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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 54220 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 54220 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 19 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 17 ottobre 2024 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Terni, via XX Parte_1 C.F._1
settembre n. 15 presso lo studio dell'avv. Francesco Cipriani del Foro di Terni che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
ATTORE
E
(cf ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Adda n. 55 presso lo studio dell'avv. Gianluca D'Aloja che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto di notaio in Roma, rep. 12251 racc. 3539 allegata alla comparsa Persona_1
di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf ) in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Adda n. 55 presso lo studio dell'avv.
Gianluca D'Aloja che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 ottobre 2024 le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 19 dicembre 2024 dopo il deposito delle memorie di cui all'articolo 352 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio la
[...]
ed la al fine di veder accertare la Controparte_1 Parte_2
responsabilità degli stessi per i danni subiti per effetto dell'incidente avvenuto il giorno 31
ottobre 2021 nel corso di una gara alla quale partecipava nel circuito del Motoclub
convenuto e determinato dal l'urto da parte di un motociclo che lo seguiva e che era atterrato sopra di lui.
Nell'incidente aveva subito lesioni ed aveva ottenuto un indennizzo di euro 3.175,38 dalla
Assicurazione che garantiva la . Controparte_2 Controparte_1
Ritenendo che la somma non fosse satisfattiva del danno subito, ha introdotto il presente giudizio nei confronti dei convenuti per ottenere il restante risarcimento ritenuto dovuto ritenendo sussistere la responsabilità dei convenuti per la insidia e per la omessa custodia del circuito e per la oggettiva pericolosità della gara e dello svolgimento della gara.,
essendo stati ammessi alla medesima gare concorrenti di età diverse e motoveicoli di cilindrata diversa
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Si sono costituite la e la Controparte_1 Parte_2
evidenziando come la ricostruzione dei fatti operata dall'attore fosse lacunosa considerando che il motociclista che lo avrebbe investito era di età inferiore a quella dell'attore e che entrambi gareggiavano all'interno della stessa categoria (MX2) e nella medesima classe (Challange) con motocicli della stessa marca (KTM).
Inoltre, le norme regolamentari di gara prevedevano l'accorpamento della stessa gara delle classi Challange MX1 e MX2 e non era infrequente la previsione della partecipazione alla stessa gara anche di motocicli con motorizzazioni diverse.
Nel merito ha dedotto che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva dell'attore in quanto lo stesso invece di operare un salto per superare un dislivello rimase con le ruote a contatto con la terra mentre i motocicli che lo seguivano, avendo effettuato il salto se lo trovarono di fronte al momento dell'atterraggio, non essendosi spostato l'attore dal centro della pista.
Ha dedotto che l'incidente era stato causato dalla condotta colposa dell'attore che determinava una interruzione del nesso di causalità atteggiandosi tale condotta quale caso fortuito.
In ogni caso doveva essere considerata la sussistenza del cd rischio sportivo connesso con la partecipazione ad una gara motociclistica svolta secondo le regole della Federazione.
Ha contestato, infine, infine la misura del danno del quale era stata contestata la misura.
Nella memoria 171bis, parte attrice ha dedotto che non era stata fornita la prova del fatto che il regolamento fosse stato accettato dall'attore o dai genitori essendo lo stesso minore al momento della effettuazione della gara ed ha dedotto che il regolamento di gara non era stato prodotto dai convenuti e che l'attore ed il soggetto che lo aveva investito vi era un ranking assai diverso essendo quello dell'attore assai più basso di quello dell'altro a conferma della non omogeneità dei concorrente anche dal punto di vista della capacità
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degli stessi che doveva essere considerata una fonte di pericolo e non poteva essere considerata una gara di adolescenti con gli stessi parametri previsti per gare di livello internazionale.
In ogni caso la responsabilità doveva tenere conto della pericolosità insita in determinate modalità di guida.
Nel corso del giudizio è stato raccolto l'interrogatorio formale del legale rappresentante dela escussi due testi, la causa è stata trattenuta in decisione alla Parte_2
udienza del 19 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate alla udienza del 17 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dall'attore è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente avvenuto il giorno 31 ottobre 2021 mentre lo stesso stava partecipando ad una gara di motocross organizzata dalla all'interno delle iniziative Parte_2
organizzate dalla ed in particolare nella version e Controparte_1
indicata dall'attore mentre stava percorrendo la pista non aveva operato un salto per superare uno dei dossi presenti sulla pista ed aveva proceduto con le ruote a contatto con la pista quando era stato investito da un corridore che lo seguiva e che era atterrato urtando il suo motociclo alla fine di un salto, mentre i convenuti avevano ipotizzato che il fatto si fosse verificato in quanto l'attare aveva scelto di non procedere al salto, manovra ordinariamente prevista nelle gare di motocross per superare le variazioni altimetriche che caratterizzano tale circuiti, continuando a procedere al centro della pista senza portarsi al margine della stesa per consentire agi altri concorrenti di procedere al salto in un momento nel quale il conducente non ha ancora la visuale del tratto successivo.
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Per cercare di ricostruire come fosse avvenuto il fatto, tenuto conto che in tutte le ipotesi di responsabilità azionata è previsto, comunque, che sia onere dell'attore provare il fatto ed il nesso di causalità.
In sede di interrogatorio formale il Presidente dalla ha riferito di Parte_2
non aver assistito all'incidente in quanto si trovava all'interno degli uffici ed aveva saputo dal responsabile di pista che era avvenuto un incidente al quale, però, neppure il responsabile aveva assistito, ed era stato ipotizzato che fosse stato un motociclista ad urtare un motociclista che procedeva più lentamente. Gli sbandieratori presenti per segnalare gli incidenti o le situazioni di pericolo in quanto i motoveicoli che seguivano si trovavano a tre o quattro metri di distanza ed avevano investito il motociclista a terra e non si erano fermati né il motociclista con il quale era venuto a contatto né quella successivo che lo aveva investito.
Sempre sulla base di quanto gli era stato riferito l'attore andava più lentamente rispetto ai concorrenti che lo seguivano e non aveva saltato rimanendo al centro della pista mentre gli altri lo avevano raggiunto a seguito del salto urtandolo. Il contatto sarebbe avvenuto al momento dell'atterraggio del motoveicolo e dopo caduto l'attore era stato investito da qualche motoveicolo che lo seguivano.
Tes_ E' stato sentito il teste conoscente dell'attore e che lo aveva accompagnato a partecipare alla gara. Anche detto teste ha dichiarato di non ha assistito all'incidente in quanto aveva visto l'attore solo quando lo stesso era stato portato in infermeria ed aveva visto l'arrivo di uno dei motociclisti che aveva investito l'attore e che gli aveva detto che arrivavano da dietro e lo avevano urtato. Nulla ha riferito di sapere in relazione ad eventuali provvedimenti a carico dell'investitore.
E' stato sentito il teste il quale ha indicato di aver svolto le funzioni di commissario Tes_2
di percorso lungo il tracciato del circuito. Ha indicato che si trovava nella postazione
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successiva a quella ove si era verificato l'incidente ed aveva visto l'attore a terra al centro della pista e la motocicletta si trovava abbastanza vicina a lui anche se non è stato in grado di precisarne la posizione. Ha indicato di non aver visto altri motoveicoli caduti insieme all'attore e di aver visto l'altro commissario di pista segnalare l'incidente ma i motociclisti erano già in arrivo ed avevano urtato il motociclista che si trovava a terra alla fine della discesa e prima della salita. Ha precisato di aver visto i motoveicoli che arrivavano quando erano già in discesa con le ruote a terra al termine del salto.
Al di là di indicazione de relato, nulla è stato provato in ordine alla ragione per la quale l'attore fosse caduto al termine della discesa e prima della risalita e nulla è emerso in ordine al fatto che lo stesso avesse o meno effettuato il salto prima di cadere.
L'unico teste che ha visto qualcosa ha riferito di aver visto l'attore quandio era già caduto a terra unitamente al motociclo al termine della discesa e prima della successiva salita, senza poter dare alcuna indicazione in ordine alle ragioni della caduta né avendo visto altri motocilisti accanto all'attore quando lo aveva visto a terra.
Di conseguenza nulla e merso in ordine alle ragioni per le quali l'attore fosse caduto né che tale caduta potesse essere collegato alla condotta di guida di un altro soggetto..
Il teste ha indicato di ave visto che l'attore a terra era stato investito da un Tes_2
motociclo che lo seguiva. Tuttavia ha precisato che quando aveva visto l'attore a terra aveva visto anche i motocicli che arrivavano che era già atterrati in discesa dopo il salto e si trovavano a poca distanza e che in quel momento l'altro commissario di ista stava già
sbandierando per segnalare l'incidente.
Il teste ha indicato, quindi che i motocicli si trovavano a poca distanza dell'attore che con la caduta costituiva un pericolo per gli altri concorrenti e che gli stessi, essendo già atterrati in discesa, dopo il salto, si trovavano ad una distanza che non consentiva di evitare l'attore.
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Di conseguenza l'attore non ha provato la esistenza di un nesso di causalità tra la sua caduta e il successivo investimento da parte dei motociclisti che lo seguivano che possa essere ricondotta ad un difetto di organizzazione e di gestione da parte della o CP_1
da parte degli organizzatori dal momento che non essendo stata provata la attribuibilità
della sua caduta alla condotta di guida di altro concorrente dovuta al non rispetto delle norme di gara o alla partecipazione di motocicli di diversa potenza alla medesima gara,
mentre il suo successivo investimento è avvenuto a causa della ridotta distanza alla quale si trovavano i motocicli che lo seguivano al momento della caduta che non aveva consentito di evitarlo, tenuto conto che è stato provato che il commissario di pista stava segnalando la presenza dell'incidente, di guisa che il fatto, eventualmente qualora non rientrasse all'interno del rischio ordinario insito in qualsiasi gara motociclistica , in cui la caduta è possibile e data la scarsa distanza degli altri concorrenti non sempre è possibile evitare l'investimento anche in caso di concorrenti con elevata qualificazione professionale.
D'altra parte è appena il caso di evidenziare che l'attore era iscritto alla Federazione,
avendo anche la relativa classifica, e di conseguenza era tenuto, ed in particolare gli esercenti la potestà parentale che dovevano autorizzare la sua attività sportiva e le singole gare, erano tenuti a conoscere il regolamento della Federazione ed i regolamenti delle singole gare, essendo responsabilità dei genitori informare il figlio minore degli obblighi previsti per la partecipazione alla gara ed alle caratteristiche della gara stessa.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda proposta dall'attore.
Ritiene il giudicante che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P Q M
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il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti della Parte_1 [...]
Part
e della Controparte_1 Parte_2
* rigetta la domanda attrice;
* compensa tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Roma, il giorno 27 dicembre 2024.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale