CA
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 380/2024 R.G., promossa da:
nato a [...] l'[...] e ivi residente Parte_1
alla Strada comunale Colle Portone n. 4 (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliato in Pescara al Viale Gabriele D'Annunzio n. 267 presso lo studio degli
Avv.ti Renato Di Benedetto (C.F. ; PEC C.F._2
e Valeria Toppetti (C.F. ; Email_1 C.F._3
PEC , dai quali è rappresentato e difeso;
Email_2
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C.
Contro
, nato a [...] il [...], ed ivi residente CP_1
in Viale Amendola n. 202 (C.F. ), , nato CodiceFiscale_4 CP_2
a Pescara il 17.07.1966 e residente in [...]
(C.F.: ) e , nata a [...] il CodiceFiscale_5 Parte_2 22.03.1968 e residente in [...]1 (C.F.: C.F._6
), in qualità di eredi di , elettivamente domiciliati in Teramo,
[...] Persona_1
alla via Cavacchioli n. 1, presso lo studio dell'Avv. Enrico Ioannoni Fiore (C.F.
; PEC , dal quale sono rappresentati C.F._7 Email_3
e difesi;
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C.
per la riforma della sentenza n. 588/2014 resa dal Tribunale di Teramo e pubblicata in data 15 ottobre 2014.
All'udienza tenutasi in data 12 novembre 2024 svolta mediante trattazione scritta come disposto con provvedimento del Presidente di Sezione del 1° ottobre 2024, le parti hanno rassegnato le conclusioni mediante deposito di note scritte e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica con ordinanza del 12 novembre 2024.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 588/2014 pubblicata in data 15 ottobre 2014, il Tribunale di Chieti rigettava la domanda proposta dall'Arch. con la quale chiedeva la Parte_1
condanna di e al pagamento di euro 101.039,94 a CP_1 Persona_1
titolo di corrispettivo per la prestazione professionale che avrebbe svolto su loro incarico e al pagamento di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento.
A sostegno di tali domande, l'attore deduceva che, nel gennaio del 2006, i fratelli
[...]
gli veniva conferito mandato, insieme al Geom. di redigere un Per_1 CP_3
progetto edilizio per la realizzazione di due palazzine su un terreno di loro proprietà. Ad adempimento di siffatto incarico, l'architetto rappresentava di aver predisposto il progetto strutturale e architettonico degli edifici e la relazione del calcolo delle opere in cemento armato, tanto che in data 1° settembre 2006 i proprietari presentavano sottoscritta richiesta di permesso a costruire corredata dalla suddetta documentazione architettonica. Tuttavia i convenuti si rendevano inadempienti al pagamento di quanto pag. 2/14 dovuto ed il li citava in giudizio per ottenere il pagamento delle proprie Pt_1
spettanze.
Si costituivano in giudizio e contestando, nel CP_4 Persona_1
merito, le avverse pretese, sostenendo non essere mai stato stipulato alcun contratto di incarico professionale, chiedendo quindi il rigetto delle domande formulate.
2) La sentenza impugnata: Il Tribunale di Chieti in primo grado con sentenza n.
588/2014 pubblicata in data 15 ottobre 2014 rigettava nel merito le domande proposte, ritenendo non provata la stipulazione del contratto verbale di conferimento del predetto incarico professionale.
In particolare, il primo giudice, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, accertava che, in data 9 novembre 2005, i convenuti stipulavano con la COAF s.r.l. contratto di opzione con il quale i primi concedevano alla società il diritto di opzione per la compravendita dei loro terreni al valore di permuta pari al 23% lordo complessivo dei fabbricati che l'impresa avrebbe poi realizzato. Evidenziava, inoltre, che nel predetto accordo i promettenti venditori conferivano al promissario acquirente COAF
s.r.l. mandato irrevocabile a proporre le iniziative e a predisporre i progetti che “riterrà opportuni”, salvo impegno dei convenuti a sottoscrivere i necessari atti, con l'ulteriore clausola che, in caso di mancato esercizio dell'opzione, restava a carico di COAF s.r.l.
l'onere relativo al pagamento delle parcelle ai tecnici per la realizzazione e presentazione del progetto.
