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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/12/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2013/2020 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Taormina Parte_1 C.F._1
(Me), via Santa Filomena presso lo studio dell'Avv. Gianluca Di Blasi che la rappresenta e difende per procura in atti, attrice, contro
(c.f. , in proprio e quale rappresentante della società CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Messina, via Doglai n. Controparte_2
25 presso lo studio dell'Avv. Maria Claudia Giordano che lo rappresenta e difende per procura in atti, convenuto,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10 dicembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_3 davanti al Tribunale di Messina per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un infortunio occorsole il 18 agosto 2013 presso la discoteca “Paradise” di Giardini-Naxos.
In quella data, mentre ballava nella sala all'aperto del locale, la era caduta a terra, Pt_1 riportando una frattura sottocapitata del femore destro, come diagnosticato presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale “S. Vincenzo” di Taormina, dove era stata trasportata in ambulanza e sottoposta successivamente a intervento di artroprotesi d'anca.
Dopo un periodo di ricovero, era stata dimessa con divieto assoluto di carico ed aveva affrontato un lungo percorso di inabilità e sofferenza. A seguito dell'evento, la aveva diffidato la società convenuta a risarcire i danni, la Pt_1 quale però aveva negato ogni responsabilità, sostenendo che la pista da ballo fosse conforme agli standard normativi.
L'attrice ha quindi promosso il presente giudizio, deducendo la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., in quanto custode della pista da ballo, la quale presentava, secondo la perizia tecnica allegata, evidenti imperfezioni nella posa delle mattonelle, con disallineamenti e piccoli gradini che ostacolavano i movimenti dei piedi durante il ballo, costituendo così una potenziale causa dell'incidente.
L'attrice sostiene che la responsabilità del convenuto sia da ricondurre alla disciplina della custodia di cui all'art. 2051 c.c., trattandosi di danno cagionato da cosa in custodia, con responsabilità oggettiva esclusa solo dal caso fortuito.
In via subordinata, invoca anche la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ritenendo comunque assolto l'onere probatorio sulla colpa della convenuta.
Quanto al danno, riferisce di aver riportato un'invalidità permanente del 9%, oltre a periodi di inabilità temporanea totale e parziale, come da relazione medico-legale, nonché danni morali e spese mediche documentate. Il danno complessivo viene quantificato in €
20.820,23, secondo le tabelle del Tribunale di Milano.
Chiede, dunque, la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati in € 20.820,23 ed al rimborso delle spese mediche sostenute, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite.
, in proprio e quale legale rappresentante della società CP_1 CP_2 [...]
si è costituito in giudizio, contestando integralmente le domande Controparte_2 avanzate da nell'atto di citazione. Parte_1
Il convenuto ha evidenziato come la stessa abbia instaurato il giudizio sulla base della presunta esistenza di un dislivello tra le mattonelle della pista da ballo della discoteca
“Paradise”, ritenendo erroneamente sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.
Il convenuto ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice, sostenendo che le circostanze esposte non corrispondono alla realtà e che le responsabilità individuate non trovano riscontro nei comportamenti tenuti né in quanto effettivamente accaduto.
In particolare, ha sottolineato che la caduta della signora non sarebbe riconducibile a Pt_1 irregolarità della pavimentazione, bensì al fatto che la stessa, reduce da uno o più interventi ortopedici, indossava calzature inadatte (sandali con zeppe alte e legate alla caviglia), che la rendevano instabile durante un ballo di gruppo con contatto fisico. Il convenuto ha poi sostenuto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. invocata dall'attrice non può trovare applicazione nel caso di specie, poiché la norma si riferisce ai danni prodotti dalla cosa e non a quelli cagionati con la cosa, che ricadrebbero eventualmente nell'ambito dell'art. 2050 c.c. (attività pericolosa) o, in via generale, dell'art. 2043 c.c.
Ha inoltre evidenziato che i locali della discoteca sono sottoposti a regolari controlli da parte della commissione di vigilanza, che ne verifica la sicurezza e la conformità alle normative vigenti, e che nessuna prescrizione era stata impartita in relazione alla pista da ballo in occasione dell'ultima ispezione antecedente ai fatti.
Il convenuto ha inoltre messo in dubbio la ricostruzione tecnica offerta dall'attrice, osservando come la perizia sia stata effettuata a distanza di mesi dalla chiusura del locale e in condizioni ambientali mutate, e che il presunto dislivello di 2-3 mm tra le mattonelle non possa essere considerato causa efficiente dell'evento, trattandosi al più di una mera occasione, mentre la vera causa della caduta sarebbe da individuarsi nello scarso equilibrio dell'attrice.
Ha, quindi, invocato il caso fortuito, rappresentato dall'imprevedibilità e dall'eccezionalità della condotta della danneggiata, quale fattore idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
All'udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
ha dedotto di essere caduta, la sera del 18 agosto 2013, mentre ballava Parte_1 sulla pista all'aperto della discoteca “Paradise” gestita da Controparte_2
riportando la frattura sottocapitata del femore destro e domandando il risarcimento
[...] dei danni, in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c., sul presupposto che la cosa in custodia presentasse irregolarità delle fughe tra le mattonelle tali da generare piccoli “gradini” di 2–3 mm idonei a ostacolare lo scorrimento del piede.
All'esito dell'istruttoria, il compendio probatorio non consente di ritenere raggiunta la prova, che incombeva sull'attrice, che la caduta sia stata determinata “per il fatto della cosa” in custodia e non già da cause diverse o concorrenti.
Le dichiarazioni dei testimoni escussi non offrono un quadro univoco circa l'esistenza, nel punto della caduta e al momento dei fatti, di un dislivello della pavimentazione con efficacia causale.
Il teste , escusso all'udienza del 21 ottobre 2019, ha riferito che si stava ballando Tes_1 un ballo lento (rumba) e che nel punto in cui la cadde era presente una “mattonella Pt_1 un po' sollevata”, contro la quale la danneggiata avrebbe urtato con il “tacchetto”; lo stesso teste ha escluso l'uso di calzature con zeppa e ha descritto un'illuminazione fissa e bassa, non stroboscopica. Tale prospettazione non trova tuttavia riscontro pieno negli altri testi di parte attrice.
Il teste presente in sala e parimenti escusso all'udienza del 21 ottobre 2019, ha sì Tes_2 menzionato “mancanze di stucco” o fessure tra le mattonelle, ma ha escluso di avere notato dislivelli della pavimentazione e ha aggiunto che quelle irregolarità non ostacolavano la marcia delle scarpe;
ha inoltre precisato che l'attrice indossava scarpe aperte con tacco largo di circa 4 cm, senza plateau, e che al momento della caduta le luci erano fisse.
A fronte di tali deposizioni, il teste DJ della discoteca e presente ai fatti, ha Tes_3 dichiarato all'udienza del 17 gennaio 2020 di avere visto la caduta, di avere prestato soccorso e di avere osservato che l'attrice indossava “sandali con zeppa alta” non adatti al ballo;
ha inoltre escluso la presenza di dislivelli sulla pista e ha descritto la danza come ballo di coppia molto movimentato.
Quanto al profilo tecnico-manutentivo, l'ing. ha riferito che la pista, nel 2013, era Tes_4 conforme alla normativa vigente ed oggetto di verifiche periodiche della Commissione comunale di vigilanza prima dell'apertura stagionale, confermando dunque l'agibilità del locale, mentre il teste ha attestato di essere stato incaricato, nel maggio 2013 (e poi Tes_5
l'anno successivo), di “passare le fughe” sulla pista e che, all'esito dei lavori, non vi erano dislivelli apprezzabili;
egli tuttavia non era presente la sera dell'evento e non ha potuto riferire specificamente sulle condizioni del punto della caduta nel mese di agosto.
