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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/05/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1315/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1315/2022 promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1 Paolo Ballirano (c.f. ) presso il cui studio in Roma, Viale Liegi n. 28 ha C.F._2 eletto domicilio
Attrice opponente contro
con sede in Bologna, via Azzo Gardino n. 9 (P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore IGnora (C.F. P.IVA_1 CP_2
nata a [...], il [...], e ivi residente, via G. C.F._3
Varanini 9, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Lottini presso il cui studio sito in Porto- ferraio (LI), Via Leone Damiani n. 12 è elettivamente domiciliata
Convenuta opposta
Oggetto: appalto – opposizione a d.i. (D.I. n. 105/2022 emesso dal Tribunale di Livor- no in data 31 gennaio 2022 – R.G. 266/2022)
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 30 gennaio 2025.
Per parte opponente Parte_1
“La Signora si riporta agli atti del procedimento ed insiste per l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni già rassegnate chiedendo il rigetto delle domande svolte da parte opposta e la revoca
1 del decreto ingiuntivo.
Insiste per le richieste formulate in atti e, in ogni caso, che la causa venga trattenuta in decisione e che vengano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.”
Per parte convenuta opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza disattesa
e reietta, previa ogni occorrente declaratoria, rigettare l'opposizione in atti unitamente ad ogni e conseguente domanda, dichiarando controparte decaduta dalla denuncia dei vizi per non averli de- nunziati nei termini di legge, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 105/2022 datato 28 gennaio 2022 - RG n. 266/2022 emesso dal Tribunale di Livorno, nella persona del Dott. Nannipie- ri o, in ogni caso, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un contratto di appalto ex artt.
1655 e ss. c.c. e accertare altresì il diritto della al pagamento dei lavori Controparte_1 eseguiti, nella misura di € 6.540,60 ovvero in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giu- stizia a seguito dell'espletanda istruttoria e per l'effetto condannare la IGnora al pa- Parte_1 gamento di detta somma, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo, unitamente alla rifusio- ne delle spese e degli onorari della procedura di ingiunzione e dell'assistenza stragiudiziale presta- ta, ovvero in quella somma maggiore o minore che risulterà dagli atti di causa, con vittoria di tutte le spese e competenze di lite, ivi compreso il rimborso di eventuali spese di C.T.U. e di C.T.P., an- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. di seguito, per brevità, an- Controparte_1 che solo “ o ) ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Controparte_1 CP_3
ingiungersi ad l'importo di euro 6.540,60 oltre interessi e spese di pro- Parte_1
cedura allegando quanto segue: - che nel giugno 2018 le aveva affidato la Parte_1
realizzazione di opere esterne relative all'immobile sito in Portoferraio (LI), Via Colle Re- ciso n. 94 (“segnatamente la realizzazione di una recinzione, in parte fornita direttamente dalla ditta e in parte presente sul posto, con le specifiche meglio individuate nel computo metrico che si allega”); - che le comunicazioni tra la committente e la ditta appaltatrice sa- rebbero avvenute prevalentemente tramite messaggistica (testo e file audio) WhatsApp;
- che in particolare la committente avrebbe prestato il proprio assenso al preventivo sottopo- stole di € 6.800,00 + IVA per la realizzazione della recinzione;
- che il lavoro ed il relativo
2 importo sarebbero stati accettati dalla committente;
- che del computo metrico sottoposto alla committente sarebbero state eseguite solo le opere di cui ai punti 1 e 2 avendo la com- mittente rinunciato all'esecuzione dei lavori relativi al “cancello pedonale”; - che le opere sarebbero state eseguite dalla ditta a regola d'arte ed i lavori sarebbero terminati in pochi giorni dall'inizio degli stessi;
- che, nonostante numerosi solleciti (anche a mezzo del legale della ditta appaltatrice), la committente si sarebbe rifiutata di corrispondere il prezzo pattui- to.
Il Tribunale di Livorno, in accoglimento della domanda monitoria, con decreto in- giuntivo n. 105/2022, emesso in data 31 gennaio 2022 (R.G. 266/2022), ingiungeva a di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso “1. la somma Parte_1 di € 6.540,60; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiun- zione liquidate in € 540,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre IVA E C.P.A. ed ol- tre alle successive occorrende”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
contro il predetto decreto ingiuntivo n. 105/2022 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare: respingere eventuali istanze avanzate dalla controparte volte alla concessione della provvi- soria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. nel merito:
- in ragione di quanto eccepito, rilevato e dedotto in narrativa, revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare in ogni caso le domande tutte svolte dalla nei confronti Controparte_1
della Signora in quanto infondate in fatto e in diritto. Parte_1
In ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
A fondamento della domanda l'attrice opponente allegava:
- di aver contattato nel giugno 2019 la per costruire una recinzione per Controparte_1
la sua abitazione e di aver più volte fatto presente alla convenuta opposta che la recinzione avrebbe dovuto essere stabile, ben saldata al terreno e costruita con materiali tali da garan- tirne una durata e tenuta nel tempo in quanto la stessa era proprietaria di un cane di grosse
3 dimensioni, della famiglia dei molossoidi;
- che in data 25 luglio 2019, giunta all'Elba, avrebbe constatato l'inadeguatezza dei lavori effettuati dalla ditta appaltatrice e che la re- cinzione era del tutto instabile, mal fatta e del tutto precaria tanto che la stessa era soggetta a continui cedimenti;
- che già a partire da quella data avrebbe contattato la Controparte_4
facendo presente i vizi da cui era affetta la recinzione e per richiederne la rimozione;
-
[...] che, a seguito dell'inadeguatezza dei lavori, sarebbe stata costretta a rivolgersi ad altre ditte per rifare a perfetta regola d'arte la recinzione;
- l'infondatezza della pretesa creditoria, an- che ai sensi dell'art. 1460 c.c., atteso che le domande di pagamento formulate da CP_5
erano riferite a servizi rispetti ai quali l'odierna opposta si sarebbe resa gravemen-
[...]
te inadempiente;
- che gli importi per i quali ha agito in via monitoria la Controparte_1
apparirebbero comunque errati per eccesso, non trovando alcuna corrispondenza con i com- pensi pattuiti per il servizio contrattualizzato;
- che la documentazione allegata dalla con- troparte posta a fondamento del provvedimento monitorio risulterebbe priva dei presupposti minimi richiesti per la concessione del provvedimento stesso non avendo controparte depo- sitato gli estratti autentici dei libri contabili ove è presente la fattura oggetto della richiesta di pagamento ed avendo, al contrario, depositato la sola fattura elettronica in contrasto con quanto previsto dall'art. 634 c.p.c.; - l'inidoneità delle fatture elettroniche nel presente giu- dizio a cognizione piena a dare prova dell'esistenza del credito.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando l'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza disattesa e reietta, previa ogni occorrente declaratoria, preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione della opposta ingiunzione. Voglia altresì rigettare l'opposizione in atti unitamente ad ogni e conseguente domanda, dichiarando controparte decaduta dalla denuncia dei vizi per non averli denunziati nei termini di legge, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 105/2022 datato 28 gennaio 2022 - RG n. 266/2022 emesso dal Tri- bunale di Livorno, nella persona del Dott. o, in ogni caso, accertare e dichiara- Parte_2
re che tra le parti è intercorso un contratto di appalto ex artt. 1655 e ss. c.c. e accertare al- tresì il diritto della al pagamento dei lavori eseguiti, nella misura di Controparte_1
€ 6.540,60 ovvero in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria e per l'effetto condannare la IGnora al pagamento Parte_1
4 di detta somma, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo, unitamente alla rifusione delle spese e degli onorari della procedura di ingiunzione e dell'assistenza stragiudiziale prestata, ovvero in quella somma maggiore o minore che risulterà dagli atti di causa, con vittoria di tutte le spese e competenze di lite, ivi compreso il rimborso di eventuali spese di
C.T.U. e di C.T.P., anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c..”.
