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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 23355/2018 R.G.T. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Magaraggia, come da Parte_1
procura in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Ornella Manfredini, come da procura in CP_1
atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato il 5.4.2018 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione erano nati i figli il 5.11.2003 e il Per_1 Per_2
9.1.2007 e di avere ottenuto il decreto di omologa da questo Tribunale in data
27.6.2011, chiedeva la pronuncia di divorzio, la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e diritto di visita per i figli come meglio indicato nel ricorso (premettendo che il figlio più grande viveva con lui a Olbia, in Sardegna), l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, un assegno di mantenimento a carico della resistente per i figli pari ad euro 1.000,00 mensili (in quanto il chiedeva il collocamento presso Parte_1
di sé anche del figlio più piccolo), oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per i due figli indicate nel ricorso. Successivamente, il ricorrente chiedeva di poter corrispondere per i figli la somma di euro 300,00 mensili, in quanto entrambi conviventi con la madre e viste le sue diminuite capacità economiche, e di determinare la data iniziale del versamento dell'assegno a suo carico, in quanto fino a maggio 2021 lo stesso aveva vissuto nella casa coniugale.
Si costituiva la resistente, la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e diritto di visita per i figli come meglio indicato nel ricorso, chiedendo il collocamento di entrambi presso di sé nella casa coniugale o in altra abitazione meno costosa, un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per i figli pari ad euro 1.600,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo di questo Tribunale (in sede di note di precisazione delle conclusioni, chiedeva un assegno per i figli pari ad euro
800,00 mensili).
Venivano sentiti i due figli delle parti e il Presidente f.f., anche preso atto del fatto che il si era trasferito a vivere a Rieti, confermava le statuizioni di cui alla Parte_1
separazione consensuale, dunque affidamento condiviso dei figli, loro collocamento presso la madre, diritto di visita per il padre come indicato nel decreto di omologa, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli pari ad euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi pure meglio indicate nel citato decreto, assegnazione alla moglie della casa coniugale, pagamento a carico del della Parte_1
metà della rata del mutuo della casa coniugale pari ad euro 600,00 mensili.
Successivamente, emergeva che il ricorrente si era trasferito a vivere a Monterotondo
(RM) presso l'abitazione della compagna, come dedotto dalla e non contestato. CP_1
Nel corso del procedimento veniva svolta una C.T.U. sulle capacità genitoriali delle parti e veniva anche emessa sentenza sullo status.
Ebbene, in ordine alle determinazioni relative ai figli, deve rilevarsi che un figlio è diventato maggiorenne nelle more del presente procedimento e l'altro compirà 18 anni il prossimo mese di gennaio, dunque si ritiene che possano essere confermate le statuizioni vigenti, preso atto della circostanza, pacifica tra le parti, che da anni entrambi i figli vivono con la madre, disponendo che il figlio minore potrà frequentare il padre previo preavviso alla madre e secondo accordi che prenderà volta per volta con lo stesso.
Del pari pacifica, poi, deve ritenersi la circostanza relativa alla non autosufficienza economica del figlio maggiorenne.
Ciò premesso, rilevato che in sede presidenziale il dichiarava di percepire Parte_1
euro 1.000,00 mensili dall'attività di commerciante, considerato che, successivamente, lo stesso iniziava a gestire un bar-tavola calda a Roma, come dedotto dalla con CP_1
le note del 27.9.2022 e non contestato, e che vive con la sua compagna a
Monterotondo nell'abitazione della stessa (fatto pure dedotto con le dette note e non contestato, come detto), che non ha provato il suo stato di indigenza o di diminuzione delle sue capacità reddituali, che, invece, la lavora in un albergo come “addetta CP_1
alla colazione”, sempre per quanto dedotto nella note citate (cfr. anche dichiarazione dei redditi 2022, in atti, con un reddito complessivo pari ad euro 9.455,00) e come anche rilevato nella memoria conclusionale (dove ribadiva di percepire anche un canone di locazione dall'unico immobile che aveva ancora in proprietà, pari ad euro
1.000,00 mensili, utilizzato per il pagamento dell'intera rata del mutuo acceso sulla casa coniugale), e che la stessa vive nella casa coniugale (di proprietà al 95% del figlio ed al 5% dell'ex marito), si ritiene di confermare le statuizioni economiche Per_1
vigenti (dunque, un assegno di mantenimento a carico del per i figli pari ad Parte_1
euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi meglio indicate nel decreto di omologa della separazione consensuale ed oltre Istat fin qui maturato e per il futuro sull'assegno detto), con versamento della somma mensile alla CP_1
entro il g. 5 di ogni mese. La somma dovrà essere versata dal con Parte_1
decorrenza dalla domanda, e ciò in quanto è pur vero che lo stesso era rientrato nella casa coniugale a settembre 2019 e che se ne era nuovamente allontanato a maggio 2021, come emerso incontestatamente dagli scritti delle parti e dal verbale di udienza del
17.6.2020 (da escludersi una riconciliazione tra le parti stesse, nemmeno dedotta), ma
è altrettanto vero che la moglie deduceva che il coniuge non aveva contribuito economicamente se non per le spese per la scuola privata di un figlio e per quelle per la scuola guida.
