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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 828/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei giudici dott. Francesco Saverio Moscato Presidente dott. Monica Pacilio Giudice relatore dott.ssa Edoardo Sirza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 828/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BOSCHIERI ALESSANDRO;
ATTORE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ; Controparte_2 C.F._2
(C.F. ); Controparte_3 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare di sostituzione del liquidatore;
pagina 1 di 5 invalidità della deliberazione.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da note di trattazione scritta del 05.11.2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le argomentazioni, eccezioni e deduzioni sopra esposte:
Nel merito, in via principale: accertata e dichiarata l'inopponibilità a parte attrice degli atti compiuti dai soci in spregio alla clausola di prelazione statutaria, sia dichiarata inesistente, ovvero sia dichiarata nulla ovvero sia annullata la delibera assembleare di revoca del liquidatore Sig. e di contestuale nomina di nuovo liquidatore del 21.11.2022, Controparte_3
con le conseguenze di legge.
Nel merito, in via ulteriormente principale: accertato e dichiarato che l'assemblea della società del 21.11.2022 è stata convocata e si è tenuta Controparte_1
in violazione di quanto disposto dalla legge, art. 2479 bis c.c. e dallo statuto sociale, art. 14, sia dichiarata inesistente, ovvero sia dichiarata nulla ovvero sia annullata la delibera assembleare di revoca del liquidatore Sig. e di contestuale nomina di nuovo Controparte_3
liquidatore del 21.11.2022, con le conseguenze di legge.
Nel merito, in via ulteriormente principale: accertato e dichiarato che l'assemblea della società del 21.11.2022 è stata convocata e si è tenuta Controparte_1
in violazione di quanto disposto dalla legge, art. 2487 c.c., sia dichiarata inesistente, ovvero sia dichiarata nulla ovvero sia annullata la delibera assembleare di revoca del liquidatore Sig.
e di contestuale nomina di nuovo liquidatore del 21.11.2022, con le Controparte_3
conseguenze di legge.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui Codesto
Ill.mo Tribunale ritenesse di non configurare l'atto di nomina e revoca del liquidatore della
come deliberare assembleare, accertato e dichiarato Controparte_1
che la decisione dei soci della società del 21.11.2022 è Controparte_1
stata posta in essere in violazione di quanto disposto dalla legge, art. 2479 ter c.c. e dallo statuto sociale, artt. 11, 12 e 13, sia dichiarata inesistente, ovvero sia dichiarata nulla ovvero sia annullata la decisione di revoca del liquidatore Sig. e di contestuale Controparte_3
nomina di nuovo liquidatore del 21.11.2022, con le conseguenze di legge.
pagina 2 di 5 In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il sig. ha chiamato in giudizio Parte_1 Controparte_1
, di cui è socio, il sig. e il sig. , chiedendo
[...] Controparte_2 Controparte_3 che sia accertata l'invalidità (in termini di nullità o annullabilità) della delibera assembleare di data 22.11.2024 con cui è stato revocato l'incarico di liquidatore al e conferito Controparte_3
ad . Controparte_2
L'attore allega che è stato amministratore della società fino al 2017, quando è stato revocato e sostituito da;
che, in seguito, gli altri due soci, e Controparte_3 Controparte_3 CP
, hanno ceduto le loro quote, sufficienti insieme a raggiungere la maggioranza, ad
[...]
, e ciò senza previamente dargliene comunicazione, nonostante vantasse Controparte_2
un diritto di prelazione sancito dallo statuto societario;
che ha scoperto casualmente che il giorno 22.11.2022 si è tenuta un'assemblea con la quale l'incarico di liquidatore è stato conferito ad , come risulta dalla visura camerale. Della convocazione di Controparte_2
tale assemblea l'attore, in sostanza, non avrebbe ricevuto comunicazione.
2. Nonostante la regolarità della notifica, rinnovata a seguito di rilievo di nullità per nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio, pertanto ne è stata Controparte_2
dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita soltanto documentalmente e rimessa in decisione con ordinanza del
13.12.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Va premesso che la nomina del liquidatore, come la sua sostituzione, rientra nella competenza dell'assemblea della società (cfr. art. 2487 c.c.). Sul piano fattuale l'attore ha allegato di non essere stato informato dello svolgimento dell'assemblea e, a fronte di tale allegazione, l'onere della prova dell'avvenuta regolare comunicazione si è posto in capo alla società convenuta. È pacifico, infatti, sia in dottrina che in giurisprudenza, che in caso di impugnazione di delibera da parte di un socio che asserisca di non essere stato convocato, incombe sulla società l'onere di provare di avere inviato l'avviso di convocazione in forza dei principi del riparto dell'onere pagina 3 di 5 della prova in materia di responsabilità contrattuale e della prossimità alla fonte di prova
(Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 15/06/2015, n.13061). A ritenere il contrario, il socio di fatto escluso dall'assemblea sarebbe onerato di fornire una prova oltremodo difficile e relativa a un fatto oltretutto negativo;
il principio di vicinanza della prova impone invece di porre la prova in capo alla società, poiché dovrebbe avere nella propria disponibilità le ricevute delle comunicazioni inviate e degli esiti di queste. Dunque, è da ritenersi provato che il socio Pt_1
non è stato informato della convocazione dell'assemblea dei soci e non ha partecipato
[...] all'assemblea.
