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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/03/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n° 7577/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Massimo URSELLI - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BIANCO - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'11 ottobre 2022 la parte ricorrente chiese al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da malattia professionale (spondilodiscopatie del tratto lombare + EDD), inutilmente richiesta in sede amministrativa, nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. In subordine, chiedeva comunque l'erogazione di ogni minore prestazione dovuta (compreso quindi l'indennizzo in capitale) giusta la richiamata normativa.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
1
Sentenza R.G. n° 7577/22 Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il ricorrente risulta attualmente affetto dalla patologia denunciata: tuttavia tale affezione, a parere del C.T.U., determina attualmente una menomazione
(secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) comunque valutabile solo in misura inferiore al sei per cento.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009
N° 10123).
Orbene, trattandosi comunque di un grado di inabilità e/o danno biologico inferiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo l'infortunio successivo al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex
D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8
2
Sentenza R.G. n° 7577/22 OTTOBRE 2007 N° 21022), il ricorso non può che essere rigettato.
°°°°°°°°°°°°°°°°
Né può ritenersi significativo, per eventualmente escludere una pronuncia di rigetto, il fatto che sia stato accertato un grado di inabilità e/o danno biologico superiore a quello determinato dall' in sede CP_1 amministrativa, comunque inferiore al minimo indennizzabile per legge.
Infatti, anche se parte ricorrente avesse chiesto, nell'atto introduttivo del giudizio, una pronuncia dichiarativa nei termini suddetti, comunque si sarebbe trattato di domanda inammissibile, condividendo questo giudice l'autorevole orientamento giurisprudenziale (CASS. LAV. 9 GENNAIO 2003 N° 128) secondo il quale il giudicato di rigetto fa stato solo in ordine alla circostanza che la patologia lamentata non raggiunge la soglia minima prevista ai fini della indennizzabilità, “restando irrilevante quale sia la percentuale in concreto riscontrata, ed attesa altresì l'inammissibilità di azioni di mero accertamento di infermità inferiori”.
Analogamente, è stato ritenuto “inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l'azione diretta ad accertare il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro, senza che sia residuata una inabilità permanente indennizzabile, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare” (sic CASS. LAV. 22 NOVEMBRE 2003 N° 17788; in generale, nel senso che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri, sicché non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza, si veda anche CASS. SS. UU. 20
3
Sentenza R.G. n° 7577/22 DICEMBRE 2006 N° 27187 e successive conformi, tra cui 30 LUGLIO Parte_2
2009 N° 17782).
Si veda altresì CASS. LAV. 19 GIUGNO 2018 N° 16149, secondo cui: «In caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente (pari al 6 per cento), il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione economica, come tale insuscettibile di autonomo accertamento, con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 c.p.c.», essendosi cioè precisato che: «… il raggiungimento della soglia minima indennizzabile non costituisce una questione pregiudiziale alla prestazione economica, come tale suscettibile, a norma dell'art 34 cpc, di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo alla costituzione della rendita. …».
****************
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Deve tuttavia prendersi atto che parte ricorrente non ha formulato adeguatamente la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale eventualmente idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese, in merito al regolamento delle quali, dunque, è necessario pronunciarsi
Non risultano rispettati, infatti, i requisiti minimi di siffatta dichiarazione la quale, invero, è inefficace se non sottoscritta dalla parte personalmente
(poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito: cfr. 10 NOVEMBRE 2016 N° 22952; e ciò anche Controparte_2 se nell'ambito della dichiarazione tale impegno non sia espresso formalmente: cfr. 3 AGOSTO 2016 N° 16132). Controparte_2
4
Sentenza R.G. n° 7577/22 Del resto, è sì ammissibile la dichiarazione sostitutiva materialmente redatta su foglio separato, ma la sua efficacia è comunque subordinata al fatto che nell'atto introduttivo del giudizio sia dato formalmente conto della ricorrenza delle condizioni di esonero, essendo cioè necessario che la dichiarazione sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio e ritualmente prodotta con il medesimo (cfr. CASS. . 26 LUGLIO 2011 CP_2
N° 16284).
D'altra parte, deve altresì rimarcarsi che l'art. 76, comma 2 del DPR
115/2002 (pure richiamato dall'art. 152 disp att. cod.proc.civ.) dispone che:
«Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante».
Pertanto, qualora il richiedente conviva con il coniuge ovvero con altri familiari,
i limiti di accesso sono elevati nella misura di €.1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, a compensazione del fatto che il reddito rilevante consiste nella somma dei redditi dei conviventi, compreso l'istante: la soglia di accesso così ottenuta va poi raddoppiata, in quanto il requisito reddituale per l'esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. cod.proc.civ. è pari al doppio di quanto previsto per il patrocinio a spese dello Stato (cfr. CASS. SEZ. VI-LAV. 8
MARZO 2019 N° 6752).
Ed infatti, l'art. 152 disp. att. cpc., all'evidenza, si riferisce propriamente alla eventuale esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, ovviamente sulla base delle specifiche condizioni reddituali ivi previste, invero diverse e più restrittive, rispetto a quelle di cui all'art. 9, co. 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, relative invece al contributo unificato di iscrizione a ruolo.
Ed allora, alla stregua delle disposizioni applicabili ratione temporis (giusta l'attuale testo dell'art. 92 cpc., secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), ritiene questo giudice che l'onere del pagamento sia delle già liquidate spese di CTU
5
Sentenza R.G. n° 7577/22 sia delle altre spese di lite debba essere posto, in via definitiva, a carico della parte ricorrente, in ragione della sua soccombenza ed in applicazione del principio di causalità (che risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite: cfr.
CASS. SEZ. III, 27 NOVEMBRE 2006 N° 25141).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_1 spese processuali, liquidate in complessivi €.1.200,oo ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA;
3. pone, in via definitiva, a carico della parte ricorrente l'onere del pagamento delle già liquidate spese di CTU.
Taranto, 24 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 7577/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Massimo URSELLI - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BIANCO - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'11 ottobre 2022 la parte ricorrente chiese al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da malattia professionale (spondilodiscopatie del tratto lombare + EDD), inutilmente richiesta in sede amministrativa, nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. In subordine, chiedeva comunque l'erogazione di ogni minore prestazione dovuta (compreso quindi l'indennizzo in capitale) giusta la richiamata normativa.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
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Sentenza R.G. n° 7577/22 Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il ricorrente risulta attualmente affetto dalla patologia denunciata: tuttavia tale affezione, a parere del C.T.U., determina attualmente una menomazione
(secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) comunque valutabile solo in misura inferiore al sei per cento.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009
N° 10123).
Orbene, trattandosi comunque di un grado di inabilità e/o danno biologico inferiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo l'infortunio successivo al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex
D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8
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Sentenza R.G. n° 7577/22 OTTOBRE 2007 N° 21022), il ricorso non può che essere rigettato.
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Né può ritenersi significativo, per eventualmente escludere una pronuncia di rigetto, il fatto che sia stato accertato un grado di inabilità e/o danno biologico superiore a quello determinato dall' in sede CP_1 amministrativa, comunque inferiore al minimo indennizzabile per legge.
Infatti, anche se parte ricorrente avesse chiesto, nell'atto introduttivo del giudizio, una pronuncia dichiarativa nei termini suddetti, comunque si sarebbe trattato di domanda inammissibile, condividendo questo giudice l'autorevole orientamento giurisprudenziale (CASS. LAV. 9 GENNAIO 2003 N° 128) secondo il quale il giudicato di rigetto fa stato solo in ordine alla circostanza che la patologia lamentata non raggiunge la soglia minima prevista ai fini della indennizzabilità, “restando irrilevante quale sia la percentuale in concreto riscontrata, ed attesa altresì l'inammissibilità di azioni di mero accertamento di infermità inferiori”.
