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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 10/02/2026, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2203/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10703/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2025.00552606.83.000 BOLLO AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1654/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la Regione Campania e l'Agenzia delle
Entrate Riscossione. Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio.
I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XIX sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 26/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019 deducendo la nullità della notifica della cartella e la prescrizione del tributo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene al merito della pretesa e deduce che l'eventuale prescrizione non è imputabile alla fase della riscossione;
quindi, rappresenta che la cartella è stata ritualmente notificata, tanto che il contribuente ha svolto argomentate deduzioni difensive.
La Regione Campania controdeduce di aver annullato in via di autotutela l'avviso di accertamento sotteso e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere .
Il ricorso è fondato.
Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie la Regione Campania ha dedotto di aver annullato in via di autotutela l'avviso di accertamento sotteso per cui, essendo stato caducato il necessario presupposto impositivo, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
L'accoglimento del ricorso a seguito dell'esercizio del potere di autotutela dell'Ente impositore costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deliberato in Napoli, in data 26 gennaio 2026
Il giudice monocratico
IO PR
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10703/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2025.00552606.83.000 BOLLO AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1654/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la Regione Campania e l'Agenzia delle
Entrate Riscossione. Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio.
I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XIX sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 26/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019 deducendo la nullità della notifica della cartella e la prescrizione del tributo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene al merito della pretesa e deduce che l'eventuale prescrizione non è imputabile alla fase della riscossione;
quindi, rappresenta che la cartella è stata ritualmente notificata, tanto che il contribuente ha svolto argomentate deduzioni difensive.
La Regione Campania controdeduce di aver annullato in via di autotutela l'avviso di accertamento sotteso e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere .
Il ricorso è fondato.
Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie la Regione Campania ha dedotto di aver annullato in via di autotutela l'avviso di accertamento sotteso per cui, essendo stato caducato il necessario presupposto impositivo, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
L'accoglimento del ricorso a seguito dell'esercizio del potere di autotutela dell'Ente impositore costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deliberato in Napoli, in data 26 gennaio 2026
Il giudice monocratico
IO PR