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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6129 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. MI TA Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa DE RP Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 2134 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 decisa all'udienza del 23.10.2025 e vertente
TRA
Parte_1
( ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luciana Sabbatucci
( ) in virtù di procura in calce all'atto di appello C.F._1
- PARTE APPELLANTE -
E
pag. 1 di 13 ( ) e, per essa, quale Controparte_1 P.IVA_2
mandataria ( , denominazione assunta da CP_2 P.IVA_3
già in persona del CP_3 Controparte_4
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Picone
( ) in virtù di procura generale alle liti per atto C.F._2
autenticato nelle firme dal notaio del 22.9.2011 rep. n. Persona_1
68917
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 2972/2022
pubblicata l'8.2.2022 (opposizione a precetto ).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 20.3.2020 la società cooperativa
[...]
proponeva Parte_1
opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avvero l'atto di precetto notificato il 4.3.2020, con il quale (di seguito, per brevità, Controparte_5
) e, per essa, quale mandataria, le aveva intimato il CP_1 CP_2
pagamento della somma di € 496.354,61, comprensiva di interessi e spese, in forza della sentenza n. 8880/2018 emessa dal Tribunale di Roma in favore di
(e, per essa, Controparte_4 Controparte_4
credito che poi quest'ultima aveva ceduto all'intimante con CP_1
pag. 2 di 13 contratto di cessione di crediti in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 T.U. bancario, del 14.7.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'8.8.2017 n. 93.
A sostegno dell'opposizione deduceva che non aveva titolo per Controparte_5
procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti perché il credito non era più esistente alla data della cessione in blocco, avente ad oggetto, come riportato nel precetto, «tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, accessori,
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro, derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo tra il 1971 e il 2016 e qualificate come attività finanziarie deteriorate ..
tra cui la posizione debitoria di cui al presente atto», e comunque non era più esistente nel 2016, ultimo anno considerato nel contratto, o quanto meno non lo era nella misura indicata.
L'opponente precisava al riguardo che il credito fatto valere da CP_5
nasceva dal contratto del 10.4.2008 con cui Controparte_6
aveva ceduto a il credito di € 1.335.000,00 vantato nei Controparte_4
confronti di a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di Parte_1
realizzazione di un fabbricato nel Comune di Canino (VT) di cui al contratto di appalto dell'8.10.2007, a garanzia dell'esposizione dipendente dall'affidamento per anticipo crediti accordato dall'allora Controparte_7
a e che, alla data della cessione
[...] Controparte_8
intervenuta tra e (14.7.2017), aveva Controparte_4 CP_1 Controparte_4
già ottenuto la soddisfazione (integrale o quasi) del credito nei confronti di a seguito di una serie di espropriazioni Controparte_8
pag. 3 di 13 immobiliari intraprese presso i Tribunali di Roma e Velletri nei confronti de i fideiussori dell'anzidetta società ( Parte_2 Parte_3
e , con ricavati documentati per il Parte_4 Parte_5
complessivo importo di € 518.421,69 a tutto il 2016.
dunque, non poteva avere ceduto, con l'atto del 14.7.2017 , Controparte_4
un credito che non era più esistente perché soddisfatto integralmente o comunque aveva ceduto un credito del più limitato importo di € 67.510,00,
pari alla differenza tra l'originario credito e l'incasso ottenuto dalle espropriazioni.
Nella resistenza di rappresentata dalla mandataria CP_1 CP_2
il Tribunale adito, con sentenza n. 2972/2022 dichiarava inammissibile
[...]
l'opposizione.
In particolare, il Tribunale richiamava i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui:
- nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica,
atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti avrebbe dovuto svolgersi;
pag. 4 di 13 - nell'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già
dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti il giudice della cognizione.
