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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 101/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 101/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. Leonardo Criscuoli
Controparte_1
[...]
in persona dei dipendenti Andrea Ferri, ed Enrico Riganelli Controparte_2
: CARTA DOCENTE CP_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, docente attualmente in servizio a tempo indeterminato, lo è stata anche, a tempo determinato, nei precedenti anni scolastici dal 2016/17 al 2020/21: in relazione a queste ultime annualità lamenta la mancata attribuzione della «carta elettronica» di cui all'art.1 comma 121 L.107/2015.
2. L'Amministrazione, costituendosi in giudizio (tardivamente, con cnsegeunte decadenza dalla sollevata eccezione di prescrizione), nel merito nega tale diritto alla lavoratrice, in quanto assunta tempo determinato.
pagina 1 di 2 3. L'infondatezza di tale motivazione (a parte quanto disposto dall'art.15 DL 69/23) è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 29961/23, la quale deve intendersi senz'altro qui richiamata ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 1181 delle norme di attuazione del cpc.
4. Per tutto quanto sopra, rilevato che la tardività della cotirutzione della causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza. (rilevando, quanto alla maggiorazione prevista dall'art.4 comma 1 bis DM 55\14, che i “link” contenuti nel ricorso non risultano funzionanti).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato con riferimento agli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019\2020 e 2020/2021, condannando
l'Amministrazione convenuta all'erogazione della relativa prestazione.
CONDANNA inoltre l'Amministrazione convenuta, in favore della ricorrente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 49,00 per spese ed €
1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 19/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 101/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. Leonardo Criscuoli
Controparte_1
[...]
in persona dei dipendenti Andrea Ferri, ed Enrico Riganelli Controparte_2
: CARTA DOCENTE CP_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, docente attualmente in servizio a tempo indeterminato, lo è stata anche, a tempo determinato, nei precedenti anni scolastici dal 2016/17 al 2020/21: in relazione a queste ultime annualità lamenta la mancata attribuzione della «carta elettronica» di cui all'art.1 comma 121 L.107/2015.
2. L'Amministrazione, costituendosi in giudizio (tardivamente, con cnsegeunte decadenza dalla sollevata eccezione di prescrizione), nel merito nega tale diritto alla lavoratrice, in quanto assunta tempo determinato.
pagina 1 di 2 3. L'infondatezza di tale motivazione (a parte quanto disposto dall'art.15 DL 69/23) è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 29961/23, la quale deve intendersi senz'altro qui richiamata ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 1181 delle norme di attuazione del cpc.
4. Per tutto quanto sopra, rilevato che la tardività della cotirutzione della causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza. (rilevando, quanto alla maggiorazione prevista dall'art.4 comma 1 bis DM 55\14, che i “link” contenuti nel ricorso non risultano funzionanti).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato con riferimento agli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019\2020 e 2020/2021, condannando
l'Amministrazione convenuta all'erogazione della relativa prestazione.
CONDANNA inoltre l'Amministrazione convenuta, in favore della ricorrente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 49,00 per spese ed €
1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 19/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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