Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di GG AB, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott. Eugenio Scopelliti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 245/2022 R.G.L., vertente
TRA
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE, giusta procura in atti Pt_1
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. ORLANDO ANGELO, giusta Controparte_1 procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso al Giudice del Lavoro di GG AB, chiedeva Controparte_1
l'accertamento e il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato (personale amministrativo, tecnico ed ausiliario “ata” ) intercorso con l'istituto scolastico paritario <
Paideia/Rhegium College/Artemide>> di GG AB, per i periodi dal 1 settembre 2014 al 30 ottobre 2017 di GG AB , con contestuale impugnazione dei provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, emessi dall' , PROT. N. 0425532 del Pt_1
A sostegno del ricorso rappresentava che: con contratto di lavoro a tempo determinato veniva assunto dall'1 settembre 2014 al 30 ottobre 2017 per n. 6 ore settimanali alle dipendenze dell'istituto scolastico paritario " Rhegium College" di GG AB, che veniva inquadrato come assistente amministrativo riconducibile al CCNL del comparto scuola di riferimento, con sede di lavoro principale presso l'Istituto Scolastico sito in via Sbarre Centrali n. 180, ma con possibilità di essere assegnato temporaneamente e/o definitivamente presso qualunque altra sede della medesima Società per ragioni tecniche, organizzative e produttive del datore di lavoro;
che sin dall'assunzione, aveva svolto regolare servizio di lavoro presso la sede di riferimento generalmente per 1 ora al giorno, a seconda delle necessità del proprio datore di lavoro che il lavoro veniva regolarmente ed integralmente coperto da contribuzione e giusta retribuzione;
che in data 11.01.2019, l' operava Pt_1 il disconoscimento del rapporto lavorativo sulla scorta delle risultanze del Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione N. 2018003975/DDL del 31.10.2018; che ancora, con successivo provvedimento PROT. N. .6700.29/11/2019.0428568, notificato al ricorrente nel dicembre del Pt_1
2019, sulla scorta di quanto accertato dal successivo verbale N. 2019011860/DDL del 31.10.2019, a firma dei medesimi funzionari ispettivi redattori del verbale del 2018, l' provvedeva a Pt_1 Pt_1 disconoscere, per la seconda volta, il rapporto di lavoro subordinato tra il e l'azienda CP_1
“Artemide” che, come già esplicitato, altro non è che una delle società associate con contratto di associazione in partecipazione (Artemide - Paideia - Rhegium College); che sussisteva carenza ed insufficienza della motivazione dei verbali ispettivi sul suo rapporto che si era realizzato effettivamente .
Parte ricorrente, tutto quanto premesso, eccepiva la nullità del suddetto accertamento per carenza di motivazione e l'illegittimità della conseguente cancellazione della posizione contributiva.
L' si costituiva richiamava gli accertamenti ispettivi che allegava e ribadiva la legittimità del Pt_1 disconoscimento del rapporto di lavoro basato sulle indagini svolte.
Con la sentenza impugnata, il Giudice ha ritenuto provato il rapporto di lavoro sulla base dell'esistenza formale del contratto di lavoro e delle buste paga e ha, pertanto, accolto la domanda, riconoscendo alla ricorrente il diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa per gli anni indicati in ricorso. Le spese sono state poste a carico dell' . Pt_1
Avverso la sentenza propone appello l' , riproponendo le difese di primo grado, secondo cui non Pt_1
è possibile effettuare alcun accredito contributivo, poiché, con il verbale ispettivo è stato disconosciuto il rapporto di lavoro per cui è causa, e aggiungendo che “In materia previdenziale,
l'obbligazione contributiva ha quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi nell'intero. Ne consegue che il lavoratore non è legittimato ad agire nei confronti dell'Istituto previdenziale per accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né può chiedere di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, residuando in suo favore, nel caso di omissione contributiva, il rimedio dell'art. 2116 cod. civ. e la facoltà di chiedere all la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge 12 Pt_1 agosto del 1962, n. 1138”, quindi il ricorrente non può impugnare in via autonoma il verbale ispettivo da cui è derivato il disconoscimento del rapporto di lavoro e la conseguente impossibilità giuridica ed oggettiva di far seguito all'accredito contributivo”.. Ha evidenziato che in tali casi <è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione>> (Cassazione civile sez. lav. - 19/01/2021, n. 809 e
Cassazione civile sez. lav. – 08.02.2000. n. 1399).
Ha rilevato la mancanza di prova non avendo la ricorrente in primo grado articolato alcun mezzo istruttorio testo a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato ed in tal senso i << documenti provenienti dall'istituto scolastico paritario che Rhegium College danno riscontro dell'esistenza del rapporto (punto a della sintesi della motivazione) e il contratto di lavoro fosse stato realmente stipulato dalla Scuola che dunque ha assunto la qualità di datore (punto c della sintesi della motivazione)>> non hanno alcuna efficacia probatoria nella vicenda de qua proprio perché si riferiscono ad un rapporto di lavoro oggetto di disconoscimento;
rapporto di lavoro che è stato disconosciuto in ragione del presupposto che esso appare giuridicamente esistente su un piano puramente formale (con la stipula di un contratto e l'emissione delle buste paga), ma che in realtà - come dimostrano gli accertamenti ispettivi – non si è di fatto esplicato. Ha concluso che diversamente opinando si dovrebbe ritenere sufficiente la mera stipula di un contratto per ritenere incontestabile l'esistenza del rapporto di lavoro. Ha richiamato le indagini svolte nei confronti dell' Istituto
Scolastico Paiedai/Rhegium College (giuridicamente esistente) in esito alle quali è emerso l'insussistenza del rapporto di lavoro sulla base dei riscontri, delle dichiarazioni del presunti lavoratori e del datore.
Si è costituta in appello il per difendersi CP_1
Dopo alcuni rinvii, dovuti alla calendarizzazione delle cause legata all'emergenza COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 17/6/2025, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio in esito all'udienza cartolare del 17/6/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadita anche di recente, “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere Pt_1 atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale- assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (Cass., n. 809 del 19/01/2021) (Cass., 1399/2000). <colui che intende far accertare la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro al fine poter usufruire delle relative prestazioni previdenziali e assicurative ha l provare in modo certo tipico qualificante requisito della subordinazione mentre non configurabile capo all previdenza un onere dimostrare dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore quanto contestazione tali da parte dell risolvendosi nella uno degli elementi costitutivi altrui pretesa integra una eccezione senso stretto ma mera difesa>> Cass., 7139/2003.
In forza dei principi trascritti è gravato l'assicurato alla dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato disconosciuto.
Ciò premesso nel caso in esame fin dalla memoria di costituzione di primo grado l' aveva Pt_1 precisato che il rapporto di lavoro era stato disconosciuto in base alle risultanze del verbale ispettivo
2018003975/ddl del 31.10.2018, dal quale emerge in fatto che:
“In data 31 ottobre 2018 i funzionari di vigilanza dell' e Controparte_2 Controparte_3 hanno eseguito un accertamento ispettivo nei confronti della Scuola Elementare Parificata Società
Servizi Paideia/Rhegium College;
il verbale si riferisce al periodo dal 01/05/2013 al 31/10/2018 ed
è stato effettuato in conformità alla segnalazione ricevuta dalla Direzione Provinciale di sede Pt_1
- Area Vigilanza documentale, finalizzato al controllo della legale e legittima costituzione di alcuni rapporti di lavoro instaurati dalla Paideia soc. cooperativa.
Gli ispettori hanno dapprima esaminato la documentazione agli atti di questo Istituto e di quella ottenibile tramite l'accesso alle banche dati della C.C.I.A.A. e dell'Istituto, provvedendo, in particolare, ad estrarre copia (anche per via telematica ed a mezzo di supporto informatico) della seguente documentazione: visure CCIAA d'interesse, comunicazioni Unilav, Mod. UNIEMENS.
(….)in data 15/06/2018 con verbale interlocutorio è stata ritirata la documentazione richiesta (libro unico, fogli presenze, contratti di lavoro) e acquisita la dichiarazione del rappresentante legale della società il prof. (nato a [...] il [...]), alla presenza del proprio Testimone_1 consulente di fiducia. Il professore ha dichiarato:
• Di essere il rappresentante legale della Cooperativa Paideia con funzione di dirigente scolastico e di preside per quanto riguarda la scuola media. • L'attività esercitata è relativa alla scuola elementare e media di I grado;
• Mediamente la scuola ha 150 alunni di cui metà per la scuola elementare e metà per la scuola media;
• L'organico per la scuola elementare è di 5 insegnanti e se c'è un disabile aumenta di una unità . • Ci sono tre collaboratori scolastici. • Ogni anno il personale docente è formato da 30 insegnati per le elementari e 30 per la scuola media. Il personale non docente al mese si aggira tra le 20 e le 25 persone. Il personale non docente è formato da 4 addetti alla segreteria alla mattina e 4 alla sera e lavorano 4-5 ore al giorno. Come collaboratori scolastici ci sono 4 addetti al mattino e 4 al pomeriggio fino alle 7 di sera sempre 4-5 ore al giorno. Le attività scolastiche si volgono con personale curriculare fino alle 13. • Il personale non curriculare che si occupa della cucina è formato da 5 persone con orario dalle 9 alle 14. • La scuola svolge anche attività integrative ossia doposcuola, recuperi, attività su progetto che impegnano il personale docente di 4-5 persone per un totale di 12 ore settimanali. • In base alle esigenze e alle attività non curriculari, il personale non docente viene utilizzato in maniera differenziata. • Tra il personale addetto alla segreteria può indicare , i fratelli e . • Il Persona_1 Per_2 Persona_3 pomeriggio come addetti alle pulizie ci sono e . • Quest'anno Persona_4 Per_5 Per_6 la scuola chiuderà il 30 giugno. Le attività scolastiche non ci sono a luglio ed agosto tranne qualche anno per cui si forma un gruppo di bambini per il recupero di alcune materie. • La scuola è aperta tutto l'anno riducendo le attività nei mesi di luglio ed agosto con attività prevalentemente amministrative. In maniera saltuaria d'estate la scuola svolge attività di aggiornamento per persone esterne. • Il personale viene pagato in linea di massima in contanti.
In data 05 luglio 2018, gli ispettori nel pomeriggio hanno compiuto un accesso ispettivo presso la sede legale della società sita a GG AB in via Sbarre centrali n. 180. In tale occasione, hanno visionato i locali della scuola effettuando le opportune rilevazioni fotografiche accompagnati da una dipendente della Paideia, la sig.ra (nata a [...] il Testimone_2
30/09/1984), della quale hanno altresì acquisito debita dichiarazione. La scuola è su un edificio ad un piano ed è suddivisa in 7 aule di piccole dimensioni con circa 10-11 banchi, una mensa, 2 bagni,
1 bagno per disabili, 2 uffici per la segreteria, una piccola palestra, un'aula magna e un laboratorio. Nel corso del sopralluogo la segretaria ha specificato di essere presente quel giorno non in veste di dipendente della Paideia, bensì in qualità di presidente dell'associazione che aveva organizzato un corso di aggiornamento con personale esterno alla scuola e specificando che in generale la scuola è sempre chiusa al pomeriggio.
Al fine di determinare le attività complessivamente ed effettivamente svolte dalla scuola, i gli ispettori hanno richiesto un ulteriore incontro con il preside di cui è stata acquisita una dichiarazione integrativa e sono stati, altresì, acquisiti in originale i fogli firma presenti a scuola per gli anni 2016,
2017 e 2018 per il personale docente e non docente, i registri di classe e il registro della mensa scolastica a campione.
Il preside ha dichiarato nel secondo incontro:
• Preciso che c'è solo un insegnante che si ferma il pomeriggio quando viene Parte_2 completato il doposcuola generalmente viene fino alle 16. • la scuola finisce l'attività alle 18. • il pomeriggio per i corsi di recupero o aggiornamento vengono impegnati gli stessi docenti del mattino saltuariamente. • Il servizio mensa si svolge durante l'anno scolastico tutti i giorni e impegna una persona , per la mensa si fermano di solito una ventina di bambini. Parte_3
DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMPLESSIVAMENTE SVOLTE DALLA SCUOLA Da una prima visione dei fogli firma e dei registri di classe, si è avuto modo di riscontrare diverse discordanze sia rispetto a quello che aveva dichiarato il professore per quanto riguarda il numero dei dipendenti e degli alunni, sia rispetto allo svolgimento di eventuali corsi pomeridiani. Pertanto, su input dello stesso preside, i Verbalizzanti, hanno provveduto alla convocazione dei due segretari, indicati appunto dal preside medesimo come i riferimenti utili sia per chiarire le modalità di rilevazione delle presenze- dal momento che loro sono i tenutari dei fogli firme, controllando che il personale firmi all'entrata e all'uscita- , che per comprendere le attività compiute complessivamente dalla scuola.
Diversamente da quanto dichiarato dal preside, il quale aveva affermato nel corso del primo incontro che il personale docente era formato da 30 insegnanti per le elementari e 30 per la scuola media e, quello non docente tra le 20 e le 25 persone, dalla visione dei fogli firma acquisiti presso la segreteria della scuola, e dai registri di classe preliminarmente è emerso che:
• Il personale tra docenti e non, si aggira e si è aggirato negli anni, tra le 20 e le 30 unità circa, •
Sui suddetti fogli sono apposte oltre la firma, anche l'orario di entrata e di uscita del personale docente e non e, oltre le 15 nessun insegnante ha apposto la sua presenza, compatibilmente con quanto dichiarato dai segretari e, nel corso del secondo incontro dal preside. • dalla visione dei registri di classe ci sono alcune classi formate da soli 4 o 5 bambini. Dalle dichiarazioni rese dagli addetti alla segreteria indicati dal Preside, è emerso che: • Le aule sono 5, le classi sono elementari e media, la seconda e la terza elementare quest'anno sono accorpate, così come la prima e la seconda media;
• i bambini sono complessivamente 44 ( e non 150 come detto in un primo momento dal preside); • le attività del pomeriggio consistono nel doposcuola effettuato da una maestra e da una professoressa che svolgono l'orario dalle 12,30 alle 15. • Per quello che è a loro conoscenza, dopo le 15, non c'è nessuna attività scolastica. Quest'ultima circostanza è stata, altresì, confermata in occasione del sopralluogo compiuto, in cui si è avuto modo di riscontrare che non ci sono corsi al pomeriggio e che solitamente la scuola alle 15 chiude. • Gli addetti alla segreteria hanno, inoltre precisato che la loro attività come quella di tutto il personale, segue il periodo dell'anno scolastico, ossia da settembre a giugno, a luglio ed agosto la scuola riduce le attività: ad esempio a luglio loro sono in reperibilità e ad agosto è chiusa (circostanza confermata dal preside, che nel corso della prima dichiarazione aveva affermato che la scuola riduce le sue attività nel periodo estivo con attività prettamente amministrative.) Attraverso le dichiarazioni acquisite e la documentazione esibita la società cooperativa Paideia risulta svolgere la seguente attività: ▪ Attività scolastica di scuola elementare e media che impegna circa 44 bambini;
▪ la scuola si avvale di personale docente e non, tra cui segretari, collaboratori scolastici, un autista del pulmino, un assistente per il pulmino e due addetti alla mensa;
▪ la scuola offre un servizio mensa per venti bambini circa;
▪ c'è un sistema di rilevazione firme per il personale docente e non, con l'indicazione dell'orario di entrata e di uscita su fogli gestiti dalla segreteria della scuola;
▪ l'orario delle lezioni al mattino si svolge dalle 8 alle
12,30; ▪ L'attività della scuola al pomeriggio consiste nel doposcuola, che si conclude alle 15 e impegna due insegnanti;
▪ La scuola solitamente non è mai aperta oltre le 18 e il sabato pomeriggio
è chiusa;
▪ Non si è avuto riscontro dello svolgimento di corsi di aggiornamento o di recupero nel pomeriggio per adulti, nonostante ne sia stata richiesta la prova. Questi non hanno comunque una valenza significativa impegnando saltuariamente gli stessi docenti del mattino, come affermato dal preside.
Alla luce di tali elementi le assunzioni effettuate nel corso degli anni dalla Paideia risultano eccessive rispetto sia al numero degli alunni che rispetto alle attività svolte dalla scuola;
anche in considerazione delle circostanze che non in tutti i periodi dell'anno la scuola necessita di un numero elevato di dipendenti. In alcuni anni, a fronte di una quarantina di bambini, risultano assunti tra docenti e personale amministrativo anche fino a 120 dipendenti: • per molti di loro manca la rilevazione della presenza attraverso il foglio firma, per cui risulta difficile comprendere se abbiano lavorato effettivamente e per quante ore;
• altri ancora risultano assunti anche a luglio e agosto: nel
2017 risultano assunti, ad esempio, più di 40 dipendenti tra assistenti amministrativi, bidelli e collaboratori scolastici e nessun insegnante, persino nei mesi di luglio, quando appunto la scuola riduce le attività e di agosto quando la scuola è chiusa e non ci sono bambini. Laddove avessero effettivamente prestato attività lavorativa tutti i lavoratori denunciati, in alcune giornate, si sarebbero trovati all'interno della segreteria più di 10 persone, circostanza poco credibile, viste le ridotte dimensioni degli uffici della segreteria. In particolare, si riporta nel dettaglio il riepilogo dal 2013 al 2018 delle assunzioni complessive effettuate:
➢ anno 2013: 50
➢ anno 2014: 56
➢ anno 2015: 62
➢ anno 2016 : 90
➢ anno 2017: 124 ( alcuni mesi anche 95 unità)
➢ anno 2018 ( fino a ottobre) : 67 ( al mese tra 40 e 50 unità)
Un numero di dipendenti che è cresciuto in maniera paradossale rispetto agli allievi che sono di contro diminuiti negli anni.
Riscontrati tali importanti ed evidenti incongruenze rispetto alle assunzioni effettuate, i funzionari di vigilanza, al fine di acquisire riscontri circa la effettiva realizzazione dei rapporti di lavoro oggetto della segnalazione, hanno provveduto alla loro convocazione. Dal confronto tra i documenti esibiti, le dichiarazioni acquisite del rappresentante e da quelle dei dipendenti e le risultanze emerse durante il sopralluogo compiuto presso la scuola, sono emerse numerose contraddizioni, che dimostrano come alcuni fra loro non abbiano effettivamente lavorato alle dipendenze della scuola ispezionata, soprattutto in merito: 1) al personale dipendente (alcuni dei lavoratori intervistati non sono stati in grado di indicare il numero e le generalità dei presunti colleghi di lavoro;
altri ancora hanno dichiarato di lavorare sempre da soli, molti hanno dichiarato di recarsi per le pulizie allo stesso orario senza però mai incrociarsi;
) 2) alla mancata conoscenza dell'ubicazione dei locali della scuola e dello stato dei luoghi (alcuni dei dipendenti si sono confusi nella descrizione della scuola, nel numero delle aule, non sapevano se ci fosse una mensa, oppure non sono stati in grado di indicare la via in cui si trovi la scuola, alcuni non sapevano del servizio trasporto alunni); 3) alle modalità di svolgimento della presunta attività lavorativa (v'è chi ha detto di aver lavorato sempre sabato e domenica pomeriggio quando la scuola è chiusa, o di lavorare anche a luglio , quando le lezioni sono concluse;
altri ancora hanno affermato di lavorare solo 1 ora al giorno, mentre dal foglio presenze sono segnate più ore al giorno o in diversi giorni della settimana); 4) alle modalità di rilevazione delle presenze: ( alcuni hanno dichiarato di non firmare alcun foglio, altri di comunicare a voce la propria presenza in segreteria, ma non ricordavano il nome di alcuno degli addetti alla segreteria);
5) alla tipologia di attività svolta (alcuni hanno affermato di svolgere solo attività di pulizia o di avere effettuato attività scolastiche di recupero per adulti o alunni disagiati di cui però non si è avuta conferma né dalla documentazione né dal rappresentante legale, altri ancora hanno affermato di lavorare in segreteria, ma di non sapere il numero degli alunni o il numero o le generalità di alcuno dei docenti).
Nel dettaglio, si riportano le incongruenze riscontrate nelle dichiarazioni dei lavoratori individuati come fittizi nel corso dell'accertamento che, a tutela della riservatezza degli stessi e ai sensi della circolare n. 76 del 09/05/2016 la quale dispone che “il riportare nella motivazione del Pt_1 provvedimento parte del contenuto delle dichiarazioni raccolte dai lavoratori, in quanto spontanee, non deve implicare alcun riferimento alle generalità di coloro che le hanno rilasciate, né tantomeno deve rendere riconoscibile il dichiarante”, vengono nominati in verbale da dichiarante 1 a dichiarante 18 nell'elenco sottostante. dichiarante 1 : il dichiarante afferma di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda Rhegium College a gennaio 2017 come addetta alla segreteria. Afferma si tratti di scuola dell'infanzia, primaria e media, che la scuola è su tre piani, non sa quanti professori ci fossero o le classi di quanti bambini fossero formati. La sua attività è stata solo di fare le fotocopie o rispondere al telefono. Afferma che non c'era un sistema di rilevazione delle presenze. Non ricorda il nome della via in cui si trova la scuola. Non ricorda il nome del preside. Tali dichiarazioni non corrispondono alla realtà in quanto la scuola è su un solo piano, c'è solo la scuola elementare e media, c'è un foglio di rilevazione delle presenze per il personale docente e non, ed è altrettanto inverosimile che la stessa abbia lavorato in segreteria , ma non conosca alcun professore o il numero delle classi o se ci sia una mensa che è vicino peraltro la segreteria.
Dichiarante 2 : afferma di lavorare per la Rhegium College da settembre 2017 dalle 18 alle 19, dal lunedì al sabato, anche nel mese di luglio, non conosce nessuno della scuola né il personale amministrativo né il personale addetto alle pulizie. Afferma che ci sono 12 classi e, che non ci sono fogli firme o altri sistemi per la rilevazione delle presenze. Le circostanze riferite risultano in contrasto con la realtà della scuola che è sempre chiusa al pomeriggio di sabato e nel mese di luglio, le classi non sono 12, inoltre la sua presenza non risulta nei fogli firma acquisiti.
Dichiarante 3: riferisce di lavorare per la Rhegium College con continuità dal 2016, ma vi sono interruzioni. Al momento della dichiarazione risulta assunta, ma lei non ne è a conoscenza. Non sa dire l'indirizzo della scuola, non sa se ci sia la palestra e il pulmino della scuola. Afferma di aver firmato il foglio della presenza, ma sui fogli acquisiti la sua presenza non risulta, né il suo nome è stato inserito nell'elenco. E' altrettanto inverosimile che non abbia mai visto la palestra o il pulmino, perché la palestra è vicino la segreteria e il pulmino rimane parcheggiato fuori la scuola.
Dichiarante 4 : ha sbagliato i periodi di occupazione affermando di aver lavorato in mesi che non corrispondono a quelli denunciati dalla scuola. Infatti, sostiene di aver concluso a dicembre 2017, invece ha concluso il rapporto di lavoro a ottobre 2017.Dichiara di aver lavorato per 3 ore al giorno 2 volte a settimana, mentre risulta che abbia lavorato anche un'ora al giorno. Dai fogli firma la sua presenza non risulta mai.
Dichiarante 5 : ha dichiarato di lavorare ininterrottamente dal 2016 per la Rhegium College, mentre ha cessato il 31/10/2017 e ha ripreso l'08/01/2018. Non conosce nessuno dei colleghi ad eccezione del fratello e dichiara di aver lavorato sempre un' ora al giorno dalle 17 alle 18 dal lunedì al sabato, ma la scuola è chiusa sabato pomeriggio;
diversamente da quello che ha affermato il fratello, sostiene di recarsi qualche volta con lui. Afferma di essere addetta alle pulizie, ma il preside l'ha indicata come addetta alla segreteria. Dai fogli firma la sua presenza non risulta mai.
Dichiarante 6 : non ricorda il nome del preside, dichiara di lavorare come addetto alle pulizie dal lunedì al sabato dalle 17 alle 18 con sua sorella che svolge la sua stessa attività e nello stesso orario.
Sostiene di lavorare senza interruzioni dal 2016, mentre ha cessato il 31/10/2017 e ha ripreso a gennaio 2018. Oltre alla sorella non conosce altri colleghi della scuola. Dai fogli firma la sua presenza non risulta mai.
Dichiarante 7 : in un primo momento dichiara di aver lavorato per la Paideia solo nel 2017, in un secondo momento, invece afferma di aver lavorato anche nel 2015, ma in tale anno non risulta la sua assunzione. Non corrispondono i periodi e le ore lavorate rispetto a quelle denunciate. Infatti, afferma di aver lavorato sempre un'ora al giorno, ma invece risulterebbe alcuni mesi 2 ore al giorno e alcuni mesi 3 ore al giorno. Dai fogli firma la sua presenza non risulta mai.
Dichiarante 8 : dice aver lavorato presso la scuola un giorno alla settimana per 6 ore sabato e domenica, o la mattina o il pomeriggio, ma la scuola è sempre chiusa la domenica e anche il sabato pomeriggio. Afferma che la scuola sia su più piani e non conosce nessuno dei colleghi ad eccezione di un certo , di cui non si è avuto riscontro. Dai fogli firma la sua presenza non risulta mai. Per_7
Dichiarante 9: Disconosce il foglio presenza, non ricorda il nome di alcun docente , non sa quante aule, classi e bambini vi fossero. Non conosce gli addetti alla cucina e alla pulizia e non sa se vi sia una cucina. Dichiara di aver lavorato nei mesi estivi presso la scuola, mentre nel 2017 a luglio e agosto non risulta aver lavorato;
Dichiarante 10: Afferma che l'orario della scuola fosse fino alle 19, che non c'è il foglio presenze, svolge attività di pulizie , ma non sa se ci sia la cucina, sbaglia il numero dei bagni dicendo che sono
5 e 12 aule, mentre i bagni sono 3 e le aule 7. Nei mesi estivi afferma che la scuola è stata aperta, mentre in realtà a luglio riduce le attività e ad agosto è chiusa. Dichiarante 11: non sa della mensa, non sa se vi siano bidelli e non ha mai visto il pulmino della scuola. Indica il nome di due insegnanti pur essendo insegnante lei stessa. Afferma che vi fossero 12 aule, non sa se ci fossero altri insegnanti di lettere e il programma lo definisce da sola senza accordarsi con gli altri docenti;
afferma di aver lavorato solo un anno, mentre risulta l'assunzione anche nel 2016 da settembre a giugno. Dichiarante 12: Riferisce di aver lavorato da marzo a ottobre 2017, invece dalle buste paga e gli
Unilav risulta assunta da aprile 2017 e cessata il 30/06/2017, non sa dire quanti insegnanti vi fossero, le mansioni sono state descritte in modo generico. Afferma che la scuola era aperta fino alle 19. Pur riferendo che la sua attività era quella di archiviare i dati degli insegnanti e degli alunni, ricorda solo il nome di un insegnante e non il cognome , non sa il nome completo del preside, non ha mai visto la mensa e la palestra ( alquanto improbabile poiché sono vicine alla segreteria e alla presidenza), non sa quante aule vi fossero e non sa chi si occupa delle pulizie.
Dichiarante 13: non ricorda la via della scuola, afferma di aver lavorato anche ad agosto, quando la scuola è chiusa. Pur essendo addetto alla segreteria e aver affermato che lavora sistemando l'archivio con i dati della scuola, non sa il numero delle classi, il numero degli alunni, sa solo il nome di un insegnante e indica che ci sia solo la scuola elementare. Non ricorda il nome del preside, afferma che non c'era un foglio per annotare la presenza. Dichiarante 14: dichiara le attività lavorative svolte negli ultimi anni senza menzionare l'attività svolta per conto della scuola Rhegium college, presso cui risulta invece aver lavorato negli anni 2016 e 2017.
Dichiarante 15: Afferma di lavorare per un asilo privato, di cui non ricorda il nome e la via. Solo dopo aver chiamato telefonicamente la madre, riesce a indicare il nome della scuola. Sbaglia il nome del preside. Afferma di essere stato pagato con circa 700 euro con bonifico per 4 ore settimanali, ma dalle buste paga percepisce molto di meno.
Dichiarante 16: Descrive le attività svolte negli anni asserendo di non aver mai lavorato presso scuole, mentre la medesima risulta assunta dalla Rhegium College negli anni 2016 e 2017.