A tal fine la parte opposta deduceva ed eccepiva: i) che nel corso delle comu- Parte_1
nicazioni intervenute via whatsapp fra la stessa e , aveva accettato inequi- Controparte_6
vocabilmente i lavori indicati nel computo metrico (alla stessa inviato tramite whatsapp) al prezzo indicato e che successivamente i lavori si sarebbero limitati ai soli articoli 01 e 02 con esclusione dell'art. 03 (“fornitura e posa cancello pedonale”, doc. 2 di parte convenuta) per espressa rinuncia di parte opponente;
ii) che il lavoro commissionato veniva eseguito in pochissimi giorni e a perfetta regola d'arte; iii) che la recinzione commissionata sarebbe stata composta da una struttura in ferro arrugginita direttamente procurata dalla committen- za (tanto che il ne sconIGliava l'installazione date le pessime condizioni in Controparte_6
cui versava il materiale) mentre la restante parte sarebbe stata fornita direttamente dalla
[...]
e montata a regola d'arte atteso che il , al termine Parte_3 Controparte_6 dell'incarico, aveva verificato personalmente l'esito dei lavori ed attestato la solidità della recinzione;
iv) che parte opponente in ogni caso sarebbe decaduta dalla possibilità di de- nunciare vizi dell'opera in quanto la stessa provvedeva a contestare per iscritto i summen- zionati lavori “dopo oltre 1 anno”, nonostante già nel giugno 2019 la stessa ne avrebbe ve- rificato l'inadeguatezza; v) che la committente avrebbe taciuto al la circostanza CP_1
della caduta (avvenuta pochi giorni dopo la conclusione dei lavori) di un grosso ramo di pi- no sulla recinzione ad opera ultimata e completata;
che il avrebbe ap- Controparte_6
preso tale circostanza da terzi (in particolare da , incaricato dalla IGnora CP_7 [...]
Pt_
di effettuare un sopralluogo sul posto per verificare lo stato di manutenzione alla pine- ta); vi) che il legale dell'opposta avrebbe inviato raccomandata A/R alla committente (doc.
5 di parte opposta) nella quale, benché venisse indicato, per equivoco, l'importo di €
6.558,80 in luogo di € 6.540,60 (l'errore materiale è evidente per il solo fatto che venivano comunque indicate le voci 1 e 2 di cui computo metrico, allegato alla missiva) provvedeva ad indicare adeguatamente il credito vantato dalla appaltatrice ed emessa, di conseguenza, la fattura 122 del 4.11.2021; vii) che la richiamata fattura veniva emessa in formato digitale
5 ed estratta dal Sistema di Interscambio e allegata al ricorso per decreto ingiuntivo anche nel formato .xml; vii) l'idoneità della fattura in formato digitale quale prova documentale ai fini dell'emissione del d.i. opposto atteso che lo SdI genera documenti informatici autentici ed immodificabili che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì
“duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali e, in ragione di que- ste caratteristiche, l'art. 1, comma 3-ter, d.lgs. 127/2015 avrebbe previsto per i soggetti ob- bligati ad emetterle in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio l'esonero dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 d.P.R. 633/1972.
All'udienza del 17 novembre 2022 il precedente Giudice assegnatario del fascicolo (Dott.
Luigi Nannipieri), a fronte dell'esperimento nelle more del giudizio del tentativo di nego- ziazione assistita ad opera delle parti, concedeva i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Divenuto medio tempore lo scrivente Giudicante assegnatario del fascicolo (in virtù di va- riazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023), all'udienza del 2 novembre 2023
a) non ammetteva l'istanza di rimessione in termini articolata da parte opponente con note del 31 ottobre 2023 con la quale veniva allegata l'impossibilità del difensore dell'opponente di deposito delle memorie istruttorie per “un guasto al dispositivo per la firma digitale” il quale sarebbe stato “disponibile solo a luglio 2023, con termini abbondantemente scaduti”
(e ciò sulla scorta della seguente motivazione: “In via preliminare l'istanza di rimessione in termini avanzata da parte opponente con note del 31 ottobre 2023, oltre a non essere tem- pestivamente presentata, merita reiezione atteso che il procuratore non ha documentato
l'oggettiva impossibilità non imputabile allo stesso di depositare le memorie istruttorie con conseguente decadenza dalla prova sia diretta che contraria”); b) ammetteva le prove orali articolate da parte opposta rinviando per l'audizione dei testi – e per l'esperimento dell'interrogatorio formale dell'opponente a cui parte opposta ha successivamente rinuncia- to – all'udienza del 14 febbraio 2024.
Con decreto del 3 gennaio 2024 il Giudicante disponeva il rinvio della causa all'udienza del
12 giugno 2024 a fronte delle istanze di differimento articolate dalle parti e in questa data veniva escusso il teste di parte opposta (Socio della Costruzioni Ferri- Controparte_6 ni e all'epoca dei fatti impiegato tecnico della predetta ditta).
Istruita a mezzo prove documentali e tramite escussione del suindicato dichiarante, all'udienza del 30 gennaio 2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la
6 causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di re- plica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, deve darsi atto dell'inammissibilità dell'eccezione di incapacità a te- stimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. del teste di parte opposta , sollevata Controparte_6
da parte opponente per la prima volta nella comparsa conclusionale del 31 marzo 2025.
Com'è noto, infatti, «l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimo- niare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova» (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite, sent. n. 9456 del 2023).
Stante il summenzionato principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, nel caso de quo
l'eccezione di incapacità a testimoniare è inammissibile in quanto non sollevata tempesti- vamente e non può predicarsi in alcun modo la nullità della prova orale espletata (nullità, invero, non eccepita dall'opponente). Ciò in ossequio alla nota imposizione del duplice onere di eccezione, prima dell'ammissione e dopo l'assunzione del mezzo cionondimeno ammesso1.
2. Sempre in via preliminare è appena il caso di richiamare il principio pacifico per cui il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve affrontare e decidere il merito,
e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo
7 una pronuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali.
Ed invero, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posi- zione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudi- zio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di riparti- zione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una do- manda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (cfr. Cass. n. 5754 del 2009; Cass. n. 15339 del 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis, anche nel- le rispettive motivazioni, Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 21466 del 2016; Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003). In altri termini, spetta alla par- te opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza del titolo e l'ammontare del saldo a debito) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto, l'invalidità o l'inefficacia del rapporto o l'esistenza di circostanze impeditive, mo- dificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giu- dizio).
2.1 Ciò premesso, l'opposizione a d.i. formulata da merita integrale reie- Parte_1
zione, risultando, per contro, fondate le ragioni di credito di sulla Controparte_1
scorta della seguente motivazione.
Ad avviso del Tribunale, ha adeguatamente dato prova del proprio cre- Controparte_1
dito relativo alla realizzazione della recinzione in favore di parte opponente richiamata nel- la fattura depositata nel giudizio monitorio (doc. 6 di parte opposta).
2.2 Orbene, premesso che ai sensi del novellato art. 634 comma 2 c.p.c. (così come modifi- cato dal c.d. “correttivo Cartabia” D. Lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall' costituiscono prova scritta idonea ai fini Controparte_8
8 dell'emissione del decreto ingiuntivo (con conseguente infondatezza della doglianza dell'opponente in parte qua), deve darsi atto che nel caso che ci occupa, con l'opposizione a decreto ingiuntivo – emesso per la somma di euro 6.540,60, quale saldo fattura dei lavori per la realizzazione della recinzione nell'immobile sito in Portoferraio, Via Colle Reciso n.
94 – l'opponente ha contestato la sussistenza dei presupposti per la sua emissione, con ri- guardo all'incertezza del credito, essendo stato quantificato con atto unilaterale della ditta appaltatrice (fattura n. 122 del 4.11.2021, doc. 6 di parte opposta).
Sul punto, per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, le fatture, poste alla base della richiesta di decreto ingiuntivo, essendo atti unilaterali, non costituiscono prova certa, anche sul quantum, del credito azionato, in quanto la fattura commerciale, avu- to riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documental- mente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a con- tenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'al- tra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando ta- le rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'e- secuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in rela- zione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenu- to della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel proces- so di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato. (Cass. Civ., sez. II, 05/08/2011, n. 17050; Cass. Civ. 23/06/1997, n.5573).
Sebbene lo scrivente Giudicante sia consapevole di tale orientamento e vi aderisca, ritiene comunque che dalle risultanze istruttorie emerga chiaramente la prova sia dell'esistenza di un contratto di appalto tra le parti sia dell'avvenuto conferimento dell'incarico in capo alla
(sub specie la realizzazione della recinzione) e di conseguenza, Controparte_1 dell'esistenza della relativa pretesa creditoria.
9 Parte opposta, infatti, ha sicuramente dato prova dell'esistenza del titolo (il contratto di ap- palto che, si rammenti, ben può essere validamente concluso anche in forma orale) allegan- do le chat whatsapp intercorse fra le parti stesse dalle quali si evince l'avvenuto conferi- mento dell'incarico da parte di nei confronti della (si leg- Parte_1 Controparte_1 ge, infatti, che in data 12 giugno 2019 il scrisse “Mi scusi per il ritardo Controparte_6 ma se è d'accordo posso far iniziare i lavori oggi stesso. Più tardi le manderò il preventivo ma le anticipo che per la recinzione così come richiesta da sua figlia il costo sarà di 6.800
€ + iva . Rimango in attesa di sua comunicazione” e rispose “Buongiorno, per Parte_1
me va bene poi magari per l'iva ne parliamo. Grazie e buona giornata”, doc. 3 di parte op- posta.).
Per quanto concerne l'utilizzabilità dei messaggi whatsapp quali prove documentali, a scan- so di equivoci, merita rammentare che i messaggi "whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, pos- sono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la con- seguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (cfr. da ultimo Cass. 1254/2025; Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del
27/04/2023).
In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica
(c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che con- tiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppu- re privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose me- desime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del
30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del
14/05/2018).
A ciò si aggiunga che in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradando- le a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi con- cretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fat-
10 tuale e realtà riprodotta (Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 17 febbraio 2015, n.
3122; cfr., in motivazione, Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n.12794; Cass., Sez. III civ., 19.1.2018 n. 1250; Cass., Sez. lav., 2.9.2016 n. 17526 ; Cass., Sez. lav., 17.2.2015 n.
3122). In tal senso, non possono, quindi, ritenersi espressive del dedotto disconoscimento le allegazioni di parte opponente in sede di atto introduttivo nella parte in cui si è limitata a disconoscere le conversazioni avvenute “a mezzo della piattaforma whatsapp” perché “pri- ve di data e contenuto certo” e perché nulla proverebbero, ad avviso della circa Pt_1
l'“accettazione dell'incarico dei pretesi lavori, dell'eventuale preventivo formulato dall'opposta e della corretta esecuzione dei lavori per cui richiede in questa sede il pagamen- to”.
In ogni caso, l'esistenza di un vincolo contrattuale fra le parti è stata confermata altresì dal- le prove orali escusse in corso di causa. In particolare, il teste , rispon- Controparte_6
dendo al capitolo 3 di cui alla 2° memoria di parte opposta (“Vero che le comunicazioni tra la IGnora e la avvenivano via whatsapp, tra l'utenza Parte_1 Controparte_1
telefonica in uso alla IGnora , n. +39 329 4946792 e quella del IGnor Parte_1 CP_6
, n. +39 3356103371, come da chat allegata che le si mostra (doc. 2)” ha ricono-
[...] sciuto la paternità delle suddette conversazioni che gli sono state esibite (“E' vero. Le co- municazioni tra la IG.ra e la avvenivano via wha- Parte_1 Controparte_1 tsapp tra l'utenza telefonica in uso alla IG.ra e la mia utenza telefonica. Ricono- Pt_1 sco la chat Whatsapp che mi viene esibita sub all. 3 di parte opposta”) ed ha confermato anche l'avvenuto conferimento dell'incarico da parte di (“Preciso che sono Parte_1
stato contattato telefonicamente dalla figlia della IG.ra la quale mi chiedeva di Pt_1
fare una recinzione perché la famiglia aveva 1 o 2 cani e dovendo la madre so- Pt_1 praggiungere all'Elba necessitavano di una recinzione (una parte chiusa della proprietà che avevano appena acquistato). Mi sono recato presso i luoghi insieme alla figlia della
, ho visto quello che si doveva fare ed ho fatto un preventivo sommario (€ Pt_1
6.800,00 + iva) trasmettendolo tramite WhatsApp alla IG.ra La IG.ra Parte_1
mi ha autorizzato i lavori sicuramente tramite la chat e forse anche te- Parte_1 lefonicamente ma su quest'ultima circostanza ho qualche dubbio”).
