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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 20/01/2026, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 805/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ME SC, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13503/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002435630219446444 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 395/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 20250002435630219446444 del 16.06.2025, sui veicoli tg. Targa_1 , Targa_2 , Targa_3, Targa_4 notificato in data 27.06.2025 dalla società Municipia S.p.A. a mezzo p.e.c per il pagamento della somma di € 450,48 relativa al mancato pagamento dell'avviso di accertamento n.
11783625038 del 23.10.2024, per Tari 2021.
Eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti e la decadenza del diritto ad esigere la prestazione.
Si è costituito il Comune di Napoli che contesta l'avverso ricorso ed eccepisce che il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario (Municipia S.p.a.) e non al Comune.
Resta contumace Municipia S.p.a.
All'udienza del 15.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente impugna un atto emesso da concessionario alla riscossione Municipia S.p.a. per conto del
Comune di Napoli.
Pur costituendosi in giudizio il Comune di Napoli in qualità di Ente creditore non deposita il titolo presupposto, ovvero l'avviso di accertamento esecutivo per IMU anno 2021 n. 11783625038 che risulta indicato nel preavviso di fermo impugnato come notificato in data 23.10.2024.
L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, si veda da ultimo Ordinanza Cassazione civile, sezione V n. 7156 del 17 marzo 2025.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'uffico al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 300 con attribuzione al difensore antistatario.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ME SC, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13503/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002435630219446444 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 395/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 20250002435630219446444 del 16.06.2025, sui veicoli tg. Targa_1 , Targa_2 , Targa_3, Targa_4 notificato in data 27.06.2025 dalla società Municipia S.p.A. a mezzo p.e.c per il pagamento della somma di € 450,48 relativa al mancato pagamento dell'avviso di accertamento n.
11783625038 del 23.10.2024, per Tari 2021.
Eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti e la decadenza del diritto ad esigere la prestazione.
Si è costituito il Comune di Napoli che contesta l'avverso ricorso ed eccepisce che il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario (Municipia S.p.a.) e non al Comune.
Resta contumace Municipia S.p.a.
All'udienza del 15.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente impugna un atto emesso da concessionario alla riscossione Municipia S.p.a. per conto del
Comune di Napoli.
Pur costituendosi in giudizio il Comune di Napoli in qualità di Ente creditore non deposita il titolo presupposto, ovvero l'avviso di accertamento esecutivo per IMU anno 2021 n. 11783625038 che risulta indicato nel preavviso di fermo impugnato come notificato in data 23.10.2024.
L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, si veda da ultimo Ordinanza Cassazione civile, sezione V n. 7156 del 17 marzo 2025.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'uffico al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 300 con attribuzione al difensore antistatario.