Decreto cautelare 4 dicembre 2015
Sentenza breve 12 gennaio 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 12/01/2016, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00041/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02785/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 2785 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bosco, domiciliato in Milano, presso la Segreteria di questo Tribunale
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1
per l'annullamento
del provvedimento del Prefetto della Provincia di Milano del 26.8.2015, notificato in data 8 settembre 2015, con cui il Prefetto ha vietato al ricorrente e a ogni familiare convivente di detenere armi, munizioni ed esplosivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Rilevato:
- che i fatti ascritti al ricorrente e posti a base dell’impugnato divieto di detenzione armi sono minuziosamente descritti nella comunicazione di notizia di reato redatta dal Settore Vigilanza del Parco Lombardo della Valle del Ticino;
- che, in particolare, dalla comunicazione di notizia di reato in questione emerge che:
- il 27 dicembre 2014 i Guardia Parco AS BA e AN PR, insieme alla Guardia Ecologica Volontaria Michele Maistrello, hanno colto sul fatto il ricorrente mentre posizionava lacci per la cattura di ungulati nel bosco all’interno del Parco e lo hanno fermato;
- nella circostanza il ricorrente portava con sé un coltello con lama di oltre 10 cm e un ulteriore laccio;
- i Guardia Parco hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell’interessato, nel corso della quale hanno accertato che le armi regolarmente denunciate dallo stesso erano custodite in assenza delle necessarie cautele (erano semplicemente riposte nell’anta di un armadio nella camera da letto del ricorrente, pronte all’uso e unitamente alle munizioni);
- in un fabbricato esterno all’abitazione principale sono stati rinvenuti altri lacci;
Ritenuto:
- che, alla luce della finalità preventiva delle misure di polizia, la valutazione sulla capacità di abuso delle armi può legittimamente fondarsi su considerazioni probabilistiche, basate su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 1 marzo 2005, n. 1421);
- che la motivazione del divieto di detenzione armi non richiede una particolare ostensione dell’apparato giustificativo e che il successivo vaglio giurisdizionale deve limitarsi a un esame della sussistenza dei presupposti idonei a far concludere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali, oppure manifestamente incoerenti (cfr. T.A.R. Molise, 14 dicembre 2006, n. 1022);
- che alla luce del quadro fattuale risultante dalla minuziosa descrizione operata dai Guardia Parco la valutazione del Prefetto non può ritenersi irragionevole, ma al contrario è assolutamente giustificata;
- che l’Amministrazione, quindi, ha correttamente individuato, sulla base di considerazioni probabilistiche – delle quali si ribadisce l’assoluta legittimità – un nesso tra i fatti rilevati e la possibilità che l’interessato abbia ad abusare (o comunque non sia in grado di evitare l’altrui indebito utilizzo) delle armi possedute;
- che in definitiva, facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi ora esposti, non si può dubitare che, in detta fattispecie, gli elementi obiettivi a supporto della misura disposta sussistano e che, dunque, il provvedimento impugnato sia supportato da una motivazione adeguata;
- che, pertanto, il ricorso deve essere respinto, con spese del giudizio a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Ministero resistente delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Roberto Lombardi, Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.