Quanto alle conseguenze di tale omissione, ne deriva la nullità della delibera assembleare ai sensi dell'art. 2479-ter, terzo comma c.c., poiché essa risulta presa, rispetto ad un socio, “in assenza assoluta di informazione” in riferimento all'avvio stesso del procedimento deliberativo, e a maggior ragione anche dei contenuti dell'ordine del giorno dell'assemblea (v. in tal senso Cass. 22987/2019).
Così accertata la nullità della delibera del 22.11.2022 di revoca del liquidatore e contestuale nomina di nuovo liquidatore, non è necessario l'esame degli ulteriori motivi di invalidità esposti da parte attrice.
- Spese di lite -
Quanto alle spese di lite, deve rilevarsi come al fine della pronuncia di nullità della delibera assembleare della la società sia l'unico soggetto passivamente Controparte_1
legittimato, mentre tale legittimazione manca rispetto a e Controparte_3 CP_2
, contro i quali non sono state svolte domande di sorta. Dal momento che questi ultimi
[...]
non hanno svolto attività processuale, non vi è necessità di statuire sulle spese.
Per il resto, ossia nei rapporti tra l'attore e , le spese di Controparte_1 lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (indeterminabile a complessità bassa), avendo riguardo ai valori medi in relazione alla fase introduttiva e minimi per le restanti fasi in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale
pagina 4 di 5 di Trieste così provvede:
1. accerta e dichiara la nullità ai sensi dell'art. 2479-ter, terzo comma, c.c. della deliberazione di revoca del liquidatore e nomina a liquidatore di Controparte_3
presa nell'assemblea dei soci di in Controparte_2 Controparte_1
liquidazione in data 22.11.2022;
2. condanna al pagamento delle spese processuali, Controparte_1
liquidate in € 4.659,00 per competenze di avvocato ed € 1.036,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 03.04.2025.
Il Presidente
dott. Francesco Saverio Moscato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei giudici dott. Francesco Saverio Moscato Presidente dott. Monica Pacilio Giudice relatore dott.ssa Edoardo Sirza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 828/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BOSCHIERI ALESSANDRO;
ATTORE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ; Controparte_2 C.F._2
(C.F. ); Controparte_3 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare di sostituzione del liquidatore;
pagina 1 di 5 invalidità della deliberazione.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da note di trattazione scritta del 05.11.2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le argomentazioni, eccezioni e deduzioni sopra esposte:
Nel merito, in via principale: accertata e dichiarata l'inopponibilità a parte attrice degli atti compiuti dai soci in spregio alla clausola di prelazione statutaria, sia dichiarata inesistente, ovvero sia dichiarata nulla ovvero sia annullata la delibera assembleare di revoca del liquidatore Sig. e di contestuale nomina di nuovo liquidatore del 21.11.2022, Controparte_3
con le conseguenze di legge.
Nel merito, in via ulteriormente principale: accertato e dichiarato che l'assemblea della società del 21.11.2022 è stata convocata e si è tenuta Controparte_1
in violazione di quanto disposto dalla legge, art. 2479 bis c.c. e dallo statuto sociale, art. 14, sia dichiarata inesistente, ovvero sia dichiarata nulla ovvero sia annullata la delibera assembleare di revoca del liquidatore Sig. e di contestuale nomina di nuovo Controparte_3
liquidatore del 21.11.2022, con le conseguenze di legge.
Nel merito, in via ulteriormente principale: accertato e dichiarato che l'assemblea della società del 21.11.2022 è stata convocata e si è tenuta Controparte_1
in violazione di quanto disposto dalla legge, art. 2487 c.c., sia dichiarata inesistente, ovvero sia dichiarata nulla ovvero sia annullata la delibera assembleare di revoca del liquidatore Sig.
e di contestuale nomina di nuovo liquidatore del 21.11.2022, con le Controparte_3
conseguenze di legge.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui Codesto
Ill.mo Tribunale ritenesse di non configurare l'atto di nomina e revoca del liquidatore della
come deliberare assembleare, accertato e dichiarato Controparte_1
che la decisione dei soci della società del 21.11.2022 è Controparte_1
stata posta in essere in violazione di quanto disposto dalla legge, art. 2479 ter c.c. e dallo statuto sociale, artt. 11, 12 e 13, sia dichiarata inesistente, ovvero sia dichiarata nulla ovvero sia annullata la decisione di revoca del liquidatore Sig. e di contestuale Controparte_3
nomina di nuovo liquidatore del 21.11.2022, con le conseguenze di legge.