Ricostruiti, quindi, i termini del contratto in esame, il giudice riteneva che la sottoscrizione della richiesta di permesso a costruire depositata altro non fosse se non adempimento dell'obbligo previsto di firmare gli atti necessari per la finalizzazione della costruzione degli edifici oggetto di contratto, non costituendo, quindi, lo stesso documento prova dell'avvenuta stipulazione del contratto d'opera professionale in contestazione.
In ultimo, a conforto di quanto argomentato, il primo giudice sottolineava che, in data
20 ottobre 2009, era stata inviata una lettera dalla con la quale Controparte_5 quest'ultima si dimostrava interessata all'acquisto dei terreni edificabili, facendo tra l'altro riferimento all'Arch. quale loro rappresentante, così rendendo l'evidenza Pt_1
pag. 3/14 di come il professionista cercò di reperire altre imprese interessate all'acquisto di tali beni immobili al fine di essere remunerato per il lavoro svolto.
In definitiva, il giudice di primo grado riteneva che obbligata al pagamento del corrispettivo per la prestazione professionale svolta fosse la COAF s.r.l. e non i convenuti, con rigetto, quindi, delle domande proposte e conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
3) Appello. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'Arch. Parte_1
chiedendone la riforma integrale e conseguente accertamento della fondatezza della propria pretesa, alla luce della sottoscrizione da parte dei convenuti dei progetti e della domanda concessoria per la realizzazione dei fabbricati oggetto di progettazione.
La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza n. 1272/2019, pubblicata il 17 luglio
2019, accoglieva l'appello proposto e condannava e CP_4 Persona_1
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'Arch. della
[...] Parte_1
somma di euro 81.901,28, oltre accessori di legge e interessi dalla domanda al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
In primo luogo, il giudice di secondo grado evidenziava l'estraneità e l'inopponibilità all'appellante del rapporto contrattuale – contratto d'opzione di preliminare – intercorso tra gli appellati e la COAF s.r.l. Riteneva, invece, come rilevante la circostanza che la progettazione e le domande presentate all'Ente locale ai fini del rilascio della concessione edilizia fossero state sottoscritte dagli appellati e che l'opera progettuale avesse raggiunto lo scopo di ottenere dal Comune competente il rilascio del titolo edificatorio. Da tali elementi, pertanto, presumeva che l'incarico fosse stato conferito al professionista in epoca antecedente la data della sottoscrizione dei progetti.
Ad ogni modo, aggiungeva che, in virtù del summenzionato contratto, i fratelli
[...]
avevano dato mandato irrevocabile alla COAF s.r.l. di compiere tutte le attività Per_1
necessarie al fine della realizzazione del fabbricato sul terreno oggetto del patto di opzione, con la conseguenza che anche l'eventuale conferimento dell'incarico di progettazione da parte della COAF s.r.l. – circostanza non dimostrata in giudizio – doveva ritenersi riferibile ai mandanti e non escludeva la responsabilità di Per_1
questi in relazione alla prestazione eseguita dal professionista.
pag. 4/14 Al contrario, non assumevano rilevanza le circostanze per cui il mandato fosse irrevocabile e che l'Arch. a seguito del venir meno dell'interesse della COAF Pt_1
s.r.l. all'esercizio del diritto di opzione, avesse cercato una diversa società interessata ai terreni edificabili, dato che tale comportamento sarebbe successivo all'esaurimento della prestazione professionale.
Accertato, quindi, l'an della stipulazione di contratto d'opera professionale, il giudice di secondo grado, stante l'assenza di un compenso preventivamente concordato, determinava che lo stesso fosse complessivamente dovuto nell'importo di euro
81.901,28, oltre accessori di legge se dovuti.
