avv. Elena Tamburini che CP_2 la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
A P P E L L A T A
Parte_4
In persona dell'Assessore pro tempore, domiciliato in Caltanissetta, Via Libertà n. 174, presso la sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
A P P E L L A T O
OGGETTO: Appello a sentenza del giudice del lavoro di Caltanissetta.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note sostitutive dell'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8 febbraio 2021, adiva il Parte_1
Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere dipendente di ruolo dell' , presso il Controparte_1
Presidio Ospedaliero di Caltanissetta dal 16 settembre 2010, con mansioni di CP_3 operatore tecnico CED e di essere stata riconosciuta, dal 19 settembre 2012, invalida al 100% ed avente diritto ai benefici ex lege n. 104/1992. Esponeva altresì di essere madre di tre figlie, due delle quali minorenni, e a loro volta Pt_3 Persona_1 beneficiarie ex L. 104/92 e di coabitare a con il proprio compagno, fra l'altro CP_2 anch'egli affetto da sordomutismo. Rappresentava di avere, anche a causa di ulteriori e Cont Cont sopravvenuti problemi di salute, reiteratamente richiesto all' di ed all' CP_2 di Caltanissetta di essere trasferita, eventualmente anche in comando, richieste sempre disattese. Illustrati disagi e ripercussioni negative anche sui familiari, soprattutto le figlie disabili, della situazione, la ricorrente sosteneva che l'Assessorato regionale alla Sanità avrebbe dovuto disporre, in forza del rapporto di Cont Cont immedesimazione organica delle il trasferimento in via coattiva dall' di
Caltanissetta a quella di al fine di tutelare la salute della lavoratrice invalida e CP_2 delle sue figlie, parimenti invalide.
Formulava pertanto le seguenti conclusioni:
«ritenere e dichiarare il diritto della dipendente – invalida al 100% -,Sig.ra
[...]
, nata in [...] il [...], per le ragioni di diritto e giustizia Parte_1 soprarichiamate, ordinare all'Assessorato Regionale alla Salute, in persona del suo Cont Assessore p.t., il trasferimento della lavoratrice dall' di Caltanissetta, luogo dove Cont attualmente presta il proprio lavoro, all' di , luogo di residenza propria e CP_2
Pag. 2 di 10 attualmente delle figlie invalidi, al 100%, in severa e improcrastinabile applicazione dell'art.4, L.05/02/1992 n.104 (c.ma 3, art.3);
- in subordine ritenere e dichiarare, a valere nei confronti dell' Parte_4 CP_5
, in persona dell'Assessore p.t., il diritto della lavoratrice – invalida –, per le
[...] superiori ragioni, ad essere comandata dall' di Caltanissetta al posto di lavoro più CP_4 vicino alle proprie esigenze familiari, tenuto conto altresì dei diritti delle due figlie minori, invalide al 100%, e dunque c/o l' di , con ogni e qualsivoglia accessoria CP_4 CP_2 statuizione;
- in estremo subordine ritenere e dichiarare il diritto della lavoratrice – invalida – ad ottenere dall'Assessorato Regionale Siciliano, in persona dell'Assessore p.t., per il tramite delle due di Caltanissetta e l'assegnazione CP_6 CP_2
CP_2
- condannare, per ciascuna delle tre ipotesi citate, l'Assessorato Regionale Siciliano, in persona dell'Assessore p.t., a corrispondere alla dipendente, per i disaggi enormi patiti dalla stessa e dalle proprie figlie, in violazione dell'art. 3 c.3 della L.n.104/92, a causa dell'atteggiamento dilatorio e defatigatorio tenuto dalle due AA.SS.PP. interessate, un congruo risarcimento per il danno arrecato alla famiglia della lavoratrice, da determinarsi equitativamente, in una somma non inferiore ad €.10.000,00, con interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo”
Si costituivano i tre enti convenuti.
L' chiedeva il rigetto del ricorso. Controparte_7
L'ASP di Caltanissetta chiedeva dichiararsi il proprio difetto di titolarità passiva e comunque il rigetto della domanda risarcitoria.
L'Assessorato Regionale alla Sanità eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 365/2024 del 19 settembre 2024, il giudice adito statuiva come segue:
Accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Parte_5
.
[...]
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di trasferimento temporaneo.
Rigetta il ricorso per la restante parte.
Condanna alla refusione delle spese di lite Parte_1 Cont sostenute dall' e dall' di Caltanissetta che Parte_5 vengono liquidate nella complessiva somma di € 2.108,00, oltre spese forfettarie, IVA e
CPA ai sensi di legge.