In questo contesto, la perizia di parte prodotta dall'attrice, pur recando misurazioni di micro-scalini di 2–3 mm in più punti della pista e un video dimostrativo del possibile
“blocco” orizzontale del piede, è stata eseguita a stagione chiusa, mesi dopo il fatto e in condizioni ambientali diverse, ed è oggetto di puntuale contestazione quanto alla riferibilità esatta del rilievo al punto e al momento del sinistro;
essa non è idonea, da sola, a colmare le lacune del narrato attoreo né a prevalere sulle deposizioni contrastanti.
Ai fini dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del custode postula che l'evento sia riconducibile alla cosa in termini di causa o concausa efficiente, non essendo sufficiente la mera occasione offerta dall'uso della cosa;
il danneggiato deve dunque provare il nesso eziologico tra la particolare condizione potenzialmente lesiva della cosa e il danno.
Nel caso di specie, l'unico segmento testimoniale che individua un concreto dislivello causalmente rilevante (cfr. teste ) è smentito o attenuato da altre deposizioni di Tes_1 pari attendibilità: non ha visto dislivelli e ha escluso che le irregolarità percepite Tes_2 avessero inciso sulla deambulazione;
ha negato qualsiasi dislivello e ha attribuito la Tes_3 caduta a calzature inadeguate e alla dinamica della danza;
e hanno, Tes_4 Tes_5 ciascuno per il proprio ambito, riferito di una pista regolarmente manutenuta e conforme agli standard nella fase immediatamente precedente l'apertura stagionale. Né giova alla tesi attorea l'allegazione di un'illuminazione stroboscopica tale da occultare il difetto, poiché i testi presenti hanno concordemente descritto, al momento dell'episodio, un'illuminazione fissa e tenue.
In definitiva, il quadro istruttorio resta intrinsecamente equivoco: l'esistenza e l'incidenza causale di un micro-dislivello nel punto esatto della caduta non risultano sorrette da una prova piena, immediata e convincente;
le dichiarazioni non convergono su un fatto storico univoco e la prova tecnica di parte è affetta dai limiti temporali e contestuali sopra evidenziati.
In siffatte condizioni non può dirsi raggiunta la dimostrazione che la cosa in custodia abbia costituito la causa, o anche soltanto una concausa efficiente, dell'evento dannoso;
al più, la cosa ha rappresentato il teatro dell'accaduto, mentre residuano ipotesi alternative ragionevoli (tra cui l'appoggio del piede durante un passo di ballo e le caratteristiche delle calzature indossate) idonee a impedire l'affermazione del nesso causale richiesto dall'art. 2051 c.c.
La domanda non può trovare accoglimento nemmeno sul piano dell'art. 2043 c.c., difettando la prova della condotta colposa del gestore specificamente riferita a uno stato di pericolosità concreto e attuale della pista nel punto e al tempo del fatto.
Le risultanze dei verbali della Commissione di vigilanza e gli interventi manutentivi antecedenti l'apertura non valgono, ovviamente, a provare in positivo l'assenza di qualsiasi micro-difetto in ogni tempo, ma, unitamente all'incertezza delle deposizioni sulla presenza di un dislivello effettivo e causalmente efficiente, confermano l'impossibilità di riconoscere, con il grado di certezza richiesto, una violazione degli obblighi di custodia e manutenzione causalmente rilevante.
Alla luce di quanto emerso dalle testimonianze rese nelle udienze del 21 ottobre 2019 e del
17 gennaio 2020 e delle complessive risultanze documentali, la domanda risarcitoria proposta da deve pertanto essere rigettata. Parte_1
Ritiene il Tribunale che ricorrano gravi motivi per compensare integralmente le spese del giudizio in ragione della difficile prevedibilità degli esiti della controversia. In particolare, la vicenda oggetto di causa si caratterizza per la presenza di elementi di fatto e di diritto che hanno reso la controversia oggettivamente incerta e controversa, sia sotto il profilo della dinamica dell'incidente sia in relazione all'individuazione della responsabilità.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda;
compensa integralmente le spese del giudizio. Così deciso in Messina il 14 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza