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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 12/06/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1179/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1179 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
RA (C.F. ), elettivamente domiciliato a Nuoro, via Lamarmora n. C.F._2
115, presso lo studio del difensore;
attore
contro
(C.F. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanna COSSU (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliato a Nuoro, via Leonardo Da Vinci n. 40, presso lo studio del difensore;
convenuto
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate l'11.2.2025):
“Voglia il Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso, ogni diversa istanza disattesa, previa acquisizione delle perizie formate in sede di Accertamento Tecnico Preventivo depositate in data 9.9.2020 e 16.2.2021, così giudicare: A) dichiarare tenuto a condannare il in Nuoro, Via Gramsci n. 64, in Controparte_2 persona dell'amministratore pro-tempore, ad eliminare le cause dei danni descritti in narrativa;
B) fissare ex art. 614-bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dal all'attore per CP_1 ogni ritardo nell'esecuzione della condanna di cui al punto che precede;
C) dichiarare tenuto e condannare il Condominio sito in Nuoro, Via Gramsci n. 64, in persona dell'amministratore pro-tempore a pagare in favore del conchiudente la somma di € 125.460,00, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni per le ragioni esposte in narrativa;
D) condannare il convenuto a rimborsare al conchiudente le spese processuali CP_1 riconnesse all'ATP, al procedimento di mediazione, ivi comprese quelle attinenti ai compensi professionali spettanti all'infrascritto difensore, ed al presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge”. Nell'interesse del convenuto (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 12.2.2025):
“1) rigettando ogni avversa domanda in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi di cui all'espositiva della comparsa di risposta;
2) in ogni caso, condannando l'attore a pagare le spese di lite del presente giudizio, oltre a quelle relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, al procedimento di mediazione e ai relativi compensi professionali. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione della CTU, dedotta in comparsa di risposta (quesiti a, b, c), come integrata nella seconda memoria 183 cpc (quesiti d, e, f) diretta ad accertare: a) la tipologia dei lavori effettuati al piano terra della proprietà oggi che Pt_1 ha portato al cambio di destinazione d'uso da autorimessa a locale abitativo;
b) se nell'esecuzione dei suddetti lavori siano state adottate tutte le necessarie misure di isolamento e di coibentazione del locale atte ad impedire il fenomeno delle infiltrazioni;
c) se le infiltrazioni manifestatesi nel nuovo locale abitativo siano state determinate dalla inadeguatezza dei lavori svolti e dalla mancata adozione dei necessari accorgimenti tecnico- costruttivi anche in ragione della zona idrogeologica in cui il fabbricato è edificato;
d) se le lamentate infiltrazioni siano riconducibili all'acqua piovana non raccolta né allontanata dal cortile circostante, all'acqua dispersa sui muri controterra, al vespaio e alla condensazione superficiale, interstiziale e capillare nelle opere di finitura interna, o alla differente struttura tra il piano terra, la cui muratura è solo in pietrame, mentre il piano superiore è realizzato in blocchi di calcestruzzo con intercapedine e muratura interna in mattoni;
e) se nel cortile vi siano zone che non consentono il regolare deflusso delle acque meteoriche e CP_3 quali siano le condizioni di conservazione e manutenzione del cortile stesso;
f) se le opere da
2 eseguirsi -sia interne che esterne- per evitare fenomeni di umidità da infiltrazione siano quelle indicate in fase di ATP dal Ctu. Infine si insiste perchè il Ctu venga chiamato a rendere i necessari chiarimenti di cui meglio all'udienza del 26/4/2024 ed in particolare perchè, dopo aver affermato che i piani interrati e seminterrati non possono essere adibiti a abitazione in quanto la concessione in sanatoria per il cambio di destinazione d'uso da autorimessa a locale abitativo sana l'illecito ma non autorizza l'uso dell'immobile come abitazione, procede comunque erroneamente alla stima del valore locativo dell'immobile computando sia la superficie del primo piano sia quella del piano seminterrato, peraltro del tutto trascurando quanto dallo stesso rilevato circa l'assenza di infiltrazioni nel piano superiore e che l'immobile siccome documentato in causa è stato sempre fruibile oltre a risultare abitato certamente dal 24/7/2018 a tutt'oggi. A tale ultimo riguardo, s'insiste ancora perché voglia ordinarsi, ex art. 210 cpc, al la Parte_1 esibizione delle fatture relative alle utenze elettriche ed idriche degli ultimi 5 anni in quanto indispensabili per decidere in punto di danni conseguenti alla mancata locazione e utilizzabilità dell'immobile”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha esposto quanto segue: Parte_1
a. in virtù di acquisto a titolo derivativo, esso attore era divenuto proprietario dell'appartamento facente parte della palazzina “A” di un più ampio fabbricato condominiale sito a Nuoro, via Gramsci n. 64, immobile costituito da due vani e servizi al piano terra e cinque vani e due servizi al primo piano, oltre ad accessori
(immobile censito nel N.C.E.U. di Nuoro al foglio 52, particella 764, sub. 3,
nonché nel N.C.T. del medesimo Comune al foglio 52, particella 2238);
b. da diversi anni tale appartamento era interessato da ingenti infiltrazioni, a suo dire provenienti dalle pareti comuni dello stabile, con particolare riferimento:
i. riguardo alla porzione del primo piano, all'adombramento della parete attigua al vano scala e dell'intradosso del solaio del bagno di servizio;
ii. quanto alla porzione del piano terra, allo sfarinamento dell'intonaco delle pareti verticali ed alla “risalita di acqua proveniente – oltre che dal suolo,
sottosuolo, fondazioni – dal cortile esterno su cui si affacciano le murature
3 perimetrali, in ragione della concorrente presenza di due pluviali che vi
scaricano le acque meteoriche dalla copertura della palazzina “A” della
quale l'appartamento del ricorrente fa parte, e di piccoli gradini nella
perimetrazione del cortile che impediscono un corretto deflusso dell'acqua
piovana”;
c. in ragione del contegno inerte tenuto dall'amministratore del , il CP_1
24.7.2018 esso attore aveva radicato dinanzi a questo Tribunale procedimento per consulenza tecnica preventiva (n. R.G. 945/2018), all'esito del quale gli ausiliari incaricati avevano stimato i pregiudizi derivati dalle suddette infiltrazioni,
rispettivamente:
i. la dott.ssa , quantificando in 1.500,00 euro i danni subiti Persona_1
dalla raccolta di quadri presente nell'appartamento;
ii. l'ing. (e, prima di quest'ultimo, il CTU Persona_2
inizialmente nominato, geom. ), determinando in Persona_3
33.600,00 euro complessivi i costi necessari per il risanamento dell'immobile (demolizioni, impermeabilizzazioni, murature, intonaci,
pavimenti e rivestimenti, impianto idraulico, opere provvisionali, impianto elettrico), nonché per la ricerca e la riparazione del guasto individuato nel corso delle operazioni peritali;
d. alle voci di danno individuate nelle suddette relazioni si aggiungeva quella relativa all'impossibilità di locare l'immobile da oltre un decennio, considerato che esso attore risiedeva altrove (Nuoro, via delle Conce – viale Ciusa), pregiudizio
(all'epoca dell'introduzione della causa) quantificabile prudenzialmente in
90.360,00 euro (al netto dei periodi pregressi per i quali era maturata la prescrizione), tenuto conto dell'appetibilità derivante dall'ottima posizione
4 dell'appartamento (esteso 251 mq.), nonché dalla possibilità di posteggio per le auto;
e. esso attore aveva altresì diritto:
i. al rimborso delle spese di lite del procedimento d'istruzione preventiva, ivi compresi i compensi corrisposti ai consulenti tecnici d'ufficio;
ii. ai sensi dell'art. 2058 c.c., alla condanna del ad eseguire CP_1
gli intervenuti individuati dall'ing. sulle parti comuni Persona_2
dell'edificio dalle quali provenivano le infiltrazioni, risarcimento in forma specifica, con contestuale fissazione della somma di 500,00 euro settimanali (o della diversa somma stabilita dal Tribunale) per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.;
iii. non era andato a buon fine il tentativo stragiudiziale radicato da esso attore presso l'Organismo di Mediazione Forense di Nuoro.
L'attore ha quindi chiesto la condanna del convenuto all'eliminazione CP_1
delle cause delle infiltrazioni (con fissazione della penalità di mora ex art. 614 bis c.p.c.),
nonché al pagamento in suo favore di 125.460,00 euro (o della diversa somma accertata in corso di causa) a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti ed al rimborso delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., della mediazione e del presente giudizio.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 18.3.2023, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto delle domande formulate da , sostenendo quanto Parte_1
segue:
a. esso convenuto non era responsabile dei danni derivanti dalle infiltrazioni di umidità che avevano interessato il piano terra dell'appartamento, come già rilevato durante il procedimento d'istruzione preventiva;
5 b. all'attore non spettava alcun risarcimento per equivalente (danni all'immobile ed ai quadri) o in forma specifica (esecuzione dei lavori individuati dal CTU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e istanza ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.) in relazione ai suddetti danni, poiché la causa delle infiltrazioni era individuabile nei lavori (inizialmente abusivi, con successiva sanatoria) eseguiti dal dante causa dell'attore, con i quali quest'ultimo aveva mutato la destinazione d'uso della porzione del piano terra da autorimessa con cantina ad abitazione, in particolare:
i. erano state realizzate una camera da letto, un bagno e un'anticamera (gli ultimi due ambienti separati da un tramezzo), nonché due finestre, con contestuale chiusura della porta d'accesso al garage;
ii. nell'ambito di tali lavori non era stato tuttavia effettuato alcun intervento di impermeabilizzazione delle fondamenta, dei muri perimetrali, né
controterra;
iii. la nuova pavimentazione era stata infatti appoggiata su quella preesistente,
ciò comportando la sua inidoneità ad impedire il fenomeno di umidità in risalita;
iv. era stato inoltre realizzato un impianto di condizionamento climatico a mezzo di gaffe e tassellature metalliche con fori nei muri e con lo scarico delle acque di condensa direttamente sulla parete, così favorendo le infiltrazioni di umidità, le quali, contrariamente a quanto ritenuto dal CTU
in sede di consulenza tecnica preventiva, non erano invece riconducibili alla “mancata raccolta delle acque meteoriche nel cortile provenienti dai
pluviali che vi scaricano le acque del tetto, né dalla presenza dei gradini e
neanche dal degrado dei balconi, dei relativi frontalini e bocchettoni di
scarico, poichè la corretta pendenza della pavimentazione del cortile
6 consente il corretto deflusso delle acque impedendone il ristagno e
l'infiltrazione nei muri”;
v. lo stabile condominiale, oltre ad essere stato edificato nel 1963, era inoltre collocato in una zona caratterizzata dalla presenza di acqua dispersa nel sottosuolo (nell'area cortilizia comune erano presenti un pozzo e un canneto) e, pertanto, avrebbe necessitato di interventi di manutenzione straordinaria, i quali presupponevano la deliberazione assembleare ed esborsi che avrebbero dovuto essere sostenuti anche sull'attore;
c. era altresì infondata la pretesa relativa all'impossibilità di locare l'appartamento,
poiché le porzioni del primo piano e del piano terra erano indipendenti e,
conseguentemente, l'attore avrebbe potuto concedere la prima in godimento a terzi, oltre ad essere eccessivo l'importo quantificato a titolo di canone figurativo.
Il convenuto ha quindi chiesto il rigetto di tutte le domande e il rimborso CP_1
delle spese del presente giudizio, del procedimento d'istruzione preventiva (ivi compresi i compensi degli ausiliari) e di quelle di mediazione.
3. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 28.3.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 29.3.2023 ai sensi del comma 3 della suddetta disposizione il giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696 bis
c.p.c. n. R.G. 945/2018, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6,
c.p.c.
4. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 22.6.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 23.6.2023 ai sensi del comma 3 della suddetta disposizione – oltre a rigettare l'istanza di esibizione formulata dalla parte convenuta – il giudice ha nominato
CTU l'ing. , al quale, con successivo provvedimento ex art. Persona_2 “Letti gli atti e la documentazione prodotta, ispezionati i luoghi, effettuata ogni opportuna verifica, sentite le parti e i loro consulenti, il CTU:
o descriva i luoghi di causa, dandone rappresentazione grafica e fotografica;
o accerti se, in seguito alla relazione peritale del 16.2.2021, vi sia stato un peggioramento dello stato dei luoghi, individuandone le cause e, in particolare, se il medesimo derivi dalle ulteriori infiltrazioni descritte dall'attore (relative alle pareti interne del piano terra confinanti con il vano scala;
CP_3
o dica, in caso positivo, quali ulteriori danni ha subito l'immobile del ricorrente, individuando gli interventi necessari per eliminare le infiltrazioni e renderlo abitabile, quantificandone i costi;
o chiarisca se siano aumentati i costi degli interventi individuati nella relazione peritale del 16.2.2021 e, in tale ipotesi, li aggiorni ai valori attuali;
o stimi il valore locativo dell'immobile, a partire dal 24.7.2018 fino ad oggi”.
5. In seguito all'autorizzazione di una proroga, l'1.6.2024 l'ing. ha Persona_2
depositato l'elaborato nel fascicolo telematico, in riferimento al quale, con decreto reso il
7.11.2024 il giudice ha liquidato al CTU complessivi 3.319,41 euro (oltre ad oneri previdenziali ed I.V.A. di legge) – di cui 3.304,41 euro a titolo di onorari e 15,00 euro, per rimborso spese – ponendo tale somma a carico delle parti, in solido tra loro nei rapporti con l'ausiliare.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 7.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso l'8.11.2024 ai sensi del comma 3 della suddetta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 14.1.2025 per la precisazione delle conclusioni (in seguito differita al 13.2.2025, stante l'adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze civili e penali, nonché da ogni altra attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 13.1.2025 e il 20.1.2025, proclamata il 20.12.2024 dal C.O.A. di Nuoro).
7. Attesa la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 13.2.2025, nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 14.2.2025 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione il giudice ha quindi
8 trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
8. La domanda di risarcimento in forma specifica con cui ha chiesto la Parte_1
condanna del “ad eliminare le cause dei danni Controparte_1
descritti in narrativa” deve essere respinta, in virtù del consolidato insegnamento secondo cui “Il singolo condomino non è titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di
natura sinallagmatica relativo al buon funzionamento degli impianti condominiali (nella
specie, l'impianto elettrico comune), che possa essere esercitato mediante un'azione di
condanna della stessa gestione condominiale all'adempimento corretto della relativa
prestazione contrattuale, trovando causa l'uso dell'impianto che ciascun partecipante
vanta nel rapporto di comproprietà delineato negli artt. 1117 e ss. c.c. Ne consegue che il
non ha azione per richiedere la messa a norma dell'impianto medesimo, CP_1
potendo al più avanzare, verso il , una pretesa risarcitoria nel caso di CP_1
colpevole omissione nella sua riparazione o adeguamento, ovvero sperimentare altri
strumenti di reazione e di tutela, quali, ad esempio, le impugnazioni delle deliberazioni
assembleari ex art. 1137 c.c., i ricorsi contro i provvedimenti dell'amministratore ex art.
1133 c.c., la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore ex art. 1129, comma 11,
c.c., o il ricorso all'autorità giudiziaria in caso di inerzia agli effetti dell'art. 1105, comma
4, c.c.” (Cass. n. 16608/2017, principio che, sebbene espresso riguardo alle pretese del singolo relative alla messa a norma dell'impianto elettrico o alla corretta CP_1
esecuzione dei lavori affidati ad un appaltatore (Cass. n. 5110/2023) trova logicamente applicazione anche a quelle inerenti ai lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria riguardanti le parti comuni dell'edificio con conseguente insussistenza in CP_3
capo all'odierno attore del diritto di ottenere la condanna del CP_4
9
[...] all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni dalle parti comuni dell'edificio (oggetto della domanda in esame, come si evince chiaramente dall'espositiva dell'atto di citazione,
nel cui punto VIII si legge che “Trattandosi di vizi riconducibili a parti comuni
dell'immobile, la relativa responsabilità è in capo al , quale custode dei beni CP_1
e dei servizi comuni, come tale obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le
cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno”.
All'infondatezza della pretesa de qua consegue logicamente il rigetto dell'istanza ex art. 614 bis c.p.c., avente quale presupposto imprescindibile la condanna di una delle parti ad un facere infungibile.
9. La domanda di risarcimento per equivalente formulata dall'attore deve essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono.
9.1 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Il di un edificio, quale CP_1
custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie
affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art.
2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno
dei condomini (nella specie, infiltrazioni d'acqua provenienti dal muro di contenimento di
proprietà , ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello CP_3
stabile”, ponendosi in tali casi il “quale terzo nei confronti del CP_1 CP_1
stesso, tenuto alla custodia ed alla manutenzione delle parti e degli impianti comuni
dell'edificio” (Cass. n. 14381/2024, n. 15291/2011), responsabilità che si configura
“ancorché tali danni siano causalmente imputabili anche al concorso del fatto di un terzo,
prospettandosi in tal caso la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti
per effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo ad una situazione di solidarietà
impropria” (Cass. n. 7044/2020).
10 9.2 Alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e delle conclusioni alle quali è pervenuto l'ing. (sia in sede di consulenza tecnica Persona_2
preventiva, in seguito alla revoca dell'incarico inizialmente conferito al geom. Per_3
, sia nel presente giudizio di merito) – la cui relazione è stata predisposta con
[...]
metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motivo di discostarsi – l'attore ha fornito prova idonea della responsabilità del CP_1
convenuto in ordine alle infiltrazioni manifestatesi nel suo appartamento, facente parte dello stabile condominiale sito a Nuoro, via Gramsci n. 64, sui seguenti rilievi.
a. Premesso che l'unità immobiliare oggetto di causa è “composta da un primo piano
più un piano terra (che si può qualificare seminterrato, come verrà spiegato in
seguito) comunicanti tramite una scala interna. Il primo piano, accessibile dal
vano scala condominiale, è composto da un soggiorno, una cucina, due camere da
letto e due bagni;
il piano terra/seminterrato è composto da un'anticamera, una
camera e un bagno: il piano terra è accessibile da una scala interna ed è meglio
qualificabile come piano seminterrato in quanto il pavimento ed il soffitto dello
stesso si trovano rispettivamente al di sotto e al di sopra del terreno posto in
aderenza al palazzo condominiale nel lato parallelo alla via S. Emiliano: infatti, il
è stato realizzato sfalsando ogni metà di piano di una quota pari ad CP_1
una rampa di scale, cosicché su ogni pianerottolo si affaccia l'ingresso di una
sola unità immobiliare” (pag. 3 relazione tecnica), il CTU ha osservato che:
i. all'epoca (29.6.2020) del sopralluogo effettuato nelle more del procedimento per consulenza tecnica preventiva, l'immobile de quo
presentava:
o nel primo piano “tracce di umidità da infiltrazione d'acqua accidentale,
causate da una perdita idrica della colonna montante di scarico
11 condominiale, nella parete d'ingresso adiacente alla scala che conduce
al piano terra (ex garage)”, oltre a “danni da infiltrazioni d'acqua
accidentali nelle pareti e nel soffitto della camera da pranzo adiacente
al balcone-cucina, asseritamente verificatisi durante i lavori di
ristrutturazione del medesimo vano e dell'adiacente servizio igienico, a
causa di perdite idriche degli impianti della proprietà adiacente (sia
sovrastante che adiacente), non più in atto, in quanto le opere edili
sono del tutto asciugate e quindi non accertabili” (questi ultimi non presi in considerazione dal CTU, siccome “riconducibili a pregresse
infiltrazioni d'acqua asseritamente determinate dagli impianti
dell'appartamento adiacente, ma oramai non più in atto e quindi non
accertabili”);
o nel piano terra:
• tracce di umidità “da infiltrazione d'acqua accidentale, causata da una perdita idrica della colonna montante di scarico condominiale,
nella parete adiacente alla scala che conduce al primo piano (nella
medesima verticale del danno riscontrato al primo piano davanti
all'ingresso all'appartamento)”;
• tracce di umidità, “rigonfiamento e caduta di intonaco, efflorescenze saline (bianche) alla base di tutte le murature
perimetrali (realizzate in parte in blocchetti di calcestruzzo e in
parte in blocchi squadrati di granito) e divisorie (realizzate In
mattoni forati di laterizio)”;
12 ii.
• tracce di umidità “ed efflorescenze saline (bianche) nella pavimentazione in marmette di granito (lungo i giunti delle
mattonelle)”;
• “breccia nella muratura parzialmente controterra del corridoio adiacente alle scale, svolta durante pregresse operazioni di ricerca
delle lamentate infiltrazioni d'acqua”;
• tracce di umidità e danni “da mancata manutenzione nella faccia esterna della parete della camera e del bagno”;
• “distacco del rivestimento in piastrelle nelle pareti interne del bagno per cattiva aderenza del supporto, a causa dell'umidità
nelle pareti”;
in ordine alla situazione riscontrata nelle due porzioni, rispettivamente:
o “Riguardo all'infiltrazione d'acqua nella parete dell'andito d'ingresso
al primo piano, presente anche nel sottostante piano terra, sulla
medesima verticale, la ditta incaricata alla ricerca e riparazione del
guasto ha potuto accertare, alla presenza degli interessati (e dei CTP),
una rottura accidentale nel raccordo di deviazione della colonna di
scarico condominiale (vds. Immagini fotografiche)”;
o quanto ai restanti danni da umidità presenti nella porzione del piano terra, “si precisa che trattasi di danni principalmente da risalita
secondaria, cosiddetta da apporti laterali, e minimamente dal basso,
cosiddetta risalita primaria, per reciproco contatto delle opere con il
terreno, in quanto l'immobile e il al quale appartiene CP_1
vertono in gravi condizioni di uso e manutenzione, per cui l'umidità nei
muri e nella pavimentazione è dovuta all'acqua piovana non raccolta
13 né allontanata dal cortile circostante, ad infiltrazioni d'acqua laterale
alla base delle murature perimetrali (specie in quelle parzialmente
interrate: cd. Umidità da terrapieno) e nel vecchio vespaio, ad
accidentali perdite idriche dei relativi impianti (sia privati che
condominiali, certamente vetusti), e a fenomeni di condensazione
superficiale, interstiziale e capillare nelle opere di finitura interne
(dovuti alle infiltrazioni d'acqua interne o esterne, alle condizioni di
riscaldamento/ventilazione ambientali e ai materiali impiegati, più o
meno igroscopici)”.
b. Le suddette valutazioni, confermate dal medesimo ausiliare anche nella relazione redatta nel presente procedimento, sono state contestate dal CP_1
convenuto (e dal suo consulente), a detta del quale le infiltrazioni accertate nelle due porzioni immobiliari de quibus sono riconducibili:
i. ai lavori di ristrutturazione effettuati in precedenza dal dante causa dell'attore nella porzione del piano terra – con contestuale mutamento della destinazione d'uso da autorimessa con garage ad appartamento –
nell'ambito dei quali non vi era stato alcun intervento di impermeabilizzazione delle fondamenta, dei muri perimetrali e controterra,
oltre ad essere stato realizzato un impianto di condizionamento climatico a mezzo di gaffe e tassellature metalliche con fori nei muri e con lo scarico delle acque di condensa direttamente sulla parete;
ii. alla collocazione dello stabile condominiale.
c. Tali osservazioni, anzitutto, non sono condivisibili, laddove, come esaustivamente replicato dall'ing. (in sede di stesura della relazione tecnica Persona_2
definitiva del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., pagine 9-11):
14 i. in relazione alla porzione del primo piano “trattasi di danni da infiltrazioni
d'acqua provenienti dalla colonna di scarico condominiale passante nel
locale serbatoio e danneggiatasi accidentalmente nel raccordo adiacente
al vano scale dell'immobile in esame”, ipotesi che ha trovato conferma
“durante i lavori di ricerca del guasto della macchia d'umido riscontrata
nella parete al piano terra ed ubicata sulla medesima verticale dei danni
riscontrati al primo piano. La causa di questi danni è stata eliminata
mediante sostituzione del raccordo di colonna Condominiale”;
ii. il fatto che il medesimo consulente della parte convenuta “ammette
l'esistenza di danni sia da risalita secondaria, da apporti laterali, sia da
risalita primaria, per reciproco contatto delle opere con il terreno”;
iii. riguardo alle piastrelle del bagno (del piano terra), “non vi è prova alcuna
che i lavori di posa delle medesime siano stati svolti “maldestramente”
come asserisce il CTP, mentre è evidente la corrispondenza fra i danni
esterni, all'intonaco, dovuto all'azione degli agenti atmosferici, e i danni
interni, alle piastrelle, della medesima parete: in mancanza di
manutenzione ordinaria e straordinaria della parete esterna, è plausibile
che, con il deterioramento dell'intonaco, l'umidità latente, le occasionali
azioni di gelo e disgelo, si verifichi un deterioramento delle retrostanti
colle utilizzate per la posa delle piastrelle ed il distacco delle medesime
dalla parete;
le stesse, infatti, nelle pareti interne, non hanno subito alcun
distacco”.
d. Quand'anche le suddette circostanze individuate dal avessero CP_1
concorso a cagionare (o aggravare) le infiltrazioni, ciò non eliderebbe la responsabilità di quest'ultimo nei confronti di , poiché: Parte_1
15 i.
ii.
in ordine all'incidenza dei lavori effettuati dal dante causa dell'attore, è
sufficiente osservare come il danneggiato sia comunque titolare del diritto di ottenere il ristoro integrale dei pregiudizi subiti anche da uno solo dei danneggianti, richiamato l'insegnamento secondo cui “nel lato esterno
dell'obbligazione (ovverosia, nei confronti del comune creditore che
agisce per l'adempimento o per il risarcimento del danno), tutti i
condebitori o corresponsabili sono obbligati in solido ad eseguire la
prestazione per l'intero e il pagamento da parte di uno libera gli altri (artt.
2055, primo comma, e 1292 cod. civ.)” (Cass. n. 7332/2025), non essendo invece necessario che “il danno scaturisca da una condotta comune o
previamente concordata tra i danneggianti;
conseguentemente, essi sono
tenuti in solido, concorrendone i presupposti, anche se abbiano agito – o
siano loro riferibili le condizioni fondanti le rispettive responsabilità –
autonomamente ignorando l'azione altrui (sul tema, oltre alla recente
Cass., Sez. Un., n. 13143/2022, si vedano, ex plurimis, Cass. n. 2120/1996;
Cass. n. 1415/1999; Cass. n. 7507/2001; Cass. n. 23918/2006; Cass. n.
18939/2007)” (Cass. n. 26737/2024);
in riferimento alla collocazione dello stabile, costruito nel 1963, in un'area caratterizzata dalla presenza di acqua dispersa nel sottosuolo – e, quindi,
dell'eventuale necessità di interventi di manutenzione straordinaria del fabbricato, i quali presupporrebbero l'approvazione dell'assemblea – sia per la medesima ragione esposta nel capoverso che precede, sia in ragione del già richiamato orientamento (punto 9.1) secondo cui il CP_1
risponde nei confronti dei singoli condomini o di terzi dei danni causati da difetti costruttivi o di manutenzione dell'edificio.
16 e. Le considerazioni che precedono rendono del tutto superflua, oltre che esplorativa,
l'integrazione peritale pretesa dal in relazione ai suddetti danni a CP_1
suo dire provocati all'immobile dell'attore dai lavori di ristrutturazione sopra menzionati.
9.3 Accertata la responsabilità del in relazione alle infiltrazioni manifestatesi CP_1
nell'immobile dell'attore, occorre ora analizzare i danni-conseguenza effettivamente subiti da quest'ultimo.
a. Riguardo agli esborsi necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni – tenendo conto dei lavori di riparazione già realizzati autonomamente dall'attore, sia prima del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., sia nel periodo intercorrente tra quest'ultimo e il presente giudizio di merito (esposti a pag. 4 dell'elaborato depositato l'1.6.2024) – intervallo caratterizzato anche dall'aumento dei prezzi dei materiali, come da Prezziario della Regione Sardegna del 2023 (rispetto a quello del 2021) – l'ing. ha individuato l'importo complessivo di Persona_2
35.238,29 euro (come da computo metrico allegato all'elaborato), al quale deve aggiungersi la somma indicata nella relazione tecnica del procedimento d'istruzione preventiva riguardo ai danni subiti dalla porzione del primo piano, ove si legge che “Gli oneri della ricerca e riparazione del danno sono stati assunti dal
ricorrente che non ha ancora comunicato il costo complessivo d'intervento della
ditta. Al momento si ritiene di valutare l'intervento a corpo nella misura pari a
300,00 Euro (IVA esclusa)”, ossia a 366,00 euro.
b. Non compete invece alcuna somma all'attore in relazione alle spese (a suo dire necessarie) “per l'eliminazione della causa delle nuove infiltrazioni di umidità
manifestatesi nell'ultima fase del corrente giudizio a carico delle pareti interne
del piano terra confinanti con il vano scale ”, trattandosi di pretesa CP_3
17 che, sebbene ammissibile (siccome avente ad oggetto danni incrementali asseritamente verificatisi in corso di causa, sul punto, tra le tante, Cass. n.
12680/2025), è invero infondata, laddove, all'esito del sopralluogo e della modificazione dei luoghi in seguito ai lavori effettuati dall'attore, l'ausiliare ha condivisibilmente concluso che “non si riscontra un peggioramento dell'immobile
da ulteriori infiltrazioni d'acqua, quindi non sono necessari ulteriori interventi di
ripristino oltre quelli già indicati all'esito dell'ATP”.
c. In relazione al danno da mancato godimento dell'immobile oggetto di causa, si osserva quanto segue:
i. come oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
“Nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile
in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad
allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento
perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il
profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o
a un canone superiore a quello di mercato;
a fronte della specifica
contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante
presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune
esperienza. Il principio enunciato dalle Sezioni Unite, riferito alla perdita
della disponibilità/godimento dell'immobile per la diversa ipotesi di
occupazione senza titolo da parte di un terzo, trova applicazione anche
nelle ipotesi in cui la perdita della disponibilità/godimento sia dovuta alla
inagibilità dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi”
(Cass. n. 30791/2024, n. 14381/2024, SS.UU. n. 33645/2022);
ii. occorre premettere che, in proposito, il convenuto: CP_1
18 iii.
o nella sua comparsa di risposta non ha contestato l'assenza di fruibilità abitativa della porzione del piano terra, bensì, da un lato,
la riconducibilità di quest'ultima ai lavori di ristrutturazione di cui si è già detto e, d'altra parte, alla possibilità per Parte_1
di locare la porzione del primo piano, siccome autonoma rispetto a quella sottostante, linea difensiva non mutata nella prima memoria
ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
o solo nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha allegato come la porzione del primo piano fosse stata invero locata a tale , formulando istanza ex art. 210 Controparte_5
c.p.c. per l'esibizione da parte dell'attore delle fatture relative all'utenza idrica ed elettrica del quinquennio precedente;
gli argomenti originariamente allegati dalla parte convenuta non sono condivisibili, rispettivamente, il primo per le ragioni già esposte nel punto
9.2-c che precede (ossia la sussistenza della responsabilità del
), mentre sul secondo si appalesano condivisibili i rilievi CP_1
del CTU, il quale ha evidenziato come per la porzione del piano terra fosse stata ottenuta “la Concessione edilizia n. 417/90 in sanatoria al cambio di
destinazione d'uso da garage-cantina a locale abitativo: a parere dello
scrivente, il titolo edilizio sana l'illecito ma non autorizza all'uso
dell'immobile come abitazione principale o autonoma che pertanto deve
configurarsi come “pertinenza” dell'abitazione ubicata al piano superiore
(e tale è sempre stata considerata dallo scrivente, anche nei calcoli di
stima), con la sola differenza nel collegamento: se prima era indiretto, ora
è divenuto diretto, grazie alla collocazione della scala interna”,
19 iv.
v.
collegamento tra le due porzioni che induce ad escluderne la reciproca autonomia;
in relazione all'effettiva locazione della porzione del primo piano, in disparte la tardività dell'allegazione, è sufficiente osservare come, da un lato, il reclamo al fornitore di energia elettrica versato in atti (a corredo della seconda memoria istruttoria del ) non contiene alcun CP_1
riferimento all'immobile servito dall'utenza e, d'altro canto, la parte convenuta non ha neppure articolato prova per testimoni nei confronti dell'asserita conduttrice, oltre a formulare un'istanza di esibizione diretta non già a quest'ultima (o ai fornitori dell'energia elettrica e dell'acqua),
bensì all'attore (il quale, peraltro, ben avrebbe potuto essere intestatario dell'utenza – circostanza ignota – nonostante l'eventuale locazione dell'immobile, rapporto certo non risultante dalle fatture oggetto dell'istanza);
chiarito ciò, all'esito delle operazioni peritali – considerate la superficie utile lorda di 195 mq., l'assenza di “dati tecnici economici utili a formare
una scala di prezzi da prendere a riferimento per stabilire un valore di
confronto diretto”, la quale ha reso necessarie “indagini di natura indiretta,
mediante consultazione della Banca dati delle quotazioni immobiliari
pubblicate dall'Agenzia delle Entrate”, nonché “la scarsa dinamicità del
mercato delle locazioni nel periodo della stima (anni 2018-2023) e la
tendenza al rialzo dei valori di locazione riscontrata dalle pubblicazioni
qualificate del settore immobiliare” – l'ausiliare ha quantificato il valore locativo dell'immobile in 653,55 euro mensili, i quali moltiplicati per il numero di (82) mesi compresi tra il luglio 2018 (deposito del ricorso ex art. 20 696 bis c.p.c.) e il corrente mese di giugno 2025, conducono all'importo complessivo di (653,25x82=) 53.566,50 euro;
d. quanto ai danni subiti dai cinque quadri presenti nell'immobile dell'attore, alcuna delle parti (o loro consulenti) ha sollevato contestazioni in ordine ai criteri di stima impiegati dalla dott.ssa (incaricata nel procedimento ex art. Persona_1
696 bis c.p.c. n. R.G. 945/2018), la quale ha individuato il valore complessivo di
1.500,00 euro.
9.4 L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale o contrattuale tende a ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, sul rilievo che “ai fini dell'integrale
risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della
somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione
patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel
momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla quale, naturalmente,
non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore “attuale” del bene
perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a
compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento
dell'equivalente pecuniario del danno subito” (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno
2016, n. 11899, Rv. 640204-01)” e, con particolare riferimento al danno da ritardo, gli
“interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in
caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non
consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo,
con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art.
1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide
21 sulla loro liquidazione” e ciò “in funzione compensativa del pregiudizio subito dal
creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente
pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione
monetaria, una componente (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n.
39376, Rv. 663173-01), sempre che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi
sia stata formulata”. (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)”
(Cass. n. 10376/2024), sebbene non debba trascurarsi come sulla questione de qua non vi sia “uniformità di vedute (da una parte si ritiene necessaria l'istanza del danneggiato –da
ultimo Cass. n. 10376 del 2024 e n. 4948 del 2023-, dall'altra la si ritiene non necessaria
- da ultimo Cass. n. 39376 del 2021)” (Cass. n. 29256/2024).
9.5 Poiché si ritiene condivisibile il primo orientamento citato – sul rilievo che risultano inconciliabili “(logicamente, prima ancora che in punto di stretto diritto) il principio della
loro rilevabilità (e del conseguente riconoscimento) officiosa da parte del giudice in
assenza di specifica domanda, con quello per il quale tale forma di interessi possa essere
liquidata dal giudice solo in presenza della prova che la somma rivalutata, o liquidata in
moneta attuale, sia inferiore a quella di cui il creditore avrebbe disposto, alla data della
sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
si
fatica a comprendere, in altri termini, come possa onerarsi il creditore della prova di un
dar no del quale si afferma, specularmente, la non necessità di una specifica domanda”
(Cass. n. 4938/2023) – avendo la parte attrice formulato la domanda relativa agli interessi solo nella sua comparsa conclusionale – e, quindi, tardivamente – a quest'ultima compete unicamente la rivalutazione:
a. sugli importi di 366,00 euro (IVA compresa), relativo ai danni subiti dalla porzione immobiliare del primo piano e di 1.500,00, relativo ai danni ai quadri, come quantificati nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva
22 (radicato in data 24.7.2018), somme che divengono rispettivamente, pari a 432,98
euro ed a 1.774,50 euro;
b. non anche in relazione ai danni subiti dalla porzione del piano terra ed ai pregiudizi da mancato godimento dell'intera unità abitativa, siccome calcolati all'attualità dal
CTU.
9.6 Applicando la rivalutazione monetaria sui due importi menzionati nel punto che precede,
si ottiene il valore complessivo di (432,98+1.774,50+35.238,29+53.566,50=) 91.012,97
euro.
9.7 Poiché, una volta liquidato dal giudice, il debito di valore si trasforma in debito di valuta,
sull'importo di 91.012,97 euro competono all'attore gli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c. (sul punto, Cass.
n. 10376/2024, n. 7697/2014, n. 4993/2004).
10. Le spese di lite del presente giudizio debbono essere regolate in base al criterio previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico del Controparte_1
per la quota di due metà e compensarle per la metà residua, tenuto conto
[...]
della maggiore soccombenza della parte convenuta in ragione dell'esito complessivo della causa, considerato che:
a. nonostante l'infondatezza della pretesa di condanna al facere infungibile consistente negli interventi sulle parti comuni dello stabile condominiale, l'attore risulta vittorioso in ordine alla domanda di risarcimento per equivalente,
essendogli stata riconosciuta una somma (91.012,97 euro) pari a oltre due terzi rispetto a quella domandata (125.460,00 euro);
b. il ha comunque contestato interamente la fondatezza di tutte le CP_1
domande formulate nei suoi confronti dall'attore.
23 Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, applicando lo scaglione compreso tra 52.000,01 euro e
260.000,00 euro:
o senza riduzioni o aumenti per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
o con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, considerato che l'attore ha prodotto un unico documento a corredo della sua seconda memoria ex
art. 183, comma 6, c.p.c., mentre non ha formulato osservazioni alla bozza di relazione tecnica;
o senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase decisionale, sul rilievo che la parte attrice ha depositato entrambe le memorie ex art. 190 c.p.c., compiutamente argomentando sugli esiti dell'istruttoria.
Ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, D.M. 55/2014 (nel testo ratione temporis
applicabile, ossia prima dell'entrata in vigore del Decreto 13 agosto 2022 n. 147), la parte convenuta deve essere condannata a rimborsare anche le spese del procedimento di mediazione (il relativo verbale è prodotto come doc. 7 a corredo dell'atto di citazione) –
applicando lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro – considerato che la sola domanda di risarcimento in forma specifica (di valore indeterminabile) era assoggettata a detta condizione di procedibilità – e i valori tabellari medi previsti dal D.M.
55/2014 (secondo le tabelle precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022) per le fasi di attivazione e negoziazione – considerati i tre incontri svoltisi tra le parti, come riportato nel verbale di mediazione – per i compensi del legale, mentre non compete all'attore alcuna somma per il compenso del mediatore, non essendo stato documentato alcun esborso, presupposto imprescindibile per il riconoscimento della posta de qua (sul punto,
Cass. n. 5389/2024).
24 11. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 7.11.2024
in complessivi 3.319,41 euro (oltre ad oneri previdenziali ed I.V.A. di legge), di cui
3.304,41 euro, a titolo di onorari e 15,00 euro per rimborso spese – debbono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna, considerato che, se da un lato l'accertamento peritale ha consentito di stimare il valore locativo dell'immobile dell'attore, d'altra parte sono risultati insussistenti gli ulteriori danni da infiltrazioni lamentati da quest'ultimo.
12. Per le medesime ragioni esposte nel punto 10 che precede, il convenuto CP_6
deve essere condannato a rimborsare a la metà delle spese del Parte_1
procedimento di consulenza tecnica preventiva n. 945/2018 RAC di questo Tribunale –
ritenuta congrua l'applicazione dei valori tabellari medi (secondo le tabelle precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022), con applicazione dello scaglione compreso tra
52.000,01 euro e 260.000,00 euro.
I compensi degli ausiliari incaricati nel predetto procedimento (la dott.ssa Per_1
, il geom. e, in seguito alla revoca di quest'ultimo, l'ing.
[...] Persona_3
) debbono essere posti interamente a carico del Persona_2
CONDOMINIO – considerato che le operazioni peritali si sono rese necessarie al fine di accertare i danni subiti dall'attore in conseguenza delle infiltrazioni manifestatesi nel suo immobile, ascrivibili alla responsabilità dell'odierno convenuto) – il quale non può essere invece condannato a rimborsare dette somme all'attore, non essendovi prova di pagamenti effettuati da quest'ultimo (sono state prodotte unicamente le fatture emesse dai predetti periti, documenti 9-10-11 dell'atto di citazione), fatta eccezione per i 350,00 euro versati con bonifico alla dott.ssa (doc. 12 atto di citazione), somma comunque Persona_1
inferiore a quella liquidata dal giudice con decreto reso il 2.8.2021 (675,00 euro, oltre a oneri previdenziali e IVA di legge).
25 Riguardo agli altri due ausiliari, al geom. (verbale d'udienza del Persona_3
29.11.2019) era stato riconosciuto il fondo spese di 500,00 euro, mentre all'ing.
[...]
era stato liquidato il compenso di 2.074,85 euro, oltre a oneri Persona_2
previdenziali e IVA di legge (decreto reso il 14.4.2021).
PER QUESTI MOTIVI
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna il a pagare a Controparte_1 Parte_1
91.012,97 euro, oltre agli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente decisione fino al saldo;
b. rigetta le altre domande formulate da;
Parte_1
c. condanna il a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
la metà delle spese di lite del presente giudizio, con compensazione della metà
residua, così liquidate:
€ 1.530,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 2.552,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.628,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 4.253,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 518,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 13.343,00 totali;
€ 6.671,50 complessivi (con compensazione della metà), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
d. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio – liquidate con decreto reso il 7.11.2024 in complessivi 3.319,41 euro (oltre ad oneri previdenziali ed I.V.A. di legge) – siano poste a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna;
26 e. condanna il a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
metà delle spese del procedimento di consulenza tecnica preventiva n. 945/2018
RAC di questo Tribunale, con compensazione della metà residua, così liquidate:
€ 1.080,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 945,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.620,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 259,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 3.931,00 totali;
€ 1.965,50 complessivi (con compensazione della metà), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
f. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio disposte nel procedimento di consulenza tecnica preventiva n. 945/2018
RAC di questo Tribunale – 675,00 euro (oltre a oneri previdenziali e IVA di legge)
alla dott.ssa , 500,00 euro al geom. e 2.074,85 Persona_1 Persona_3
euro (oltre a oneri previdenziali e IVA di legge) all'ing.
[...]
(decreto reso il 14.4.2021) – siano poste interamente a carico del Persona_2
Controparte_1
Nuoro, 12.6.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c. reso il 29.9.2023, è stato conferito il seguente incarico peritale:
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1179 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
RA (C.F. ), elettivamente domiciliato a Nuoro, via Lamarmora n. C.F._2
115, presso lo studio del difensore;
attore
contro
(C.F. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanna COSSU (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliato a Nuoro, via Leonardo Da Vinci n. 40, presso lo studio del difensore;
convenuto
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate l'11.2.2025):
“Voglia il Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso, ogni diversa istanza disattesa, previa acquisizione delle perizie formate in sede di Accertamento Tecnico Preventivo depositate in data 9.9.2020 e 16.2.2021, così giudicare: A) dichiarare tenuto a condannare il in Nuoro, Via Gramsci n. 64, in Controparte_2 persona dell'amministratore pro-tempore, ad eliminare le cause dei danni descritti in narrativa;
B) fissare ex art. 614-bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dal all'attore per CP_1 ogni ritardo nell'esecuzione della condanna di cui al punto che precede;
C) dichiarare tenuto e condannare il Condominio sito in Nuoro, Via Gramsci n. 64, in persona dell'amministratore pro-tempore a pagare in favore del conchiudente la somma di € 125.460,00, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni per le ragioni esposte in narrativa;
D) condannare il convenuto a rimborsare al conchiudente le spese processuali CP_1 riconnesse all'ATP, al procedimento di mediazione, ivi comprese quelle attinenti ai compensi professionali spettanti all'infrascritto difensore, ed al presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge”. Nell'interesse del convenuto (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 12.2.2025):
“1) rigettando ogni avversa domanda in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi di cui all'espositiva della comparsa di risposta;
2) in ogni caso, condannando l'attore a pagare le spese di lite del presente giudizio, oltre a quelle relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, al procedimento di mediazione e ai relativi compensi professionali. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione della CTU, dedotta in comparsa di risposta (quesiti a, b, c), come integrata nella seconda memoria 183 cpc (quesiti d, e, f) diretta ad accertare: a) la tipologia dei lavori effettuati al piano terra della proprietà oggi che Pt_1 ha portato al cambio di destinazione d'uso da autorimessa a locale abitativo;
b) se nell'esecuzione dei suddetti lavori siano state adottate tutte le necessarie misure di isolamento e di coibentazione del locale atte ad impedire il fenomeno delle infiltrazioni;
c) se le infiltrazioni manifestatesi nel nuovo locale abitativo siano state determinate dalla inadeguatezza dei lavori svolti e dalla mancata adozione dei necessari accorgimenti tecnico- costruttivi anche in ragione della zona idrogeologica in cui il fabbricato è edificato;
d) se le lamentate infiltrazioni siano riconducibili all'acqua piovana non raccolta né allontanata dal cortile circostante, all'acqua dispersa sui muri controterra, al vespaio e alla condensazione superficiale, interstiziale e capillare nelle opere di finitura interna, o alla differente struttura tra il piano terra, la cui muratura è solo in pietrame, mentre il piano superiore è realizzato in blocchi di calcestruzzo con intercapedine e muratura interna in mattoni;
e) se nel cortile vi siano zone che non consentono il regolare deflusso delle acque meteoriche e CP_3 quali siano le condizioni di conservazione e manutenzione del cortile stesso;
f) se le opere da
2 eseguirsi -sia interne che esterne- per evitare fenomeni di umidità da infiltrazione siano quelle indicate in fase di ATP dal Ctu. Infine si insiste perchè il Ctu venga chiamato a rendere i necessari chiarimenti di cui meglio all'udienza del 26/4/2024 ed in particolare perchè, dopo aver affermato che i piani interrati e seminterrati non possono essere adibiti a abitazione in quanto la concessione in sanatoria per il cambio di destinazione d'uso da autorimessa a locale abitativo sana l'illecito ma non autorizza l'uso dell'immobile come abitazione, procede comunque erroneamente alla stima del valore locativo dell'immobile computando sia la superficie del primo piano sia quella del piano seminterrato, peraltro del tutto trascurando quanto dallo stesso rilevato circa l'assenza di infiltrazioni nel piano superiore e che l'immobile siccome documentato in causa è stato sempre fruibile oltre a risultare abitato certamente dal 24/7/2018 a tutt'oggi. A tale ultimo riguardo, s'insiste ancora perché voglia ordinarsi, ex art. 210 cpc, al la Parte_1 esibizione delle fatture relative alle utenze elettriche ed idriche degli ultimi 5 anni in quanto indispensabili per decidere in punto di danni conseguenti alla mancata locazione e utilizzabilità dell'immobile”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha esposto quanto segue: Parte_1
a. in virtù di acquisto a titolo derivativo, esso attore era divenuto proprietario dell'appartamento facente parte della palazzina “A” di un più ampio fabbricato condominiale sito a Nuoro, via Gramsci n. 64, immobile costituito da due vani e servizi al piano terra e cinque vani e due servizi al primo piano, oltre ad accessori
(immobile censito nel N.C.E.U. di Nuoro al foglio 52, particella 764, sub. 3,
nonché nel N.C.T. del medesimo Comune al foglio 52, particella 2238);
b. da diversi anni tale appartamento era interessato da ingenti infiltrazioni, a suo dire provenienti dalle pareti comuni dello stabile, con particolare riferimento:
i. riguardo alla porzione del primo piano, all'adombramento della parete attigua al vano scala e dell'intradosso del solaio del bagno di servizio;
ii. quanto alla porzione del piano terra, allo sfarinamento dell'intonaco delle pareti verticali ed alla “risalita di acqua proveniente – oltre che dal suolo,
sottosuolo, fondazioni – dal cortile esterno su cui si affacciano le murature
3 perimetrali, in ragione della concorrente presenza di due pluviali che vi
scaricano le acque meteoriche dalla copertura della palazzina “A” della
quale l'appartamento del ricorrente fa parte, e di piccoli gradini nella
perimetrazione del cortile che impediscono un corretto deflusso dell'acqua
piovana”;
c. in ragione del contegno inerte tenuto dall'amministratore del , il CP_1
24.7.2018 esso attore aveva radicato dinanzi a questo Tribunale procedimento per consulenza tecnica preventiva (n. R.G. 945/2018), all'esito del quale gli ausiliari incaricati avevano stimato i pregiudizi derivati dalle suddette infiltrazioni,
rispettivamente:
i. la dott.ssa , quantificando in 1.500,00 euro i danni subiti Persona_1
dalla raccolta di quadri presente nell'appartamento;
ii. l'ing. (e, prima di quest'ultimo, il CTU Persona_2
inizialmente nominato, geom. ), determinando in Persona_3
33.600,00 euro complessivi i costi necessari per il risanamento dell'immobile (demolizioni, impermeabilizzazioni, murature, intonaci,
pavimenti e rivestimenti, impianto idraulico, opere provvisionali, impianto elettrico), nonché per la ricerca e la riparazione del guasto individuato nel corso delle operazioni peritali;
d. alle voci di danno individuate nelle suddette relazioni si aggiungeva quella relativa all'impossibilità di locare l'immobile da oltre un decennio, considerato che esso attore risiedeva altrove (Nuoro, via delle Conce – viale Ciusa), pregiudizio
(all'epoca dell'introduzione della causa) quantificabile prudenzialmente in
90.360,00 euro (al netto dei periodi pregressi per i quali era maturata la prescrizione), tenuto conto dell'appetibilità derivante dall'ottima posizione
4 dell'appartamento (esteso 251 mq.), nonché dalla possibilità di posteggio per le auto;
e. esso attore aveva altresì diritto:
i. al rimborso delle spese di lite del procedimento d'istruzione preventiva, ivi compresi i compensi corrisposti ai consulenti tecnici d'ufficio;
ii. ai sensi dell'art. 2058 c.c., alla condanna del ad eseguire CP_1
gli intervenuti individuati dall'ing. sulle parti comuni Persona_2
dell'edificio dalle quali provenivano le infiltrazioni, risarcimento in forma specifica, con contestuale fissazione della somma di 500,00 euro settimanali (o della diversa somma stabilita dal Tribunale) per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.;
iii. non era andato a buon fine il tentativo stragiudiziale radicato da esso attore presso l'Organismo di Mediazione Forense di Nuoro.
L'attore ha quindi chiesto la condanna del convenuto all'eliminazione CP_1
delle cause delle infiltrazioni (con fissazione della penalità di mora ex art. 614 bis c.p.c.),
nonché al pagamento in suo favore di 125.460,00 euro (o della diversa somma accertata in corso di causa) a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti ed al rimborso delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., della mediazione e del presente giudizio.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 18.3.2023, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto delle domande formulate da , sostenendo quanto Parte_1
segue:
a. esso convenuto non era responsabile dei danni derivanti dalle infiltrazioni di umidità che avevano interessato il piano terra dell'appartamento, come già rilevato durante il procedimento d'istruzione preventiva;
5 b. all'attore non spettava alcun risarcimento per equivalente (danni all'immobile ed ai quadri) o in forma specifica (esecuzione dei lavori individuati dal CTU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e istanza ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.) in relazione ai suddetti danni, poiché la causa delle infiltrazioni era individuabile nei lavori (inizialmente abusivi, con successiva sanatoria) eseguiti dal dante causa dell'attore, con i quali quest'ultimo aveva mutato la destinazione d'uso della porzione del piano terra da autorimessa con cantina ad abitazione, in particolare:
i. erano state realizzate una camera da letto, un bagno e un'anticamera (gli ultimi due ambienti separati da un tramezzo), nonché due finestre, con contestuale chiusura della porta d'accesso al garage;
ii. nell'ambito di tali lavori non era stato tuttavia effettuato alcun intervento di impermeabilizzazione delle fondamenta, dei muri perimetrali, né
controterra;
iii. la nuova pavimentazione era stata infatti appoggiata su quella preesistente,
ciò comportando la sua inidoneità ad impedire il fenomeno di umidità in risalita;
iv. era stato inoltre realizzato un impianto di condizionamento climatico a mezzo di gaffe e tassellature metalliche con fori nei muri e con lo scarico delle acque di condensa direttamente sulla parete, così favorendo le infiltrazioni di umidità, le quali, contrariamente a quanto ritenuto dal CTU
in sede di consulenza tecnica preventiva, non erano invece riconducibili alla “mancata raccolta delle acque meteoriche nel cortile provenienti dai
pluviali che vi scaricano le acque del tetto, né dalla presenza dei gradini e
neanche dal degrado dei balconi, dei relativi frontalini e bocchettoni di
scarico, poichè la corretta pendenza della pavimentazione del cortile
6 consente il corretto deflusso delle acque impedendone il ristagno e
l'infiltrazione nei muri”;
v. lo stabile condominiale, oltre ad essere stato edificato nel 1963, era inoltre collocato in una zona caratterizzata dalla presenza di acqua dispersa nel sottosuolo (nell'area cortilizia comune erano presenti un pozzo e un canneto) e, pertanto, avrebbe necessitato di interventi di manutenzione straordinaria, i quali presupponevano la deliberazione assembleare ed esborsi che avrebbero dovuto essere sostenuti anche sull'attore;
c. era altresì infondata la pretesa relativa all'impossibilità di locare l'appartamento,
poiché le porzioni del primo piano e del piano terra erano indipendenti e,
conseguentemente, l'attore avrebbe potuto concedere la prima in godimento a terzi, oltre ad essere eccessivo l'importo quantificato a titolo di canone figurativo.