Pag. 3 di 10 La soccombente ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande già formulate col ricorso introduttivo della lite.
Gli Enti appellati si sono costituiti anche in questa sede.
L' ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, anche con riferimento Controparte_7 all'art. 345 c.p.c., e comunque la sua infondatezza.
L' e l'Assessorato alla Sanità hanno chiesto il rigetto del gravame, Controparte_8 insistendo nelle rispettive eccezioni di carenza di titolarità e di legittimazione passiva.
Il Tribunale ha inizialmente rilevato che la ricorrente era stata distaccata temporaneamente a dal gennaio 2024 al 31 gennaio 2025, ma questo non CP_2 aveva comportato la completa cessazione della materia del contendere, essendo rivendicato il diritto al trasferimento, con definitività del medesimo, ed essendo anche stata avanzata domanda di risarcimento dei danni.
Premesso che nessuna contestazione sussisteva sulla condizione di invalidità della ricorrente e delle figlie, il Tribunale ha osservato che il mancato trasferimento della Cont non era dipeso dall' di Caltanissetta, e che non si comprendeva quale Pt_1 intervento avrebbe dovuto espletare l'Assessorato convenuto, visto il solo riferimento, in ricorso, all'asserito rapporto di immedesimazione organica fra ed Controparte_1
Amministrazione regionale.
Ricordate diffusamente le difese esposte da parte ricorrente con note del 12 gennaio
2024, il Tribunale si è posto “per prima la questione della legittimazione passiva Cont dell'Assessorato e dell' di Caltanissetta” ed ha osservato che le resistenti CP_1 avevano negato il trasferimento richiesto più volte dalla ricorrente nell'ambito della propria autonomia gestionale, prevista dall'art. 3 del D.Lvo. n. 502 del 1992. e dall'art. 9 l.r. Sicilia n. 5/2009.
Doveva perciò escludersi il rapporto di immedesimazione organica fra un'azienda e la Regione, con conseguente fondatezza dell'eccezione di difetto di CP_1 legittimazione passiva sollevata dall'Assessorato.
Il giudice di prime cure è poi passato ad esaminare la problematica dell'onere della prova sulla sussistenza di un posto in organico cui destinare il richiedente il trasferimento, variamente risolta in giurisprudenza, e sulla quale il Tribunale ha preso a riferimento Cass. S.U. sent. n. 7945 del 27 marzo 2008.
Peraltro, nel caso presente, il Tribunale ha rilevato che “non è stata mai fatta questione Cont sull'esistenza di un vuoto nell'organico dell' di per le mansioni di CP_2 appartenenza della ricorrente o sulla decisione di quest'ultima azienda di destinarlo ad altri soggetti, posto che presupposto del ricorso è stato quello di azionare un diritto per così dire assoluto al trasferimento.”.
Pag. 4 di 10 Il Tribunale ha ricordato che il diritto al trasferimento presuppone non solo la vacanza del posto, ma la decisione dell'Amministrazione di coprirlo, richiamando anche su tale aspetto la già citata Cass. S.U. 7945 del 2008.
Ricordato che il diritto della ricorrente alla priorità nei trasferimenti si fondava sia sull'art. 21, sia sull'art. 33 L. n. 104 del 1992, il Tribunale ha osservato che l'
[...]
, su ordine del giudice, aveva esibito la propria pianta organica ed ha rilevato CP_7 che mancavano sia il posto vuoto in organico, sia la decisione dell' di Controparte_7 coprirlo, con conseguente impossibilità di accoglimento del ricorso.
Di qui il sopra trascritto dispositivo.
Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel negare la legittimazione passiva dell'Assessorato, posto che il rapporto di immedesimazione organica evidenziato nel ricorso introduttivo, o eventuale altra ricostruzione giuridica che si fosse voluta individuare, emergeva chiaramente dalla Legge Regionale n. 5 del 14 aprile 2009, della quale l'appellante riproduce diverse disposizioni, concludendo nel senso della sussistenza della responsabilità almeno solidale dell' per le Parte_4 scelte delle singole aziende da esso controllate e che, pur dotate di autonomia, rappresentavano un'emanazione dell'Assessorato. In altri termini, “il rapporto tra le Cont singole e l'Assessorato, visto che quest'ultimo ha potere di supervisione nei confronti dei soggetti che sono inquadrati nella sanità siciliana, non è tra isole autonome, bensì tra entità organicamente e logicamente inquadrate all'interno della sanità siciliana”.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la propria condanna alle spese nei confronti dell' e dell' , enti nei cui confronti ella non Parte_4 Controparte_8 poteva essere considerata soccombente, avendo dovuto convenirli in giudizio ex art. 101 c.p.c. quali contraddittori necessari per far valere il proprio diritto al trasferimento Cont presso l' di , anche alla stregua delle previsioni dell'art. 30 D.Lgs. n. 165 CP_2 del 2001.
