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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5926 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5142 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 5. 11. 2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
cf. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Shakespeare n. 47, presso lo studio dell'Avv. UC TA (cf. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta delega in calce all'atto di citazione in appello, e che dichiara, ad ogni effetto di legge, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio n. di fax: o all'indirizzo PEC: P.IVA_1 Email_1
APPELLANTE
E
(Codice Fiscale Controparte_1
– R.E.A. ) con sede legale in Roma, Via Cesare Pavese, P.IVA_2 P.IVA_3
85/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Clizia Calamita di Tria
[...]
( , ed C.F._3 Email_2
elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Roma, alla Via Borgognona, n.
47, giusta delega per atto separato
APPELLATA
r.g. n. 1 E
Controparte_3
(c.f. , p.i. ), avente sede in 00144 Roma, Via
[...] P.IVA_4 P.IVA_5
Salvatore Quasimodo n. 101/A, in persona del Presidente e legale rappresentante
p.t. Sig. (c.f. , rappresentato e difeso, CP_4 C.F._4
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mario
Zotta del foro di Roma, c.f. tel. 06.5917071, fax C.F._5
06.5926372, pec , ed elettivamente Email_3
domiciliato presso e nello studio di questi sito in 00144 Roma, Viale Pasteur n. 5
APPELLATO
OGGETTO: Vendita di cose immobili - Appello avverso la sentenza del
Tribunale Ordinario di Roma, X sezione civile, n. 11070/2018 emessa in data
20. 5.2018 e pubblicata il 3. 5. 2018
CONCLUSIONI: All'udienza del 5. 11. 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma così decideva:
Rigetta tutte le domande e condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese processuali che liquida, per ciascuno di essi, in € 7.625,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali ex art. 2 DM 55/2014.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le conclusioni di cui all'atto di citazione in appello.
Si costituiva per rassegnare le seguenti conclusioni: CP_1
Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, rigetti l'appello avversario e, per l'effetto, confermi integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 12052/2018, depositata 31
r.g. n. 2 maggio 2018, rigettando le domande avversarie proposte con l'atto di citazione introduttivo del giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva il Controparte_3
per rassegnare le seguenti conclusioni:
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così pronunciarsi: in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello poiché tardivo e, in ogni caso, ai sensi degli articoli 342 e 348 bis, c.p.c.; nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto Pt_1
infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni innanzi calendate e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dall'appellante nei confronti del . CP_3
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
In data 3. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza cartolare del 5. 11. 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per decorso del termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c., proposta dalla difesa del Controparte_3
[...]
A sostegno dell'eccezione è stato sostenuto che il difensore del CP_3
aveva provveduto a notificare la sentenza n. 11070/2018 presso i difensori costituiti in primo grado del Sig. , gli avv.ti Mario Corleto Parte_1
e UC TA, entrambi del Foro di Roma e che, presentata presso l'Ufficio Postale di Roma Eur il 05.06.2018 si era perfezionata nei confronti dell'avv. Mario Corleto in data 06.06.2018, ed in data 19.06.2018 nei confronti dell'avv. UC TA per compiuta giacenza [v. all. B appello].
Il termine breve per l'impugnazione sarebbe quindi scaduto il giorno r.g. n. 3 06.07.2018, dovendosi calcolare quale dies a quo la data di perfezionamento della prima notifica al codifensore avv. Mario Corleto del 06.06.2018; e poiché
l'atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 11070/2018 era stato notificato a mezzo pec dal Sig. in epoca successiva allo spirare Parte_1
del termine per l'impugnazione, ovvero in data 15.07.2018 [v. all. A appello], dovrebbe essere rilevata l'inammissibilità dell'appello proposto.
La Corte osserva che nonostante tutti i tentativi effettuati non è stata in grado di verificare in modo positivo quanto affermato dalla difesa del
, non essendo stato possibile aprire gli allegati depositati CP_3
telematicamente per esaminarli, e non può quindi pronunciarsi in maniera oggettiva rispetto a quanto asserito circa la tardività della proposizione dell'appello.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata anche l'eccezione di inammissibilità sollevata dal ex artt. 342 e 348 bis c. p. c. CP_3
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie l'appellante ha comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze, né al momento della valutazione dell'appello esso era manifestamente infondato r.g. n. 4 od era privo della ragionevole probabilità di essere accolto;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
Infine, rispetto all'affermazione dell'appellante secondo cui il
Provveditorato alle Opere Pubbliche di Roma si è sostituito alla
[...]
sovvenzionata dalla Stato, ovvero che quest'ultima è stata Controparte_5
sciolta e non è più operativa, deve rilevarsi che il difensore si è limitato, all'udienza del 15. 1. 2020, ad affermare che la era stata posta in CP_3
liquidazione senza allegare alcuna documentazione, e quindi non sussistono le condizioni per l'interruzione del presente giudizio.
Proseguendo nell'esame della presente vicenda processuale occorre distinguere le posizioni processuali dei due enti appellati, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo.
Per quanto riguarda il rapporto processuale con il , infatti, in CP_3
corso di causa il TA, all'udienza del 15. 1. 2020 ha depositato copia dell'atto di transazione ed ha rinunciato agli atti del giudizio di appello nei confronti del Controparte_3
mantenendo ferme tutte le richieste nei confronti della
[...]
; la rinuncia è stata ritualmente accettata Controparte_5
dal . CP_3
Deve, quindi prendersi atto che il ha dichiarato di rinunciare agli Pt_1
atti del giudizio di appello e che il ha accettato ritualmente detta CP_3
rinuncia; trattandosi di mera rinuncia agli atti del giudizio di appello si deve provvedere alla sola dichiarazione di estinzione del giudizio di appello che riguarda il ex artt. 359 e 306 c.p.c., rimanendo ferma la già CP_3
pronunciata sentenza di I grado, salvo che rispetto alla regolazione delle spese del giudizio di primo grado (v. oltre).
Infatti, a norma dell'art. 310 c.p.c., l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito eventualmente pronunciate nel corso della vicenda processuale;
ne deriva che la rinuncia agli r.g. n. 5 atti compiuta nel giudizio di appello, promosso avverso una sentenza di primo grado che ha accolto, pur in parte, una domanda, investe solo gli atti del procedimento di gravame, comportando il passaggio in giudicato della decisione di prime cure (cfr. tra le tante, Cass. civ., sez. trib., 02-04-2003, n. 5026; Cass. civ., sez. II, 03-08-1999, n. 8387), ad eccezione, nel caso di specie, della regolazione delle spese di lite, rispetto alle quali la Corte prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti circa la loro riduzione, convenuta nell'atto di transazione richiamato nell'atto di accettazione della rinuncia proveniente dal
Consorzio.
Il giudizio di appello, ex artt. 359 e 306 c.p.c., va quindi dichiarato estinto nell'ambito del rapporto processuale tra il ed il Pt_1 [...]
Controparte_3
Per quanto riguarda le spese di giudizio le stesse sono state regolate nell'atto di transazione allegato alla dichiarazione di rinuncia, che prevede il pagamento, da parte del , della minor somma di € 2.000,00 in relazione Pt_1
al giudizio di primo grado, e la compensazione integrale delle spese per il presente grado di giudizio.
Venendo all'esame del rapporto processuale tra il e la Pt_1 [...]
deve rilevarsi quanto segue. Controparte_1
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda principale, ex art. 2932 c. c., dell'appellante (in primo
e secondo grado) relativa al passaggio di proprietà dell'alloggio sociale.
Infatti, come risulta dall'allegato rogito notarile, alla stipula dell'atto con cui è stato disposto il passaggio di proprietà dell'alloggio sociale sono intervenute tutte le parti in causa: l'appellante, l'appellato
[...]
e l'appellata Controparte_6 [...]
e quindi è venuto meno l'interesse ad ottenere una Controparte_1
pronuncia al riguardo.
Tuttavia, poiché il TA all'udienza del 15. 1. 2020 ha dichiarato di r.g. n. 6 voler mantenere ferme tutte le altre richieste nei confronti della CP_3
deve essere esaminato l'appello proposto dal , che deve ritenersi Pt_1
limitato alla richiesta di risarcimento danni. L'appello è infondato e deve essere respinto.
Rispetto alle richieste di risarcimento dei danni la Corte ritiene di dover far propria la decisione adottata sul punto dal Tribunale, che sul punto ha condivisibilmente affermato che: “le domande di risarcimento danni proposte dall'attore sono parimenti infondate in quanto presuppongono anch'esse l'esistenza in capo all'attore di un diritto soggettivo ulteriore rispetto al diritto di godimento derivatogli dall'assegnazione dell'alloggio. In particolare, si sottolinea che il non è titolare di alcun diritto soggettivo avente ad Pt_1
oggetto l'adozione, da parte della Cooperativa, degli atti di cui egli lamenta l'omissione”.
Conseguentemente, le domande di risarcimento non possono essere accolte.
Alla stregua di quanto sinora evidenziato deve essere dichiarata
l'estinzione del giudizio di appello nell'ambito del rapporto processuale tra il ed il Pt_1 Controparte_3
nel rapporto processuale tra il e la
[...] Pt_1 CP_1
deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere
[...]
rispetto alla domanda principale (il passaggio di proprietà dell'alloggio sociale); l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto in relazione alle ulteriori richieste formulate dal . Pt_1
Regolazione delle spese di lite.
Nel rapporto processuale tra il ed il Pt_1 [...]
la Corte prende atto Controparte_3
dell'intervenuto accordo contenuto nell'atto di transazione relativo alla riduzione delle spese del giudizio di primo grado e della compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio convenuta tra le parti.
Nel rapporto processuale tra il e la la Corte ritiene Pt_1 CP_1
r.g. n. 7 che sussistano giustificati motivi, determinati dalla particolarità della presente vicenda processuale, e dall'evolversi della stessa in corso di causa, che alla fine
è approdata al passaggio di proprietà dell'alloggio sociale con la partecipazione di tutte le parti, per compensarle nella misura del 50 %.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, X sezione Parte_1
civile, n. 11070/2018 emessa in data 20. 5.2018 e pubblicata il 3. 5. 2018, così provvede:
A) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello nell'ambito del rapporto processuale tra ed il Parte_1 [...]
Controparte_3
B) Dichiara la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda principale (riguardante il passaggio di proprietà dell'alloggio sociale) nel rapporto processuale tra e la Parte_1 Controparte_7
[...]
C) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata in relazione alle ulteriori richieste di risarcimento formulate dal;
Pt_1
D) Dichiara le spese di lite del presente grado di giudizio integralmente compensate tra ed il Parte_1 [...]
Controparte_3
r.g. n. 8 E) Condanna l'appellante a pagare in favore della Controparte_7
le spese processuali del doppio grado di giudizio, che,
[...]
già tenuto conto della compensazione nella misura del 50 %, si liquidano d'ufficio, quanto al primo grado in complessivi € 3.812,50 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, e quanto al presente grado in complessivi € 3.808,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
F) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 9