CASS
Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2024, n. 37145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37145 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PI ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso 69D, Penale Sent. Sez. 5 Num. 37145 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Bologna ha disposto la correzione materiale del dispositivo della sentenza di primo grado (limitando la condanna per il capo B alle sole lesioni ai danni di OR AB) ed ha dichiarato, altresì, non doversi procedere nei confronti di OB IV in ordine al reato ascrittogli al capo A (esercizio arbitrario delle proprie ragioni aggravato), limitatamente alla persona offesa ED QA perché estinto per remissione di querela, rideterminando la pena in nove mesi di reclusione. L'imputato, in sintesi, all'esito del giudizio d'appello, è stato condannato per i soli reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni ai danni di OR AB, reati commessi al fine di esercitare il preteso diritto di ottenere lo sfratto degli occupanti dell'immobile sito nel comune di Rimini di proprietà di UA CA, concesso in sublocazione ai citati ED QA e OR AB e di cui egli stesso era locatario. 2. Avverso detta sentenza ricorre l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo due motivi. 2.1. Il primo motivo di censura lamenta la mancata declaratoria di improcedibilità del reato di lesioni di cui al capo B per quanto riguarda la persona offesa ED QA, che ha rimesso la querela. 2.2. Il secondo argomento difensivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione con cui si è affermata la responsabilità del ricorrente per i reati residui. 3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La dichiarazione di non doversi procedere per il reato di lesioni di cui al capo B, per quanto riguarda la persona offesa ED QA, che ha rimesso la querela, era stata già decisa dal giudice di primo grado e la Corte d'Appello ha corretto l'errore materiale presente nel dispositivo della sentenza del Tribunale, aggiungendo dopo l'espressione "dichiara IV OB responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A) e 8) della rubrica" l'inciso "limitatamente quanto a quest'ultimo capo alla persona offesa OR AB", che poteva dar luogo ad incertezze, nonostante il dispositivo della sentenza di primo grado recasse comunque, chiaramente, la statuizione relativa al non doversi procedere 2 /h . n nei confronti del ricorrente in ordine al reato di cui al capo B, stante la remissione di querela di ED UA (che poi la Corte d'Appello ha fatto valere anche come causa di improcedibilità per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con persona offesa lo stesso ED UA). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché rivalutativo, in fatto e generico;
non si confronta con le argomentazioni esatte, prive di cadute logiche, della sentenza impugnata, con le quali si è adeguatamente confermata la condanna già decisa in primo grado. La difesa si limita a contestare la valenza delle dichiarazioni testimoniali utilizzate, senza scalfire l'architettura motivazionale del provvedimento d'appello. Le discrasie della prova dedotte sono, a tutto voler concedere, marginali ed ampiamente superate dalla nettezza della ricostruzione della vicenda offerta dai giudici di secondo grado, che hanno evidenziato anzitutto come il ricorrente sia stato riconosciuto con certezza in sede di individuazione fotografica e anche nel corso del dibattimento, mediante conferma dell'indicazione nell'album fotografico. Inoltre, il movente che ha ispirato la condotta (vale a dire il tentativo di ottenere danaro dai sublocatari o di liberare l'appartamento) e la stessa ammissione parziale dei fatti svolta dall'imputato, quantomeno circa la sua presenza sul luogo teatro dell'aggressione e l'invito da parte sua alle due vittime a lasciare l'appartamento, confortano la ricostruzione d'accusa. Infine, i referti medici sono pienamente compatibili con la dinamica delle aggressioni riferite dalle vittime, non essendo certo determinante per disarticolare il ragionamento probatorio che i referti siano datati il giorno successivo a quello dei reati. Il Collegio rammenta che sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nel caso di specie, come si è già evidenziato, oltre che inammissibili perché formulate in maniera rivalutativa, le censure si rivelano anche e soprattutto generiche, vaghe e apodittiche, oltre che manifestamente infondate. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto 3 atn f. Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso 69D, Penale Sent. Sez. 5 Num. 37145 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Bologna ha disposto la correzione materiale del dispositivo della sentenza di primo grado (limitando la condanna per il capo B alle sole lesioni ai danni di OR AB) ed ha dichiarato, altresì, non doversi procedere nei confronti di OB IV in ordine al reato ascrittogli al capo A (esercizio arbitrario delle proprie ragioni aggravato), limitatamente alla persona offesa ED QA perché estinto per remissione di querela, rideterminando la pena in nove mesi di reclusione. L'imputato, in sintesi, all'esito del giudizio d'appello, è stato condannato per i soli reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni ai danni di OR AB, reati commessi al fine di esercitare il preteso diritto di ottenere lo sfratto degli occupanti dell'immobile sito nel comune di Rimini di proprietà di UA CA, concesso in sublocazione ai citati ED QA e OR AB e di cui egli stesso era locatario. 2. Avverso detta sentenza ricorre l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo due motivi. 2.1. Il primo motivo di censura lamenta la mancata declaratoria di improcedibilità del reato di lesioni di cui al capo B per quanto riguarda la persona offesa ED QA, che ha rimesso la querela. 2.2. Il secondo argomento difensivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione con cui si è affermata la responsabilità del ricorrente per i reati residui. 3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La dichiarazione di non doversi procedere per il reato di lesioni di cui al capo B, per quanto riguarda la persona offesa ED QA, che ha rimesso la querela, era stata già decisa dal giudice di primo grado e la Corte d'Appello ha corretto l'errore materiale presente nel dispositivo della sentenza del Tribunale, aggiungendo dopo l'espressione "dichiara IV OB responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A) e 8) della rubrica" l'inciso "limitatamente quanto a quest'ultimo capo alla persona offesa OR AB", che poteva dar luogo ad incertezze, nonostante il dispositivo della sentenza di primo grado recasse comunque, chiaramente, la statuizione relativa al non doversi procedere 2 /h . n nei confronti del ricorrente in ordine al reato di cui al capo B, stante la remissione di querela di ED UA (che poi la Corte d'Appello ha fatto valere anche come causa di improcedibilità per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con persona offesa lo stesso ED UA). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché rivalutativo, in fatto e generico;
non si confronta con le argomentazioni esatte, prive di cadute logiche, della sentenza impugnata, con le quali si è adeguatamente confermata la condanna già decisa in primo grado. La difesa si limita a contestare la valenza delle dichiarazioni testimoniali utilizzate, senza scalfire l'architettura motivazionale del provvedimento d'appello. Le discrasie della prova dedotte sono, a tutto voler concedere, marginali ed ampiamente superate dalla nettezza della ricostruzione della vicenda offerta dai giudici di secondo grado, che hanno evidenziato anzitutto come il ricorrente sia stato riconosciuto con certezza in sede di individuazione fotografica e anche nel corso del dibattimento, mediante conferma dell'indicazione nell'album fotografico. Inoltre, il movente che ha ispirato la condotta (vale a dire il tentativo di ottenere danaro dai sublocatari o di liberare l'appartamento) e la stessa ammissione parziale dei fatti svolta dall'imputato, quantomeno circa la sua presenza sul luogo teatro dell'aggressione e l'invito da parte sua alle due vittime a lasciare l'appartamento, confortano la ricostruzione d'accusa. Infine, i referti medici sono pienamente compatibili con la dinamica delle aggressioni riferite dalle vittime, non essendo certo determinante per disarticolare il ragionamento probatorio che i referti siano datati il giorno successivo a quello dei reati. Il Collegio rammenta che sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nel caso di specie, come si è già evidenziato, oltre che inammissibili perché formulate in maniera rivalutativa, le censure si rivelano anche e soprattutto generiche, vaghe e apodittiche, oltre che manifestamente infondate. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto 3 atn f. Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024.