Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00243/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00127/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- DA EL s.r.l. e DA WI s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Giacomo Pietro Mescia, Franco Gaetano Scoca, Pier Luigi Pellegrino e Luigi Balestra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Resta, in Bari, via Piccinni, n. 210;
contro
- Comune di EL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Gadaleta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Molfetta, viale Pio XI, n. 40/30;
per l’accertamento e la conseguente declaratoria
per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato da DA EL s.r.l. e DA WI s.r.l. il 1° febbraio 2023:
dell'inadempimento del Comune EL all’obbligo di rinegoziazione e adeguamento rispetto alla normativa vigente - segnatamente, all'Allegato 2 delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010 - della convenzione rep. n. 370 del 6 settembre 2005, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145/2018, così come interpretato dalla Corte Costituzionale con decisione n. 46/2021;
per l'effetto, per l'accertamento e la declaratoria
del legittimo rifiuto della DA EL all'adempimento della medesima convenzione rep. n. 370 del 6 settembre 2005 e, segnatamente, al pagamento di quanto dovuto al Comune ancora inadempiente al predetto obbligo di rinegoziazione, in esecuzione della stessa convenzione, per le annualità non prescritte e sino al 2018, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 del codice civile;
altresì, per l'accertamento e la declaratoria
della non debenza sia di qualunque interesse sulle predette somme pretese dal Comune inadempiente, che del risarcimento di qualunque eventuale danno per il predetto legittimo mancato pagamento e, segnatamente, ai richiesti “interessi legali e danno da svalutazione monetaria fatti salvi poi gli interessi moratori previsti in convenzione (art. 9 lett. a) sulla quota variabile pari al 7,50% e secondo le rispettive scadenze”;
e, infine, per la conseguente condanna
del Comune di EL a provvedere al suddetto obbligo di rinegoziazione e adeguamento rispetto alla normativa vigente - segnatamente, all'Allegato 2 della Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010 - della convenzione rep. n. 370 del 6 settembre 2005, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145/2018, così come interpretato dalla Corte Costituzionale con decisione n. 46/2021; all'uopo assegnando al Comune un congruo termine - possibilmente, non superiore a 60 giorni - per provvedere alla predetta rinegoziazione e, in caso di perdurante inadempimento, disporre, sin da subito, la nomina di un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell'Amministrazione pervicacemente inadempiente;
per quanto riguarda la domanda riconvenzionale depositata dal Comune di EL il 2 marzo 2023 :
per l'accertamento della validità ed efficacia della convenzione del 6 settembre 2005, rep. 370 e condanna, anche in via provvisionale ex art. 55, 1° comma, c.p.a., al pagamento di misure compensative per gli anni 2015-2018 oltre accessori, come per legge;
per quanto riguarda i motivi aggiunti, con domanda riconvenzionale, depositati dal Comune di EL il 16 ottobre 2023, in riassunzione – per traslatio judicii – del giudizio originariamente proposto innanzi al tribunale di Rovereto:
per l'accertamento della validità ed efficacia della convenzione del 6 settembre 2005, rep. 370 e, in particolare, della clausola di cui all’art.9 con condanna al pagamento delle misure compensative per gli anni 2012-2014 oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto di credito sino ad integrale soddisfo, in aggiunta alle predette annualità 2015/2018 trattandosi di pretese che originano dalla medesima convenzione rep. n. 370 del 2.3.2005.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di EL e la domanda riconvenzionale nonché i motivi aggiunti, con ulteriore domanda riconvenzionale, dal medesimo Ente proposti;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la sentenza non definitiva di questa Sezione n. 704/2024 del 5.6.2024;
Vista l’ordinanza n. 22774/2025 del 6.8.2025 delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di Cassazione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. DA LE e dato atto che nessuno è comparso per le parti;
Premesso che:
- con sentenza non definitiva di questa Sezione n. 704/2024 del 5.6.2024 è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., sulla complessiva controversia;
- la medesima sentenza ha rilevato che “in punto di giurisdizione, non può ignorarsi il conflitto negativo che si determina in relazione alla seconda domanda riconvenzionale di cui ai motivi aggiunti, afferente i crediti vantati dal Comune relativamente al periodo 2012/2015, proposta (…) in riassunzione nel presente giudizio in ragione della connessione alle altre due domande, nascenti dalla stessa convenzione, a seguito della declinatoria di giurisdizione del Tribunale di Rovereto” ;
- il provvedimento sopra citato – dopo aver rilevato la possibilità di riassunzione della causa nel termine di legge (solo) per la parte relativa al ricorso introduttivo e alla prima domanda riconvenzionale – ha sollevato d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione con riferimento ai motivi aggiunti, nonché alla (seconda) domanda riconvenzionale, depositati dal Comune di EL il 16 ottobre 2023 e, per l’effetto, ha disposto la rimessione – in parte qua – degli atti alle Sezioni unite della Corte di Cassazione;
Considerato che:
- con ordinanza n. 22774/2025 del 6.8.2025, le Sezioni unite civili della Corte Suprema di Cassazione hanno definito il predetto conflitto negativo, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario;
- peraltro, a seguito della predetta pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, la domanda giudiziale è già stata ritualmente riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, secondo le statuizioni di cui alla richiamata ordinanza;
Ritenuto che:
- per quanto sopra esposto, in relazione ai motivi aggiunti, nonché alla (seconda) domanda riconvenzionale, depositati dal Comune di EL il 16 ottobre 2023 debba essere dichiarata l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), ultimo periodo, c.p.a.;
- in linea con quanto statuito con la sentenza non definitiva di questa Sezione n. 704/2024 di definizione parziale della controversia, tenuto anche conto della peculiarità in fatto, sussistano i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara i motivi aggiunti nonché la (seconda) domanda riconvenzionale depositati dal Comune di EL il 16 ottobre 2023 improcedibili ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), ultimo periodo, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
RI IG, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
DA LE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA LE | RI IG |
IL SEGRETARIO