Ad ulteriore comprova del credito preteso e azionato da parte opposta nel giudizio monito- rio la stessa ha prodotto in atti il computo metrico estimativo contenente il prezzo unitario
11 di ogni lavorazione. Ora se è vero come è vero che all'interno di tale documento sono solo riportate tutte le lavorazioni che avrebbero dovuto essere eseguite, i prezzi unitari di cia- scuna opera nonché l'ammontare complessivo dei costi e che detto documento non costitui- sce prova dell'esistenza di un contratto di appalto ed ha valore di semplice traccia indicati- va delle modalità di formazione del prezzo globale, è altresì vero che le prove testimoniali assunte in corso di causa attestano l'esistenza del credito vantato dalla e Controparte_1 il suo ammontare (infatti, a fronte del preventivo di € 6.800,00 + iva inviato tramite wha- tsapp a parte opponente, il teste precisa che “La IG.ra mi Controparte_6 Parte_1
ha autorizzato i lavori sicuramente tramite la chat e forse anche telefonicamente ma su quest'ultima circostanza ho qualche dubbio. Subito dopo alla le sono venuti Parte_1
dei dubbi sul prezzo. Le ho comunque chiesto se era necessario che noi andassimo avanti o meno con i lavori e lei mi ha, per messaggio, autorizzato.”).
La circostanza dell'esistenza di dubbi sul prezzo del preventivo maturati da parte opponente viene altresì confermata dalla conversazione intercorsa con il il 12 giugno Controparte_6
2019 in cui si legge “Mi faccio sentire perché a me già sembrava un eccesso eh fuori da ogni da ogni possibile ipotesi perchè io già l'ho fatta fare a casa mia in montagna e mi è venuta la metà però, ripeto, eh anche meno. Mmm…Mo sto chiedendo qua in giro e mi stanno tutti dicendo che è un prezzo mmm bello altino insomma. Mo ripeto io c'ho un'urgenza e e va bene, però per favore se mi manda la distinta perché di manodopera non me rendo conto ma di materiale lo sappiamo perché, come lei sa mio genere fa anche que- sto solo che un c'ha tempo di venirla a fa'. E… ecco. Almeno me do una regolata perché sinceramente mi sembra veramente tanto. Ripeto. Io l'ho fatto fare per un terreno molto più grande a casa mia in montagna e.. non è venuta sta cifra. Le ripeto forse la metà. Io
c'ho un'emergenza e però non vorrei…è insomma comunque cerchi di capire e mi faccia sapere. La ringrazio.” (doc. 8 di parte opposta).
Nonostante tali perplessità, comunque, autorizzò in ogni caso la prosecuzione Parte_1 di detti lavori (“Si ha ragione, ci dovevo pensare prima ma mi sono informata adesso e queste sono le rispose che mi hanno dato. Vada pure avanti e ci vediamo all'Elba, buona giornata.).
Non solo, ma in realtà la prova dell'effettivo conferimento dell'incarico e dell'ammontare complessivo del credito preteso da parte opposta la si ricava, a contrario, dalla rinuncia
12 formulata dall'opponente alla fornitura e posa in opera del cancello pedonale quantificato come da preventivo in circa € 900,00 (doc. 2 di parte opposta).
Tale circostanza risulta confermata dalle prove documentali in atti, fra cui, di nuovo, le chat whatsapp intercorse fra le parti (si veda in particolare doc. 9 di parte opposta allegato
00000028-AUDIO-2019-06-18-07-41-46.opus che qui si trascrive “visto che non è riuscito
a realizzare il cancello pedonale per mancanza di tempo, mi rendo conto, la cosa mi va a fagiolo nel senso che possiamo evitarcelo tanto non è fondamentale […] che io sincera- mente quasi 900 euro per un cancelletto pedonale me li risparmio volentieri”).
La deposizione del teste resa sul capitolo 4 di cui alla 2° memoria di parte Controparte_6 opposta (“Vero che la IGnora inviava al IGnor il seguente Parte_1 Controparte_6 messaggio vocale, che le si fa ascoltare (doc. 9)”) va ulteriormente a comprovare tale cir- costanza in quanto il predetto dichiarante, della cui attendibilità stante la chiarezza e linea- rità del narrato non si ha motivo di dubitare, ha avuto modo di rispondere: “Confermo. Ri- conosco la voce della IG.ra . Il messaggio vocale che ho appena ascoltato si Parte_1 riferisce alla volontà della IG.ra di soprassedere all'esecuzione dei lavori Parte_1
relativi alla fornitura e posa in opera del cancello pedonale quantificato come da preventi- vo in circa € 900,00”.
Pertanto, per quanto sin qui esposto, emerge che l'opposta ( , ha provato Controparte_1 la fonte negoziale (il contratto di appalto) del suo diritto a percepire l'importo azionato in via monitoria di cui alla fattura n. 122 del 4.11.2021 (doc. 6 di parte opposta) e la sussisten- za del proprio credito atteso che dalla documentazione prodotta in atti e dalle prove testi- moniali assunte in corso di causa è possibile individuare le lavorazioni commissionatele dall'odierna opponente, anche con riferimento alla loro tipologia e quantità.
Quanto invece a parte opponente sulla stessa gravava l'onere di provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa creditoria.
Nel caso de quo, in relazione all'esecuzione dei lavori appaltati (sub specie “la realizzazio- ne di una recinzione in parte fornita direttamente dalla ditta e in parte presente sul posto”,
v. doc. 1 di parte opposta) l'odierna opponente sollevava alcune contestazioni da valutarsi alla stregua dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata dalla stessa.
La ratio della norma testè richiamata è da rinvenirsi, come noto, nella eIGenza di prevenire una situazione di squilibrio economico a danno di una parte a causa dell'inadempimento
13 dell'altra, per cui il presupposto di operatività dell'eccezione è che sussista un nesso di cor- rispettività e proporzionalità tra la prestazione non adempiuta e quella di cui sia stato rifiu- tato l'adempimento.
Viene in rilievo, a questo punto, l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli artt.
1667, 1668 e 1669 c.c. integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'ope- ra sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può - al fine di paralizzare integral- mente o parzialmente la pretesa avversaria - opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum (richiamato dal secondo periodo dell'ulti- mo comma dell'art. 1667 c.c. e dall'art. 1460 c.c.), anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta (v. Cass. 4446/2012
e Cass. 9333/2004, nonché, proprio con riferimento ad un'opposizione a decreto ingiunti- vo, Cass. 20546/2019), sempre che i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (v. Cass.
24400/2015).
In altri termini, l'art. 1667 c.c. specifica che il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro ses- santa giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. Ciò IGnifi- ca che il committente convenuto per il pagamento del corrispettivo non ha possibilità di op- porre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimplenti non est adimplen- dum", se i vizi o le difformità non siano stati denunciati nei tempi previsti. L'eventuale tar- dività della denuncia dei vizi, tuttavia, non può essere rilevata d'ufficio ma deve essere ri- tualmente e tempestivamente eccepita dall'appaltatore (v. Cass. 6077/88, Cass. 4531/86 e
Cass. 3879/81).