In ultimo, la Corte di Appello di L'Aquila rigettava il motivo di appello riguardante la domanda di risarcimento del danno formulata e respinta in primo grado, ritenendo non raggiunto l'onere della prova della sussistenza del danno lamentato.
4) Ricorso in Cassazione. Avverso la decisione di appello proponevano ricorso in cassazione e sulla base di cinque motivi. CP_1 Persona_1
L'Arch. resisteva con controricorso. Parte_1
La Suprema Corte di Cassazione decideva con ordinanza n. 711/2024 depositata in data
9 gennaio 2024 e accoglieva il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassando la sentenza impugnata e rinviando a questa Corte, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, per quanto interessa in questa sede con riguardo al motivo accolto, la
Suprema Corte rilevava come il giudice di secondo grado avesse erroneamente applicato i principi in tema di prova presuntiva, secondo i quali “in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto ai sensi dell'art. 2729 cod. civ. ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di probabilità dell'esistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza richiede che il fatto ignoto sia -di regola- desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza;
il giudice è tenuto ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, per
pag. 5/14 verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva, non raggiungibile attraverso una analisi atomistica degli stessi;
quindi la denuncia di violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. ai sensi dell'art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2 21-3-2022 n. 9054 Rv. 664316-01, Cass. Sez. L 30-6-2021 n. 18611
Rv. 661649)”.
Secondo il giudice di legittimità, la sentenza impugnata aveva fondato la presunzione di conclusione del contratto d'opera professionale sulla base di un fatto storico privo di gravità e anche di concordanza con gli altri elementi emersi in giudizio.
Nello specifico, precisava che la circostanza che i proprietari dell'immobile avessero sottoscritto i progetti al fine della presentazione della domanda per la concessione edilizia non era in sé elemento grave, dato che, come chiarito dalla giurisprudenza, soltanto il proprietario poteva avanzarla e non anche il committente. Sotto il profilo della mancanza di gravità, inoltre, evidenziava il fatto che i fratelli non Per_1 potevano attribuire alcun incarico a fronte dell'impegno contrattuale già assunto con
COAF s.r.l., nonché in ordine al fatto che, come confermato con lettera del 23 settembre
2008 da parte dell'Avv. Camerini per COAF s.r.l., la società aveva conferito l'incarico al Geom. . CP_3
In relazione alla non concordanza degli elementi, inoltre, precisava che la circostanza del mancato pagamento degli oneri concessori e della successiva conclusione di altro contratto preliminare con altra società erano elementi entrambi in linea con la tesi del mancato conferimento dell'incarico.
Infine, secondo il giudice di legittimità, l'ulteriore dato della scrittura privata intercorsa tra i fratelli e la COAF s.r.l. non sarebbe un elemento univocamente Per_1
convergente, avendo lo stesso giudice di secondo grado ritenuto o almeno presupposto,
pag. 6/14 tra l'altro, che, seppure in forza del mandato, l'incarico al professionista fosse stato dato dalla COAF s.r.l.
Per tutte queste ragioni, la Suprema Corte riteneva che il giudice di secondo grado non avesse svolto un ragionamento presuntivo nei termini imposti dall'art. 2729 c.c. e rinviava, conseguentemente, alla Corte di Appello di L'Aquila in diversa composizione, incaricandola di procedere a un nuovo esame dell'appello, attenendosi ai principi sopra richiamati.
5) Appello in riassunzione. Con atto di appello e citazione di rinvio ex art. 392 c.p.c.,
l'Arch. riassumeva il giudizio chiedendo, nel merito, che venisse Parte_1
accertata e dichiarata la sussistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale di prestazione professionale intellettuale ex art. 2229 e ss. c.c., con condanna dei resistenti in riassunzione al pagamento, in suo favore, del compenso di euro 101.039,94, IVA e
CNPAIA inclusa, ovvero alla somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, sempre onerata di IVA e CNPAIA, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del
23 settembre 2009.
In aggiunta, chiedeva che i convenuti fossero condannati al pagamento del risarcimento del danno subito ex art. 1223 c.c. per un importo di euro 20.000,00 oppure della somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del 23 settembre 2009, con vittoria di spese e competenze del giudizio di rinvio e di quello di legittimità.
Si costituiva con comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio riassunto CP_1
e gli eredi di di e , chiedendo
[...] Per_1 Per_1 CP_2 Pt_2 Per_1
l'applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione e chiedendo, quindi, di rigettare integralmente l'appello proposto, con conferma integrale della decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Chieti n. 588/2014, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio di appello, di quello di legittimità, ivi compresa l'istanza inibitoria ex art. 373 c.p.c., nonché di quello di rinvio.
6) Motivi della decisione: L'atto di appello su rinvio ex art. 392 c.p.c. è infondato per i motivi di seguito indicati.
Questa Corte osserva come debba essere applicato il principio di diritto richiamato dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 711/2024 con la quale veniva accolto il terzo pag. 7/14 motivo di impugnazione proposto con ricorso dall'Arch. avverso la Parte_1
sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1272/2019. In particolare, per quanto interessa in questa sede con riguardo al motivo accolto, la Suprema Corte rilevava che il giudice di secondo grado non avesse correttamente applicato il ragionamento presuntivo richiesto dall'art. 2729 c.c. in merito all'accertamento sulla sussistenza o meno del contratto d'opera professionale di cui è causa.
Alla luce dell'accoglimento del terzo motivo di ricorso, questa Corte, attenendosi al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, è tenuta a riesaminare la documentazione allegata in giudizio per valutare se sussistano indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. fondanti l'accertamento sulla sussistenza di un incarico professionale nei confronti dell'Arch. da parte dei fratelli . Parte_1 Per_1
6.1. In primo luogo, è necessario richiamare brevemente il contenuto del contratto di opzione, stipulato in data 9 novembre 2005 tra i fratelli quali promittenti Per_1
venditori, e la COAF s.r.l., quale promittente acquirente, per la compravendita di immobili di proprietà dei primi (si v. doc. all. n. 2 fascicolo di primo grado di parte resistente in riassunzione).
In particolare, nello stesso si legge che: “A decorrere dalla sottoscrizione della presente opzione, la parte promittente venditrice conferisce, fin da ora, mandato irrevocabile alla parte promittente acquirente affinchè, relativamente al terreno in oggetto, proponga le iniziative e presenti i progetti che riterrà opportuni, ivi compresa
l'eventuale apposizione in sito di cartellonistica e si impegna a sottoscrivere, quando richiesto, i necessari atti. In caso di mancato esercizio della presente opzione nei termini di cui sopra, la stessa si risolverà di diritto, infruttifera e senza interessi ed eventuale risarcimento di danni da parte di alcuno. In tale caso restano a carico della parte promittente acquirente tutti gli oneri sostenuti, di qualsiasi natura, sia amministrativa, che relativi alle parcelle da pagare ai tecnici per la realizzazione e presentazione di progetti”.
In aggiunta si prevede che: “La parte promittente venditrice, assumendo per sé oneri e spese, si riserva di nominare un tecnico di fiducia che segua i lavori nelle varie fasi e si riserva, inoltre, di apportare eventuali modifiche interne nel rispetto delle strutture
pag. 8/14 portanti, dell'uniformità delle facciate esterne oltre che delle vigenti Norme Tecniche di
Attuazione”.
Pertanto, nel pattuito regolamento di interessi, la parte promittente venditrice ha conferito mandato irrevocabile alla parte promittente acquirente, relativamente al terreno in oggetto, di presentare le istanze e i progetti opportuni, obbligandosi anche alla sottoscrizione degli atti ritenuti necessari.
Viene, inoltre, precisato che, in caso di mancato esercizio del diritto di opzione, alla parte promittente acquirente devono essere imputate tutte le spese sostenute, anche quelle relative alle parcelle da pagare ai tecnici progettisti.
In ultimo, alla parte promittente venditrice è fatta riserva di nominare un consulente tecnico di fiducia al fine di seguire i lavori.
Ricostruiti i termini del contratto, per quanto rilevante nel caso di specie, occorre quindi accertare quale tipo di incarico sia stato conferito al ricorrente in riassunzione e da chi.
6.2. Nel merito, è incontestato tra le parti che l'Arch. abbia svolto Parte_1 prestazione d'opera intellettuale, risultando controverso, invece, se i committenti possano essere onerati del pagamento della relativa parcella.
Preliminarmente occorre evidenziare che, nel proprio atto di appello in riassunzione, il ricorrente ha fornito una rappresentazione dei fatti diversa rispetto a quella fatta valere nei precedenti gradi di giudizio, avendo sostenuto che lo stesso fosse il tecnico di fiducia dei committenti e non il progettista dei lavori, come precedentemente affermato.
Sul punto è necessario, in primo luogo, precisare che, come risulta dai documenti allegati e, in particolare, dalla “domanda per il rilascio del permesso di costruire” (doc. all. A fascicolo del secondo grado di rinvio di parte resistente in riassunzione) e dalla documentazione depositata al Comune di San Giovanni Teatino ad integrazione della richiesta di rilascio del permesso a costruire (docc. all. B, D, F fascicolo di secondo grado di rinvio di parte resistente in riassunzione), risulta che l'Arch. Parte_1 era, come dallo stesso dichiarato e sottoscritto, “calcolatore e direttore dei lavori delle opere in c.a.”, mentre il Geom. era “progettista e direttore lavori Parte_3 delle opere architettoniche”.
pag. 9/14 Da tali elementi deriva, pertanto, che il ricorrente in riassunzione non ha svolto alcun incarico di tecnico di fiducia di supervisione dei lavori in corso, essendo invece proprio tecnico incaricato del calcolo e della realizzazione delle opere in cemento armato.
Diverso infatti è lo svolgimento di attività di consulenza tecnica di fiducia, che guarda alla cura degli interessi di colui che si avvale del consulente, un altro è lo svolgimento di attività di predisposizione e direzione del progetto redatto, che guarda, al contrario, alla corretta realizzazione dell'opera commissionata, che, nel caso di specie, era di interesse sia dei fratelli che della COAF s.r.l. Per_1
A fortiori, appare utile evidenziare che nella proposta di acquisto immobiliare presentata, in data 20 ottobre 2009, dalla (si v. doc. all. n. 5 del Controparte_5
fascicolo di primo grado di parte resistente in riassunzione), questa espressamente qualificava l'Arch. come loro rappresentate (cfr. “con la presente Parte_1
tramite il nostro rappresentante Architetto avanziamo la nostra Parte_1
proposta di acquisto del terreno di vostra proprietà sito in via Roma nel Comune di
S.G. Teatino (…)”), così risultando del tutto inverosimile la contemporanea sussistenza di un incarico fiduciario nei confronti dei fratelli e la rappresentanza di Per_1
interessi di altri soggetti interessati all'acquisto dei terrenti edificabili in parola.
Sulla base dei predetti elementi di fatto deve essere escluso che l'Arch. sia stato Pt_1
tecnico di fiducia dei committenti.
6.3. Tanto chiarito, questa Corte ritiene inoltre che, con riguardo alla prova sul conferimento dell'incarico da progettista e direttore dei lavori da parte dei proprietari/committenti, le circostanze della presentazione e della sottoscrizione della domanda per il rilascio della concessione edilizia, nonché della sottoscrizione dei relativi progetti, da parte dei fratelli non rispondano dei requisiti di gravità e Per_1
concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per l'operatività del meccanismo presuntivo.
Al riguardo, la giurisprudenza, come richiamato anche dalla ordinanza di rinvio del giudice di legittimità, ha chiarito che “l'esigenza che il progetto di costruzione, per il quale sia chiesta la concessione edilizia, rechi la sottoscrizione del proprietario e dell'autore del progetto, corrisponde alla tutela degli interessi pubblicistici connessi all'esercizio dello ius edificandi e non è idonea alla dimostrazione dell'esistenza di un contratto di opera intellettuale intercorso tra i sottoscrittori;
neppure alla
pag. 10/14 presentazione del progetto all'autorità comunale può riconoscersi l'effetto di un mezzo idoneo all'incontro dei consensi per quel contratto e neanche il valore di atto ricognitivo di quel contratto, essendo alla presentazione stessa abilitato il proprietario del suolo in quanto tale e non anche quale committente dell'opera” (cfr. Cass. civ., Sez.
III, 5 settembre 1984, n. 4767).
In aggiunta, bisogna considerare che, nel caso di specie, la parte promittente venditrice, come sopra riportato, ha conferito mandato irrevocabile alla parte promittente acquirente relativo alla predisposizione della documentazione opportuna ai fini della realizzazione dell'opera e si è obbligata, contestualmente, alla sottoscrizione dei relativi atti necessari.
È quindi evidente come la richiesta di rilascio di permesso a costruire rientri tra i suddetti atti necessari, potendo questa essere presentata presso l'ente competente soltanto dal proprietario del terreno edificabile o da chi ne abbia la disponibilità giuridica, come previsto dall'art. 11, primo comma, del Testo Unico dell'Edilizia (d.lgs.
n. 380/2001), per il quale “il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”.
Pertanto, non solo la presentazione e la sottoscrizione della predetta richiesta non può ritenersi elemento grave dal quale presumere il conferimento dell'incarico di svolgimento di opera professionale, ma è utile sul punto evidenziare come tale atto fosse adempimento di uno specifico obbligo previsto dal contratto tra i committenti e la
COAF s.r.l., dal quale, pertanto, i primi non potevano sottrarsi - come non si sono sottratti -, pena la realizzazione di un inadempimento.
Inoltre, con riguardo al requisito della concordanza con gli altri elementi dedotti e allegati in giudizio, occorre evidenziare che, nella raccomandata inviata dall'Avv. in data 23 settembre 2008 (si v. doc. all. n. 3 del fascicolo di primo Controparte_6
grado di parte resistente in riassunzione), la stessa COAF s.r.l. ha dichiarato che “in conformità alla intesa definita nel contratto di opzione la C.O.A.F. ha dato incarico al geom. di redigere il progetto per la realizzazione dell'intervento Parte_3 edilizio sul terreno di proprietà dei sigg.ri oggetto dell'opzione”. Per_1
pag. 11/14 In tal modo, per sua stessa affermazione, è stata la COAF s.r.l. a incaricare il Geom.
[...]
che, come si è sopra accertato, era il progettista e il direttore dei lavori delle CP_3
opere architettoniche del progetto depositato presso il Comune di San Giovanni Teatino.
Progettista e direttore dei lavori al quale si affiancava proprio l'Arch. Parte_1
per quanto riguardava le opere in cemento armato.
Tale circostanza risulta contraddittoria con quanto affermato dall'Arch. nell'atto Pt_1 di citazione in giudizio dinanzi al Tribunale di Chieti, nel quale è riportato che “I fratelli sin dagli inizi del 2006, si erano determinati nella volontà di dar Per_1 corso, sull'area in oggetto, ad attività edificatoria da affidare in esecuzione ad una impresa costruttrice. A tal fine, essi conferivano nel gennaio 2006 all'Architetto
ed al geometra l'incarico di redigere il progetto edilizio per Parte_1 CP_3
la realizzazione di due palazzine, da adibire ad appartamenti, locali depositi, autorimesse e sottotetti” (si v. doc. all. n. 1 del fascicolo di primo grado di parte resistente in riassunzione).