Affermava quindi il giudice di prime cure che: «Nel caso in esame, gli argomenti posti a fondamento dell'opposizione, sono i medesimi che l'opponente ha formulato con il giudizio che ha portato alla emissione della sentenza, titolo esecutivo in virtù del quale è stato notificato il precetto, per cui è opposizione, e poi con l'atto di appello proposto avverso la sentenza. Tanto deve ritenersi pacifico, in quanto, lo stesso opponente produce il citato atto di appello, nel quale si legge che parte appellante formula le stesse domande, di cui al presente giudizio di opposizione a precetto»; aggiungeva altresì «Che i fatti posti a fondamento dell'opposizione non siano successivi al titolo emerge chiaramente dal fatto che la sentenza posta a fondamento del precetto è stata emessa il 03-05-2018, mentre i fatti estintivi risalgono all'anno 2016, per quanto lo stesso opponente ci dice a pagina 8 dell'atto di opposizione,
dove si legge che “dunque per effetto dei suddetti incassi a tutto il 2016, ultimo anno previsto nel contratto di cessione dei crediti intercorso tra e e senza voler tener conto CP_4 CP_1
dell'esecuzione in danni di a fronte di un credito dichiarato proveniente Parte_3
dall' esposizione della di €. €. 585.931,83 la aveva già Controparte_8 CP_4
introitato almeno €. 518.421,69”. Inoltre, anche la cessione contestata è antecedente alla pag. 5 di 13 emissione del detto titolo, in quanto il contratto è datato 14-7-2017, per quanto lo stesso opponente riferisce nei propri scritti difensivi.»
2. Con atto di appello notificato l'11.4.2022 ha Controparte_9
impugnato la sentenza sulla base di due motivi, concludendo nei seguenti termini:
«Voglia La Corte di Appello Ecc.ma, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata:
nel merito: riconoscere che la non ha titolo per procedere ad Controparte_1
esecuzione forzata contro il in forza della sentenza n. 8880 del Parte_1
Tribunale civile di Roma, perché non ha dimostrato di aver acquistato nei suoi confronti il preteso relativo credito con il contratto di cessioni di crediti 14.7.2017 intervenuto tra l'appellata e l' CP_4
Ancora nel merito: comunque riconoscere che la non ha titolo per Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti del perché il credito per Parte_1
cui agisce è stato già integralmente soddisfatto.
In subordine: accertare il residuo credito ancora eventualmente sussistente in capo all'appellata in funzione dell'esposizione della nei confronti Controparte_8
della garantito dalla cessione del credito 10.4.2008 effettuata dalla stessa CP_4 [...]
. Controparte_8
In ogni caso con vittoria delle spese di lite.».
3. Si è costituita la parte appellata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame, ai sensi degli artt. 348 -bis e 348-ter c.p.c.; in subordine, nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto.
pag. 6 di 13 4. Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 3.10.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante del verbale di udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
5. Si osserva, preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (nel testo applicabile nella specie
ratione temporis, trattandosi di appello proposto prima del 28.2.2023), che la
Corte, nel rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa sull'eccezione in questione (v. Cass. ord. 29.11.2021 n. 37272).
6. Passando al merito, l'appellante ha formulato due motivi.
Con il primo (rubricato «Insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione sui punti decisivi della controversia») si contesta la statuizione di inammissibilità
dell'opposizione, deducendo che il giudice di prime cure non avrebbe dato il corretto rilievo alla particolarità della situazione esaminata.
Il precetto, infatti, è stato notificato da l., che non è stata parte del CP_5
giudizio conclusosi con la sentenza n. 8880/2018 , costituente il titolo esecutivo, e che ha agito dichiarando di aver acquistato il credito portato pag. 7 di 13 dalla citata sentenza da Unicredit s.p.a. il 14.7.2017, con contratto di cessione pro soluto ai sensi dell'art. 58 del testo unico bancario.
Con l'opposizione era stato contestato proprio che la pretesa cessionaria potesse utilizzare la sentenza n. 8880/2018 pronunciata nei confronti di posto che quest'ultima non vantava più alcun credito nei Controparte_4
confronti di CO.P.E.C. s.c.a.r.l. , in quanto l'unico credito a suo tempo vantato nei confronti di che per Controparte_8
caratteristiche poteva rientrare nel contratto di cessione di crediti del
14.7.2017, non esisteva più o, comunque, esisteva in misura di gran lunga inferiore rispetto a quella pretesa da l. CP_5
Tutto ciò era estraneo alla controversia in essere tra e Controparte_4
CO.P.E.C. s.c.a.r.l. e non era oggetto del giudizio definito in primo grado con la sentenza n. 8880/2018, avvero la quale era stato proposto appello, e perciò – diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice – poteva essere eccepito in sede esecutiva.
Ciò che sarebbe poi confermato – come sostenuto da CO.P.E.C. s.c.a.r.l.
nelle note difensive autorizzate depositate nell'ottobre del 2025 – dalla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1124/2025 che, nel rigettare l'appello proposto da CO.P.E.C. s.c.a.r.l. contro la sentenza n. 8880/2018, ha affermato che l'eccezione in oggetto era inammissibile, riguardando eventualmente la distinta fase dell'esecuzione della sentenza di condanna.
7. Con il secondo motivo si censura la «mancata considerazione delle risultanze istruttorie» da parte del primo giudice, che non avrebbe tenuto conto di quanto documentato nel corso del giudizio, rifiutandosi di entrare nel merito della pag. 8 di 13 controversia. Più specificamente, il medesimo n on avrebbe verificato che nella fattispecie si contesta il diritto della pretesa cessionaria di poter e agire come tale, stante l'inesistenza di un credito che possa esserle stato ceduto da
Unicredit s.p.a., e che non ha dimostrato di aver acquistato nel CP_1
pacchetto di crediti individuabili in blocco ex art. 58 del T.U. bancario un credito di tale natura nei confronti di Controparte_10
8. I due motivi, da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione logico-giuridica, sono fondati con riguardo all'errata declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, ma vanno respinti nel merito, sussistendo il diritto di l. a procedere in via esecutiva nei confronti dell'odierno CP_5
appellante.
Reputa la Corte che la questione sollevata da CO.P.E.C. s.c.a.r.l. con l'opposizione a precetto non rientri tra quelle per le quali è invocabile l'applicazione dei costanti principi della S.C. menzionati nella sentenza impugnata, secondo i quali con l'opposizione all'esecuzione possono essere dedotti, quando il titolo esecutivo ha natura giudiziale, solo i fatti impeditivi o estintivi successivi alla relativa formazione che non implichino un riesame,
da parte del giudice dell'opposizione, della legittimità (sia sul piano del merito che dell'osservanza delle regole processuali) della formazione del titolo, essendo, l'accertamento di tali profili, rimesso all'esclusiva valutazione del giudice dell'impugnazione.
Invero, l'intimata CO.P.E.C. s.c.a.r.l. non ha eccepito un fatto impeditivo o estintivo riguardante il debito accertato nella sentenza del Tribunale di Roma
n. 8880/2018, emessa a definizione del giudizio intrapreso dalla cessionaria pag. 9 di 13 per ottenere il pagamento del corrispettivo di appalto dovuto Controparte_4
dalla ceduta CO.P.E.C. s.c.a.r.l. alla cedente Controparte_8
in forza del contratto del 10.4.2008, ma ha eccepito l'avvenuta estinzione, fin dal 2016, del (distinto) credito della cessionaria verso la Controparte_4
cedente a garanzia del quale era stata CP_8 Controparte_6
stipulata la cessione del 10.4.2008 per “affidamento per anticipo crediti maturandi” e per ogni altro credito, presente o futuro, rappresentato dal saldo passivo di conto corrente o dipendente da qualsiasi operazione bancaria,
quali finanziamenti, aperture di credito, anticipazioni su titoli o merci,
anticipi su crediti, etc. (v. premesse e art. 5 del contratto del 10.4.2008) ;
estinzione che sarebbe conseguita all'avvenuta espropriazione forzata promossa contro i fideiussori della cedente , nel Controparte_8
frattempo dichiarata fallita. Nessun credito esisteva, quindi, all'epoca della cessione in blocco del 14.7.2017, sicché la nuova cessionaria non era CP_1
legittimata ad agire in executivis contro la ceduta Controparte_10
Esclusa, per le ragioni esposte, l'applicazione dei principi indicati nella sentenza gravata, in quanto non aderenti alla fattispecie, va scrutinato il merito delle contestazioni sollevate con l'opposizione.