Sotto tale profilo occorre rilevare che, avendo l'appaltatore tempestivamente eccepito la de- cadenza del committente dalla garanzia disposta dall'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, in- combe su questi l'onere di dimostrare di averli, invece, tempestivamente denunziati (Cass.
10412/1997, rv. 509155), ciò perché tale denuncia è una condizione dell'azione di respon- sabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore (vedi Cass. 2000 n. 8187).
14 Ebbene, nel caso di specie la scoperta dei vizi è stata di poco successiva alla consegna dell'opera, pacificamente avvenuta nel giugno 2019; è, infatti, la stessa parte opponente che dà conto del fatto che “in data 25 luglio 2019, giunta all'Isola d'Elba, ebbe a constatare che i lavori effettuati erano totalmente inadeguati essendo la recinzione costruita dalla
[...]
totalmente instabile, mal fatta, del tutto precaria e inadeguata alle sue Parte_3 eIGenze” e che comunque “dopo oltre un anno, ebbe a replicare e contestare la diffida di controparte” (cfr. atto di citazione pag. 4).
Lo scrivente Giudicante ritiene che parte opponente – che nel proprio atto introduttivo ha affermato che “già a luglio ebbe a contattare la per chiedere la rimo- Controparte_1 zione della recinzione, data la totale inconsistenza dei lavori svolti” (v. atto di citazione pag. 4) - non abbia fornito in giudizio compiuta dimostrazione di aver tempestivamente de- nunciato a gli asseriti vizi della recinzione oggetto del giudizio de quo Controparte_1
entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta degli stessi (decorrenti, dunque, da fine lu- glio).
Infatti, parte opponente – la quale, si noti, ha mancato di produrre sia le memorie integrati- ve sia elementi probatori a sostegno della propria contestazione – si è limitata ad allegare delle foto ritraenti la recinzione malmessa (doc. 2 di parte opponente) e una foto attestante una lettera scritta a mano presumibilmente dalla stessa in persona (v. doc. 3 di parte oppo- nente) e nulla più. Tali prove documentali, tuttavia, sono del tutto inconferenti nonché ge- neriche atteso che, per quanto attiene alle foto allegate, queste non recano alcuna indicazio- ne in merito all'orario, alla data e al luogo;
stessa considerazione si può muovere in rela- zione alla lettera scritta da per replicare alla diffida di controparte che nulla Parte_1
prova in ordine alla tempestiva denunzia degli asseriti vizi da cui sarebbe stata affetta la re- cinzione, data la mancanza, anche in questo caso, quantomeno dell'indicazione della data.
Sicché, alla luce delle emergenze istruttorie e considerata l'irrimediabile tardività della de- nuncia dei vizi da parte della committente/odierna opponente (denuncia, peraltro, non sup- portata dal benchè minimo elaborato/consulenza tecnica di parte che avesse potuto in ipote- si dare supporto tecnico allegatorio alle generiche contestazioni attoree), lo scrivente Giudi- cante ritiene che nel caso concreto non possa trovare applicazione la normativa di cui all'art. 1460 c.c.
15 Superata tale contestazione, si rileva come parte opponente non abbia in concreto assolto l'onere probatorio su di essa gravante e dunque non abbia di fatto dimostrato alcuna circo- stanza modificativa, impeditiva o estintiva dell'altrui pretesa.
Merita, infine, sottolineare ad abundatiam che sebbene all'udienza del 10 luglio 2024 il le- gale di parte opposta avesse rinunciato all'interrogatorio formale di (ammesso Parte_1 dallo scrivente Giudicante all'udienza del 2 novembre 2023) lo stesso sarebbe stato comun- que da considerarsi deserto (con le note conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c.) non essendo- vi agli atti prova della impossibilità dell'opponente a presenziare alla precedente udienza atteso che la documentazione medica allegata alla nota di deposito del 4 luglio 2024 non avrebbe giustificato la sua assenza con riferimento specifico all'udienza del 12 giugno 2024
(calendarizzata per l'espletamento dell'interpello della IG.ra ). Pt_1
Ad ogni modo, avendo l'opponente rinunciato all'interpello, non potranno ovviamente ri- cavarsi le conseguenze a livello probatorio di cui all'art. 232 c.p.c.
Alla luce di quanto sinora esposto, sussiste la pretesa creditoria della Controparte_1
opposta nei confronti di così come cristallizzata nel decreto ingiuntivo oggetto Parte_1 di opposizione e confermata dall'istruttoria espletata nel presente giudizio a cognizione piena.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 avuto ri- guardo ai valori medi dello scaglione di riferimento (tra € 5.200,00 e € 26.000,00) previsti per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria ed i valori massimi2 per la fase decisionale
(tenendo conto della condotta processuale dell'opponente la quale non ha aderito alla pro- posta conciliativa giudiziale formulata ex art. 185 bis c.p.c. all'udienza del 12 giugno 2024
– id est, corresponsione da parte dell'opponente alla parte opposta a titolo transattivo
16 dell'importo omnicompensivo di € 5.000,00 nonché corresponsione, a titolo di contributo spese legali, dell'importo omnia di € 1.000,00 con rinuncia dell'opposta ad avvalersi del d.i. oggetto di opposizione - limitandosi ad allegare, senza in alcun modo provare, di versare in una “condizione economica estremamente precaria” e di fare a stento “fronte alle spese re- lative alla propria sussistenza”), tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore e del- la natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
Per ultimo non si ravvisano gli estremi per condannare parte opponente alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non essendo dimostrato il dolo e/o la colpa grave nell'introdurre il presente giudizio di opposizione, ancorché sia stata fatta valere giudizialmente una pretesa che si è rivelata totalmente infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
105/2022 (R.G. 266/2022) emesso dal Tribunale di Livorno in data 31 gennaio 2022
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente giudizio di opposizione in favore della parte opposta
[...]
che si liquidano in euro 5.928,00 (di cui € 919,00 per la fase studio;
CP_1
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€
2.552,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre al rimborso forfettario spese ge- nerali (15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 19 maggio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ed invero, l'imposizione di un duplice onere di eccezione, prima dell'ammissione e dopo l'assunzione del mezzo cionondimeno ammesso si spiega non soltanto in ragione dell'impossibilità logica di configurare un'eccezione di nullità di un atto di là da venire, sicché «una eccezione d'incapacità a testimoniare … non in- clude l'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposi- zione» (Cass. 19 agosto 2014, n. 18036), ma, soprattutto, a tutela dell'interesse della stessa parte che abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, la quale, pure oppostasi inizialmente all'ammissione della testimonianza, deve essere posta in condizione di valutare l'esito dell'assunzione, che ben potrebbe rivelarsi ad essa favorevole (Cass. 15 febbraio 2018, n. 3763; Cass. 19 settembre 2013, n. 21443; Cass. 23 maggio 2013, n. 12784), situazione, quest'ultima, del tutto distinta da quella prima ricordata della parte che abbia te- nuto in serbo l'eccezione di incapacità per giocare in extremis la carta della nullità secundum eventum. Pertan- to, “ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ov- vero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, de- terminandosi altrimenti la sanatoria della nullità” (così Sez. U., Sentenza n. 9456 del 06/04/2023). 2 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03; da ulti- mo, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 - 01).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1315/2022 promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1 Paolo Ballirano (c.f. ) presso il cui studio in Roma, Viale Liegi n. 28 ha C.F._2 eletto domicilio
Attrice opponente contro
con sede in Bologna, via Azzo Gardino n. 9 (P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore IGnora (C.F. P.IVA_1 CP_2
nata a [...], il [...], e ivi residente, via G. C.F._3
Varanini 9, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Lottini presso il cui studio sito in Porto- ferraio (LI), Via Leone Damiani n. 12 è elettivamente domiciliata
Convenuta opposta
Oggetto: appalto – opposizione a d.i. (D.I. n. 105/2022 emesso dal Tribunale di Livor- no in data 31 gennaio 2022 – R.G. 266/2022)
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 30 gennaio 2025.
Per parte opponente Parte_1
“La Signora si riporta agli atti del procedimento ed insiste per l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni già rassegnate chiedendo il rigetto delle domande svolte da parte opposta e la revoca
1 del decreto ingiuntivo.
Insiste per le richieste formulate in atti e, in ogni caso, che la causa venga trattenuta in decisione e che vengano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.”
Per parte convenuta opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza disattesa
e reietta, previa ogni occorrente declaratoria, rigettare l'opposizione in atti unitamente ad ogni e conseguente domanda, dichiarando controparte decaduta dalla denuncia dei vizi per non averli de- nunziati nei termini di legge, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 105/2022 datato 28 gennaio 2022 - RG n. 266/2022 emesso dal Tribunale di Livorno, nella persona del Dott. Nannipie- ri o, in ogni caso, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un contratto di appalto ex artt.
1655 e ss. c.c. e accertare altresì il diritto della al pagamento dei lavori Controparte_1 eseguiti, nella misura di € 6.540,60 ovvero in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giu- stizia a seguito dell'espletanda istruttoria e per l'effetto condannare la IGnora al pa- Parte_1 gamento di detta somma, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo, unitamente alla rifusio- ne delle spese e degli onorari della procedura di ingiunzione e dell'assistenza stragiudiziale presta- ta, ovvero in quella somma maggiore o minore che risulterà dagli atti di causa, con vittoria di tutte le spese e competenze di lite, ivi compreso il rimborso di eventuali spese di C.T.U. e di C.T.P., an- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. di seguito, per brevità, an- Controparte_1 che solo “ o ) ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Controparte_1 CP_3
ingiungersi ad l'importo di euro 6.540,60 oltre interessi e spese di pro- Parte_1
cedura allegando quanto segue: - che nel giugno 2018 le aveva affidato la Parte_1
realizzazione di opere esterne relative all'immobile sito in Portoferraio (LI), Via Colle Re- ciso n. 94 (“segnatamente la realizzazione di una recinzione, in parte fornita direttamente dalla ditta e in parte presente sul posto, con le specifiche meglio individuate nel computo metrico che si allega”); - che le comunicazioni tra la committente e la ditta appaltatrice sa- rebbero avvenute prevalentemente tramite messaggistica (testo e file audio) WhatsApp;
- che in particolare la committente avrebbe prestato il proprio assenso al preventivo sottopo- stole di € 6.800,00 + IVA per la realizzazione della recinzione;
- che il lavoro ed il relativo
2 importo sarebbero stati accettati dalla committente;
- che del computo metrico sottoposto alla committente sarebbero state eseguite solo le opere di cui ai punti 1 e 2 avendo la com- mittente rinunciato all'esecuzione dei lavori relativi al “cancello pedonale”; - che le opere sarebbero state eseguite dalla ditta a regola d'arte ed i lavori sarebbero terminati in pochi giorni dall'inizio degli stessi;
- che, nonostante numerosi solleciti (anche a mezzo del legale della ditta appaltatrice), la committente si sarebbe rifiutata di corrispondere il prezzo pattui- to.
Il Tribunale di Livorno, in accoglimento della domanda monitoria, con decreto in- giuntivo n. 105/2022, emesso in data 31 gennaio 2022 (R.G. 266/2022), ingiungeva a di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso “1. la somma Parte_1 di € 6.540,60; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiun- zione liquidate in € 540,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre IVA E C.P.A. ed ol- tre alle successive occorrende”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
contro il predetto decreto ingiuntivo n. 105/2022 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare: respingere eventuali istanze avanzate dalla controparte volte alla concessione della provvi- soria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. nel merito:
- in ragione di quanto eccepito, rilevato e dedotto in narrativa, revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare in ogni caso le domande tutte svolte dalla nei confronti Controparte_1
della Signora in quanto infondate in fatto e in diritto. Parte_1
In ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
A fondamento della domanda l'attrice opponente allegava:
- di aver contattato nel giugno 2019 la per costruire una recinzione per Controparte_1
la sua abitazione e di aver più volte fatto presente alla convenuta opposta che la recinzione avrebbe dovuto essere stabile, ben saldata al terreno e costruita con materiali tali da garan- tirne una durata e tenuta nel tempo in quanto la stessa era proprietaria di un cane di grosse
3 dimensioni, della famiglia dei molossoidi;
- che in data 25 luglio 2019, giunta all'Elba, avrebbe constatato l'inadeguatezza dei lavori effettuati dalla ditta appaltatrice e che la re- cinzione era del tutto instabile, mal fatta e del tutto precaria tanto che la stessa era soggetta a continui cedimenti;
- che già a partire da quella data avrebbe contattato la Controparte_4
facendo presente i vizi da cui era affetta la recinzione e per richiederne la rimozione;
-
[...] che, a seguito dell'inadeguatezza dei lavori, sarebbe stata costretta a rivolgersi ad altre ditte per rifare a perfetta regola d'arte la recinzione;
- l'infondatezza della pretesa creditoria, an- che ai sensi dell'art. 1460 c.c., atteso che le domande di pagamento formulate da CP_5
erano riferite a servizi rispetti ai quali l'odierna opposta si sarebbe resa gravemen-
[...]
te inadempiente;
- che gli importi per i quali ha agito in via monitoria la Controparte_1
apparirebbero comunque errati per eccesso, non trovando alcuna corrispondenza con i com- pensi pattuiti per il servizio contrattualizzato;
- che la documentazione allegata dalla con- troparte posta a fondamento del provvedimento monitorio risulterebbe priva dei presupposti minimi richiesti per la concessione del provvedimento stesso non avendo controparte depo- sitato gli estratti autentici dei libri contabili ove è presente la fattura oggetto della richiesta di pagamento ed avendo, al contrario, depositato la sola fattura elettronica in contrasto con quanto previsto dall'art. 634 c.p.c.; - l'inidoneità delle fatture elettroniche nel presente giu- dizio a cognizione piena a dare prova dell'esistenza del credito.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando l'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza disattesa e reietta, previa ogni occorrente declaratoria, preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione della opposta ingiunzione. Voglia altresì rigettare l'opposizione in atti unitamente ad ogni e conseguente domanda, dichiarando controparte decaduta dalla denuncia dei vizi per non averli denunziati nei termini di legge, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 105/2022 datato 28 gennaio 2022 - RG n. 266/2022 emesso dal Tri- bunale di Livorno, nella persona del Dott. o, in ogni caso, accertare e dichiara- Parte_2
re che tra le parti è intercorso un contratto di appalto ex artt. 1655 e ss. c.c. e accertare al- tresì il diritto della al pagamento dei lavori eseguiti, nella misura di Controparte_1
€ 6.540,60 ovvero in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria e per l'effetto condannare la IGnora al pagamento Parte_1
4 di detta somma, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo, unitamente alla rifusione delle spese e degli onorari della procedura di ingiunzione e dell'assistenza stragiudiziale prestata, ovvero in quella somma maggiore o minore che risulterà dagli atti di causa, con vittoria di tutte le spese e competenze di lite, ivi compreso il rimborso di eventuali spese di
C.T.U. e di C.T.P., anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c..”.
A tal fine la parte opposta deduceva ed eccepiva: i) che nel corso delle comu- Parte_1
nicazioni intervenute via whatsapp fra la stessa e , aveva accettato inequi- Controparte_6
vocabilmente i lavori indicati nel computo metrico (alla stessa inviato tramite whatsapp) al prezzo indicato e che successivamente i lavori si sarebbero limitati ai soli articoli 01 e 02 con esclusione dell'art. 03 (“fornitura e posa cancello pedonale”, doc. 2 di parte convenuta) per espressa rinuncia di parte opponente;
ii) che il lavoro commissionato veniva eseguito in pochissimi giorni e a perfetta regola d'arte; iii) che la recinzione commissionata sarebbe stata composta da una struttura in ferro arrugginita direttamente procurata dalla committen- za (tanto che il ne sconIGliava l'installazione date le pessime condizioni in Controparte_6
cui versava il materiale) mentre la restante parte sarebbe stata fornita direttamente dalla
[...]
e montata a regola d'arte atteso che il , al termine Parte_3 Controparte_6 dell'incarico, aveva verificato personalmente l'esito dei lavori ed attestato la solidità della recinzione;
iv) che parte opponente in ogni caso sarebbe decaduta dalla possibilità di de- nunciare vizi dell'opera in quanto la stessa provvedeva a contestare per iscritto i summen- zionati lavori “dopo oltre 1 anno”, nonostante già nel giugno 2019 la stessa ne avrebbe ve- rificato l'inadeguatezza; v) che la committente avrebbe taciuto al la circostanza CP_1
della caduta (avvenuta pochi giorni dopo la conclusione dei lavori) di un grosso ramo di pi- no sulla recinzione ad opera ultimata e completata;
che il avrebbe ap- Controparte_6
preso tale circostanza da terzi (in particolare da , incaricato dalla IGnora CP_7 [...]
Pt_
di effettuare un sopralluogo sul posto per verificare lo stato di manutenzione alla pine- ta); vi) che il legale dell'opposta avrebbe inviato raccomandata A/R alla committente (doc.
5 di parte opposta) nella quale, benché venisse indicato, per equivoco, l'importo di €
6.558,80 in luogo di € 6.540,60 (l'errore materiale è evidente per il solo fatto che venivano comunque indicate le voci 1 e 2 di cui computo metrico, allegato alla missiva) provvedeva ad indicare adeguatamente il credito vantato dalla appaltatrice ed emessa, di conseguenza, la fattura 122 del 4.11.2021; vii) che la richiamata fattura veniva emessa in formato digitale
5 ed estratta dal Sistema di Interscambio e allegata al ricorso per decreto ingiuntivo anche nel formato .xml; vii) l'idoneità della fattura in formato digitale quale prova documentale ai fini dell'emissione del d.i. opposto atteso che lo SdI genera documenti informatici autentici ed immodificabili che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì
“duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali e, in ragione di que- ste caratteristiche, l'art. 1, comma 3-ter, d.lgs. 127/2015 avrebbe previsto per i soggetti ob- bligati ad emetterle in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio l'esonero dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 d.P.R. 633/1972.
All'udienza del 17 novembre 2022 il precedente Giudice assegnatario del fascicolo (Dott.
Luigi Nannipieri), a fronte dell'esperimento nelle more del giudizio del tentativo di nego- ziazione assistita ad opera delle parti, concedeva i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Divenuto medio tempore lo scrivente Giudicante assegnatario del fascicolo (in virtù di va- riazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023), all'udienza del 2 novembre 2023
a) non ammetteva l'istanza di rimessione in termini articolata da parte opponente con note del 31 ottobre 2023 con la quale veniva allegata l'impossibilità del difensore dell'opponente di deposito delle memorie istruttorie per “un guasto al dispositivo per la firma digitale” il quale sarebbe stato “disponibile solo a luglio 2023, con termini abbondantemente scaduti”
(e ciò sulla scorta della seguente motivazione: “In via preliminare l'istanza di rimessione in termini avanzata da parte opponente con note del 31 ottobre 2023, oltre a non essere tem- pestivamente presentata, merita reiezione atteso che il procuratore non ha documentato
l'oggettiva impossibilità non imputabile allo stesso di depositare le memorie istruttorie con conseguente decadenza dalla prova sia diretta che contraria”); b) ammetteva le prove orali articolate da parte opposta rinviando per l'audizione dei testi – e per l'esperimento dell'interrogatorio formale dell'opponente a cui parte opposta ha successivamente rinuncia- to – all'udienza del 14 febbraio 2024.
Con decreto del 3 gennaio 2024 il Giudicante disponeva il rinvio della causa all'udienza del
12 giugno 2024 a fronte delle istanze di differimento articolate dalle parti e in questa data veniva escusso il teste di parte opposta (Socio della Costruzioni Ferri- Controparte_6 ni e all'epoca dei fatti impiegato tecnico della predetta ditta).
Istruita a mezzo prove documentali e tramite escussione del suindicato dichiarante, all'udienza del 30 gennaio 2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la
6 causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di re- plica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, deve darsi atto dell'inammissibilità dell'eccezione di incapacità a te- stimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. del teste di parte opposta , sollevata Controparte_6
da parte opponente per la prima volta nella comparsa conclusionale del 31 marzo 2025.
Com'è noto, infatti, «l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimo- niare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova» (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite, sent. n. 9456 del 2023).
Stante il summenzionato principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, nel caso de quo
l'eccezione di incapacità a testimoniare è inammissibile in quanto non sollevata tempesti- vamente e non può predicarsi in alcun modo la nullità della prova orale espletata (nullità, invero, non eccepita dall'opponente). Ciò in ossequio alla nota imposizione del duplice onere di eccezione, prima dell'ammissione e dopo l'assunzione del mezzo cionondimeno ammesso1.