Il convenuto ha quindi chiesto il rigetto di tutte le domande e il rimborso CP_1
delle spese del presente giudizio, del procedimento d'istruzione preventiva (ivi compresi i compensi degli ausiliari) e di quelle di mediazione.
3. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 28.3.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 29.3.2023 ai sensi del comma 3 della suddetta disposizione il giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696 bis
c.p.c. n. R.G. 945/2018, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6,
c.p.c.
4. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 22.6.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 23.6.2023 ai sensi del comma 3 della suddetta disposizione – oltre a rigettare l'istanza di esibizione formulata dalla parte convenuta – il giudice ha nominato
CTU l'ing. , al quale, con successivo provvedimento ex art. Persona_2 “Letti gli atti e la documentazione prodotta, ispezionati i luoghi, effettuata ogni opportuna verifica, sentite le parti e i loro consulenti, il CTU:
o descriva i luoghi di causa, dandone rappresentazione grafica e fotografica;
o accerti se, in seguito alla relazione peritale del 16.2.2021, vi sia stato un peggioramento dello stato dei luoghi, individuandone le cause e, in particolare, se il medesimo derivi dalle ulteriori infiltrazioni descritte dall'attore (relative alle pareti interne del piano terra confinanti con il vano scala;
CP_3
o dica, in caso positivo, quali ulteriori danni ha subito l'immobile del ricorrente, individuando gli interventi necessari per eliminare le infiltrazioni e renderlo abitabile, quantificandone i costi;
o chiarisca se siano aumentati i costi degli interventi individuati nella relazione peritale del 16.2.2021 e, in tale ipotesi, li aggiorni ai valori attuali;
o stimi il valore locativo dell'immobile, a partire dal 24.7.2018 fino ad oggi”.
5. In seguito all'autorizzazione di una proroga, l'1.6.2024 l'ing. ha Persona_2
depositato l'elaborato nel fascicolo telematico, in riferimento al quale, con decreto reso il
7.11.2024 il giudice ha liquidato al CTU complessivi 3.319,41 euro (oltre ad oneri previdenziali ed I.V.A. di legge) – di cui 3.304,41 euro a titolo di onorari e 15,00 euro, per rimborso spese – ponendo tale somma a carico delle parti, in solido tra loro nei rapporti con l'ausiliare.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 7.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso l'8.11.2024 ai sensi del comma 3 della suddetta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 14.1.2025 per la precisazione delle conclusioni (in seguito differita al 13.2.2025, stante l'adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze civili e penali, nonché da ogni altra attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 13.1.2025 e il 20.1.2025, proclamata il 20.12.2024 dal C.O.A. di Nuoro).
7. Attesa la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 13.2.2025, nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 14.2.2025 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione il giudice ha quindi
8 trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
8. La domanda di risarcimento in forma specifica con cui ha chiesto la Parte_1
condanna del “ad eliminare le cause dei danni Controparte_1
descritti in narrativa” deve essere respinta, in virtù del consolidato insegnamento secondo cui “Il singolo condomino non è titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di
natura sinallagmatica relativo al buon funzionamento degli impianti condominiali (nella
specie, l'impianto elettrico comune), che possa essere esercitato mediante un'azione di
condanna della stessa gestione condominiale all'adempimento corretto della relativa
prestazione contrattuale, trovando causa l'uso dell'impianto che ciascun partecipante
vanta nel rapporto di comproprietà delineato negli artt. 1117 e ss. c.c. Ne consegue che il
non ha azione per richiedere la messa a norma dell'impianto medesimo, CP_1
potendo al più avanzare, verso il , una pretesa risarcitoria nel caso di CP_1
colpevole omissione nella sua riparazione o adeguamento, ovvero sperimentare altri
strumenti di reazione e di tutela, quali, ad esempio, le impugnazioni delle deliberazioni
assembleari ex art. 1137 c.c., i ricorsi contro i provvedimenti dell'amministratore ex art.
1133 c.c., la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore ex art. 1129, comma 11,
c.c., o il ricorso all'autorità giudiziaria in caso di inerzia agli effetti dell'art. 1105, comma
4, c.c.” (Cass. n. 16608/2017, principio che, sebbene espresso riguardo alle pretese del singolo relative alla messa a norma dell'impianto elettrico o alla corretta CP_1
esecuzione dei lavori affidati ad un appaltatore (Cass. n. 5110/2023) trova logicamente applicazione anche a quelle inerenti ai lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria riguardanti le parti comuni dell'edificio con conseguente insussistenza in CP_3
capo all'odierno attore del diritto di ottenere la condanna del CP_4
9
[...] all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni dalle parti comuni dell'edificio (oggetto della domanda in esame, come si evince chiaramente dall'espositiva dell'atto di citazione,
nel cui punto VIII si legge che “Trattandosi di vizi riconducibili a parti comuni
dell'immobile, la relativa responsabilità è in capo al , quale custode dei beni CP_1
e dei servizi comuni, come tale obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le
cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno”.
All'infondatezza della pretesa de qua consegue logicamente il rigetto dell'istanza ex art. 614 bis c.p.c., avente quale presupposto imprescindibile la condanna di una delle parti ad un facere infungibile.
9. La domanda di risarcimento per equivalente formulata dall'attore deve essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono.
9.1 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Il di un edificio, quale CP_1
custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie
affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art.
2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno
dei condomini (nella specie, infiltrazioni d'acqua provenienti dal muro di contenimento di
proprietà , ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello CP_3
stabile”, ponendosi in tali casi il “quale terzo nei confronti del CP_1 CP_1
stesso, tenuto alla custodia ed alla manutenzione delle parti e degli impianti comuni
dell'edificio” (Cass. n. 14381/2024, n. 15291/2011), responsabilità che si configura
“ancorché tali danni siano causalmente imputabili anche al concorso del fatto di un terzo,
prospettandosi in tal caso la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti
per effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo ad una situazione di solidarietà
impropria” (Cass. n. 7044/2020).
10 9.2 Alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e delle conclusioni alle quali è pervenuto l'ing. (sia in sede di consulenza tecnica Persona_2
preventiva, in seguito alla revoca dell'incarico inizialmente conferito al geom. Per_3
, sia nel presente giudizio di merito) – la cui relazione è stata predisposta con
[...]
metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motivo di discostarsi – l'attore ha fornito prova idonea della responsabilità del CP_1
convenuto in ordine alle infiltrazioni manifestatesi nel suo appartamento, facente parte dello stabile condominiale sito a Nuoro, via Gramsci n. 64, sui seguenti rilievi.
a. Premesso che l'unità immobiliare oggetto di causa è “composta da un primo piano
più un piano terra (che si può qualificare seminterrato, come verrà spiegato in
seguito) comunicanti tramite una scala interna. Il primo piano, accessibile dal
vano scala condominiale, è composto da un soggiorno, una cucina, due camere da
letto e due bagni;
il piano terra/seminterrato è composto da un'anticamera, una
camera e un bagno: il piano terra è accessibile da una scala interna ed è meglio
qualificabile come piano seminterrato in quanto il pavimento ed il soffitto dello
stesso si trovano rispettivamente al di sotto e al di sopra del terreno posto in
aderenza al palazzo condominiale nel lato parallelo alla via S. Emiliano: infatti, il
è stato realizzato sfalsando ogni metà di piano di una quota pari ad CP_1
una rampa di scale, cosicché su ogni pianerottolo si affaccia l'ingresso di una
sola unità immobiliare” (pag. 3 relazione tecnica), il CTU ha osservato che:
i. all'epoca (29.6.2020) del sopralluogo effettuato nelle more del procedimento per consulenza tecnica preventiva, l'immobile de quo
presentava:
o nel primo piano “tracce di umidità da infiltrazione d'acqua accidentale,
causate da una perdita idrica della colonna montante di scarico
11 condominiale, nella parete d'ingresso adiacente alla scala che conduce
al piano terra (ex garage)”, oltre a “danni da infiltrazioni d'acqua
accidentali nelle pareti e nel soffitto della camera da pranzo adiacente
al balcone-cucina, asseritamente verificatisi durante i lavori di
ristrutturazione del medesimo vano e dell'adiacente servizio igienico, a
causa di perdite idriche degli impianti della proprietà adiacente (sia
sovrastante che adiacente), non più in atto, in quanto le opere edili
sono del tutto asciugate e quindi non accertabili” (questi ultimi non presi in considerazione dal CTU, siccome “riconducibili a pregresse
infiltrazioni d'acqua asseritamente determinate dagli impianti
dell'appartamento adiacente, ma oramai non più in atto e quindi non
accertabili”);
o nel piano terra:
• tracce di umidità “da infiltrazione d'acqua accidentale, causata da una perdita idrica della colonna montante di scarico condominiale,
nella parete adiacente alla scala che conduce al primo piano (nella
medesima verticale del danno riscontrato al primo piano davanti
all'ingresso all'appartamento)”;
• tracce di umidità, “rigonfiamento e caduta di intonaco, efflorescenze saline (bianche) alla base di tutte le murature
perimetrali (realizzate in parte in blocchetti di calcestruzzo e in
parte in blocchi squadrati di granito) e divisorie (realizzate In
mattoni forati di laterizio)”;
12 ii.