Non deve essere assegnata la casa coniugale alla resistente, in quanto la domanda proviene dal soggetto non legittimato (il ) ed in quanto la non l'ha Parte_1 CP_1
espressamente richiesta.
Deve, poi, essere dichiarata inammissibile la domanda della inerente il CP_1
pagamento del mutuo, in quanto non connessa ex art. 40 c.p.c. con quelle inerenti il contenuto necessario del presente giudizio di divorzio. Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.; pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di quella relativa ad un contratto di mutuo, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (cfr. Cass. n. 10356 del
17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n. 266 del 12.01.2000).
Considerata la natura del giudizio, nonchè la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate e quelle di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico delle parti al 50% ciascuno, in quanto assunte nel comune interesse dei figli.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- conferma le statuizioni economiche di cui all'ordinanza presidenziale, a loro volta confermative delle statuizioni assunte in sede di separazione consensuale, dunque un assegno di mantenimento a carico del per i figli pari ad euro 500,00 mensili, Parte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi meglio indicate nel decreto di omologa della separazione consensuale ed oltre Istat fin qui maturato e per il futuro sull'assegno detto, con versamento della somma mensile alla entro il g. 5 di CP_1
ogni mese, con decorrenza dalla domanda;
- spese di lite compensate e quelle di C.T.U., liquidate come da separato decreto, poste definitivamente a carico delle parti al 50% ciascuno.
Così deciso in Roma, 16.12.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 23355/2018 R.G.T. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Magaraggia, come da Parte_1
procura in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Ornella Manfredini, come da procura in CP_1
atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato il 5.4.2018 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione erano nati i figli il 5.11.2003 e il Per_1 Per_2
9.1.2007 e di avere ottenuto il decreto di omologa da questo Tribunale in data
27.6.2011, chiedeva la pronuncia di divorzio, la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e diritto di visita per i figli come meglio indicato nel ricorso (premettendo che il figlio più grande viveva con lui a Olbia, in Sardegna), l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, un assegno di mantenimento a carico della resistente per i figli pari ad euro 1.000,00 mensili (in quanto il chiedeva il collocamento presso Parte_1
di sé anche del figlio più piccolo), oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per i due figli indicate nel ricorso. Successivamente, il ricorrente chiedeva di poter corrispondere per i figli la somma di euro 300,00 mensili, in quanto entrambi conviventi con la madre e viste le sue diminuite capacità economiche, e di determinare la data iniziale del versamento dell'assegno a suo carico, in quanto fino a maggio 2021 lo stesso aveva vissuto nella casa coniugale.
Si costituiva la resistente, la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e diritto di visita per i figli come meglio indicato nel ricorso, chiedendo il collocamento di entrambi presso di sé nella casa coniugale o in altra abitazione meno costosa, un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per i figli pari ad euro 1.600,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo di questo Tribunale (in sede di note di precisazione delle conclusioni, chiedeva un assegno per i figli pari ad euro
800,00 mensili).
Venivano sentiti i due figli delle parti e il Presidente f.f., anche preso atto del fatto che il si era trasferito a vivere a Rieti, confermava le statuizioni di cui alla Parte_1
separazione consensuale, dunque affidamento condiviso dei figli, loro collocamento presso la madre, diritto di visita per il padre come indicato nel decreto di omologa, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli pari ad euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi pure meglio indicate nel citato decreto, assegnazione alla moglie della casa coniugale, pagamento a carico del della Parte_1
metà della rata del mutuo della casa coniugale pari ad euro 600,00 mensili.