Con il terzo motivo, l'appellante denuncia contraddittorietà fra dispositivo e motivazione perché, dopo avere correttamente rilevato che il comando temporaneo della Cont ricorrente presso l' di non aveva comportato un'effettiva cessazione della CP_2 materia del contendere, l'aveva dichiarata in dispositivo, seppur limitatamente alla domanda di trasferimento temporaneo.
Con il quarto motivo, l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza laddove dopo avere evidenziato che presupposto della domanda era il “diritto per così dire assoluto al trasferimento” aveva poi del tutto illogicamente osservato come tale diritto presupponesse non solo un posto vacante in organico, ma la decisione dell'Amministrazione di coprirlo.
Pag. 5 di 10 Peraltro, l' non aveva mai sollevato la questione della carenza di posti Controparte_7 in organico né opposto ragioni ostative specificamente concernenti la ricorrente. Del resto, la successiva collocazione della ricorrente in comando temporaneo era di per sé Cont dimostrativa dell'inconsistenza del diniego opposto dall' di . Peraltro, CP_2 pronunce della Suprema Corte (ad. es. Cass. 12 settembre 2023 n. 26343) riconoscono il diritto della lavoratrice che assiste il familiare disabile al trasferimento nella sede più vicina anche in caso di organico già coperto oppure affermano (v. Cass. n. 7120 del
2018) l'onere del datore di lavoro di provare elementi da contrapporre al diritto del lavoratore onde procedere ad un bilanciamento degli interessi contrapposti.
Con il quinto motivo, l'appellante censura il mancato riconoscimento del risarcimento del danno e la carenza della motivazione sul rigetto del ricorso.
Con il sesto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 30 D.Lgs. n. 165 del 2001, e degli artt. 21 e 33 L. 104 del 1992. Si lamentano quindi la violazione del diritto della ricorrente al trasferimento ed alla mobilità e la carenza di prova in ordine a ragioni giustificative del rifiuto alla mobilità stessa. Viene altresì rilevata – come già in seno al quarto motivo – la lacuna dell'ordine di esibizione del 30 marzo 2024, che non riguardava la pianta organica dell'Ente in tutti gli anni, dal 2014 in poi, in cui la ricorrente aveva avanzato richiesta di trasferimento e, comunque, la non piena ottemperanza ad esso da parte dell' , che nulla aveva prodotto con Controparte_7 riguardo alla copertura del posto di operatore CED mediante trasferimenti a qualsiasi titolo.
Con il settimo motivo, l'appellante torna a dolersi della disciplina delle spese di lite.
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Il Tribunale ha effettivamente errato nel ritenere la carenza di legittimazione passiva dell'Assessorato Regionale alla Sanità perché non ha tenuto conto del principio secondo cui la legittimazione passiva va verificata sulla base della prospettazione dell'attore, quindi sulla base della domanda presentata.
Come emerge dalle conclusioni sopra trascritte, la ricorrente ha chiesto:
1. in via principale di ordinare all'Assessorato alla Sanità (di disporre) il Cont trasferimento della dall' di Caltanissetta all' ; Pt_1 Controparte_7
2. in via subordinata, di dichiarare nei confronti (“a valere”) dell'Assessorato Cont anzidetto il diritto della lavoratrice al comando presso l' di;
CP_2
3. in via ulteriormente subordinata, di dichiarare il diritto della ricorrente di
“ottenere dall'Assessorato Regionale Siciliano… per il tramite delle due
AA.SS.PP.” l'assegnazione temporanea ad un posto di lavoro in;
CP_2
Pag. 6 di 10 4. la condanna, sempre e solo dell'Assessorato, ed in relazione a ciascuna delle predette ipotesi, al risarcimento dei danni subiti da lei e dalle proprie figlie “a causa dell'atteggiamento dilatorio e defatigatorio tenuto dalle due AA.SS.PP. interessate”.
L'Assessorato era legittimato passivo per il solo fatto che, secondo la prospettazione Cont della ricorrente, esso avrebbe potuto e dovuto attuare il trasferimento dall' di
Caltanissetta a quella di o il comando, almeno temporaneo e provvisorio, negli CP_2 stessi termini, nonché rispondere del danno cagionato dall'atteggiamento delle dette
Aziende.
Che poi, in realtà, l'Assessorato non fosse affatto munito del potere di ingerenza nel Cont rapporto di lavoro fra di Caltanissetta e la ricorrente, e contrariamente a quanto da quest'ultima sostenuto, non aveva alcuna rilevanza in punto di legittimazione passiva alla domanda, ma solo di fondatezza della domanda stessa.
Quanto, appunto, alla carenza di un potere di intervento dell'Assessorato nella gestione dei rapporti di lavoro col proprio personale da parte delle le Controparte_9 affermazioni del Tribunale sono del tutto condivisibili.
L'art. 9 co. 1 L.R. n. 5 del 2009 prevede espressamente che
Le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.
Personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale implicano la titolarità esclusiva dei rapporti di lavoro, quali datrici, in capo alle e l'autonomia gestionale Controparte_9 tipica dell'imprenditorialità.
Le “ funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di supporto nei confronti delle ” nonché di tutti gli altri soggetti, Parte_6 pubblici e privati, che svolgono attività di rilievo sanitario, che l'art. 2 della stessa legge regionale attribuisce alla Regione attengono al perseguimento delle finalità del servizio sanitario regionale nell'erogazione di prestazioni di evidente interesse vitale della collettività e quindi in funzione di tutela sia dell'utenza sia di una corretta e funzionale gestione delle risorse finanziarie, mentre non hanno alcuna attinenza con i rapporti intrattenuti da ciascuna Azienda con i propri dipendenti. D'altro canto, se la regola generale è quella, espressamente prevista, dell'autonomia imprenditoriale dell'
[...]
, le limitazioni a tale regola dovrebbero essere altrettanto espressamente CP_1 previste e disciplinate, e di una tale deroga non v'è traccia nell'impianto legislativo regionale. Pertanto, la tesi dell'appellante, secondo cui l' sarebbe almeno Parte_4 solidalmente responsabile delle azioni od omissioni delle lesive dei Controparte_9
Pag. 7 di 10 diritti del personale dipendente di queste ultime è totalmente priva di supporto normativo.
La presente motivazione potrebbe terminare qui, proprio perché unico destinatario delle domande di condanna (ad un facere – trasferire, comandare, assegnare la ricorrente presso un posto di lavoro a – ed al risarcimento del danno) era CP_2
l'Assessorato e quanto sopra esposto è bastevole al rigetto delle domande.
Tuttavia, ove si dissentisse dalle superiori argomentazioni e per maggiore completezza, si ritiene opportuno aggiungere quanto segue.
Non si comprende, innanzitutto, la doglianza dell'appellante in relazione alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Come visto, la ricorrente aveva chiesto, in via subordinata, di poter ottenere almeno una temporanea/provvisoria assegnazione a e questo ha ottenuto in via CP_2 stragiudiziale, essendo stato disposto il suo comando in quella sede da gennaio 2024 al
31 gennaio 2025. Pertanto, su questa subordinata e limitata domanda, la cessazione della materia del contendere – pur circoscritta, appunto, all'anzidetto periodo – è oggettiva e la relativa dichiarazione del Tribunale è corretta.
I diritti del lavoratore ex artt. 21 co. 2 e 33 co. 5 L. n. 104 del 1992 sorgono e si esplicano all'interno del rapporto di lavoro e possono pertanto essere fatti valere nei confronti dell'altro titolare del rapporto, ossia, come ovvio, il datore di lavoro. Allorché si parla di trasferimento, quindi, ci si riferisce ad una pluralità di sedi, filiali, unità produttive, o comunque le si voglia definire, site in luoghi geografici diversi all'interno di un determinato territorio e facenti capo allo stesso datore di lavoro. Il caso più evidente, perlomeno nel pubblico impiego, è quello in cui la parte datoriale sia un
Ministero (della Giustizia o dell'Istruzione, per esempio) che, all'atto dell'assunzione, può teoricamente destinare un neo-assunto in qualsiasi luogo del territorio nazionale.
Ergo, il diritto del lavoratore in possesso dei requisiti di cui alla L. n. 104 del 1992 è quello di ottenere il trasferimento – allorché ne maturino eventuali altre condizioni necessarie – presso la sede di propria preferenza fra quelle vacanti e disponibili (e si soprassiede, qui, in quanto irrilevante ai fini della presente decisione, sulla tesi dell'appellante secondo cui il diritto al trasferimento sarebbe assoluto e quindi da tutelare anche in caso di assenza di posti vacanti e disponibili).
Nella specie, la lavoratrice non aspira affatto ad un trasferimento presso una sede diversa, presso un luogo di lavoro diverso restando alle dipendenze dello stesso datore Cont di lavoro (l' di Caltanissetta), ma ambisce in realtà all'assunzione presso un diverso Cont datore di lavoro ( di ) che ha sede in un determinato territorio (appunto, il CP_2 Cont Comune di ). E tutto questo perché, come sopra visto, ciascuna ha CP_2
Pag. 8 di 10 propria personalità e soggettività giuridica nonché autonomia gestionale ed imprenditoriale e non è un mero organo periferico inglobato in un altro ente
(l'Assessorato alla Sanità).
Pertanto, le domande basate sulle anzidette disposizioni della L. n. 104 del 1992 sono intrinsecamente infondate perché vorrebbero far valere i diritti da esse scaturenti nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto di lavoro in cui sono maturati e che avrebbero invece come unico referente passivo, cioè come unico obbligato, l'attuale Cont datore di lavoro, che è l' di Caltanissetta.
L'appellante sembra avvertire la detta problematica nel momento in cui richiama l'art. 30 D.Lgs. n. 165 del 2001, concernente il passaggio diretto di personale ad amministrazioni diverse. La formulazione della disposizione ha subito nel tempo diverse variazioni, ma quella vigente alla data di deposito del ricorso di primo grado e già da diversi anni era la seguente:
“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”.
La mobilità di cui alla norma ha dunque, fra gli altri, l'imprescindibile presupposto dell'esistenza di posti vacanti nell'organico di un'amministrazione.
Non risulta che l' avesse una carenza di organico, ma, al di là di Controparte_7 questo, preme evidenziare e rimarcare il tenore letterale della norma. Le amministrazioni “possono” coprire i posti vacanti in organico andando a verificare la possibilità di assumere, attraverso una successione nel contratto di lavoro, i dipendenti in servizio presso altre amministrazioni. La norma non istituisce un diritto soggettivo del dipendente, ma solo una facoltà organizzativa in capo alle singole amministrazioni, che possono – non “sono tenute a” – coprire le eventuali carenze di organico nel modo anzidetto. Se dunque l'amministrazione – nella specie la – non ha Controparte_7 carenze di organico o, quand'anche le avesse, non intendesse fare ricorso a tale modalità di copertura, il pubblico impiegato che avesse interesse a transitare alle dipendenze di quell'amministrazione non potrebbe vantare in proposito alcun diritto soggettivo.
Per queste ragioni, il dispositivo della sentenza di primo grado – fatta eccezione per la statuizione sulla legittimazione passiva dell' – merita conferma. Parte_4
Ciò anche con riguardo alla disciplina delle spese, perché la soccombenza della parte consegue all'esito della controversia, e non dalla qualità o meno di litisconsorti necessari di una o più delle altre parti che, in ogni caso, sono state ingiustificatamente
Pag. 9 di 10 convenute in giudizio (o hanno avuto ragione di promuoverlo) ed hanno perciò sostenuto le relative spese. Si tratta, insomma, di applicare il principio di causalità e responsabilità secondo cui le spese vanno addossate alla parte che, in quanto soccombente, risulta avere determinato la necessità del processo facendovi valere una pretesa infondata (se attrice) o lasciando insoddisfatta una pretesa altrui risultata fondata (se convenuta – v., fra le tante, Cass. 6 aprile 2023 n. 9457).
Le spese del presente grado seguono a loro volta la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia e della sua bassa complessità, con applicazione di tariffe prossimi ai minimi di cui al D.M. n.
55 del 2014 e successivi aggiornamenti. Non si liquida la fase di trattazione/istruzione della causa, non tenuta per effetto dell'immediatezza della decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In parziale riforma della sentenza n. 365/2024 del 19 settembre 2024 del Tribunale di
Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro
D I C H I A R A
La sussistenza della legittimazione passiva dell'Assessorato regionale alla Sanità
C O N F E R M A
Nel resto, l'impugnata sentenza
C O N D A N N A
L'appellante a rifondere a ciascun Ente appellato le spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge
Caltanissetta, 12 marzo 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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