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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 11/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 252/2024 avente ad oggetto: affidamento e mantenimento figlio nato fuori da matrimonio tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Torre, presso il cui studio in Foggia (FG), al Corso Roma n. 71, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gina Controparte_1 C.F._2
Capuano, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Traversa Via Madonna delle Grazie n. 58, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.02.2025, il Giudice relatore ha esperito il tentativo di conciliazione, che ha sortito esito positivo, nei seguenti termini: “affidamento congiunto, collocazione presso la mamma in San Martino in Pensilis esercizio del diritto di visita in modalità protetta presso i servizi sociali e contestuale avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del consultorio familiare;
riconoscimento del figlio , con versamento di €. 500,00 mensili per entrambi ed assegno Per_1 unico familiare al 100%; spese straordinarie al 50%. Versamento, da parte del sig. , della Parte_1 somma €. 7.500, da versarsi in 10 rate mensili, la prima scadente il 31.3.2025, a condizione che la sig.ra ottenga remissione della querela sporta da nei confronti del CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 3 entro il 31 marzo 2025, data di scadenza della prima rata”. Le parti hanno Parte_1 altresì convenuto di recarsi presso i competenti uffici comunali per formalizzare il riconoscimento del figlio . Per_1
Disposta la trasformazione del rito, il Giudice relatore ha incaricato i servizi sociali di prendere in carico il nucleo familiare e ha disposto la trasmissione degli atti al PM.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.04.2024, - premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con , dalla quale è nata la figlia (6 anni); che la Controparte_1 Per_2 relazione tra i due si è interrotta ed è ripresa più volte;
che la dopo la nascita della figlia, ha CP_1 provveduto unilateralmente al riconoscimento della minore presso l'ufficio di stato civile del Comune di San Martino in Pensilis (CB); che successivamente la minore è stata riconosciuta anche dal
- ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'affidamento e il mantenimento della Parte_1 minore nelle modalità e alle condizioni descritte nell'atto introduttivo. Per_2
Successivamente, in data 07.09.2024 è stato depositato ricorso, avente lo stesso oggetto, da parte della nei confronti del , recante il NRG 599/2024. In particolare, la ha CP_1 Parte_1 CP_1 evidenziato, tra le altre cose, che le parti hanno avuto anche un altro figlio, (1 anno), Per_1 riconosciuto alla nascita soltanto dalla madre. Ha dunque chiesto a questo Tribunale di: disporre l'affidamento c.d. superesclusivo o rafforzato della piccola a favore della stessa;
disporre che il Per_2
, contribuisca al mantenimento della figlia minore con il versamento dell'importo Parte_1 Per_2 mensile di € 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi alla madre entro il 15 di ogni mese;
porre a carico del l'onere di contribuire al Parte_1 pagamento delle spese straordinarie occorrenti per la figlia minore in ragione del 70% con versamento alla ordinare al di corrispondere la somma per il mantenimento fin a partire dalla CP_1 Parte_1 nascita della piccola figlia Per_2
Con ordinanza del 05.10.2024 il Giudice ha disposto la riunione del procedimento recante il NRG
599/2024 , successivo nel tempo, a quello odierno, incardinato precedentemente.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 12.02.2025, il Giudice relatore ha esperito il tentativo di conciliazione, che ha sortito esito positivo, nei seguenti termini: “affidamento congiunto, collocazione presso la mamma in San Martino in Pensilis, esercizio del diritto di visita in modalità protetta presso i servizi sociali e contestuale avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del consultorio familiare;
riconoscimento del figlio , con versamento di €. 500,00 Per_1 mensili per entrambi ed assegno unico familiare al 100%; spese straordinarie al 50%. Versamento, da parte del sig. , della somma €. 7.500, da versarsi in 10 rate mensili, la prima scadente il Parte_1
31.3.2025, a condizione che la sig.ra ottenga remissione della querela sporta da CP_1 CP_2 nei confronti del entro il 31 marzo 2025, data di scadenza della
[...] Parte_1 prima rata”. Le parti hanno altresì convenuto di recarsi presso i competenti uffici comunali per formalizzare il riconoscimento del figlio . Per_1
Disposta la trasformazione del rito, il Giudice relatore ha incaricato i servizi sociali di prendere in carico il nucleo familiare e ha disposto la trasmissione degli atti al PM.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, valutata la rispondenza delle suddette condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le stesse non sono contrarie alla legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi conclusioni.
Si ravvisano, in relazione alle ragioni della decisione e all'esito del procedimento, le condizioni per operare la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata 08.04.2024 da , nato a [...] il [...], contro Parte_1
, nata a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1 ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 31.03.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 252/2024 avente ad oggetto: affidamento e mantenimento figlio nato fuori da matrimonio tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Torre, presso il cui studio in Foggia (FG), al Corso Roma n. 71, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gina Controparte_1 C.F._2
Capuano, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Traversa Via Madonna delle Grazie n. 58, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.02.2025, il Giudice relatore ha esperito il tentativo di conciliazione, che ha sortito esito positivo, nei seguenti termini: “affidamento congiunto, collocazione presso la mamma in San Martino in Pensilis esercizio del diritto di visita in modalità protetta presso i servizi sociali e contestuale avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del consultorio familiare;
riconoscimento del figlio , con versamento di €. 500,00 mensili per entrambi ed assegno Per_1 unico familiare al 100%; spese straordinarie al 50%. Versamento, da parte del sig. , della Parte_1 somma €. 7.500, da versarsi in 10 rate mensili, la prima scadente il 31.3.2025, a condizione che la sig.ra ottenga remissione della querela sporta da nei confronti del CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 3 entro il 31 marzo 2025, data di scadenza della prima rata”. Le parti hanno Parte_1 altresì convenuto di recarsi presso i competenti uffici comunali per formalizzare il riconoscimento del figlio . Per_1
Disposta la trasformazione del rito, il Giudice relatore ha incaricato i servizi sociali di prendere in carico il nucleo familiare e ha disposto la trasmissione degli atti al PM.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.04.2024, - premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con , dalla quale è nata la figlia (6 anni); che la Controparte_1 Per_2 relazione tra i due si è interrotta ed è ripresa più volte;
che la dopo la nascita della figlia, ha CP_1 provveduto unilateralmente al riconoscimento della minore presso l'ufficio di stato civile del Comune di San Martino in Pensilis (CB); che successivamente la minore è stata riconosciuta anche dal
- ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'affidamento e il mantenimento della Parte_1 minore nelle modalità e alle condizioni descritte nell'atto introduttivo. Per_2
Successivamente, in data 07.09.2024 è stato depositato ricorso, avente lo stesso oggetto, da parte della nei confronti del , recante il NRG 599/2024. In particolare, la ha CP_1 Parte_1 CP_1 evidenziato, tra le altre cose, che le parti hanno avuto anche un altro figlio, (1 anno), Per_1 riconosciuto alla nascita soltanto dalla madre. Ha dunque chiesto a questo Tribunale di: disporre l'affidamento c.d. superesclusivo o rafforzato della piccola a favore della stessa;
disporre che il Per_2
, contribuisca al mantenimento della figlia minore con il versamento dell'importo Parte_1 Per_2 mensile di € 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi alla madre entro il 15 di ogni mese;
porre a carico del l'onere di contribuire al Parte_1 pagamento delle spese straordinarie occorrenti per la figlia minore in ragione del 70% con versamento alla ordinare al di corrispondere la somma per il mantenimento fin a partire dalla CP_1 Parte_1 nascita della piccola figlia Per_2
Con ordinanza del 05.10.2024 il Giudice ha disposto la riunione del procedimento recante il NRG
599/2024 , successivo nel tempo, a quello odierno, incardinato precedentemente.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 12.02.2025, il Giudice relatore ha esperito il tentativo di conciliazione, che ha sortito esito positivo, nei seguenti termini: “affidamento congiunto, collocazione presso la mamma in San Martino in Pensilis, esercizio del diritto di visita in modalità protetta presso i servizi sociali e contestuale avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del consultorio familiare;
riconoscimento del figlio , con versamento di €. 500,00 Per_1 mensili per entrambi ed assegno unico familiare al 100%; spese straordinarie al 50%. Versamento, da parte del sig. , della somma €. 7.500, da versarsi in 10 rate mensili, la prima scadente il Parte_1
31.3.2025, a condizione che la sig.ra ottenga remissione della querela sporta da CP_1 CP_2 nei confronti del entro il 31 marzo 2025, data di scadenza della
[...] Parte_1 prima rata”. Le parti hanno altresì convenuto di recarsi presso i competenti uffici comunali per formalizzare il riconoscimento del figlio . Per_1
Disposta la trasformazione del rito, il Giudice relatore ha incaricato i servizi sociali di prendere in carico il nucleo familiare e ha disposto la trasmissione degli atti al PM.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, valutata la rispondenza delle suddette condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le stesse non sono contrarie alla legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi conclusioni.
Si ravvisano, in relazione alle ragioni della decisione e all'esito del procedimento, le condizioni per operare la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata 08.04.2024 da , nato a [...] il [...], contro Parte_1
, nata a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1 ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 31.03.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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