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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 16/06/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 173/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 59/2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 173/2024 R.G. Lav. promossa da:
, già , in Controparte_1 Controparte_1
persona del pro tempore, CP_2 [...]
in persona Controparte_3 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ivi ope legis domiciliati CP_3
appellanti
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Limblici e dall'Avv. Parte_1
Francesca Palumbo, elettivamente domiciliato come in atti appellato
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 17.09.2024, il Tribunale di Larino, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso proposto da . Questi Parte_1
aveva convenuto in giudizio il , nonché l' Controparte_1 [...]
, perché Controparte_4 Controparte_3
fosse accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni).
Chiedeva, quindi, accertarsi il suo diritto all'attribuzione del punteggio come sopra rideterminato per tutti i profili per i quali aveva presentato domanda, valutando per intero il servizio militare svolto non in costanza di nomina, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuirgli il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di interesse, con diritto alla spendita del punteggio così riconosciuto anche nella futura graduatoria ATA dei 24 mesi;
nonché che si ordinasse ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di tutti gli atti consequenziali.
1.1. Il ricorrente aveva, in particolare, dedotto di avere prestato dal 06.11.2000 al 05.09.2001 servizio militare dopo avere conseguito in data 21.07.1993 il titolo di accesso al profilo professionale di interesse. Aveva, quindi, presentato domanda di aggiornamento per le graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA triennio 2021/2024, per la provincia di per i profili di Assistente Amministrativo- Collaboratore Scolastico. L'Istituto CP_3
capofila indicato nella domanda (“Istituto Omnicomprensivo “Capriglione” di Santa Croce di Magliano) gli riconosceva per i dieci mesi di servizio militare prestato e dichiarato nella domanda un punteggio di 0.50. Tanto in virtù del fatto che con il DM 50/2021, all. A, in spregio al quadro normativo di riferimento, era prevista l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e punti 6 per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina.
1.2. Il , l' e l' CP_1 Controparte_3 [...]
si erano costituiti in giudizio e, in via preliminare, avevano Controparte_3
2 eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Larino, cui nel corso del giudizio rinunciavano, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
1.3. Il Tribunale, richiamata la normativa di riferimento (art. 2050, co. 1 e 2, D.L.vo 15 marzo
2010 n. 66- codice dell'ordinamento militare-, art. 485, comma 7, D.L.vo 16 aprile 1994, n.
297, D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, riteneva la stessa pienamente conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva. Evidenziava, quindi, come il richiamato art. 2050 distingue chiaramente il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli enti pubblici, ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, che va considerato come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione. Applicare alle due fattispecie lo stesso regime, con conseguente attribuzione del medesimo punteggio alle due ipotesi, non era possibile, sia perché in aperto contrasto con la disciplina legislativa, sia perché si tratta di situazioni radicalmente differenti, per le quali si giustifica una disciplina differenziata. Non si riteneva, pertanto, possibile equiparare al lavoro effettivo il servizio militare svolto da chi non avesse ancora costituito alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione, mentre risultava del tutto logico e coerente che il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego fosse equiparato al servizio prestato in altro ente pubblico, come esattamente previsto dall'art. 2050, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010.
La disciplina contenuta nel D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 era, quindi, ritenuta del tutto legittima, come, peraltro, ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello che, in via preliminare, eccepisce Parte_1
la nullità della sentenza del tribunale di Larino per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi controinteressati.
Nel merito si deduce, con il primo motivo, l'erronea valutazione della normativa di riferimento. Il giudice di prime cure avrebbe, in particolare, omesso di considerare che con riferimento al personale ATA la piena valutabilità del servizio militare e del servizio sostitutivo assimilato ex lege, ancorché prestato non in costanza di nomina, è stata esplicitata e ribadita dalle previsioni di cui all'art. 569 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione- a norma del quale “[...] il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]”.
3 L'art. 569 del D.Lgs. 297/1994, nell'utilizzare il termine “carriera”, avrebbe inteso riferirsi al complessivo percorso del personale, fin dal conseguimento del titolo di studio ex lege richiesto ai fini dell'esercizio di una determinata professione. Escludere la valenza del servizio militare già in sede di formazione delle graduatorie dalle quali attingere per il conferimento delle supplenze equivarrebbe a negare la ratio legis che tende a garantire la piena valutabilità del servizio militare omettendo diversificazioni di sorta.
In tal senso si sarebbe espresso, in particolare, il Consiglio di Stato in diverse e recenti pronunce anche in punto di diverso punteggio attribuito al servizio militare a seconda che lo stesso sia prestato prima o in costanza di nomina (da ultimo, Consiglio di Stato ordinanza n.
3955/2024 pubblicata il 23.10.2024). Tale opzione interpretativa risulterebbe maggiormente conforme alla previsione dell'art. 52, co. 2, Cost.
L'appellante censura anche l'interpretazione da parte del primo giudice dell'art. 2050 del
Codice dell'ordinamento militare, laddove si è previsto che “I periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”. Il riferimento allo stesso punteggio attribuito per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici - e non presso “altri enti pubblici” - implicherebbe che, essendo di sei punti per ogni anno il punteggio nell'istituzione scolastica, stante l'equiparazione normativa, anche il servizio militare di leva deve essere valutato 6 punti, dovendosi equiparare il servizio militare al servizio presso lo stesso ente pubblico a cui si intende accedere.
Si deduce, inoltre, che il DM 50/2021, prevedendo l'assegnazione premiale di 6 punti solo a favore di chi ha svolto il servizio militare in costanza di nomina- di fatto – riconoscerebbe un punteggio a chi non ha svolto un servizio scolastico, essendo pacifico che colui che ha abbandonato il servizio a scuola per prestare servizio militare non ha potuto svolgere un servizio “scolastico”; dall'altro lato, assimilare in pieno il medesimo servizio militare prestato non in costanza di nomina al servizio reso presso “qualsiasi pubblica amministrazione” significherebbe negare e non riconoscere la natura “coercitiva” del servizio di leva, la cui renitenza aveva rilievo penale. L'interpretazione accolta dal Tribunale di
Larino finirebbe, inoltre, per legittimare un'irrazionale discriminazione che violerebbe l'obbligo di allineare le valutazioni, secondo il disposto di cui all'art. 62 della L. 312/1980
4 rubricato “Valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e supplenze”
(tuttora in vigore).
2.1 Con il secondo motivo si deduce l'ingiustizia della condanna alle spese contenuta nella sentenza impugnata, la quale non avrebbe considerato, ai fini della invocata compensazione,
l'esistenza di una copiosa giurisprudenza, anche di questa stessa Corte, favorevole alla tesi propugnata dall'odierno appellante.
Si conclude, quindi, per la riforma della sentenza del Tribunale di Larino e l'accoglimento delle domande rassegnate dinanzi a quella CP_5
[...
. Le amministrazioni appellate si sono costituite e hanno resistito all'appello, eccependo, in primis, l'inammissibilità e/o, in ogni caso, l'infondatezza del motivo di gravame afferente alla asserita nullità della sentenza impugnata. Detta censura si porrebbe, infatti in contrasto con il divieto di “venire contra factum proprium”, quale espressione del più generale dovere di buona fede e correttezza, sancito dagli articoli 1175,1337, 1366 e 1375 del codice civile.
E, infatti, lo si sarebbe limitato - nell'intestazione del proprio ricorso – ad inserire Pt_1
tra le parti resistenti anche «tutto il personale ATA (profili di Assistente Amministrativo –
Collaboratore Scolastico) inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia negli istituti scolastici per i quali il ricorrente ha presentato istanza (scuola capofila Istituto
Omnicomprensivo “Capriglione” di Santa Croce di Magliano) che verrebbe pregiudicato dall'accoglimento del presente ricorso». L'allora ricorrente, tuttavia, ometteva di notificare il predetto ricorso ai citati controinteressati e neppure avanzava, per tutta la durata del giudizio, alcuna istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. Si aggiunge, peraltro, che per sua natura la decisione del giudice ordinario avrebbe la possibilità di incidere solo sulle posizioni giuridiche soggettive dei partecipanti al processo, donde non ricorrerebbe una ipotesi di litisconsorzio necessario.
2.3. Quanto alla minore valenza attribuita al servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro, le amministrazioni appellate ribadiscono, richiamate le difese del primo grado, la correttezza del proprio operato, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione (sentenze n. 22429 e n. 22432 dell'8 agosto 2024).
2.4. Sulla richiesta di modifica della statuizione relativa alle spese, parte appellata deduce la insussistenza delle ragioni legittimanti la invocata compensazione, difettando il profilo della assoluta novità della questione.
5 2.5 Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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3. Ritiene la Corte che l'appello non è meritevole di accoglimento, dovendosi, conseguentemente confermare la sentenza impugnata.
3.1 Va, in via preliminare, rigettata in quanto infondata la eccezione di nullità della sentenza sollevata dall'appellante per non avere il giudice di primo grado disposto l'integrazione del contraddittorio ordinando la citazione di “tutto il personale ATA (profili di Assistente
Amministrativo – Collaboratore Scolastico) inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia negli istituti scolastici per i quali il ricorrente ha presentato istanza (scuola capofila Istituto Omnicomprensivo “Capriglione” di Santa Croce di Magliano)”.
È stato, infatti, affermato, in un caso sovrapponibile a quello che ci occupa, di ricorrente rimasto silente sulla estensione del contraddittorio ai controinteressati pure genericamente indicati in ricorso, che “In tema di litisconsorzio, l'attore che non abbia compiutamente attivato o integrato il contraddittorio, senza nulla eccepire innanzi al giudice di primo grado,
e che sia rimasto soccombente non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto l'unico vantaggio perseguito
è quello di "guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado" nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato, restando, invece, estranea l'esigenza di rimediare ad un vulnus recato al diritto di difesa ed al diritto al contraddittorio dalla mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari pretermessi;
tale interesse non è però meritevole di tutela, né trova copertura nell'articolo
100 c.p.c., e, anzi, la scelta processuale di trascurare nel giudizio di primo grado la questione dell'integrità del contraddittorio - salvo sollevarla dopo la sentenza secundum eventum litis
- è idonea a tradursi in un'ipotesi di abuso del processo e di violazione del principio di ragionevole durata del processo” (Cass., sez. 2, ordinanza n. 6815 del 14.03.2024, in fattispecie in cui la S.C. - posto che la denuncia di difetto di integrità del contraddittorio, avanzata solo in appello dall'attore soccombente, che aveva agito senza provvedere a chiamare tutti i contraddittori necessari e senza poi sollecitare l'integrazione al giudice di primo grado, si traduce in un abuso del processo e nella violazione del principio di ragionevole durata dello stesso - ha rigettato il motivo di ricorso secondo il quale la Corte di
6 appello avrebbe erroneamente confermato la sentenza del Tribunale, che, accertata la rinunzia all'eredità, non aveva disposto l'integrazione del contradditorio nei confronti di coloro che erano stati chiamati in rappresentazione). A tanto si aggiunga che, risultando infondate, per quanto innanzi si dirà, le censure mosse alla sentenza impugnata, dalla chiamata in giudizio dei terzi controinteressati nessuna utilità deriverebbe o sarebbe derivata all'odierno appellante1.
4. Come anticipato, nel merito l'appello va respinto.
La tematica che qui rileva attiene alla possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso. Il D.M. n. 50/202i, citato nel ricorso dello prevede, infatti, l'attribuzione di Pt_1
n. 0,60 punti, e non di n. 6,00 punti, per il servizio di leva militare svolto non in costanza di nomina, decreto che, secondo la prospettazione dell'appellante, deve, pertanto, essere ritenuto illegittimo e disapplicato.
Ebbene sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione (sez. L, ordinanza n. 22432 del 08.05.2024) secondo cui «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
In motivazione, la Corte ha precisato che: “
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n.
7 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n.
297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All.
A, punto A, primo inciso); il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla
LA di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la LA allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale LA (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella LA, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre
i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le
8 graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo
- richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso
«con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs.
n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
9 Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo”.
5. Infondato è anche il secondo motivo di censura, relativo alla disposta condanna dell'allora ricorrente al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza. Non si ravvisa, infatti, il prospettato contrasto giurisprudenziale, riferendosi le pronunce della giurisprudenza ordinaria, di merito e di legittimità, richiamate dall'appellante alla diversa e più generale questione della valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro.
6. Si ritiene ad ogni buon fine di compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio, stante la novità della questione, per la prima volta sottoposta all'attenzione del collegio.
Si dà atto che non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, essendo l'appellante esente, per ragioni di reddito, dal pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dichiarazione allegata atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Larino - Giudice del lavoro – del 17.09.2024, proposto con ricorso qui depositato il 12.11.2024, da Parte_1
10 nei confronti di , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e Controparte_3
, in persona dei Controparte_3
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Campobasso, 11.04.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema, cfr. anche Cass., sez. 3, ordinanza n. 17893 del 28.06.2024: “La parte soccombente è priva di interesse
a far valere, col ricorso per cassazione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di appello, se dalla loro partecipazione al processo non avrebbe tratto alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata, e se non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che tale integrazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa soccombente” (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo alla mancata integrazione del contradditorio nei confronti della terza chiamata, che avrebbe dovuto manlevare l'utilizzatore di un bene concesso in leasing, ed i suoi fideiussori, sul presupposto dell'inammissibilità di tutte le censure spiegate dai ricorrenti avverso la sentenza impugnata).