Analogamente, è stato ritenuto “inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l'azione diretta ad accertare il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro, senza che sia residuata una inabilità permanente indennizzabile, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare” (sic CASS. LAV. 22 NOVEMBRE 2003 N° 17788; in generale, nel senso che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri, sicché non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza, si veda anche CASS. SS. UU. 20
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Sentenza R.G. n° 7577/22 DICEMBRE 2006 N° 27187 e successive conformi, tra cui 30 LUGLIO Parte_2
2009 N° 17782).
Si veda altresì CASS. LAV. 19 GIUGNO 2018 N° 16149, secondo cui: «In caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente (pari al 6 per cento), il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione economica, come tale insuscettibile di autonomo accertamento, con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 c.p.c.», essendosi cioè precisato che: «… il raggiungimento della soglia minima indennizzabile non costituisce una questione pregiudiziale alla prestazione economica, come tale suscettibile, a norma dell'art 34 cpc, di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo alla costituzione della rendita. …».
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Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Deve tuttavia prendersi atto che parte ricorrente non ha formulato adeguatamente la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale eventualmente idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese, in merito al regolamento delle quali, dunque, è necessario pronunciarsi
Non risultano rispettati, infatti, i requisiti minimi di siffatta dichiarazione la quale, invero, è inefficace se non sottoscritta dalla parte personalmente
(poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito: cfr. 10 NOVEMBRE 2016 N° 22952; e ciò anche Controparte_2 se nell'ambito della dichiarazione tale impegno non sia espresso formalmente: cfr. 3 AGOSTO 2016 N° 16132). Controparte_2
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Sentenza R.G. n° 7577/22 Del resto, è sì ammissibile la dichiarazione sostitutiva materialmente redatta su foglio separato, ma la sua efficacia è comunque subordinata al fatto che nell'atto introduttivo del giudizio sia dato formalmente conto della ricorrenza delle condizioni di esonero, essendo cioè necessario che la dichiarazione sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio e ritualmente prodotta con il medesimo (cfr. CASS. . 26 LUGLIO 2011 CP_2
N° 16284).
D'altra parte, deve altresì rimarcarsi che l'art. 76, comma 2 del DPR
115/2002 (pure richiamato dall'art. 152 disp att. cod.proc.civ.) dispone che:
«Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante».
Pertanto, qualora il richiedente conviva con il coniuge ovvero con altri familiari,
i limiti di accesso sono elevati nella misura di €.1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, a compensazione del fatto che il reddito rilevante consiste nella somma dei redditi dei conviventi, compreso l'istante: la soglia di accesso così ottenuta va poi raddoppiata, in quanto il requisito reddituale per l'esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. cod.proc.civ. è pari al doppio di quanto previsto per il patrocinio a spese dello Stato (cfr. CASS. SEZ. VI-LAV. 8
MARZO 2019 N° 6752).
Ed infatti, l'art. 152 disp. att. cpc., all'evidenza, si riferisce propriamente alla eventuale esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, ovviamente sulla base delle specifiche condizioni reddituali ivi previste, invero diverse e più restrittive, rispetto a quelle di cui all'art. 9, co. 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, relative invece al contributo unificato di iscrizione a ruolo.
Ed allora, alla stregua delle disposizioni applicabili ratione temporis (giusta l'attuale testo dell'art. 92 cpc., secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), ritiene questo giudice che l'onere del pagamento sia delle già liquidate spese di CTU
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Sentenza R.G. n° 7577/22 sia delle altre spese di lite debba essere posto, in via definitiva, a carico della parte ricorrente, in ragione della sua soccombenza ed in applicazione del principio di causalità (che risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite: cfr.
CASS. SEZ. III, 27 NOVEMBRE 2006 N° 25141).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_1 spese processuali, liquidate in complessivi €.1.200,oo ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA;
3. pone, in via definitiva, a carico della parte ricorrente l'onere del pagamento delle già liquidate spese di CTU.
Taranto, 24 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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