• tracce di umidità “ed efflorescenze saline (bianche) nella pavimentazione in marmette di granito (lungo i giunti delle
mattonelle)”;
• “breccia nella muratura parzialmente controterra del corridoio adiacente alle scale, svolta durante pregresse operazioni di ricerca
delle lamentate infiltrazioni d'acqua”;
• tracce di umidità e danni “da mancata manutenzione nella faccia esterna della parete della camera e del bagno”;
• “distacco del rivestimento in piastrelle nelle pareti interne del bagno per cattiva aderenza del supporto, a causa dell'umidità
nelle pareti”;
in ordine alla situazione riscontrata nelle due porzioni, rispettivamente:
o “Riguardo all'infiltrazione d'acqua nella parete dell'andito d'ingresso
al primo piano, presente anche nel sottostante piano terra, sulla
medesima verticale, la ditta incaricata alla ricerca e riparazione del
guasto ha potuto accertare, alla presenza degli interessati (e dei CTP),
una rottura accidentale nel raccordo di deviazione della colonna di
scarico condominiale (vds. Immagini fotografiche)”;
o quanto ai restanti danni da umidità presenti nella porzione del piano terra, “si precisa che trattasi di danni principalmente da risalita
secondaria, cosiddetta da apporti laterali, e minimamente dal basso,
cosiddetta risalita primaria, per reciproco contatto delle opere con il
terreno, in quanto l'immobile e il al quale appartiene CP_1
vertono in gravi condizioni di uso e manutenzione, per cui l'umidità nei
muri e nella pavimentazione è dovuta all'acqua piovana non raccolta
13 né allontanata dal cortile circostante, ad infiltrazioni d'acqua laterale
alla base delle murature perimetrali (specie in quelle parzialmente
interrate: cd. Umidità da terrapieno) e nel vecchio vespaio, ad
accidentali perdite idriche dei relativi impianti (sia privati che
condominiali, certamente vetusti), e a fenomeni di condensazione
superficiale, interstiziale e capillare nelle opere di finitura interne
(dovuti alle infiltrazioni d'acqua interne o esterne, alle condizioni di
riscaldamento/ventilazione ambientali e ai materiali impiegati, più o
meno igroscopici)”.
b. Le suddette valutazioni, confermate dal medesimo ausiliare anche nella relazione redatta nel presente procedimento, sono state contestate dal CP_1
convenuto (e dal suo consulente), a detta del quale le infiltrazioni accertate nelle due porzioni immobiliari de quibus sono riconducibili:
i. ai lavori di ristrutturazione effettuati in precedenza dal dante causa dell'attore nella porzione del piano terra – con contestuale mutamento della destinazione d'uso da autorimessa con garage ad appartamento –
nell'ambito dei quali non vi era stato alcun intervento di impermeabilizzazione delle fondamenta, dei muri perimetrali e controterra,
oltre ad essere stato realizzato un impianto di condizionamento climatico a mezzo di gaffe e tassellature metalliche con fori nei muri e con lo scarico delle acque di condensa direttamente sulla parete;
ii. alla collocazione dello stabile condominiale.
c. Tali osservazioni, anzitutto, non sono condivisibili, laddove, come esaustivamente replicato dall'ing. (in sede di stesura della relazione tecnica Persona_2
definitiva del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., pagine 9-11):
14 i. in relazione alla porzione del primo piano “trattasi di danni da infiltrazioni
d'acqua provenienti dalla colonna di scarico condominiale passante nel
locale serbatoio e danneggiatasi accidentalmente nel raccordo adiacente
al vano scale dell'immobile in esame”, ipotesi che ha trovato conferma
“durante i lavori di ricerca del guasto della macchia d'umido riscontrata
nella parete al piano terra ed ubicata sulla medesima verticale dei danni
riscontrati al primo piano. La causa di questi danni è stata eliminata
mediante sostituzione del raccordo di colonna Condominiale”;
ii. il fatto che il medesimo consulente della parte convenuta “ammette
l'esistenza di danni sia da risalita secondaria, da apporti laterali, sia da
risalita primaria, per reciproco contatto delle opere con il terreno”;
iii. riguardo alle piastrelle del bagno (del piano terra), “non vi è prova alcuna
che i lavori di posa delle medesime siano stati svolti “maldestramente”
come asserisce il CTP, mentre è evidente la corrispondenza fra i danni
esterni, all'intonaco, dovuto all'azione degli agenti atmosferici, e i danni
interni, alle piastrelle, della medesima parete: in mancanza di
manutenzione ordinaria e straordinaria della parete esterna, è plausibile
che, con il deterioramento dell'intonaco, l'umidità latente, le occasionali
azioni di gelo e disgelo, si verifichi un deterioramento delle retrostanti
colle utilizzate per la posa delle piastrelle ed il distacco delle medesime
dalla parete;
le stesse, infatti, nelle pareti interne, non hanno subito alcun
distacco”.
d. Quand'anche le suddette circostanze individuate dal avessero CP_1
concorso a cagionare (o aggravare) le infiltrazioni, ciò non eliderebbe la responsabilità di quest'ultimo nei confronti di , poiché: Parte_1
15 i.
ii.
in ordine all'incidenza dei lavori effettuati dal dante causa dell'attore, è
sufficiente osservare come il danneggiato sia comunque titolare del diritto di ottenere il ristoro integrale dei pregiudizi subiti anche da uno solo dei danneggianti, richiamato l'insegnamento secondo cui “nel lato esterno
dell'obbligazione (ovverosia, nei confronti del comune creditore che
agisce per l'adempimento o per il risarcimento del danno), tutti i
condebitori o corresponsabili sono obbligati in solido ad eseguire la
prestazione per l'intero e il pagamento da parte di uno libera gli altri (artt.
2055, primo comma, e 1292 cod. civ.)” (Cass. n. 7332/2025), non essendo invece necessario che “il danno scaturisca da una condotta comune o
previamente concordata tra i danneggianti;
conseguentemente, essi sono
tenuti in solido, concorrendone i presupposti, anche se abbiano agito – o
siano loro riferibili le condizioni fondanti le rispettive responsabilità –
autonomamente ignorando l'azione altrui (sul tema, oltre alla recente
Cass., Sez. Un., n. 13143/2022, si vedano, ex plurimis, Cass. n. 2120/1996;
Cass. n. 1415/1999; Cass. n. 7507/2001; Cass. n. 23918/2006; Cass. n.
18939/2007)” (Cass. n. 26737/2024);
in riferimento alla collocazione dello stabile, costruito nel 1963, in un'area caratterizzata dalla presenza di acqua dispersa nel sottosuolo – e, quindi,
dell'eventuale necessità di interventi di manutenzione straordinaria del fabbricato, i quali presupporrebbero l'approvazione dell'assemblea – sia per la medesima ragione esposta nel capoverso che precede, sia in ragione del già richiamato orientamento (punto 9.1) secondo cui il CP_1
risponde nei confronti dei singoli condomini o di terzi dei danni causati da difetti costruttivi o di manutenzione dell'edificio.
16 e. Le considerazioni che precedono rendono del tutto superflua, oltre che esplorativa,
l'integrazione peritale pretesa dal in relazione ai suddetti danni a CP_1
suo dire provocati all'immobile dell'attore dai lavori di ristrutturazione sopra menzionati.
9.3 Accertata la responsabilità del in relazione alle infiltrazioni manifestatesi CP_1
nell'immobile dell'attore, occorre ora analizzare i danni-conseguenza effettivamente subiti da quest'ultimo.
a. Riguardo agli esborsi necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni – tenendo conto dei lavori di riparazione già realizzati autonomamente dall'attore, sia prima del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., sia nel periodo intercorrente tra quest'ultimo e il presente giudizio di merito (esposti a pag. 4 dell'elaborato depositato l'1.6.2024) – intervallo caratterizzato anche dall'aumento dei prezzi dei materiali, come da Prezziario della Regione Sardegna del 2023 (rispetto a quello del 2021) – l'ing. ha individuato l'importo complessivo di Persona_2
35.238,29 euro (come da computo metrico allegato all'elaborato), al quale deve aggiungersi la somma indicata nella relazione tecnica del procedimento d'istruzione preventiva riguardo ai danni subiti dalla porzione del primo piano, ove si legge che “Gli oneri della ricerca e riparazione del danno sono stati assunti dal
ricorrente che non ha ancora comunicato il costo complessivo d'intervento della
ditta. Al momento si ritiene di valutare l'intervento a corpo nella misura pari a
300,00 Euro (IVA esclusa)”, ossia a 366,00 euro.
b. Non compete invece alcuna somma all'attore in relazione alle spese (a suo dire necessarie) “per l'eliminazione della causa delle nuove infiltrazioni di umidità
manifestatesi nell'ultima fase del corrente giudizio a carico delle pareti interne
del piano terra confinanti con il vano scale ”, trattandosi di pretesa CP_3
17 che, sebbene ammissibile (siccome avente ad oggetto danni incrementali asseritamente verificatisi in corso di causa, sul punto, tra le tante, Cass. n.
12680/2025), è invero infondata, laddove, all'esito del sopralluogo e della modificazione dei luoghi in seguito ai lavori effettuati dall'attore, l'ausiliare ha condivisibilmente concluso che “non si riscontra un peggioramento dell'immobile
da ulteriori infiltrazioni d'acqua, quindi non sono necessari ulteriori interventi di
ripristino oltre quelli già indicati all'esito dell'ATP”.
c. In relazione al danno da mancato godimento dell'immobile oggetto di causa, si osserva quanto segue:
i. come oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
“Nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile
in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad
allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento
perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il
profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o
a un canone superiore a quello di mercato;
a fronte della specifica
contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante
presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune
esperienza. Il principio enunciato dalle Sezioni Unite, riferito alla perdita
della disponibilità/godimento dell'immobile per la diversa ipotesi di
occupazione senza titolo da parte di un terzo, trova applicazione anche
nelle ipotesi in cui la perdita della disponibilità/godimento sia dovuta alla
inagibilità dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi”
(Cass. n. 30791/2024, n. 14381/2024, SS.UU. n. 33645/2022);
ii. occorre premettere che, in proposito, il convenuto: CP_1
18 iii.
o nella sua comparsa di risposta non ha contestato l'assenza di fruibilità abitativa della porzione del piano terra, bensì, da un lato,
la riconducibilità di quest'ultima ai lavori di ristrutturazione di cui si è già detto e, d'altra parte, alla possibilità per Parte_1
di locare la porzione del primo piano, siccome autonoma rispetto a quella sottostante, linea difensiva non mutata nella prima memoria
ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
o solo nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha allegato come la porzione del primo piano fosse stata invero locata a tale , formulando istanza ex art. 210 Controparte_5
c.p.c. per l'esibizione da parte dell'attore delle fatture relative all'utenza idrica ed elettrica del quinquennio precedente;
gli argomenti originariamente allegati dalla parte convenuta non sono condivisibili, rispettivamente, il primo per le ragioni già esposte nel punto
9.2-c che precede (ossia la sussistenza della responsabilità del
), mentre sul secondo si appalesano condivisibili i rilievi CP_1
del CTU, il quale ha evidenziato come per la porzione del piano terra fosse stata ottenuta “la Concessione edilizia n. 417/90 in sanatoria al cambio di
destinazione d'uso da garage-cantina a locale abitativo: a parere dello
scrivente, il titolo edilizio sana l'illecito ma non autorizza all'uso
dell'immobile come abitazione principale o autonoma che pertanto deve
configurarsi come “pertinenza” dell'abitazione ubicata al piano superiore
(e tale è sempre stata considerata dallo scrivente, anche nei calcoli di
stima), con la sola differenza nel collegamento: se prima era indiretto, ora
è divenuto diretto, grazie alla collocazione della scala interna”,
19 iv.
v.
collegamento tra le due porzioni che induce ad escluderne la reciproca autonomia;
in relazione all'effettiva locazione della porzione del primo piano, in disparte la tardività dell'allegazione, è sufficiente osservare come, da un lato, il reclamo al fornitore di energia elettrica versato in atti (a corredo della seconda memoria istruttoria del ) non contiene alcun CP_1
riferimento all'immobile servito dall'utenza e, d'altro canto, la parte convenuta non ha neppure articolato prova per testimoni nei confronti dell'asserita conduttrice, oltre a formulare un'istanza di esibizione diretta non già a quest'ultima (o ai fornitori dell'energia elettrica e dell'acqua),
bensì all'attore (il quale, peraltro, ben avrebbe potuto essere intestatario dell'utenza – circostanza ignota – nonostante l'eventuale locazione dell'immobile, rapporto certo non risultante dalle fatture oggetto dell'istanza);
chiarito ciò, all'esito delle operazioni peritali – considerate la superficie utile lorda di 195 mq., l'assenza di “dati tecnici economici utili a formare
una scala di prezzi da prendere a riferimento per stabilire un valore di
confronto diretto”, la quale ha reso necessarie “indagini di natura indiretta,
mediante consultazione della Banca dati delle quotazioni immobiliari
pubblicate dall'Agenzia delle Entrate”, nonché “la scarsa dinamicità del
mercato delle locazioni nel periodo della stima (anni 2018-2023) e la
tendenza al rialzo dei valori di locazione riscontrata dalle pubblicazioni
qualificate del settore immobiliare” – l'ausiliare ha quantificato il valore locativo dell'immobile in 653,55 euro mensili, i quali moltiplicati per il numero di (82) mesi compresi tra il luglio 2018 (deposito del ricorso ex art. 20 696 bis c.p.c.) e il corrente mese di giugno 2025, conducono all'importo complessivo di (653,25x82=) 53.566,50 euro;
d. quanto ai danni subiti dai cinque quadri presenti nell'immobile dell'attore, alcuna delle parti (o loro consulenti) ha sollevato contestazioni in ordine ai criteri di stima impiegati dalla dott.ssa (incaricata nel procedimento ex art. Persona_1
696 bis c.p.c. n. R.G. 945/2018), la quale ha individuato il valore complessivo di
1.500,00 euro.
9.4 L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale o contrattuale tende a ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, sul rilievo che “ai fini dell'integrale
risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della
somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione
patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel
momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla quale, naturalmente,
non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore “attuale” del bene
perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a
compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento
dell'equivalente pecuniario del danno subito” (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno
2016, n. 11899, Rv. 640204-01)” e, con particolare riferimento al danno da ritardo, gli
“interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in
caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non
consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo,
con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art.
1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide
21 sulla loro liquidazione” e ciò “in funzione compensativa del pregiudizio subito dal
creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente
pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione
monetaria, una componente (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n.
39376, Rv. 663173-01), sempre che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi
sia stata formulata”. (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)”
(Cass. n. 10376/2024), sebbene non debba trascurarsi come sulla questione de qua non vi sia “uniformità di vedute (da una parte si ritiene necessaria l'istanza del danneggiato –da
ultimo Cass. n. 10376 del 2024 e n. 4948 del 2023-, dall'altra la si ritiene non necessaria
- da ultimo Cass. n. 39376 del 2021)” (Cass. n. 29256/2024).
9.5 Poiché si ritiene condivisibile il primo orientamento citato – sul rilievo che risultano inconciliabili “(logicamente, prima ancora che in punto di stretto diritto) il principio della
loro rilevabilità (e del conseguente riconoscimento) officiosa da parte del giudice in
assenza di specifica domanda, con quello per il quale tale forma di interessi possa essere
liquidata dal giudice solo in presenza della prova che la somma rivalutata, o liquidata in
moneta attuale, sia inferiore a quella di cui il creditore avrebbe disposto, alla data della
sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
si
fatica a comprendere, in altri termini, come possa onerarsi il creditore della prova di un
dar no del quale si afferma, specularmente, la non necessità di una specifica domanda”
(Cass. n. 4938/2023) – avendo la parte attrice formulato la domanda relativa agli interessi solo nella sua comparsa conclusionale – e, quindi, tardivamente – a quest'ultima compete unicamente la rivalutazione:
a. sugli importi di 366,00 euro (IVA compresa), relativo ai danni subiti dalla porzione immobiliare del primo piano e di 1.500,00, relativo ai danni ai quadri, come quantificati nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva
22 (radicato in data 24.7.2018), somme che divengono rispettivamente, pari a 432,98
euro ed a 1.774,50 euro;
b. non anche in relazione ai danni subiti dalla porzione del piano terra ed ai pregiudizi da mancato godimento dell'intera unità abitativa, siccome calcolati all'attualità dal
CTU.
9.6 Applicando la rivalutazione monetaria sui due importi menzionati nel punto che precede,
si ottiene il valore complessivo di (432,98+1.774,50+35.238,29+53.566,50=) 91.012,97
euro.
9.7 Poiché, una volta liquidato dal giudice, il debito di valore si trasforma in debito di valuta,
sull'importo di 91.012,97 euro competono all'attore gli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c. (sul punto, Cass.
n. 10376/2024, n. 7697/2014, n. 4993/2004).
10. Le spese di lite del presente giudizio debbono essere regolate in base al criterio previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico del Controparte_1
per la quota di due metà e compensarle per la metà residua, tenuto conto
[...]
della maggiore soccombenza della parte convenuta in ragione dell'esito complessivo della causa, considerato che:
a. nonostante l'infondatezza della pretesa di condanna al facere infungibile consistente negli interventi sulle parti comuni dello stabile condominiale, l'attore risulta vittorioso in ordine alla domanda di risarcimento per equivalente,
essendogli stata riconosciuta una somma (91.012,97 euro) pari a oltre due terzi rispetto a quella domandata (125.460,00 euro);
b. il ha comunque contestato interamente la fondatezza di tutte le CP_1
domande formulate nei suoi confronti dall'attore.
23 Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, applicando lo scaglione compreso tra 52.000,01 euro e
260.000,00 euro:
o senza riduzioni o aumenti per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
o con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, considerato che l'attore ha prodotto un unico documento a corredo della sua seconda memoria ex
art. 183, comma 6, c.p.c., mentre non ha formulato osservazioni alla bozza di relazione tecnica;
o senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase decisionale, sul rilievo che la parte attrice ha depositato entrambe le memorie ex art. 190 c.p.c., compiutamente argomentando sugli esiti dell'istruttoria.
Ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, D.M. 55/2014 (nel testo ratione temporis
applicabile, ossia prima dell'entrata in vigore del Decreto 13 agosto 2022 n. 147), la parte convenuta deve essere condannata a rimborsare anche le spese del procedimento di mediazione (il relativo verbale è prodotto come doc. 7 a corredo dell'atto di citazione) –
applicando lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro – considerato che la sola domanda di risarcimento in forma specifica (di valore indeterminabile) era assoggettata a detta condizione di procedibilità – e i valori tabellari medi previsti dal D.M.
55/2014 (secondo le tabelle precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022) per le fasi di attivazione e negoziazione – considerati i tre incontri svoltisi tra le parti, come riportato nel verbale di mediazione – per i compensi del legale, mentre non compete all'attore alcuna somma per il compenso del mediatore, non essendo stato documentato alcun esborso, presupposto imprescindibile per il riconoscimento della posta de qua (sul punto,
Cass. n. 5389/2024).
24 11. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 7.11.2024
in complessivi 3.319,41 euro (oltre ad oneri previdenziali ed I.V.A. di legge), di cui
3.304,41 euro, a titolo di onorari e 15,00 euro per rimborso spese – debbono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna, considerato che, se da un lato l'accertamento peritale ha consentito di stimare il valore locativo dell'immobile dell'attore, d'altra parte sono risultati insussistenti gli ulteriori danni da infiltrazioni lamentati da quest'ultimo.
12. Per le medesime ragioni esposte nel punto 10 che precede, il convenuto CP_6
deve essere condannato a rimborsare a la metà delle spese del Parte_1
procedimento di consulenza tecnica preventiva n. 945/2018 RAC di questo Tribunale –
ritenuta congrua l'applicazione dei valori tabellari medi (secondo le tabelle precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022), con applicazione dello scaglione compreso tra
52.000,01 euro e 260.000,00 euro.
I compensi degli ausiliari incaricati nel predetto procedimento (la dott.ssa Per_1
, il geom. e, in seguito alla revoca di quest'ultimo, l'ing.
[...] Persona_3
) debbono essere posti interamente a carico del Persona_2
CONDOMINIO – considerato che le operazioni peritali si sono rese necessarie al fine di accertare i danni subiti dall'attore in conseguenza delle infiltrazioni manifestatesi nel suo immobile, ascrivibili alla responsabilità dell'odierno convenuto) – il quale non può essere invece condannato a rimborsare dette somme all'attore, non essendovi prova di pagamenti effettuati da quest'ultimo (sono state prodotte unicamente le fatture emesse dai predetti periti, documenti 9-10-11 dell'atto di citazione), fatta eccezione per i 350,00 euro versati con bonifico alla dott.ssa (doc. 12 atto di citazione), somma comunque Persona_1
inferiore a quella liquidata dal giudice con decreto reso il 2.8.2021 (675,00 euro, oltre a oneri previdenziali e IVA di legge).
25 Riguardo agli altri due ausiliari, al geom. (verbale d'udienza del Persona_3
29.11.2019) era stato riconosciuto il fondo spese di 500,00 euro, mentre all'ing.
[...]
era stato liquidato il compenso di 2.074,85 euro, oltre a oneri Persona_2
previdenziali e IVA di legge (decreto reso il 14.4.2021).
PER QUESTI MOTIVI
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna il a pagare a Controparte_1 Parte_1
91.012,97 euro, oltre agli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente decisione fino al saldo;
b. rigetta le altre domande formulate da;
Parte_1
c. condanna il a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
la metà delle spese di lite del presente giudizio, con compensazione della metà
residua, così liquidate:
€ 1.530,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 2.552,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.628,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 4.253,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 518,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 13.343,00 totali;
€ 6.671,50 complessivi (con compensazione della metà), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
d. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio – liquidate con decreto reso il 7.11.2024 in complessivi 3.319,41 euro (oltre ad oneri previdenziali ed I.V.A. di legge) – siano poste a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna;
26 e. condanna il a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
metà delle spese del procedimento di consulenza tecnica preventiva n. 945/2018
RAC di questo Tribunale, con compensazione della metà residua, così liquidate:
€ 1.080,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 945,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.620,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 259,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 3.931,00 totali;
€ 1.965,50 complessivi (con compensazione della metà), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
f. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio disposte nel procedimento di consulenza tecnica preventiva n. 945/2018
RAC di questo Tribunale – 675,00 euro (oltre a oneri previdenziali e IVA di legge)
alla dott.ssa , 500,00 euro al geom. e 2.074,85 Persona_1 Persona_3
euro (oltre a oneri previdenziali e IVA di legge) all'ing.
[...]
(decreto reso il 14.4.2021) – siano poste interamente a carico del Persona_2
Controparte_1
Nuoro, 12.6.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c. reso il 29.9.2023, è stato conferito il seguente incarico peritale:
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