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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 10.1.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4984/2023 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione,
PROMOSSA DA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e , con l'Avv. Tania Parte_2
Iacopinelli;
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana
Angela Marchese, Valentina Schilirò e Riccardo Vagliasindi;
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 2/5/2023, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso n. OI-002497787, con cui le è stato richiesto il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per l'annualità 2020.
1 Deduce la mancanza dei presupposti per l'ordinanza ingiunzione stante l'avvenuto pagamento di quanto richiesto con i sottostanti atti di accertamento e la violazione del principio di proporzionalità.
Con memoria difensiva depositata in data 29.5.2024 si è costituito in giudizio l' , producendo – tra l'altro – il provvedimento di rideterminazione dell'ordinanza CP_1 ingiunzione opposta e formulando le seguenti conclusioni: “…- in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n.
150/2011 e dell'art. 617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alle date di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
- in via principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, dato atto della rideterminazione in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta, dichiararne l'esecutorietà, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate CP_1
e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Con il favore di spese e compensi di lite”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'odierna udienza la parte presente ha concluso come da verbale in atti e all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Merito.
CP_ Con la memoria di costituzione del 29.5.2024, come detto, l' ha prodotto il
“Provvedimento di rettifica dell'importo della sanzione amministrativa irrogata” con l'ordinanza ingiunzione opposta, “...ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso...” (cfr. doc. n. 9 dell' ). CP_1
Ebbene, stante il carattere assorbente, con il “modello unificato di pagamento” del
2.10.2024 e il “modello unificato di pagamento” integrativo del 7.11.2024 parte ricorrente ha documentato il pagamento integrale della sanzione portata dall'ordinanza ingiunzione opposta, come rideterminata dall' con il citato provvedimento in atti, chiedendo CP_1
2 quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere (cfr. documentazione prodotta da parte ricorrente unitamente alle note del 2.10.2024 e del 7.11.2024, nonché note dell' del 28.10.2024 e verbale di odierna udienza). CP_1
Sulla base di quanto allegato e documentato dalla parte ricorrente con i citati depositi del 2.10.2024 e del 7.11.2024 in ordine all'integrale pagamento della sanzione rideterminata, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'intervenuto pagamento – integrale – della sanzione, nell'importo rideterminato come da atto allegato alla memoria di costituzione dell' , determina la cessazione della CP_1
materia del contendere.
Ed invero, attraverso il suddetto pagamento, parte ricorrente ha soddisfatto la pretesa creditoria dell'Ente impositore (in tal senso, cfr. altresì sentenza n. 2172/2024 emessa in data 19.4.2024 nel proc. n. 1961/2023 R.G. – est. dott.ssa C. Cunsolo).
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass. 1625/2020,
C. Cass. 19568/2017).
3. Spese.
Le spese di lite possono integralmente compensarsi, considerato che la rideterminazione della sanzione amministrativa da parte dell' ai sensi dell'art. 23 D.L. CP_1
48/2023 conv. con mod. dalla l. n. 85/2023 non può essere intesa come riconoscimento delle ragioni attoree, mentre, a fronte dell'avvenuto adempimento spontaneo, non è dato scrutinare l'eventuale fondatezza delle ragioni dell'opposizione (in tal senso cfr. altresì sentenza n. 5169/2023 emessa dal Tribunale di Catania nel proc. n. 2072/2023 – est.
3 dott.ssa P. Mirenda), nonché tenuto conto della specifica richiesta in tal senso formulata da parte ricorrente (cfr. verbale di odierna udienza, cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Catania, 10/1/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 10.1.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4984/2023 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione,
PROMOSSA DA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e , con l'Avv. Tania Parte_2
Iacopinelli;
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana
Angela Marchese, Valentina Schilirò e Riccardo Vagliasindi;
- opposto -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 2/5/2023, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso n. OI-002497787, con cui le è stato richiesto il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per l'annualità 2020.
1 Deduce la mancanza dei presupposti per l'ordinanza ingiunzione stante l'avvenuto pagamento di quanto richiesto con i sottostanti atti di accertamento e la violazione del principio di proporzionalità.
Con memoria difensiva depositata in data 29.5.2024 si è costituito in giudizio l' , producendo – tra l'altro – il provvedimento di rideterminazione dell'ordinanza CP_1 ingiunzione opposta e formulando le seguenti conclusioni: “…- in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n.
150/2011 e dell'art. 617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alle date di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
- in via principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, dato atto della rideterminazione in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta, dichiararne l'esecutorietà, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate CP_1
e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Con il favore di spese e compensi di lite”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'odierna udienza la parte presente ha concluso come da verbale in atti e all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Merito.
CP_ Con la memoria di costituzione del 29.5.2024, come detto, l' ha prodotto il
“Provvedimento di rettifica dell'importo della sanzione amministrativa irrogata” con l'ordinanza ingiunzione opposta, “...ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso...” (cfr. doc. n. 9 dell' ). CP_1
Ebbene, stante il carattere assorbente, con il “modello unificato di pagamento” del
2.10.2024 e il “modello unificato di pagamento” integrativo del 7.11.2024 parte ricorrente ha documentato il pagamento integrale della sanzione portata dall'ordinanza ingiunzione opposta, come rideterminata dall' con il citato provvedimento in atti, chiedendo CP_1
2 quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere (cfr. documentazione prodotta da parte ricorrente unitamente alle note del 2.10.2024 e del 7.11.2024, nonché note dell' del 28.10.2024 e verbale di odierna udienza). CP_1
Sulla base di quanto allegato e documentato dalla parte ricorrente con i citati depositi del 2.10.2024 e del 7.11.2024 in ordine all'integrale pagamento della sanzione rideterminata, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'intervenuto pagamento – integrale – della sanzione, nell'importo rideterminato come da atto allegato alla memoria di costituzione dell' , determina la cessazione della CP_1
materia del contendere.
Ed invero, attraverso il suddetto pagamento, parte ricorrente ha soddisfatto la pretesa creditoria dell'Ente impositore (in tal senso, cfr. altresì sentenza n. 2172/2024 emessa in data 19.4.2024 nel proc. n. 1961/2023 R.G. – est. dott.ssa C. Cunsolo).
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass. 1625/2020,
C. Cass. 19568/2017).
3. Spese.
Le spese di lite possono integralmente compensarsi, considerato che la rideterminazione della sanzione amministrativa da parte dell' ai sensi dell'art. 23 D.L. CP_1
48/2023 conv. con mod. dalla l. n. 85/2023 non può essere intesa come riconoscimento delle ragioni attoree, mentre, a fronte dell'avvenuto adempimento spontaneo, non è dato scrutinare l'eventuale fondatezza delle ragioni dell'opposizione (in tal senso cfr. altresì sentenza n. 5169/2023 emessa dal Tribunale di Catania nel proc. n. 2072/2023 – est.
3 dott.ssa P. Mirenda), nonché tenuto conto della specifica richiesta in tal senso formulata da parte ricorrente (cfr. verbale di odierna udienza, cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Catania, 10/1/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
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