pagina 2 di 5 In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il sig. ha chiamato in giudizio Parte_1 Controparte_1
, di cui è socio, il sig. e il sig. , chiedendo
[...] Controparte_2 Controparte_3 che sia accertata l'invalidità (in termini di nullità o annullabilità) della delibera assembleare di data 22.11.2024 con cui è stato revocato l'incarico di liquidatore al e conferito Controparte_3
ad . Controparte_2
L'attore allega che è stato amministratore della società fino al 2017, quando è stato revocato e sostituito da;
che, in seguito, gli altri due soci, e Controparte_3 Controparte_3 CP
, hanno ceduto le loro quote, sufficienti insieme a raggiungere la maggioranza, ad
[...]
, e ciò senza previamente dargliene comunicazione, nonostante vantasse Controparte_2
un diritto di prelazione sancito dallo statuto societario;
che ha scoperto casualmente che il giorno 22.11.2022 si è tenuta un'assemblea con la quale l'incarico di liquidatore è stato conferito ad , come risulta dalla visura camerale. Della convocazione di Controparte_2
tale assemblea l'attore, in sostanza, non avrebbe ricevuto comunicazione.
2. Nonostante la regolarità della notifica, rinnovata a seguito di rilievo di nullità per nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio, pertanto ne è stata Controparte_2
dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita soltanto documentalmente e rimessa in decisione con ordinanza del
13.12.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Va premesso che la nomina del liquidatore, come la sua sostituzione, rientra nella competenza dell'assemblea della società (cfr. art. 2487 c.c.). Sul piano fattuale l'attore ha allegato di non essere stato informato dello svolgimento dell'assemblea e, a fronte di tale allegazione, l'onere della prova dell'avvenuta regolare comunicazione si è posto in capo alla società convenuta. È pacifico, infatti, sia in dottrina che in giurisprudenza, che in caso di impugnazione di delibera da parte di un socio che asserisca di non essere stato convocato, incombe sulla società l'onere di provare di avere inviato l'avviso di convocazione in forza dei principi del riparto dell'onere pagina 3 di 5 della prova in materia di responsabilità contrattuale e della prossimità alla fonte di prova
(Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 15/06/2015, n.13061). A ritenere il contrario, il socio di fatto escluso dall'assemblea sarebbe onerato di fornire una prova oltremodo difficile e relativa a un fatto oltretutto negativo;
il principio di vicinanza della prova impone invece di porre la prova in capo alla società, poiché dovrebbe avere nella propria disponibilità le ricevute delle comunicazioni inviate e degli esiti di queste. Dunque, è da ritenersi provato che il socio Pt_1
non è stato informato della convocazione dell'assemblea dei soci e non ha partecipato
[...] all'assemblea.
Quanto alle conseguenze di tale omissione, ne deriva la nullità della delibera assembleare ai sensi dell'art. 2479-ter, terzo comma c.c., poiché essa risulta presa, rispetto ad un socio, “in assenza assoluta di informazione” in riferimento all'avvio stesso del procedimento deliberativo, e a maggior ragione anche dei contenuti dell'ordine del giorno dell'assemblea (v. in tal senso Cass. 22987/2019).
Così accertata la nullità della delibera del 22.11.2022 di revoca del liquidatore e contestuale nomina di nuovo liquidatore, non è necessario l'esame degli ulteriori motivi di invalidità esposti da parte attrice.
- Spese di lite -
Quanto alle spese di lite, deve rilevarsi come al fine della pronuncia di nullità della delibera assembleare della la società sia l'unico soggetto passivamente Controparte_1
legittimato, mentre tale legittimazione manca rispetto a e Controparte_3 CP_2
, contro i quali non sono state svolte domande di sorta. Dal momento che questi ultimi
[...]
non hanno svolto attività processuale, non vi è necessità di statuire sulle spese.
Per il resto, ossia nei rapporti tra l'attore e , le spese di Controparte_1 lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (indeterminabile a complessità bassa), avendo riguardo ai valori medi in relazione alla fase introduttiva e minimi per le restanti fasi in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale
pagina 4 di 5 di Trieste così provvede:
1. accerta e dichiara la nullità ai sensi dell'art. 2479-ter, terzo comma, c.c. della deliberazione di revoca del liquidatore e nomina a liquidatore di Controparte_3
presa nell'assemblea dei soci di in Controparte_2 Controparte_1
liquidazione in data 22.11.2022;
2. condanna al pagamento delle spese processuali, Controparte_1
liquidate in € 4.659,00 per competenze di avvocato ed € 1.036,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 03.04.2025.
Il Presidente
dott. Francesco Saverio Moscato
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