TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2642/2020 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Melina Santillo, dom.ta come in atti;
Parte_1
appellante
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Serena Violano, dom.to Controparte_1 CP_2 come in atti;
appellata
Conclusioni: le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Giudice di Pace di Avellino con sentenza n. 3052/2019, depositata il 31/10/2019, rigettava l'opposizione proposta dall'odierna appellante e per l'effetto confermava il verbale n. AU7512 reg 8556/2018, notificato in data 03/01/2019, del nei confronti della sig.ra per violazione dell'art. Controparte_1 Parte_1
142 comma 8 CdS avvenuta in data 20/07/2018 alle ore 20.21 per superamento dei limiti di velocità; nulla sulle spese.
In particolare l'appellante impugnava la sentenza del Giudice di Pace contestando la pronuncia di inammissibilità per tardività,; deduceva poi, nel merito, la mancanza di elementi di prova a carico della ricorrente, nonché l'omessa motivazione sulle eccezioni svolte in primo grado;
chiedeva accogliersi l'appello con integrale riforma della sentenza di primo grado;
vinte le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore costituitosi antistatario.
Si costituiva il contestando in toto i motivi di appello, chiedendone l'integrale rigetto;
Controparte_1 vinte le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore costituitosi antistatario. Sulla inammissibilità del ricorso in I grado.
Con ricorso ex L. 689/81 depositato a mezzo racc.ta a.r. del 04/02/2019 e pervenuto il giorno 07/02/2019 la sig.ra proponeva opposizione dinanzi il Giudice di Pace di Avellino avverso il verbale di Parte_1 accertamento n. AU7512 reg 8556/2018 notificato in data 03/01/2019 dal , con il quale Controparte_1 veniva contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S., recante la sanzione accessoria della detrazione di 3 punti sulla patente, per avere superato di 24 km/h il limite di velocità di 70 km/h, sulla strada statale n.
7 bis, al km. 86+550, nel territorio di Manocalzati, il giorno 20.07.2018, a bordo del veicolo tg. FL601RZ.
Il Gdp dichiarava inammissibile il ricorso “poiché depositato oltre il termine di 30 giorni” ed argomentava che
“nel caso di specie il provvedimento impugnato è stato notificato al ricorrente il 03/01/2019 mentre il ricorso
è stato depositato il giorno 07/02/2019: oltre il termine di cui all'art 2 comma 6 d. lvo n. 150/11 che prevede il termine di giorni trenta”.
La pronuncia di inammissibilità è erronea.
Il verbale di contestazione è stato notificato il 3.1.2019 e pertanto i termini per la proposizione del ricorso scadevano sabato 2.2.2019, mentre l'opposizione veniva iscritta a ruolo il 7.2.2019.
L'appellante a sostegno delle proprie difese da prova di aver spedito l'opposizione a mezzo raccomandata il
4.2.2019 quando il termine ancora non era scaduto, atteso che cadendo il 2.2.2019 di sabato, la scadenza veniva prorogata al primo giorno successivo non festivo.
L'art. 155, 4 – 5 comma, c.p.c. prevede che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”.
Il disposto dell'art. 155, comma 4, cod. proc. civ. trova applicazione anche nel caso del termine per il deposito del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 23 della l. 24 novembre 1981, n. 689 (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21375 del 15/10/2011).
Il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7, comma 3, prevede che l'opposizione al verbale di accertamento di violazioni del codice della strada debba essere proposta entro il termine perentorio di trenta giorni, che – nel caso di opposizione diretta avverso la cartella di pagamento emessa sulla base di atti non precedentemente notificati – decorre dalla data di notifica della cartella stessa. Nel caso di specie, detta notifica è pacificamente avvenuta il 03/01/2019 e da tale data va computato il termine di proposizione dell'opposizione.
Il Giudice di Pace ha tuttavia fatto riferimento – erroneamente – al momento in cui il ricorso al era stato materialmente iscritto al ruolo (7/02/2019) senza considerare che quando -come nel caso di specie – il ricorso viene spedito per mezzo del servizio postale presso l'ufficio del Giudice di Pace competente al suo esame, occorre fare riferimento, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, non già alla data di iscrizione al ruolo, ne' a quella in cui il plico contenente il ricorso viene ricevuto materialmente dall'ufficio, bensì al momento in cui l'opponente lo consegna per la spedizione all'agente postale (Cass. Civ. ordinanza n. 39388 del 10 dicembre 2021). Il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7, comma 3, ammette infatti che il ricorso possa “… essere depositato a mezzo del servizio postale…” e, in tale eventualità, va applicato il principio della cd. scissione degli effetti soggettivi affermato, in materia di notificazione degli atti giudiziari avvenuta a mezzo del servizio postale, a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn.
28 e 97 del 2004 e n. 154 del 2005 (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 10216 del 04/05/2006, Rv. 589870; conf.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24702 del 21/11/2006, Rv. 593250; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26162 del 06/12/2006,
Rv. 593531; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10693 del 10/05/2007, Rv. 599859). Ebbene i giorni festivi si computano sempre nel termine, tranne nel caso in cui il giorno di scadenza sia un giorno festivo o un sabato e si tratti di atti svolti fuori udienza, poiché in tali casi la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Nel caso de quo il termine ultimo per l'impugnazione era il sabato 02/02/2019, prorogata al primo giorno non festivo, cioè lunedì 04/02/2019, data in cui è stato spedito a mezzo raccomandata a.r. il ricorso ex L.
689/81.
Deve, quindi, ritenersi tempestivo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
La pronuncia del Giudice di Pace di Avellino deve essere riformata sul punto e questo Tribunale deve procedere all'esame di merito degli ulteriori motivi di appello.
Sulla legittimazione attiva.
Parte appellata ha sollevato il difetto di legittimazione attiva della sig.ra , in quanto destinatario del Parte_1 verbale impugnato è la soc. Coca Cola Hbc Italia s.r.l. che aveva in locazione il veicolo concesso in leasing dalla
Athlon car lease Italy s.r.l. (proprietario del veicolo) e quindi obbligato in solido. Secondo questa difesa la legittimazione attiva della ricorrente originaria non è stata sufficientemente provata.
Tale eccezione è infondata e non merita accoglimento.
L'istante ha proposto l'impugnazione avverso il verbale di accertamento, nella sua qualità di conducente del veicolo tg. FL601RZ, in relazione alla sanzione accessoria della decurtazione di 3 punti sulla patente, irrogata nei suoi confronti.
Nel caso in cui il conducente dell'auto, non coincidente con il proprietario del veicolo, abbia dichiarato all'Amministrazione procedente di aver preso visione del verbale e di essere l'effettivo responsabile dell'infrazione, deve essergli riconosciuto l'interesse ad impugnare il verbale stesso per evitare l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 1184/19; depositata il 17 gennaio), tenuto conto che tale sanzione viene applicata senza ulteriori notifiche (salva la sola comunicazione dell'avvenuta applicazione della stessa) e che, con riguardo alla anzidetta decurtazione, sussiste la responsabilità esclusiva del conducente, in quanto identificato (Cass. n.
1184/2019; Cass. n. 4605/2012; Cass. n. 30299/2011).
Ne deriva che dev'essere riconosciuto, in favore di , la legittimazione e l'interesse Parte_1 processuale (art. 100 cod. proc. civ.) ad impugnare il verbale di accertamento dell'infrazione, pur se, ovviamente, solo ed esclusivamente con riferimento alla sanzione che la riguarda (la decurtazione del punteggio sulla patente).
Sulla mancanza di elementi di prova a carico della ricorrente.
L'appellante ha sostenuto che la prova fotografica allegata dal Comune di è un semplice CP_1 fotogramma di colore nero, senza alcun elemento ulteriore di identificazione dello spazio, che colloca la vettura su di una strada e nessun elemento visivo o elemento di contorno, che possa far comprendere dove sia stata scattata.
Il motivo va rigettato, in quanto il fotogramma prodotto in atti dal mostra chiaramente la vettura CP_1 ed il numero di targa. Non sussistono incertezze, quindi, in ordine alla corretta identificazione del veicolo con il quale è stata compiuta l'infrazione e, nonostante sia stato realizzato in orario serale, è possibile riconoscere anche l'intero ambiente circostante.
Sulla tardività della notifica del verbale impugnato. Tale eccezione per i motivi esposti supra non avrebbe potuto essere eccepita dalla , in quanto mera Parte_1 utilizzatrice del veicolo. Tale effetto, infatti, si produce nei confronti del solo destinatario del verbale e non certamente nei confronti della ricorrente. L'effetto della notifica tardiva del verbale si sarebbe verificato nei soli confronti della soc. Coca Cola Hbc e non certamente nei confronti della ricorrente.
Parte appellante ha dedotto che la sanzione amministrativa oggetto di impugnazione è stata spedita oltre il termine di 90 giorni dall'infrazione, previsto dall'art. 201 cds.
Il motivo deve essere respinto.
Il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 201 cod. strada per la notifica del verbale, decorre dalla dell'accertamento soltanto per i soggetti di cui all'art. 196 oppure per il trasgressore, se sia stato identificato.
Al contrario, il medesimo art. 201 prescrive che, "Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione". Nella fattispecie, è stata identificata come conducente del veicolo e come soggetto che ha Parte_1 compiuto la violazione in un momento successivo a quello dell'infrazione (20.7.2018) e dell'accertamento
(07.08.2018) e, pertanto, il termine di 90 giorni non decorre da tali date. Il è venuto a Controparte_1 conoscenza del nominativo dell'effettivo trasgressore soltanto a seguito dell'invio della dichiarazione autocertificativa della , con la conseguenza che solo da tale data può decorrere il termine suddetto Parte_1 di 90 giorni.
A ciò va aggiunto che il Comune di ha, comunque, notificato tempestivamente, in data 10.08.2018, CP_1 il verbale n. AU7512 reg 8556/2018 al proprietario del veicolo, ovvero alla Athlon Car Lease Italy Srl. A seguito della comunicazione tempestiva da parte della Athlon Car Lease Italy Srl emergeva che il veicolo era stato concesso in locazione alla e pertanto l'ente provvedeva a rinotificare il verbale oggetto Parte_2 dell'opposizione a quest'ultimo il 21.12.2018, atto ritirato il 03.01.2019. Anche in questo caso, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 201 citato, secondo cui il termine decorre dal momento in cui l'Amministrazione procedente abbia avuto conoscenza degli estremi identificativi del responsabile.
Sul soggetto esecutore della notifica.
Parte appellante ha eccepito la irritualità del procedimento di notifica del verbale impugnato e illegittimità della stessa, in quanto affidata -in dispregio al dettato legislativo- ad una società privata (La Sapiser CMP) di
Bologna che ha provveduto alla spedizione del plico per il tramite dell'Ufficio Postale di Bologna.
Il motivo non può essere accolto.
Sul punto i giudici di legittimità hanno precisato che si deve considerare valida la notifica del verbale di accertamento eseguita da un appartenente alla polizia municipale spedita fuori dalla circoscrizione di appartenenza;
ciò in quanto in tema di infrazioni al codice della strada, alla notifica del verbale di accertamento eseguita da un appartenente alla polizia municipale, ai sensi dell'art. 201 comma 3 cod. strada, non si applicano le prescrizioni previste dal D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107, che prevedono limiti di competenza territoriale, riferibili ai soli ufficiali giudiziari e non estensibili agli altri pubblici ufficiali che, volta per volta, la legge autorizza ad eseguire notificazioni, perché la loro competenza è disciplinata dall'ordinamento che li riguarda o dalle norme che li abilitano alla notifica (Cass., n. 13261 del 26 luglio 2012).
Sul funzionamento dei dispositivi.
ha altresì precisato che le apparecchiature di rilevazione della velocità devono essere Parte_1 sottoposte a verifiche di taratura e funzionalità, sia iniziali che periodiche, finalizzate a valutare la capacità del singolo dispositivo di fornire indicazioni attendibili ed utilizzabili nelle condizioni di normale impiego e devono essere effettuate dall'organo di polizia stradale utilizzatore, successivamente alla verifica iniziale di taratura, nel corso del primo impiego.
Il motivo deve essere respinto.
Il verbale AU7512 reca espressa menzione che l'apparecchio era munito di "Certificato di taratura n. Numer_1
2018 ACCR VX del 09/04/2018 emesso dal di Subbiano (Arezzo)", quindi era stato sottoposto
[...] CP_3
a verifica appena pochi mesi prima dell'infrazione (20/07/2018). L'appellante pertanto non ha fornito alcuna prova idonea a contrastare l'attestazione periodica di collaudo o, comunque, a provare il malfunzionamento del macchinario.
Sulla segnalazione dell'apparecchiatura.
L'appellante ha dedotto che gli organi di polizia stradale che utilizzano i dispositivi ed i sistemi di controllo della velocità devono assicurarsi che la postazione di rilevamento sia efficacemente segnalata e resa visibile, nonché collocata ad un'adeguata distanza, sia dal segnale che indica l'attività di accertamento, sia dal segnale riportante il limite massimo di velocità.
Anche tale motivo deve essere respinto atteso che nessuna prova è stata fornita dalla appellante sul punto.
Si aggiunga che il verbale n. AU7512 reca espressamente la dicitura che la presenza dell'apparecchiatura è stata segnalata a norma dell'art. 142 comma 6 bis c.d.s. Tale circostanza, riportata nel verbale di accertamento, riveste la natura di pubblica fede (art. 2700 cod. civ.), in quanto l'apprezzamento della regolare segnalazione dell'autovelox è circostanza che ricadeva sotto la diretta percezione visiva dell'agente di polizia.
Sulla firma del verbale di accertamento.
Parte appellante ha inoltre eccepito la nullità del verbale, in quanto sprovvisto della firma autografa o digitale e perché la notifica non è avvenuta mediante invio al destinatario di originale o copia autentica dell'originale cartaceo, o attraverso produzione di copia dell'originale informatico munito di autentica cartacea. Sul punto deve precisarsi che il verbale in oggetto reca la sottoscrizione autografa meccanizzata del responsabile del procedimento. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel caso di infrazione stradale rilevata a distanza, il verbale di accertamento redato con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la firma dell'accertatore, che può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell'ufficio (Cass. n. 9815/2015).
Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza previa compensazione per 1/3 in ragione del parziale accoglimento dell'appello in ordine al motivo della inammissibilità.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello avverso la sentenza del GDP Avellino n. 3052/2019;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore del che liquida, Controparte_1 all'esito della compensazione per 1/3, in € 400,00 per compensi oltre accessori di legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario.
3. Da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma I quater dpr 115/2002 a carico della per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Avellino il 10.3.2025
Il Giudice
Dr.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2642/2020 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Melina Santillo, dom.ta come in atti;
Parte_1
appellante
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Serena Violano, dom.to Controparte_1 CP_2 come in atti;
appellata
Conclusioni: le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Giudice di Pace di Avellino con sentenza n. 3052/2019, depositata il 31/10/2019, rigettava l'opposizione proposta dall'odierna appellante e per l'effetto confermava il verbale n. AU7512 reg 8556/2018, notificato in data 03/01/2019, del nei confronti della sig.ra per violazione dell'art. Controparte_1 Parte_1
142 comma 8 CdS avvenuta in data 20/07/2018 alle ore 20.21 per superamento dei limiti di velocità; nulla sulle spese.
In particolare l'appellante impugnava la sentenza del Giudice di Pace contestando la pronuncia di inammissibilità per tardività,; deduceva poi, nel merito, la mancanza di elementi di prova a carico della ricorrente, nonché l'omessa motivazione sulle eccezioni svolte in primo grado;
chiedeva accogliersi l'appello con integrale riforma della sentenza di primo grado;
vinte le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore costituitosi antistatario.
Si costituiva il contestando in toto i motivi di appello, chiedendone l'integrale rigetto;
Controparte_1 vinte le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore costituitosi antistatario. Sulla inammissibilità del ricorso in I grado.
Con ricorso ex L. 689/81 depositato a mezzo racc.ta a.r. del 04/02/2019 e pervenuto il giorno 07/02/2019 la sig.ra proponeva opposizione dinanzi il Giudice di Pace di Avellino avverso il verbale di Parte_1 accertamento n. AU7512 reg 8556/2018 notificato in data 03/01/2019 dal , con il quale Controparte_1 veniva contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S., recante la sanzione accessoria della detrazione di 3 punti sulla patente, per avere superato di 24 km/h il limite di velocità di 70 km/h, sulla strada statale n.
7 bis, al km. 86+550, nel territorio di Manocalzati, il giorno 20.07.2018, a bordo del veicolo tg. FL601RZ.
Il Gdp dichiarava inammissibile il ricorso “poiché depositato oltre il termine di 30 giorni” ed argomentava che
“nel caso di specie il provvedimento impugnato è stato notificato al ricorrente il 03/01/2019 mentre il ricorso
è stato depositato il giorno 07/02/2019: oltre il termine di cui all'art 2 comma 6 d. lvo n. 150/11 che prevede il termine di giorni trenta”.
La pronuncia di inammissibilità è erronea.
Il verbale di contestazione è stato notificato il 3.1.2019 e pertanto i termini per la proposizione del ricorso scadevano sabato 2.2.2019, mentre l'opposizione veniva iscritta a ruolo il 7.2.2019.
L'appellante a sostegno delle proprie difese da prova di aver spedito l'opposizione a mezzo raccomandata il
4.2.2019 quando il termine ancora non era scaduto, atteso che cadendo il 2.2.2019 di sabato, la scadenza veniva prorogata al primo giorno successivo non festivo.
L'art. 155, 4 – 5 comma, c.p.c. prevede che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”.
Il disposto dell'art. 155, comma 4, cod. proc. civ. trova applicazione anche nel caso del termine per il deposito del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 23 della l. 24 novembre 1981, n. 689 (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21375 del 15/10/2011).
Il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7, comma 3, prevede che l'opposizione al verbale di accertamento di violazioni del codice della strada debba essere proposta entro il termine perentorio di trenta giorni, che – nel caso di opposizione diretta avverso la cartella di pagamento emessa sulla base di atti non precedentemente notificati – decorre dalla data di notifica della cartella stessa. Nel caso di specie, detta notifica è pacificamente avvenuta il 03/01/2019 e da tale data va computato il termine di proposizione dell'opposizione.
Il Giudice di Pace ha tuttavia fatto riferimento – erroneamente – al momento in cui il ricorso al era stato materialmente iscritto al ruolo (7/02/2019) senza considerare che quando -come nel caso di specie – il ricorso viene spedito per mezzo del servizio postale presso l'ufficio del Giudice di Pace competente al suo esame, occorre fare riferimento, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, non già alla data di iscrizione al ruolo, ne' a quella in cui il plico contenente il ricorso viene ricevuto materialmente dall'ufficio, bensì al momento in cui l'opponente lo consegna per la spedizione all'agente postale (Cass. Civ. ordinanza n. 39388 del 10 dicembre 2021). Il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7, comma 3, ammette infatti che il ricorso possa “… essere depositato a mezzo del servizio postale…” e, in tale eventualità, va applicato il principio della cd. scissione degli effetti soggettivi affermato, in materia di notificazione degli atti giudiziari avvenuta a mezzo del servizio postale, a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn.
28 e 97 del 2004 e n. 154 del 2005 (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 10216 del 04/05/2006, Rv. 589870; conf.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24702 del 21/11/2006, Rv. 593250; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26162 del 06/12/2006,
Rv. 593531; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10693 del 10/05/2007, Rv. 599859). Ebbene i giorni festivi si computano sempre nel termine, tranne nel caso in cui il giorno di scadenza sia un giorno festivo o un sabato e si tratti di atti svolti fuori udienza, poiché in tali casi la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Nel caso de quo il termine ultimo per l'impugnazione era il sabato 02/02/2019, prorogata al primo giorno non festivo, cioè lunedì 04/02/2019, data in cui è stato spedito a mezzo raccomandata a.r. il ricorso ex L.
689/81.
Deve, quindi, ritenersi tempestivo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
La pronuncia del Giudice di Pace di Avellino deve essere riformata sul punto e questo Tribunale deve procedere all'esame di merito degli ulteriori motivi di appello.
Sulla legittimazione attiva.
Parte appellata ha sollevato il difetto di legittimazione attiva della sig.ra , in quanto destinatario del Parte_1 verbale impugnato è la soc. Coca Cola Hbc Italia s.r.l. che aveva in locazione il veicolo concesso in leasing dalla
Athlon car lease Italy s.r.l. (proprietario del veicolo) e quindi obbligato in solido. Secondo questa difesa la legittimazione attiva della ricorrente originaria non è stata sufficientemente provata.
Tale eccezione è infondata e non merita accoglimento.
L'istante ha proposto l'impugnazione avverso il verbale di accertamento, nella sua qualità di conducente del veicolo tg. FL601RZ, in relazione alla sanzione accessoria della decurtazione di 3 punti sulla patente, irrogata nei suoi confronti.
Nel caso in cui il conducente dell'auto, non coincidente con il proprietario del veicolo, abbia dichiarato all'Amministrazione procedente di aver preso visione del verbale e di essere l'effettivo responsabile dell'infrazione, deve essergli riconosciuto l'interesse ad impugnare il verbale stesso per evitare l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 1184/19; depositata il 17 gennaio), tenuto conto che tale sanzione viene applicata senza ulteriori notifiche (salva la sola comunicazione dell'avvenuta applicazione della stessa) e che, con riguardo alla anzidetta decurtazione, sussiste la responsabilità esclusiva del conducente, in quanto identificato (Cass. n.
1184/2019; Cass. n. 4605/2012; Cass. n. 30299/2011).
Ne deriva che dev'essere riconosciuto, in favore di , la legittimazione e l'interesse Parte_1 processuale (art. 100 cod. proc. civ.) ad impugnare il verbale di accertamento dell'infrazione, pur se, ovviamente, solo ed esclusivamente con riferimento alla sanzione che la riguarda (la decurtazione del punteggio sulla patente).
Sulla mancanza di elementi di prova a carico della ricorrente.
L'appellante ha sostenuto che la prova fotografica allegata dal Comune di è un semplice CP_1 fotogramma di colore nero, senza alcun elemento ulteriore di identificazione dello spazio, che colloca la vettura su di una strada e nessun elemento visivo o elemento di contorno, che possa far comprendere dove sia stata scattata.
Il motivo va rigettato, in quanto il fotogramma prodotto in atti dal mostra chiaramente la vettura CP_1 ed il numero di targa. Non sussistono incertezze, quindi, in ordine alla corretta identificazione del veicolo con il quale è stata compiuta l'infrazione e, nonostante sia stato realizzato in orario serale, è possibile riconoscere anche l'intero ambiente circostante.
Sulla tardività della notifica del verbale impugnato. Tale eccezione per i motivi esposti supra non avrebbe potuto essere eccepita dalla , in quanto mera Parte_1 utilizzatrice del veicolo. Tale effetto, infatti, si produce nei confronti del solo destinatario del verbale e non certamente nei confronti della ricorrente. L'effetto della notifica tardiva del verbale si sarebbe verificato nei soli confronti della soc. Coca Cola Hbc e non certamente nei confronti della ricorrente.
Parte appellante ha dedotto che la sanzione amministrativa oggetto di impugnazione è stata spedita oltre il termine di 90 giorni dall'infrazione, previsto dall'art. 201 cds.
Il motivo deve essere respinto.
Il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 201 cod. strada per la notifica del verbale, decorre dalla dell'accertamento soltanto per i soggetti di cui all'art. 196 oppure per il trasgressore, se sia stato identificato.
Al contrario, il medesimo art. 201 prescrive che, "Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione". Nella fattispecie, è stata identificata come conducente del veicolo e come soggetto che ha Parte_1 compiuto la violazione in un momento successivo a quello dell'infrazione (20.7.2018) e dell'accertamento
(07.08.2018) e, pertanto, il termine di 90 giorni non decorre da tali date. Il è venuto a Controparte_1 conoscenza del nominativo dell'effettivo trasgressore soltanto a seguito dell'invio della dichiarazione autocertificativa della , con la conseguenza che solo da tale data può decorrere il termine suddetto Parte_1 di 90 giorni.
A ciò va aggiunto che il Comune di ha, comunque, notificato tempestivamente, in data 10.08.2018, CP_1 il verbale n. AU7512 reg 8556/2018 al proprietario del veicolo, ovvero alla Athlon Car Lease Italy Srl. A seguito della comunicazione tempestiva da parte della Athlon Car Lease Italy Srl emergeva che il veicolo era stato concesso in locazione alla e pertanto l'ente provvedeva a rinotificare il verbale oggetto Parte_2 dell'opposizione a quest'ultimo il 21.12.2018, atto ritirato il 03.01.2019. Anche in questo caso, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 201 citato, secondo cui il termine decorre dal momento in cui l'Amministrazione procedente abbia avuto conoscenza degli estremi identificativi del responsabile.
Sul soggetto esecutore della notifica.
Parte appellante ha eccepito la irritualità del procedimento di notifica del verbale impugnato e illegittimità della stessa, in quanto affidata -in dispregio al dettato legislativo- ad una società privata (La Sapiser CMP) di
Bologna che ha provveduto alla spedizione del plico per il tramite dell'Ufficio Postale di Bologna.
Il motivo non può essere accolto.
Sul punto i giudici di legittimità hanno precisato che si deve considerare valida la notifica del verbale di accertamento eseguita da un appartenente alla polizia municipale spedita fuori dalla circoscrizione di appartenenza;
ciò in quanto in tema di infrazioni al codice della strada, alla notifica del verbale di accertamento eseguita da un appartenente alla polizia municipale, ai sensi dell'art. 201 comma 3 cod. strada, non si applicano le prescrizioni previste dal D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107, che prevedono limiti di competenza territoriale, riferibili ai soli ufficiali giudiziari e non estensibili agli altri pubblici ufficiali che, volta per volta, la legge autorizza ad eseguire notificazioni, perché la loro competenza è disciplinata dall'ordinamento che li riguarda o dalle norme che li abilitano alla notifica (Cass., n. 13261 del 26 luglio 2012).
Sul funzionamento dei dispositivi.
ha altresì precisato che le apparecchiature di rilevazione della velocità devono essere Parte_1 sottoposte a verifiche di taratura e funzionalità, sia iniziali che periodiche, finalizzate a valutare la capacità del singolo dispositivo di fornire indicazioni attendibili ed utilizzabili nelle condizioni di normale impiego e devono essere effettuate dall'organo di polizia stradale utilizzatore, successivamente alla verifica iniziale di taratura, nel corso del primo impiego.
Il motivo deve essere respinto.
Il verbale AU7512 reca espressa menzione che l'apparecchio era munito di "Certificato di taratura n. Numer_1
2018 ACCR VX del 09/04/2018 emesso dal di Subbiano (Arezzo)", quindi era stato sottoposto
[...] CP_3
a verifica appena pochi mesi prima dell'infrazione (20/07/2018). L'appellante pertanto non ha fornito alcuna prova idonea a contrastare l'attestazione periodica di collaudo o, comunque, a provare il malfunzionamento del macchinario.
Sulla segnalazione dell'apparecchiatura.
L'appellante ha dedotto che gli organi di polizia stradale che utilizzano i dispositivi ed i sistemi di controllo della velocità devono assicurarsi che la postazione di rilevamento sia efficacemente segnalata e resa visibile, nonché collocata ad un'adeguata distanza, sia dal segnale che indica l'attività di accertamento, sia dal segnale riportante il limite massimo di velocità.
Anche tale motivo deve essere respinto atteso che nessuna prova è stata fornita dalla appellante sul punto.
Si aggiunga che il verbale n. AU7512 reca espressamente la dicitura che la presenza dell'apparecchiatura è stata segnalata a norma dell'art. 142 comma 6 bis c.d.s. Tale circostanza, riportata nel verbale di accertamento, riveste la natura di pubblica fede (art. 2700 cod. civ.), in quanto l'apprezzamento della regolare segnalazione dell'autovelox è circostanza che ricadeva sotto la diretta percezione visiva dell'agente di polizia.
Sulla firma del verbale di accertamento.
Parte appellante ha inoltre eccepito la nullità del verbale, in quanto sprovvisto della firma autografa o digitale e perché la notifica non è avvenuta mediante invio al destinatario di originale o copia autentica dell'originale cartaceo, o attraverso produzione di copia dell'originale informatico munito di autentica cartacea. Sul punto deve precisarsi che il verbale in oggetto reca la sottoscrizione autografa meccanizzata del responsabile del procedimento. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel caso di infrazione stradale rilevata a distanza, il verbale di accertamento redato con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la firma dell'accertatore, che può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell'ufficio (Cass. n. 9815/2015).
Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza previa compensazione per 1/3 in ragione del parziale accoglimento dell'appello in ordine al motivo della inammissibilità.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello avverso la sentenza del GDP Avellino n. 3052/2019;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore del che liquida, Controparte_1 all'esito della compensazione per 1/3, in € 400,00 per compensi oltre accessori di legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario.
3. Da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma I quater dpr 115/2002 a carico della per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Avellino il 10.3.2025
Il Giudice
Dr.ssa Michela Palladino