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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 07/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4082/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/12/2024 da
1) con l'Avv. BRIDDA GIGLIOLA, presso la quale ha eletto domicilio Parte_1 telematico;
2) , rappresentata dalla sign.ra in qualità di Parte_2 Parte_3 amministratrice di sostegno, nominata con decreto del 1.04.2022 ed autorizzata in virtù del decreto del giudice tutelare del 20.06.2024 alla proposizione del presente giudizio, con l'Avv. Marinella Tosolini presso la quale ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 18.02.2006 a Trieste (anno
2006, atto n. 7 , parte 2^, serie a ). In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex art. 473 bi.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
il sig. si impegna a liberare l'immobile coniugale dai suoi effetti personali e dagli oggetti di sua Pt_1 proprietà, nonché si impegna a trasportare fuori dal cortile dell'immobile la sua autovettura Honda targata BV209ZB entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del ricorso. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e fermo il rispetto di termini di legge, le parti hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i loro rapporti economici.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Spese al definitivo
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
5) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per la fissazione della successiva data di udienza.
Così deciso in Trieste, 03/04/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/12/2024 da
1) con l'Avv. BRIDDA GIGLIOLA, presso la quale ha eletto domicilio Parte_1 telematico;
2) , rappresentata dalla sign.ra in qualità di Parte_2 Parte_3 amministratrice di sostegno, nominata con decreto del 1.04.2022 ed autorizzata in virtù del decreto del giudice tutelare del 20.06.2024 alla proposizione del presente giudizio, con l'Avv. Marinella Tosolini presso la quale ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 18.02.2006 a Trieste (anno
2006, atto n. 7 , parte 2^, serie a ). In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex art. 473 bi.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
il sig. si impegna a liberare l'immobile coniugale dai suoi effetti personali e dagli oggetti di sua Pt_1 proprietà, nonché si impegna a trasportare fuori dal cortile dell'immobile la sua autovettura Honda targata BV209ZB entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del ricorso. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e fermo il rispetto di termini di legge, le parti hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i loro rapporti economici.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Spese al definitivo
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
5) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per la fissazione della successiva data di udienza.
Così deciso in Trieste, 03/04/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli