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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4815 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44484/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44484/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PESCE ALESSANDRO MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAVERA LUCIO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GIRELLI DANIELA ( PIAZZA CORVETTO, 1/7 16122 C.F._1
GENOVA;
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACON GIUSEPPE Controparte_2 P.IVA_3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
agisce in giudizio contro Parte_1 Controparte_1 per far valere il diritto al risarcimento dei danni che la terza avrebbe subito a
[...] CP_3 causa del danneggiamento di un macchinario che la convenuta aveva trasportato dall'Italia al Canada per conto di . L'attrice afferma di essersi surrogata alla a seguito del CP_3 CP_3 pagamento a questa dell'indennizzo assicurativo. ai sensi dell'art. 1916 c.c., e comunque di essersi resa cessionaria del diritto al risarcimento.
In particolare, l'attrice afferma che il destinatario canadese del carico, la terza Controparte_4
, il 22 giugno 2022, giorno del ricevimento della merce, aveva constatato che le casse nelle quali
[...] era imballato il macchinario erano visibilmente danneggiate e aveva comunicato il rifiuto alla mittente
, la quale nelle date del 30 giugno e 15 luglio 2022, aveva fatto periziare il carico da un CP_3 terzo, che aveva accertato danni causati da urti, schiacciamenti e sfregamenti del macchinario e li aveva ricondotti al mancato fissaggio delle casse e al mal eseguito stivaggio di esse all'interno dei container, operazioni a cura della che le aveva affidate alla terza chiamata in causa CP_1
L'attrice, che ha indennizzato la mittente col pagamento dell'importo di Controparte_2 euro 30.285,55, domanda tale importo alla convenuta. si costituisce per eccepire, secondo l'ordine della comparsa, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva dell'attrice, per mancanza del diritto al risarcimento in capo alla sua dante causa;
in secondo luogo, la convenuta eccepisce l'avvenuta decadenza del diritto al risarcimento CP_3 del danno, invocando l'applicazione della convenzione di Bruxelles, che richiede l'esercizio dell'azione giudiziale entro un anno dal trasporto, come unico modo per impedire la decadenza dal diritto al risarcimento, e la denuncia del danno, anche non apparente, al vettore entro 3 giorni dalla ricevimento della merce, ciò che non ha fatto. In particolare, quanto alla decadenza CP_3 annuale, l'azione giudiziale è stata esercitata a dicembre 2023; quanto alla decadenza della denuncia al vettore, la convenuta evidenzia che non sia nemmeno provata la ricezione della lettera datata 27 giugno 2022 (doc. 13 dell'attrice), comunque posteriore di 5 giorni dalla consegna del carico al destinatario. In subordine, la convenuta sostiene che la sua obbligazione di trasporto terminava con lo scarico al porto di Vancouver e che il danno è stato rilevato soltanto dopo una ulteriore tratta terrestre di diverse ore e circa 800 chilometri, non a sua cura, così che non si potrebbe escludere che il danno si sia verificato in tale parte del viaggio, della quale essa non deve rispondere. Il vettore contesta inoltre l'attendibilità della perizia, non svoltasi in contradditorio, in quanto non è stato neanche CP_1 avvisata dello svolgimento, ed eseguita dopo un'ulteriore movimentazione del carico, transitato per altri 1.300 Km dal destinatario canadese fino in Oregon, negli Stati Uniti, dove si è svolta la perizia.
La convenuta ha chiamato in causa per essere tenuta indenne nella Controparte_2 subordinata ipotesi della condanna al risarcimento del danno, in quanto sarebbe ascrivibile all'imperizia nello stivaggio effettuato dalla terza chiamata, quale ausiliare di CP_1
L'attrice replica che non si applicherebbe la convenzione di Bruxelles, relativa al trasporto marittimo, al trasporto multimodale, comprendente tratti terrestri e marittimi, cui sarebbe applicabile, secondo la
Cassazione, il Codice civile.
Il Tribunale osserva, innanzitutto, che la giurisprudenza di legittimità (si veda tra le altre: Cass. 13253/06) distingue nella disciplina del trasporto multimodale a seconda della tratta rilevante: la convenzione di Bruxelles per quella marittima e il Codice civile per quella terrestre.
Nel caso di specie, però, non vi è agli atti prova dimostrativa che l'evento rilevante per l'applicazione della disciplina, ossia il danneggiamento, sia avvenuto nel tratto marittimo o nei tratti terrestri anteriori e posteriori ad esso.
pagina 2 di 3 Rileva il Tribunale che non è necessario risolvere la questione della disciplina applicabile , in quanto anche applicando il Codice civile, più favorevole all'attrice, il diritto al risarcimento sarebbe comunque estinto per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1698 c.c.
L'ipotesi più favorevole al danneggiato, di cui alla norma in esame, prevede la decadenza ove il danno non sia denunziato appena conosciuto e comunque entro 8 giorni dal ricevimento del carico.
L'attrice, al riguardo, ha depositato una lettera datata 27 giugno 2022, il già citato doc. 13, che non ha provato di aver inviato e, a maggior ragione, che sia stata ricevuta dal vettore, essendo, pacificamente, la successiva denuncia di febbraio 2023, ossia molto posteriore anche agli 8 giorni previsti dal Codice civile.
Osserva, inoltre, il Tribunale, a conforto della conclusione della decadenza dal diritto al risarcimento del danno, che nel caso di specie ricorre chiaramente la ratio giuridica per cui si richiede una denuncia tempestiva dei danni, ossia consentire al vettore di verificarli, per accertarne le cause e quantificarli, in relazione alla sua responsabilità per i danni alle cose trasportate.
Infatti, non soltanto manca la prova che il vettore abbia avuto tempestiva conoscenza dei danni, ma l'accertamento di essi ad opera del perito incaricato dall'attrice, non si è svolto in contraddittorio;
peraltro, dopo che il carico era stato ulteriormente movimentato dopo l'arrivo al destinatario canadese.
Pertanto, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno per intervenuta decadenza del relativo diritto. Ciò rende irrilevanti tutte le altre questioni sollevate dalla convenuta e determina il venir meno della materia del contendere rispetto alla domanda indirizzata dalla convenuta alla terza chiamata nella subordinata ipotesi di condanna della prima.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza nel rapporto tra attrice e convenuta.
Le spese di lite della terza, la cui chiamata da parte della convenuta è giuridicamente fondata in quanto ausiliaria di essa convenuta e debitrice della prestazione di trasporto nei confronti della medesima devono essere sostenute dall'attrice, che ne ha causato la chiamata. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda avanzata da contro Parte_1
Controparte_1
condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 4.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese
[...] generali;
condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_2 le spese di lite, che si liquidano in € 4.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
[...]
Milano, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44484/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PESCE ALESSANDRO MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAVERA LUCIO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GIRELLI DANIELA ( PIAZZA CORVETTO, 1/7 16122 C.F._1
GENOVA;
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACON GIUSEPPE Controparte_2 P.IVA_3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
agisce in giudizio contro Parte_1 Controparte_1 per far valere il diritto al risarcimento dei danni che la terza avrebbe subito a
[...] CP_3 causa del danneggiamento di un macchinario che la convenuta aveva trasportato dall'Italia al Canada per conto di . L'attrice afferma di essersi surrogata alla a seguito del CP_3 CP_3 pagamento a questa dell'indennizzo assicurativo. ai sensi dell'art. 1916 c.c., e comunque di essersi resa cessionaria del diritto al risarcimento.
In particolare, l'attrice afferma che il destinatario canadese del carico, la terza Controparte_4
, il 22 giugno 2022, giorno del ricevimento della merce, aveva constatato che le casse nelle quali
[...] era imballato il macchinario erano visibilmente danneggiate e aveva comunicato il rifiuto alla mittente
, la quale nelle date del 30 giugno e 15 luglio 2022, aveva fatto periziare il carico da un CP_3 terzo, che aveva accertato danni causati da urti, schiacciamenti e sfregamenti del macchinario e li aveva ricondotti al mancato fissaggio delle casse e al mal eseguito stivaggio di esse all'interno dei container, operazioni a cura della che le aveva affidate alla terza chiamata in causa CP_1
L'attrice, che ha indennizzato la mittente col pagamento dell'importo di Controparte_2 euro 30.285,55, domanda tale importo alla convenuta. si costituisce per eccepire, secondo l'ordine della comparsa, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva dell'attrice, per mancanza del diritto al risarcimento in capo alla sua dante causa;
in secondo luogo, la convenuta eccepisce l'avvenuta decadenza del diritto al risarcimento CP_3 del danno, invocando l'applicazione della convenzione di Bruxelles, che richiede l'esercizio dell'azione giudiziale entro un anno dal trasporto, come unico modo per impedire la decadenza dal diritto al risarcimento, e la denuncia del danno, anche non apparente, al vettore entro 3 giorni dalla ricevimento della merce, ciò che non ha fatto. In particolare, quanto alla decadenza CP_3 annuale, l'azione giudiziale è stata esercitata a dicembre 2023; quanto alla decadenza della denuncia al vettore, la convenuta evidenzia che non sia nemmeno provata la ricezione della lettera datata 27 giugno 2022 (doc. 13 dell'attrice), comunque posteriore di 5 giorni dalla consegna del carico al destinatario. In subordine, la convenuta sostiene che la sua obbligazione di trasporto terminava con lo scarico al porto di Vancouver e che il danno è stato rilevato soltanto dopo una ulteriore tratta terrestre di diverse ore e circa 800 chilometri, non a sua cura, così che non si potrebbe escludere che il danno si sia verificato in tale parte del viaggio, della quale essa non deve rispondere. Il vettore contesta inoltre l'attendibilità della perizia, non svoltasi in contradditorio, in quanto non è stato neanche CP_1 avvisata dello svolgimento, ed eseguita dopo un'ulteriore movimentazione del carico, transitato per altri 1.300 Km dal destinatario canadese fino in Oregon, negli Stati Uniti, dove si è svolta la perizia.
