Articolo 26 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412
Articolo 25Articolo 27
Versione
31 dicembre 1991
Art. 26. (Remunerazione dei Fondi di dotazione) 1. Gli enti ai quali lo Stato partecipa con un fondo di dotazione corrispondono ogni anno al Tesoro una remunerazione su tale fondo la cui entita' e' determinata annualmente, con riferimento agli andamenti dell'esercizio precedente, con apposita norma da approvarsi con la legge finanziaria.
2. Per l'anno 1992 il tasso di remunerazione di cui al comma 1 e' determinato nel 4,5 per cento per l'ENEL e per l'ENI, con riferimento ai rispettivi fondi di dotazione alla data del 31 dicembre 1990.
3. Qualora gli enti di cui al comma 1 non corrispondano al Tesoro la remunerazione di cui al comma 1 per due anni consecutivi, gli amministratori degli enti medesimi sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 luglio dell'anno successivo alla chiusura del secondo esercizio di bilancio che non abbia dato luogo a remunerazione del fondo di dotazione. Gli amministratori dichiarati decaduti ai sensi del presente comma non possono essere reintegrati nell'incarico.
4. L' articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e' abrogato dal momento della soppressione del Ministero delle partecipazioni statali.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1991
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente