Ordinanza collegiale 16 maggio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/07/2025, n. 13253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13253 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13253/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03410/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3410 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ubaldo Musarra, Marco Conti Gallenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS-/Area Fun. I/O.E. di S. del 26.02.2025 e della nota prot. n. -OMISSIS-/2^/B16(-OMISSIS- 028P) /NC/2025 del 05.03.2025, con le quali veniva opposto dalla Prefettura di Caltanissetta il diniego alle istanze di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e per il mancato rilascio della documentazione ed atti richiesti con l’istanza d’accesso agli atti del 20.02.2025 avente ad oggetto la copia del provvedimento di revoca del dispositivo di protezione, nonché copia di tutti gli atti istruttori ed endo - procedimentali alla base del procedimento amministrativo intrapreso dall’Amministrazione resistente; 2) l’istanza d’accesso agli atti del 04.03.2025, mediante cui parte ricorrente ha reiterato la richiesta d’accesso agli atti del 20.02.2025,
nonchè per
- l’accertamento della nullità e/o dell'illegittimità della nota prot. n. -OMISSIS-/Area Fun. I/O.E. di S. del 26.02.2025 e della nota prot. n. -OMISSIS-/2^/B16(-OMISSIS-028P)/NC/2025 del 05.03.2025;
- l'accertamento del diritto del Sig. -OMISSIS- di avere pieno accesso alla documentazione richiesta con le citate istanze;
- la condanna delle resistenti in solido all’ostensione di tutta la documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Occorre premettere in fatto che il ricorrente afferma che con il provvedimento della Prefettura di Caltanissetta del 13 febbraio 2025 veniva revocato il dispositivo di protezione, originariamente applicato al Sig. -OMISSIS-, senza tuttavia mai procedere alla notifica nei suoi confronti di tale provvedimento né degli atti istruttori.
In data 20.02.2025 presentava istanza d’accesso agli atti chiedendo copia del provvedimento di revoca, nonché gli atti istruttori al fine di valutare la correttezza dell’istruttoria sottesa al provvedimento di revoca. La Prefettura di Caltanissetta con nota del 26.02.2025 rigettava la richiesta di parte ricorrente richiamando i limiti all’ostensione di atti del Ministero dell’Interno di cui al DM 16 marzo 2022.
Con la seconda istanza d’accesso del 4 marzo 2025 parte ricorrente, a mezzo dei procuratori, reiterava la richiesta d’accesso agli atti.
Il ricorrente agisce quindi in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità e/o illegittimità della nota prot. n. -OMISSIS-/Area Fun. I/O.E. di S. del 26.02.2025 e della nota prot. n. -OMISSIS-/2^/B16(-OMISSIS-028P) /NC/2025 del 05.03.2025, con le quali veniva opposto dall’amministrazione diniego sulle istanze di accesso agli atti proposte ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, per il rilascio della documentazione e degli atti istruttori ed endo-procedimentali posti alla base del procedimento amministrativo adottato dall’Amministrazione resistente.
Chiede quindi l'accertamento del suo diritto ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con le citate istanze.
L’Amministrazione si costituisce con memoria ed in via preliminare ed assorbente eccepisce il difetto di competenza territoriale in capo al T.A.R. Lazio.
I procuratori, riportandosi integralmente agli atti di causa e alle memorie difensive, insistono nell’accoglimento del ricorso e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
La causa è stata discussa all’odierna camera di consiglio del 24 giugno 2025 ed è quindi passata in decisione.
L’eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla difesa erariale è fondata.
In primo luogo, risulta in atti che la Prefettura di Caltanissetta, con nota prot.n.-OMISSIS-/AreaFun.I/O.E. di S. del 13.02.2025 comunicava al -OMISSIS-: “ la posizione della S.V. è stata oggetto di approfondito esame e, in esito alla Riunione Tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi lo scorso 18 dicembre, è stata rilevata l’insussistenza di elementi concreti di pericolo, tenendo conto che i vari periodi di monitoraggio non hanno fatto emergere elementi attestanti una concreta ed attuale esposizione di rischio tale da legittimare il mantenimento della misura tutoria e, pertanto, è stata proposta la revoca del dispositivo in atto di 4°livello “tutela su auto non protetta”.
La Prefettura citava poi una successiva riunione di coordinamento delle Forze di Polizia che all’esito confermava ancora la proposta di revoca del dispositivo di protezione in assenza di elementi di novità rispetto alla precedente valutazione. La revoca veniva quindi disposta con atto della Prefettura UTG di Caltanissetta prot. n.-OMISSIS-/2025.
Risulta pertanto in atti che l’istruttoria nonchè il provvedimento finale richiesti sono stati adottati dalla Prefettura di Caltanissetta. Con la citata nota prot. n. -OMISSIS-/2^/B16(-OMISSIS-028P) /NC/2025, trasmessa il 5 marzo 2025 a mezzo PEC, infatti il Ministero dell’Interno si limitava a confermare il diniego di ostensione degli atti già opposto dalla Prefettura nissena.
In secondo luogo, sul piano normativo occorre richiamare l’art. 13 comma 1 c.p.a che prevede: «Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede».
La difesa erariale sul punto ritiene correttamente che diversamente opinando, il TAR Lazio sarebbe competente per tutti gli atti emessi dalle Prefetture dislocate sul territorio nazionale.
Ritiene il Collegio in definitiva che, all’esito dell’esame degli atti versati nel fascicolo di causa, risulta evidente che gli atti richiesti sono stati assunti dalla Prefettura di Caltanissetta e che, pertanto, la competenza territoriale sulla vicenda in esame spetta al TAR della Sicilia, Palermo alla luce dei criteri regolatori della competenza territoriale di cui agli artt. 13 ss. cpa.
Le spese di giudizio attesa la peculiarità della vicenda sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
- dichiara la propria incompetenza per territorio sul ricorso in epigrafe per essere competente a decidere il Tribunale Amministrativo regionale della Sicilia - Palermo;
- la presente causa dovrà essere riassunta a cura dei ricorrenti, entro il termine di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, ex art. 15, comma 4, c.p.a., ai fini della prosecuzione del processo dinnanzi al Giudice competente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato di identificazione di parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.