Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 3692/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3692/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. FABBRI Parte_1 C.F._1
GIAN LUCA APPELLANTE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna l'appellante ha insistito per l'accoglimento dell'appello. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace di Reggio Parte_1
Emilia al fine di opporsi al fermo amministrativo iscritto dall' Controparte_1
su due veicoli di sua proprietà in data 29.07.2022.
[...]
Con decreto 18.02.2024 il Giudice di Pace ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 15.04.2024, ordinando alla parte opposta di depositare in Cancelleria copia degli atti di cui all'art. 23 L. 689/81 entro 10 giorni prima dell'udienza, conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. 150/11. L' non si è costituita. Controparte_1
Il procedimento è stato definito con sentenza n. 537/24 del 22.05.2024, con la quale il Giudice di Pace ha respinto l'opposizione e dichiarato la compensazione delle spese di lite. ha interposto tempestivo appello dinanzi al Tribunale, Parte_1 censurando nel merito la decisione e insistendo per la sua riforma. La parte appellata non si è costituita e non è comparsa all'udienza odierna;
all'esito, l'appellante ha insistito per l'accoglimento del gravame e il Tribunale si è riservato la decisione. 2. Si osserva:
1
- tuttavia, detto indirizzo non coincide con il domicilio informatico dell'
[...]
che, come si evince dalla consultazione dell'IPA (Indice dei domicili Controparte_1 digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori Pubblici Servizi), è ; Email_2
- questo è, peraltro, l'indirizzo presso il quale – correttamente – il difensore del ha effettuato la notifica dell'atto di citazione in appello;
Pt_1
- deve dunque concludersi che la notifica eseguita in primo grado sia nulla e che il contraddittorio con la parte opposta non si sia regolarmente instaurato, posto che, non essendosi quest'ultima costituita in giudizio, non vi è stata alcuna sanatoria della nullità;
- ne consegue che, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la causa deve essere rimessa innanzi al primo giudice. 3. Visto l'esito del grado, va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo nella causa in epigrafe, DICHIARA la nullità della notifica del decreto 18.02.2024 del Giudice di Pace di Reggio Emilia e, per l'effetto, DISPONE la rimessione della causa al Giudice di Pace di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; DICHIARA la irripetibilità delle spese di lite. Si comunichi. Così deciso a Reggio Emilia il 03/04/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice Francesca Malgoni
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