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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/12/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa LA OM
all'udienza del 16 dicembre 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3909/2025 R.G. vertente
TRA
con sede in Taormina (ME) via Teatro Greco n. 21, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Danilo La Parte_2
Monaca e giusta procura in atti. OPPONENTE
CONTRO
nato in [...] il [...], cod. fisc. , CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Biondo giusta procura in atti. OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 10.10.2025 la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 625/25 emesso da questo Tribunale di Messina il
21.7.2025 e notificatole in data 1.8.2025, per il pagamento in favore di della CP_2 complessiva somma di euro 1.658,36, oltre accessori, a titolo di mancato pagamento dello stipendio relativo al mese di ottobre 2025, tredicesima e quattordicesima mensilità, t.f.r., ferie e permessi non goduti. Assumeva l'inesistenza del credito o, comunque, l'erronea quantificazione delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, di cui ne chiedeva conseguentemente la revoca;
in via subordinata, chiedeva l'accertamento del minor credito da quantificarsi nel corso di causa, eventualmente a mezzo c.t.u. contabile. Spese vinte.
2.- si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 6.12.2025, eccependo CP_1 in via preliminare la inesistenza della procura per mancata notifica congiunta all'opposizione nonché la genericità del ricorso in opposizione. Nel merito, ribadiva la mancata corresponsione della retribuzione del mese di ottobre e dei primi dieci giorni del mese di novembre, nonché del t.f.r., della tredicesima e della quattordicesima mensilità, oltre al mancato godimento delle ferie e dei permessi.
Concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
3.- All'udienza del 16.12.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone l'esame dell'eccezione preliminare sollevata da parte opposta relativa alla inesistenza (della notifica) della procura con conseguente asserita nullità dell'opposizione.
Essa è destituita di fondamento.
Ed invero, l'art. 1 della legge n. 53/1994 dispone che l'avvocato notificante – anche nel caso di notifica a mezzo PEC – sia munito di procura, non che tale procura vada allegata all'atto da notificare.
Nel caso di specie, la procura risulta ritualmente allegata al ricorso in opposizione, sebbene non notificata.
5. L'eccezione di genericità del ricorso può essere esaminata congiuntamente al merito.
Parte opponente si è limitata a contestare genericità l'an e il quantum del credito ingiunto in via monitoria. Tuttavia tale credito risulta dalle buste paga, documenti di provenienza datoriale e non disconosciuti dalla società opponente. 6.-Le superiori considerazioni precludono ogni ulteriore accertamento ed impongono il rigetto dell'opposizione. Ne conseguono la conferma e la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
7.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte opposta come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni esaminate e della limitata attività processuale svolta. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Giuseppe Biondo.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande dalla società in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di disattesa ogni CP_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 625/25, dichiarandolo esecutivo;
- condanna la società l pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di che liquida in euro 1.313,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., CP_1
c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore anticipatario avv. Giuseppe BIONDO.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 16 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
LA OM