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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/07/2025, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 19/06/2025 N. 9937/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (C.F. con il patrocinio dell'avv. PIZZABALLA Parte_1 C.F._1
NO
RICORRENTE contro
con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. MOSTACCHI SILVANA RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 7.8.24, ha convenuto in giudizio Parte_1
, chiedendo l'accoglimento Controparte_2 delle conclusioni di seguito ritrascritte: Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- nel merito, in via principale: a) per tutti i motivi esposti in narrativa, previi gli accertamenti ritenuti opportuni, annulli e/o revochi la decisione dell' del 23.10.2023 e, per l'effetto: i) dichiari che la signora non è debitrice di nessuna somma CP_1 Parte_1 in favore dell' per il trattamento pensionistico ai superstiti n. 10006824 percepito dal 01.01.2021 al CP_1
31.12.2021; i nni l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a restituire le somme trattenute CP_1 da febbraio 2024 per € 540,09= mensili, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
b) per tutti i motivi esposti in narrativa, previi gli accertamenti ritenuti opportuni, dichiari il diritto della signora a percepire per l'anno 2024 il trattamento pensionistico ai superstiti n. 10006824 per la somma intera Parte_1 dovuta, € 3.984,12= lordi, risultando i propri redditi sotto la soglia di incumulabilità prevista dall'art. 1, comma 41, Legge n. 335/1995 e, per l'effetto, condanni l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a CP_1 restituire le somme trattenute da gennaio 2024 per € 1. = mensili, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- nel merito, in via subordinata: a) per tutti i motivi esposti in narrativa, previi gli accertamenti ritenuti opportuni, nel denegato e non creduto caso in cui, ai fini della verifica delle soglie di cumulabilità dei redditi del beneficiario con la pensione ai superstiti ex art. 1, comma 41, Legge n. 335/1995, si dovesse ritenere di dover includere i redditi soggetti a tassazione separata, annullare e/o revocare la decisione dell' del 23.10.2023 e, per l'effetto: i) dichiarare il diritto dell alla restituzione del CP_1 CP_1 25% del trattamento pensionistico ai superstiti n. 10006824 percepito dalla signora dal 01.01.2021 al Parte_1
31.12.2021, pari ad € 8.101,40=; ii) rideterminare l'importo mensile che l' pot ere dalla pensione ai CP_1 superstiti n. 10006824 spettante alla signora sino a concorrenza della somma di € 8.101,40=, in ragione Parte_1 delle 30 rate mensili decise dall' e delle trattenute già operate per € 540,09= mensili da febbraio 2024; CP_1 b) per tutti i motiv i in narrativa, previi gli accertamenti ritenuti opportuni, dichiari il diritto della signora a percepire per l'anno 2024 il trattamento pensionistico ai superstiti n. 10006824 per la somma intera Parte_1 dovuta, € 3.984,12= lordi, risultando i propri redditi sotto la soglia di incumulabilità prevista dall'art. 1, comma 41, Legge n. 335/1995 e, per l'effetto, condanni l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a CP_1 restituire le somme trattenute da gennaio 2024 per € 1. = mensili, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- in via istruttoria: ammettere CTU contabile al fine di verificare il rispetto dei limiti del regime di cumulo con la pensione di reversibilità dei redditi della ricorrente percepiti nell'anno 2020 e 2023.
- in ogni caso: con vittoria di spese si è regolarmente costituita in giudizio, contestando nel merito la pretesa avversaria e CP_1 chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, avente natura documentale, è stata discussa e decisa alla udienza del 19.6.25, con pubblicazione del dispositivo ad esito della camera di consiglio. Giova sinteticamente dare conto dei fatti di causa negli esclusivi limiti del loro rilievo ai fini della decisione. In data 20.05.2020 decedeva il signor -marito della ricorrente signora Persona_1 che beneficiava della pensione di vecchiaia relativa alla gestione dei lavoratori pubblici, Parte_1 categoria SOCTPS. In data 03.08.2020 la signora presentava all' (sede di ) la Parte_1 CP_1 CP_1 domanda di pensione ai superstiti (c. d. pensione di reversibilità). Con comunicazione del 09.09.2020 l' accoglieva la richiesta di liquidazione della CP_1 pensione di reversibilità (pensione n. 10006824), liquidando il trattamento con decorrenza dal CP_1 mese di giugno 2020, data di maturazione del diritto (cfr. doc. n. 01 parte ricorrente). Con successiva lettera del 23.10.2023, l' ha comunicato alla signora che, sulla CP_1 Parte_1 base dei redditi “del 2020 diversi da quelli da pensione che ammontano a 46.052,00 euro, dichiarati all'Agenzia delle Entrate con il mod. 730/REDDITI/CU 2021”, riteneva superato il limite di cumulo dei redditi del beneficiario con la pensione di reversibilità di cui all'allegata tabella F alla Legge n. 335/1995 e che, a causa del superamento del predetto limite, la titolare avrebbe indebitamente percepito per l'anno 2021 la somma non dovuta di 16.202,81 euro (al netto delle ritenute fiscali). L' ha quindi contestualmente avviato il recupero dell'importo indebitamente percepito CP_1 per il 2021, pari ad €. 16.202,81 (nettizzato), a mezzo di trattenuta su pensione dell'importo di €. 540,09 da effettuarsi in trenta rate mensili, altresì riliquidando la pensione di reversibilità nell'importo del 50% di quello precedentemente riconosciuto (per avere la ricorrente percepito redditi superiori ad €. 33.512,70 nell'anno 2020). Nella presente sede, parte ricorrente contesta la legittimità del provvedimento di del CP_1
23.10.2023 evidenziando, sia come dal quadro RN del modello della dichiarazione dei redditi PF 2021 relativo alla determinazione dell'IRPEF, risultasse un reddito complessivo per l'anno 2020 pari ad € 42.497,00= di cui € 27.901,00= per redditi da pensione ai superstiti ed € 14.597,00= per redditi da fabbricati, sia come da tali redditi assoggettabili a IRPEF dovessero essere scomputati il reddito della pensione ai superstiti (€ 27.901,00) ed il reddito della casa di abitazione (€ 1.184,00 – cfr. doc. n. 06 quadro RB, rigo RB10).
2 Ciò in piana applicazione di quanto da stessa sostenuto con il messaggio n. 27951 del CP_1
06.10.1995, che in tema di cumulabilità della pensione con i redditi del beneficiario, prevede che debbano “essere valutati i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione”. In ragione di ciò, il reddito della signora valutabile ai fini della cumulabilità, Parte_1 ammonterebbe ad appena € 13.412,00=, ben sotto le soglie di riduzione previste dalla tabella F di richiamata dall'art 1 comma 41 Legge n. 335/1995. A dire di parte ricorrente l'automatica riduzione d'ufficio al 50% del trattamento pensionistico ai superstiti subito dalla signora nel 2024 sarebbe del tutto illegittima e priva di fondamento;
Parte_1 ciò in ragione del fatto che, sarebbe la normativa stessa a prevedere che l'ammontare annuale del trattamento pensionistico debba essere verificato sulla base dei redditi complessivi del beneficiario maturati l'anno precedente. Nel caso di specie, a metà 2023 la ricorrente allega di aver cessato anche l'ultimo contratto di locazione in essere, conseguendo un reddito da fabbricati inferiore ad € 10.499,00=; sicché il reddito diverso da quello della pensione ai superstiti percepito nel 2023 corrisponderebbe al solo reddito da fabbricati (ben inferiore alla soglia oltre la quale sono previste riduzioni in percentuale, a seconda degli scaglioni di reddito previsti ex lege cfr. doc. n. 08 della ricorrente– quadro RN1). In diritto parte ricorrente muove quindi dal principio secondo il quale, in tema di prestazioni previdenziali collegate al reddito, ai fini della verifica del superamento dei limiti di cumulabilità di cui alla tabella F della Legge 335/1995, si dovrebbe far riferimento ai soli redditi del beneficiario assoggettabili a IRPEF, percepiti l'anno precedente l'erogazione della prestazione previdenziale, per tali intendendosi i redditi soggetti a tassazione ordinaria, con esclusione dei TFR, delle anticipazioni e delle competenze arretrate soggette a tassazione separata. In particolare, tali tipologie di reddito -rientranti nel regime della tassazione separata e dunque escluse dal computo ai fini della verifica del superamento dei limiti reddituali- sarebbero: i) i compensi, le indennità, le plusvalenze, le somme percepite a titolo di successione ereditaria previste dall'art. 17 TUIR;
ii) i redditi di capitale di fonte estera ex art. 18 TUIR;
iii) i redditi di capitale di cui all'art. 4, D. Lgs. n. 239/1996; iv) i redditi d'impresa ordinaria e di partecipazione in società di persone. La ricorrente ha poi chiarito che, ove invece dovessero essere ritenuti computabili ai fini della pensione di reversibilità anche i redditi soggetti a tassazione separata, comunque il reddito complessivo della signora del 2020 sarebbe di € 25.251,00, non dovendo essere considerati solo i redditi di Parte_1 capitale (i.e. interessi, dividendi o plusvalenze da realizzo di fondi comuni d'investimento), ma altresì le minusvalenze finanziarie e cioè le perdite derivanti dal realizzo di titoli e/o di fondi comuni d'investimento. Ne deriverebbe una riduzione del trattamento pensionistico per l'anno 2021 del 25%, con correlato diritto di alla restituzione della minor somma di € 8.101,40=, pari alla metà della somma CP_1 che l' vorrebbe invece ripetere. CP_1 ha dal canto suo chiarito come il superamento dei limiti reddituali, documentale, non CP_1 fosse derivato dal possesso della pensione di reversibilità ma, invece, dalla percezione di redditi da terreni e fabbricati e da redditi di capitale estero, come evincibili dalle due dichiarazioni reddituali in variazione presentate dalla ricorrente solo nel 2022 (cfr. doc.
4- della convenuta).
3 L'istituto ha stigmatizzato come parte ricorrente non avesse per l'anno 2020 dichiarato i redditi da capitale conseguiti;
ciò tantomeno all'atto di presentazione della domanda di pensione nel 2020, non avendo dichiarato nella loro interezza neanche i redditi da terreni e fabbricati (essendosi limitata ad indicare l'esiguo importo di €. 626,00). La resistente ha poi dedotto come, dalle successive verifiche effettuate, fosse emerso che la ricorrente aveva percepito redditi diversi da pensione del 2020 nei seguenti termini: Redditi di terreni e fabbricati diversi dalla prima casa pari a € 14.967,00 ; Reddito abitazione principale pari Parte_2
a € 1.184,00 ( seppure irrilevante); Redditi di capitale prodotti all'estero pari a € 31.085,00- Pt_3
[...
12. Pertanto essendo evidente che la somma dei redditi di terreni e fabbricati diversi dalla prima casa con i redditi di capitale prodotti all'estero ammonterebbe ad € 46.052,00 (proprio come indicato nella comunicazione di indebito inviata). Con il che, in base alla Tabella F richiamata per l'anno 2020, essendo stata superata la soglia di
€ 20.087,73 per quell'anno prevista, avrebbe dovuto essere applicata la conseguente trattenuta (come poi correttamente effettuato da ad esito del provvedimento del 23.10.2023), con riliquidazione CP_1 della pensione di reversibilità nell'importo del 50% di quello precedentemente riconosciuto (avendo percepito la ricorrente redditi superiori ad €. 33.512,70 nell'anno 2020). ha poi chiarito che, all'atto della liquidazione della pensione di reversibilità, trattandosi CP_1 di prestazione correlata al reddito, debbano essere considerati tutti i redditi percepiti dall'interessato nell'anno di presentazione della domanda, sulla scorta del disposto dell'art.35 co.9 del decreto legge 3 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Tale disposizione, che disciplina le modalità di verifica delle situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito, testualmente prevede che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso dichiarato in via presuntiva.” I redditi andrebbero quindi dichiarati secondo le seguenti tipologie: redditi previdenziali italiani ed esteri;
redditi da lavoro;
redditi immobiliari (esclusa la prima casa di abitazione); redditi di capitali e di partecipazione;
redditi di arretrati degli anni precedenti;
rendite vitalizie o a tempo determinato;
redditi a carattere assistenziale. La resistente ha quindi evidenziato come L'art.1 co.41 della L.335/95 non operi alcuna distinzione tra redditi assoggettati a tassazione separata o corrente, semplicemente dettando la regola della incumulabilità della reversibilità con i redditi superiori ai limiti di legge e alla tab F richiamata (ove sono indicate le percentuali di incumulabilità). In base alle circolari emesse nel tempo in materia, alla riduzione dell'assegno CP_1 concorrerebbero tutti i redditi assoggettabili a IRPEF, con esclusione del reddito da casa di abitazione, della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione, di eventuali TFR (cfr. Circolare n. 38/1996). CP_1
Nel caso di specie l'importo di redditi eccedenti il limite stabilito dalla legge, con riferimento a quelli rilevanti, sarebbe non solo quello dei redditi da fabbricati – ma a questi ultimi andrebbero aggiunti i redditi dichiarati nel Mod. Unico PF 2020 al quadro RM (redditi da capitale) oltre ai redditi di cui al quadro RT (redditi da plusvalenze per investimenti e plusvalenze di natura finanziaria). La contestata non rilevanza delle tipologie di reddito da ultimo indicate non potrebbe in nessun caso dirsi collegata alla loro -asserita- non assoggettabilità a IRPEF.
4 Ciò in ragione della considerazione per la quale, si tratterebbe di rendite finanziarie e redditi di capitale soggetti, in Italia, a tassazione sostitutiva (e non già separata, che è altra cosa e riguarda redditi di competenza di anni precedenti percepiti nell'anno di imposizione), trattandosi comunque di redditi che, ai sensi dell'art. 44 TUIR sono assoggettati a Irpef, con applicazione di un'aliquota proporzionale – flat – pari al 26% (imposta cd. “sostitutiva” ai sensi del decreto legge 66 del 2014). La convenuta ha quindi richiamato il comma 2 del precitato art. 44 TUIR, per il quale, ai fini dell'imposta sui redditi, si considerano similari alle azioni anche i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società la cui remunerazione è costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o del gruppo. In considerazione di ciò, anche avuto riguardo a quanto disposto dalla circolare 38/1996 CP_1
e, prima ancora dal messaggio n.27951 del 6 ottobre 1995, e tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con lettera n.7/61633/L335-95 dell'8 settembre 1995, ha difeso la piena legittimità per proprio operato. CP_1
Ciò, anche conformemente all'ALL. 1 alla circolare 195/2015 (doc.8 della convenuta) per il quale, espressamente, sono da considerare redditi esterni rilevanti assoggettabili a Irpef del titolare
“Altri redditi assoggettabili a Irpef” specificatamente indicati quali: “assegni di mantenimento, i redditi di capitale Italia/estero, i dividendi, i redditi di partecipazione in società e imprese”. Da ultimo ha contestato l'ulteriore argomentazione avversaria che vorrebbe, nel caso CP_1 fossero considerati ai fini dell'incumulabilità i redditi di capitale estero, che fossero altresì considerate in detrazione le minusvalenze indicate nel QUADRO RT della dichiarazione reddituale. Ciò in considerazione del fatto che le minusvalenze possono essere portate in detrazione solo delle Plusvalenze che, per il 2020 (come emerge dal QUADRO RT delle dichiarazioni reddituali relative ai redditi 2020 presentate solo nel 2022 ), ammontano nello specifico per la Sig.ra all'incirca Parte_1 ad un milione di euro. In ragione di ciò la convenuta ha quindi concluso per l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Il ricorso non appare fondato e dunque non è meritevole di accoglimento. Sul punto merita richiamare -anche ai sensi e per gli effetti dell'art 118 disp.att. c.p.c.-recente giurisprudenza della Corte di Appello di Milano, intervenuta su fattispecie analoga a quella oggetto di controversia. In particolare, con la sentenza n.69 del 22.3.2024 la Corte di Appello ha così inquadrato la questione:
[..] l'appellante lamenta sotto due diversi profili l'avere il Tribunale errato nel ritenere rilevanti, ai fini del cumulo previsto dalla norma, i redditi di capitale esposti nella dichiarazione dei redditi dell'originaria ricorrente. A tale proposito è necessario riportare le fonti che rilevano ai fini della risoluzione della controversia ed in particolare l'art. 1 comma 41 l. 335/1995: “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con
5 figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.” La tabella F prevede che, nel caso di reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio (quindi per il 2019, da euro 20.007,39 a euro 26.676,52), la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità sia del 75 % (quindi con una riduzione del 25%); nel caso di reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo (nel 2019 da euro 22.6676,52 a 33.345,65) la cumulabilità sia del 60% (riduzione del 40%); nel caso di redditi superiori a 5 volte il trattamento minimo (nel 2019, oltre i 33.345,65) la cumulabilità sia del 50%, con pari riduzione della pensione, il tutto con i limiti massimi quantitativi previsti dalla norma medesima. Con la circolare n 38/1996 l' ha recepito quanto chiarito dal Ministero del Lavoro Con lettera CP_1
n.7/61633/L.335-95 dell'8 settembre 1995, secondo cui ai fini della cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, in analogia con quanto disposto per l'integrazione al trattamento minimo dal comma 1-bis dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n.638, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, debbono essere considerati i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, oltre che ovviamente dell'importo della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione. Sul punto specifico i successivi interventi amministrativi (Circolare n. 195 del 30.11.2015 del CP_1
Comunicato 28.9.2016 e del Messaggio n° 4023 del 5.10.2016), a parte alcune incertezze CP_1 CP_1 terminologiche hanno mutato per quel che qui in La Rilevanza 11 su cui le parti hanno dibattuto, nella versione più recente valorizzata dal primo Giudice fa riferimento a redditi assoggettabili a Irpef, il che comprende sicuramente anche i redditi in questione, ancorché soggetti ad imposta sostitutiva, qualificabile ai fini di cui è causa quale imposta sul reddito delle persone fisiche. La distinzione operata dall'appellante, infatti, appare di natura puramente formale e terminologica. Non si ravvisa alcun ragionevole motivo per il quale l' avrebbe dovuto escludere -con la circolare n. 195/2015- i redditi da capitale;
motivo che CP_1 invece sussiste per i re ali TFR e arretrati soggetti a tassazione separata nonché per il reddito della prima casa di abitazione, i primi perché riferibili a più anni anche se percepiti in un unico periodo di imposta, il secondo perché generalmente non concorre alla formazione del reddito imponibile. Del resto, la norma parla di redditi del beneficiario senza alcuna ulteriore specificazione per cui le ipotesi individuate dalla normativa secondaria già costituiscono fattispecie eccezionali di esclusione, che la prassi amministrativa ha ritenuto di introdurre ai fini di non penalizzare irragionevolmente i beneficiari di trattamenti di reversibilità. Circa la distinzione fra redditi da lavoro e redditi di capitale, le argomentazioni spese dall'appellante a proposito non colgono nel segno in quanto relative alla materia contributiva, del tutto estranea alla presente fattispecie. Risulta dirimente la circostanza che le minusvalenze non possono portarsi a detrazione dei redditi da capitale in quanto queste -ai fini fiscali- sono detraibili soltanto dalle plusvalenze, e vengono riportate nella dichiarazione dei redditi soltanto ai fini della compensazione con plusvalenze future. La applicazione dei principi giuridici sopra richiamati alla fattispecie in esame comporta evidentemente il rigetto del ricorso (fondato su argomentazioni del tutto sovrapponibili rispetto a quelle oggetto della decisione sopra riportata), restando assorbita la trattazione di ogni ulteriore questione prospettata in atti in quanto superflua ai fini del decidere. Considerata la novità della questione si ritiene sussistano i presupposti per dare corso alla integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dispone la compensazione integrale delle spese di lite;
6 3) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 19/06/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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