Il ricorrente, pertanto, non solo affermava che sia lui che il Geom. erano stati CP_3
incaricati dai fratelli per la predisposizione e realizzazione del progetto di Per_1 costruzione di immobili sui terreni edificabili di proprietà di quest'ultimi, ma anche che avevano ricevuto contestualmente il predetto incarico, cioè a gennaio 2006.
Da una siffatta rappresentazione del fatto, dove è lo stesso attore in senso sostanziale a dare indicazione precisa delle modalità e del momento di conferimento dell'incarico, emergono quindi elementi di contrasto con quanto dichiarato dalla stessa COAF s.r.l. in merito al conferimento dell'incarico al Geom. , non potendosi quindi rinvenire CP_3
quella necessaria precisione e concordanza che l'art. 2729 c.c. richiede per l'operare della c.d. presunzioni semplici.
Si evidenzi, infine, che, come risulta dalla scrittura privata, sottoscritta in data 17 maggio 2010 (si v., doc. all. n. 10 del fascicolo di primo grado di parte resistente in riassunzione) in relazione all'atto pubblico di compravendita stipulato tra i fratelli
[...]
e la Immobiliare Colanzi srl rispetto ai medesimi terreni edificabili (si v. doc. all. Per_1
M del fascicolo del secondo grado di rinvio di parte resistente in riassunzione), le parti avevano convenuto di non utilizzare “in alcun modo il progetto approvato dal CP_7
pag. 12/14 di San Giovanni Teatino e redatto per conto della COAF SRL dal Geom. Parte_3
e dall'Arch. .
[...] Parte_1
Ebbene, tale elemento, lungi dal costituire fatto grave, preciso e concordate della sussistenza del conferimento di cui è causa, invero dà sostegno alla tesi dell'assenza di un siffatto incarico, dato che, diversamente ritenendo, sarebbe inverosimile come, a domanda di rilascio di permesso a costruire alla mano, per la quale i fratelli Per_1
avrebbero incaricato dei progettisti e si sarebbero quindi onerati di sostenerne le spese, la stessa pratica sarebbe stata posta nel nulla, vietando in modo categorico (“in alcun modo”) l'utilizzo di quei progetti.
6.4. In conclusione, sulla base di tutto quanto sopra argomentato ed esposto, questa
Corte, in applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio n. 711/2024, conferma la sentenza di primo grado impugnata, ritenendo non accertato, non rinvenendosi presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c., il conferimento di incarico di prestazione di opera intellettuale da parte di e di nei confronti dell'Arch. CP_1 Persona_1 Parte_1
[...]
Le spese della fase di legittimità e di riassunzione devono regolarsi tra il ricorrente in riassunzione Arch. e i resistenti in riassunzione , Parte_1 CP_1 [...]
e , gli ultimi due in qualità di eredi di , CP_2 Parte_2 Persona_1
tenendo in considerazione la sostanziale soccombenza del primo.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'ARCH. Parte_1
contro la sentenza n. 588/2014 emessa dal Tribunale di Chieti pubblicata in data 15 ottobre 2014, nei confronti di , CP_1 Controparte_8
pag. 13/14 , questi ultimi due quali eredi di , in riassunzione da Per_1 Persona_1
rinvio della Cassazione con ordinanza n. 711/2024 depositata in data 9 gennaio 2024, così provvede:
• Rigetta le domande avanzate dall'Arch. confermando la sentenza di Parte_1
primo grado appellata;
• Condanna il ricorrente in riassunzione a rimborsare nei confronti dei resistenti in riassunzione le spese di lite liquidate in € 9.991,00 oltre Iva, Cap e spese di legge per la fase di appello, € 7.655,00 oltre IVA e CAP per la fase di legittimità e in € 9.991,00 oltre IVA e CAP per la fase di riassunzione;
• Dichiara l'Arch. tenuto al versamento di somma pari a quanto già Parte_1
dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio in L'Aquila in data 11 febbraio 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
pag. 14/14