Successivamente, emergeva che il ricorrente si era trasferito a vivere a Monterotondo
(RM) presso l'abitazione della compagna, come dedotto dalla e non contestato. CP_1
Nel corso del procedimento veniva svolta una C.T.U. sulle capacità genitoriali delle parti e veniva anche emessa sentenza sullo status.
Ebbene, in ordine alle determinazioni relative ai figli, deve rilevarsi che un figlio è diventato maggiorenne nelle more del presente procedimento e l'altro compirà 18 anni il prossimo mese di gennaio, dunque si ritiene che possano essere confermate le statuizioni vigenti, preso atto della circostanza, pacifica tra le parti, che da anni entrambi i figli vivono con la madre, disponendo che il figlio minore potrà frequentare il padre previo preavviso alla madre e secondo accordi che prenderà volta per volta con lo stesso.
Del pari pacifica, poi, deve ritenersi la circostanza relativa alla non autosufficienza economica del figlio maggiorenne.
Ciò premesso, rilevato che in sede presidenziale il dichiarava di percepire Parte_1
euro 1.000,00 mensili dall'attività di commerciante, considerato che, successivamente, lo stesso iniziava a gestire un bar-tavola calda a Roma, come dedotto dalla con CP_1
le note del 27.9.2022 e non contestato, e che vive con la sua compagna a
Monterotondo nell'abitazione della stessa (fatto pure dedotto con le dette note e non contestato, come detto), che non ha provato il suo stato di indigenza o di diminuzione delle sue capacità reddituali, che, invece, la lavora in un albergo come “addetta CP_1
alla colazione”, sempre per quanto dedotto nella note citate (cfr. anche dichiarazione dei redditi 2022, in atti, con un reddito complessivo pari ad euro 9.455,00) e come anche rilevato nella memoria conclusionale (dove ribadiva di percepire anche un canone di locazione dall'unico immobile che aveva ancora in proprietà, pari ad euro
1.000,00 mensili, utilizzato per il pagamento dell'intera rata del mutuo acceso sulla casa coniugale), e che la stessa vive nella casa coniugale (di proprietà al 95% del figlio ed al 5% dell'ex marito), si ritiene di confermare le statuizioni economiche Per_1
vigenti (dunque, un assegno di mantenimento a carico del per i figli pari ad Parte_1
euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi meglio indicate nel decreto di omologa della separazione consensuale ed oltre Istat fin qui maturato e per il futuro sull'assegno detto), con versamento della somma mensile alla CP_1
entro il g. 5 di ogni mese. La somma dovrà essere versata dal con Parte_1
decorrenza dalla domanda, e ciò in quanto è pur vero che lo stesso era rientrato nella casa coniugale a settembre 2019 e che se ne era nuovamente allontanato a maggio 2021, come emerso incontestatamente dagli scritti delle parti e dal verbale di udienza del
17.6.2020 (da escludersi una riconciliazione tra le parti stesse, nemmeno dedotta), ma
è altrettanto vero che la moglie deduceva che il coniuge non aveva contribuito economicamente se non per le spese per la scuola privata di un figlio e per quelle per la scuola guida.
Non deve essere assegnata la casa coniugale alla resistente, in quanto la domanda proviene dal soggetto non legittimato (il ) ed in quanto la non l'ha Parte_1 CP_1
espressamente richiesta.
Deve, poi, essere dichiarata inammissibile la domanda della inerente il CP_1
pagamento del mutuo, in quanto non connessa ex art. 40 c.p.c. con quelle inerenti il contenuto necessario del presente giudizio di divorzio. Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.; pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di quella relativa ad un contratto di mutuo, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (cfr. Cass. n. 10356 del
17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n. 266 del 12.01.2000).
Considerata la natura del giudizio, nonchè la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate e quelle di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico delle parti al 50% ciascuno, in quanto assunte nel comune interesse dei figli.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- conferma le statuizioni economiche di cui all'ordinanza presidenziale, a loro volta confermative delle statuizioni assunte in sede di separazione consensuale, dunque un assegno di mantenimento a carico del per i figli pari ad euro 500,00 mensili, Parte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi meglio indicate nel decreto di omologa della separazione consensuale ed oltre Istat fin qui maturato e per il futuro sull'assegno detto, con versamento della somma mensile alla entro il g. 5 di CP_1
ogni mese, con decorrenza dalla domanda;
- spese di lite compensate e quelle di C.T.U., liquidate come da separato decreto, poste definitivamente a carico delle parti al 50% ciascuno.
Così deciso in Roma, 16.12.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi