Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
I sezione civile
IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Dott. Fabrizio Cosentino
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento recante n. 1315/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto
Ricorso per l'equa riparazione dei danni da violazione del termine ragionevole del processo ex legge n. 89/2001 proposto da:
(C.F. nato a [...] il [...] - Parte_1 C.F._1 domiciliato alla via Giacomo Mancini n. 335, 87100 – Cosenza, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente ricorso da intendersi in calce allo stesso, dall'Avv. Visciglia Alessia (C.F. ) del Foro di Cosenza C.F._2 presso il cui studio legale in Cosenza alla via Luigi Miceli n. 5 ha eletto domicilio e che, per il presente giudizio, elegge domicilio in Catanzaro al Vico XI Mario
Greco n. 10 presso lo studio dell'Avv. Parisi Giovanni (C.F.
); C.F._3
- ricorrente
contro
G. Da Fiore n°34 a Catanzaro
- resistente
letta l'istanza presentata dalla parte ricorrente per l'equa riparazione dei danni derivanti dalla durata irragionevole del giudizio civile recante n.
3541/2011 instaurato in data 6.5.2011 e definito con sentenza n. 675/2024 dal
Giudice di Pace di Cosenza, pubblicata il 9.7.2024; vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che il ricorrente assume essersi verificata una eccessiva durata del contenzioso per il ritardo nella definizione del giudizio, per complessivi anni
13 e mesi 2, chiedendo che l'adita Corte voglia:
“1) accertare e riconoscere all'istante il diritto all'equa riparazione del danno subìto così come stabilito dagli artt. 2 e 2 bis della Legge n. 89/2001 e successive modifiche e integrazione, per violazione dell'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione
Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - ratificata dalla Legge
848/1995, nonché dell'art. 11 della Costituzione;
2) ingiungere il , in persona del Ministro p.t., al Controparte_1 pagamento della somma di € 9.600,00 o in quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia in favore del sig. (come su generalizzato) a titolo di Parte_1 equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale determinata ex artt. 2
e 2 bis della Legge n. 89/2001 e a norma dell'art. 2056 c.c., con ogni conseguenziale statuizione, oltre interessi legali e svalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione del credito al saldo effettivo;
3) condannare il al pagamento in favore dell'istante Controparte_1 delle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ivi comprese le spese vive per euro 79,14
(come su analiticamente indicate); considerato tempestivamente promosso il presente giudizio, risultando rispettato il termine di legge semestrale dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva;
ritenuto che le ragioni del ritardo non possono essere addebitate in alcun modo al comportamento del ricorrente o ad una sua precisa scelta difensiva;
rilevato che, alla stregua delle indicazioni di cui all'art. 2 legge n. 89/2001, si possono riconoscere complessivi 10 periodi di ritardo (13-3) e vanno pertanto risarciti, in base ai parametri legali, tenuto conto anche dell'esito del giudizio presupposto (vittorioso) e della natura degli interessi coinvolti, nella seguente misura:
500,00 euro per i primi tre anni
550,00 euro per i successivi fino al settimo
600,00 euro per i residui altri così in totale 5.500,00 euro
e che tale somma non supera il valore della causa (€ 11.000,00);
considerato che le spese legali sono da calcolare in base ai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, sulla scorta di quanto previsto per i procedimenti monitori e che vanno risarcite le spese vive documentate di euro 79,14 (euro 27,00 per diritti di cancelleria - iscrizione a ruolo del ricorso ed euro 52,14 per diritti copie conformi uso legge Pinto);
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, nella persona del Consigliere designato, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
- ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 il pagamento senza dilazione in favore della parte ricorrente della somma di euro 5.500,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale di equa riparazione al dì del soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
- ingiunge altresì al , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, il pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in euro 567,00 per compensi professionali, oltre interessi rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge ed euro 79,14 per esborsi diretti, con distrazione in favore dell'avvocato Alessia Visciglia, dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Catanzaro, 19.3.2025
Il Consigliere designato
Fabrizio Cosentino