Dichiarante 17: Afferma che ci fossero tra i 30 e 50 bambini, 12 aule, non sa se ci fosse il servizio mensa o la cucina, disconosce il foglio presenze, afferma di aver lavorato anche nel mese di agosto, ma la scuola è chiusa. Sa solo il nome di due insegnanti, pur affermando di svolgere l'attività di segretario.
Dichiarante 18: Non ricorda i periodi di assunzione, né l'orario di lavoro . Descrive in maniera generica le mansioni svolte e sbaglia la via in cui si trova la scuola nonostante risulti aver lavorato sia quest'anno che l'anno scorso.
Dichiarante 19: Non ricorda i periodi di assunzione, pur avendo lavorato dal 2014 al 2017 afferma ci fossero solo scuole elementari e non medie, non sa dire il numero di alunni o degli insegnanti. Pur essendo addetto a mansioni amministrative, non sa se ci fosse il servizio di trasporto dei bambini o se ci fosse la mensa. Descrive le mansioni svolte in maniera generica asserendo di aver fatto solo fotocopie o stampe al computer. Non conosce il nome di alcuno dei suoi colleghi o del personale addetto alle pulizie. Per tutto quanto sin qui esposto, si ritiene che debbano essere annullati i rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori elencati secondo le loro generalità nell'allegato n. 1 parte integrante del presente verbale”
I rilievi puntuali ed analitici degli ispettori, fondati sulla documentazione acquisita, sui riscontri oggettivi in merito alle attività svolte e all'organizzazione scolastica, per cui si è riscontrato un numero di personale assunto tra docenti e non, superiore alle attività svolte dalla scuola e al numero di bambini iscritti;
sulle notevoli divergenze e numerose contraddizioni emerse tra le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori incrociate con quelle del titolare sono idonei a mettere fortemente in dubbio la veridicità del rapporto di lavoro in questione, sicché sarebbe stato onere dell'appellata fornire prova adeguata di tale prestazione lavorativa, che valesse a superare dette articolate obiezioni, e che certamente non poteva limitarsi alla prova del contratto formale di lavoro delle buste paga- tutti requisiti formali che sono stati superati appunto in esito all'accertamento- poiché le valutazioni compiute dagli ispettori si fondavano proprio sull'assunto secondo cui quei contratti erano finalizzati a costituire una fittizia posizione previdenziale.
Né vale obiettare che al lavoratore non sia stato comunicato il verbale ispettivo, poiché costui avrebbe dovuto replicare al contenuto di tale documento in giudizio, una volta che lo stesso era stato prodotto, essendosi chiarito, da parte della giurisprudenza di legittimità, che << Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L, Sentenza n. 26816 del 07/11/2008)>>.
Tali principi, enunciati con riferimento alle ipotesi di contestazione del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ben possono essere estesi anche al tema della contestazione del diritto all'accredito contributivo.
Ora, a seguito della rituale costituzione in giudizio dell' , parte ricorrente non ha formulato Pt_1 alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro.
In conclusione la ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'esistenza del rapporto di lavoro a nulla valendo il deposito del contratto di lavoro e delle buste paga.
Il Tribunale ha ritenuto provato il rapporto di lavoro sulla base dell'esistenza delle buste paga e del contratto formalmente sottoscritto dalle parti e delle dichiarazioni del lavoratore cha ha confermato l'esistenza del rapporto. Non vi sono altre prove, né è stata articolata prova orale ai fini della dimostrazione dell'esistenza reale e non solo formale del rapporto di lavoro. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei minimi tariffari, in base ai valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva, istruttoria (sulla liquidazione anche di detta fase a prescindere dal suo concreto svolgimento cfr Cass., 8561/2023) e decisionale della tabella 12, terzo scaglione (valore indeterminabile di bassa complessità) del DM
n.147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di GG AB -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro , avverso la Sentenza n. 1734/2021 Pt_1 Controparte_1 pubblicata in data 11.11.21 del Tribunale di GG AB, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, rigetta l'originaria domanda.
2) Pone a carico dell'appellato le spese di entrambi i gradi del giudizio, Controparte_1 che liquida in euro 2.906,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% , per il secondo grado ed €
2.697,00 per il primo grado.
GG AB, così deciso nella camera di consiglio del 18.6.25
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Eugenio Scopelliti)