Reputa la Corte che dette contestazioni siano prive di pregio .
L'eventuale estinzione del credito vantato dalla cessionaria Unicredit s.p.a.
nei confronti della cedente e dei suoi Controparte_8
fideiussori, a garanzia del quale è intervenuta la cessione del credito avente ad oggetto il corrispettivo d'appalto dovuto dalla ceduta Controparte_10
è questione che rileva esclusivamente nei rapporti obbligatori tra cedente e pag. 10 di 13 cessionaria e non incide sulla validità ed efficacia della cessione del credito e, dunque, sulla facoltà del la cessionaria (prima ora ) di CP_4 CP_1
pretendere l'adempimento dalla ceduta società cooperativa, promuovendo il giudizio di merito e il successivo procedimento esecutivo nei suoi confronti.
A conferma di tale conclusione, alla quale è giunto anche il Tribunale di
Roma nella ridetta sentenza n. 8880/2018, nel respingere analoga eccezione sollevata in quel giudizio da CO.P.E.C. s.c.a.r.l.
contro
Unicredit s.p.a. , si richiamano anche i principi enunciati dalla S.C. in tema di cessione di credito a scopo di garanzia.
In particolare, è stato affermato che, in ipotesi di cessione del credito effettuata non in funzione solutori a ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l'obbligazione del debitore garantito;
ove, invece, si verifichi l'estinzione,
totale o parziale, dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività
negoziale diretta a tal fine (Cass. 15.7.2024 n. 19359; Cass. ord. 22.12.2023
n. 35918; Cass. 25.5.2022 n. 16837; Cass. ord. 28.5.2020 n. 10092 ). È stato altresì precisato che in ipotesi di cessione di un credito a scopo di garanzia di altra obbligazione, il debitore ceduto – che può opporre al cessionario le pag. 11 di 13 eventuali eccezioni rifluenti sul pregresso rapporto con il cedente – rimane del tutto estraneo al distinto rapporto obbligatorio fra cedente e cessionario,
a garanzia del quale è stata conclusa la cessione, non essendovi accessorietà
tra i due rapporti, ma solamente un collegamento negoziale tra l'obbligazione garantita e il credito ceduto a scopo di garanzia;
ne consegue che il debitore ceduto non è terzo che abbia prestato garanzia ex art. 1204 c.c., ma piuttosto
è solvens estraneo al negozio (Cass. n. 16837/2022 cit.).
9. In definitiva, l'opposizione va rigettata perché infondata e la sentenza gravata va confermata, sia pure con diversa motivazione, riconoscendo il diritto di l. a procedere esecutivamente nei confronti di CO.P.E.C. CP_5
s.c.a.r.l., per la realizzazione del credito di cui al precetto opposto, intimato sulla base della sentenza del Tribunale di Roma n. 8880/2018, confermata in grado di appello, a seguito della pronuncia della sentenza n. 1124/2025,
prodotta da entrambe le parti con le note depositate in vista dell'odierna udienza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con d.m. n. 147/2022), scaglione compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, valori minimi per la fase di istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività difensiva svolta, e medi per le altre tre fasi, in complessivi € 17.179,00 per compensi (€ 4.389,00 per fase di studio;
€ 2.552,00 per fase introduttiva;
€ 2.940,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 7.298,00 per fase decisionale).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore pag. 12 di 13 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 2972/2022 pubblicata in data 8.2.2022,
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna – Parte_1 Controparte_11
alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] CP_2
quale mandataria di , che liquida in € 17.179,00 Controparte_1
per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma in data 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- DE RP - - MI TA -
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