La convenuta ha chiamato in causa per essere tenuta indenne nella Controparte_2 subordinata ipotesi della condanna al risarcimento del danno, in quanto sarebbe ascrivibile all'imperizia nello stivaggio effettuato dalla terza chiamata, quale ausiliare di CP_1
L'attrice replica che non si applicherebbe la convenzione di Bruxelles, relativa al trasporto marittimo, al trasporto multimodale, comprendente tratti terrestri e marittimi, cui sarebbe applicabile, secondo la
Cassazione, il Codice civile.
Il Tribunale osserva, innanzitutto, che la giurisprudenza di legittimità (si veda tra le altre: Cass. 13253/06) distingue nella disciplina del trasporto multimodale a seconda della tratta rilevante: la convenzione di Bruxelles per quella marittima e il Codice civile per quella terrestre.
Nel caso di specie, però, non vi è agli atti prova dimostrativa che l'evento rilevante per l'applicazione della disciplina, ossia il danneggiamento, sia avvenuto nel tratto marittimo o nei tratti terrestri anteriori e posteriori ad esso.
pagina 2 di 3 Rileva il Tribunale che non è necessario risolvere la questione della disciplina applicabile , in quanto anche applicando il Codice civile, più favorevole all'attrice, il diritto al risarcimento sarebbe comunque estinto per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1698 c.c.
L'ipotesi più favorevole al danneggiato, di cui alla norma in esame, prevede la decadenza ove il danno non sia denunziato appena conosciuto e comunque entro 8 giorni dal ricevimento del carico.
L'attrice, al riguardo, ha depositato una lettera datata 27 giugno 2022, il già citato doc. 13, che non ha provato di aver inviato e, a maggior ragione, che sia stata ricevuta dal vettore, essendo, pacificamente, la successiva denuncia di febbraio 2023, ossia molto posteriore anche agli 8 giorni previsti dal Codice civile.
Osserva, inoltre, il Tribunale, a conforto della conclusione della decadenza dal diritto al risarcimento del danno, che nel caso di specie ricorre chiaramente la ratio giuridica per cui si richiede una denuncia tempestiva dei danni, ossia consentire al vettore di verificarli, per accertarne le cause e quantificarli, in relazione alla sua responsabilità per i danni alle cose trasportate.
Infatti, non soltanto manca la prova che il vettore abbia avuto tempestiva conoscenza dei danni, ma l'accertamento di essi ad opera del perito incaricato dall'attrice, non si è svolto in contraddittorio;
peraltro, dopo che il carico era stato ulteriormente movimentato dopo l'arrivo al destinatario canadese.
Pertanto, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno per intervenuta decadenza del relativo diritto. Ciò rende irrilevanti tutte le altre questioni sollevate dalla convenuta e determina il venir meno della materia del contendere rispetto alla domanda indirizzata dalla convenuta alla terza chiamata nella subordinata ipotesi di condanna della prima.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza nel rapporto tra attrice e convenuta.
Le spese di lite della terza, la cui chiamata da parte della convenuta è giuridicamente fondata in quanto ausiliaria di essa convenuta e debitrice della prestazione di trasporto nei confronti della medesima devono essere sostenute dall'attrice, che ne ha causato la chiamata. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda avanzata da contro Parte_1
Controparte_1
condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 4.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese
[...] generali;
condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_2 le spese di lite, che si liquidano in € 4.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
[...]
Milano, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3