2. Sempre in via preliminare è appena il caso di richiamare il principio pacifico per cui il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve affrontare e decidere il merito,
e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo
7 una pronuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali.
Ed invero, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posi- zione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudi- zio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di riparti- zione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una do- manda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (cfr. Cass. n. 5754 del 2009; Cass. n. 15339 del 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis, anche nel- le rispettive motivazioni, Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 21466 del 2016; Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003). In altri termini, spetta alla par- te opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza del titolo e l'ammontare del saldo a debito) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto, l'invalidità o l'inefficacia del rapporto o l'esistenza di circostanze impeditive, mo- dificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giu- dizio).
2.1 Ciò premesso, l'opposizione a d.i. formulata da merita integrale reie- Parte_1
zione, risultando, per contro, fondate le ragioni di credito di sulla Controparte_1
scorta della seguente motivazione.
Ad avviso del Tribunale, ha adeguatamente dato prova del proprio cre- Controparte_1
dito relativo alla realizzazione della recinzione in favore di parte opponente richiamata nel- la fattura depositata nel giudizio monitorio (doc. 6 di parte opposta).
2.2 Orbene, premesso che ai sensi del novellato art. 634 comma 2 c.p.c. (così come modifi- cato dal c.d. “correttivo Cartabia” D. Lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall' costituiscono prova scritta idonea ai fini Controparte_8
8 dell'emissione del decreto ingiuntivo (con conseguente infondatezza della doglianza dell'opponente in parte qua), deve darsi atto che nel caso che ci occupa, con l'opposizione a decreto ingiuntivo – emesso per la somma di euro 6.540,60, quale saldo fattura dei lavori per la realizzazione della recinzione nell'immobile sito in Portoferraio, Via Colle Reciso n.
94 – l'opponente ha contestato la sussistenza dei presupposti per la sua emissione, con ri- guardo all'incertezza del credito, essendo stato quantificato con atto unilaterale della ditta appaltatrice (fattura n. 122 del 4.11.2021, doc. 6 di parte opposta).
Sul punto, per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, le fatture, poste alla base della richiesta di decreto ingiuntivo, essendo atti unilaterali, non costituiscono prova certa, anche sul quantum, del credito azionato, in quanto la fattura commerciale, avu- to riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documental- mente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a con- tenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'al- tra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando ta- le rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'e- secuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in rela- zione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenu- to della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel proces- so di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato. (Cass. Civ., sez. II, 05/08/2011, n. 17050; Cass. Civ. 23/06/1997, n.5573).
Sebbene lo scrivente Giudicante sia consapevole di tale orientamento e vi aderisca, ritiene comunque che dalle risultanze istruttorie emerga chiaramente la prova sia dell'esistenza di un contratto di appalto tra le parti sia dell'avvenuto conferimento dell'incarico in capo alla
(sub specie la realizzazione della recinzione) e di conseguenza, Controparte_1 dell'esistenza della relativa pretesa creditoria.
9 Parte opposta, infatti, ha sicuramente dato prova dell'esistenza del titolo (il contratto di ap- palto che, si rammenti, ben può essere validamente concluso anche in forma orale) allegan- do le chat whatsapp intercorse fra le parti stesse dalle quali si evince l'avvenuto conferi- mento dell'incarico da parte di nei confronti della (si leg- Parte_1 Controparte_1 ge, infatti, che in data 12 giugno 2019 il scrisse “Mi scusi per il ritardo Controparte_6 ma se è d'accordo posso far iniziare i lavori oggi stesso. Più tardi le manderò il preventivo ma le anticipo che per la recinzione così come richiesta da sua figlia il costo sarà di 6.800
€ + iva . Rimango in attesa di sua comunicazione” e rispose “Buongiorno, per Parte_1
me va bene poi magari per l'iva ne parliamo. Grazie e buona giornata”, doc. 3 di parte op- posta.).
Per quanto concerne l'utilizzabilità dei messaggi whatsapp quali prove documentali, a scan- so di equivoci, merita rammentare che i messaggi "whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, pos- sono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la con- seguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (cfr. da ultimo Cass. 1254/2025; Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del
27/04/2023).
In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica
(c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che con- tiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppu- re privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose me- desime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del
30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del
14/05/2018).
A ciò si aggiunga che in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradando- le a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi con- cretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fat-
10 tuale e realtà riprodotta (Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 17 febbraio 2015, n.
3122; cfr., in motivazione, Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n.12794; Cass., Sez. III civ., 19.1.2018 n. 1250; Cass., Sez. lav., 2.9.2016 n. 17526 ; Cass., Sez. lav., 17.2.2015 n.
3122). In tal senso, non possono, quindi, ritenersi espressive del dedotto disconoscimento le allegazioni di parte opponente in sede di atto introduttivo nella parte in cui si è limitata a disconoscere le conversazioni avvenute “a mezzo della piattaforma whatsapp” perché “pri- ve di data e contenuto certo” e perché nulla proverebbero, ad avviso della circa Pt_1
l'“accettazione dell'incarico dei pretesi lavori, dell'eventuale preventivo formulato dall'opposta e della corretta esecuzione dei lavori per cui richiede in questa sede il pagamen- to”.
In ogni caso, l'esistenza di un vincolo contrattuale fra le parti è stata confermata altresì dal- le prove orali escusse in corso di causa. In particolare, il teste , rispon- Controparte_6
dendo al capitolo 3 di cui alla 2° memoria di parte opposta (“Vero che le comunicazioni tra la IGnora e la avvenivano via whatsapp, tra l'utenza Parte_1 Controparte_1
telefonica in uso alla IGnora , n. +39 329 4946792 e quella del IGnor Parte_1 CP_6
, n. +39 3356103371, come da chat allegata che le si mostra (doc. 2)” ha ricono-
[...] sciuto la paternità delle suddette conversazioni che gli sono state esibite (“E' vero. Le co- municazioni tra la IG.ra e la avvenivano via wha- Parte_1 Controparte_1 tsapp tra l'utenza telefonica in uso alla IG.ra e la mia utenza telefonica. Ricono- Pt_1 sco la chat Whatsapp che mi viene esibita sub all. 3 di parte opposta”) ed ha confermato anche l'avvenuto conferimento dell'incarico da parte di (“Preciso che sono Parte_1
stato contattato telefonicamente dalla figlia della IG.ra la quale mi chiedeva di Pt_1
fare una recinzione perché la famiglia aveva 1 o 2 cani e dovendo la madre so- Pt_1 praggiungere all'Elba necessitavano di una recinzione (una parte chiusa della proprietà che avevano appena acquistato). Mi sono recato presso i luoghi insieme alla figlia della
, ho visto quello che si doveva fare ed ho fatto un preventivo sommario (€ Pt_1
6.800,00 + iva) trasmettendolo tramite WhatsApp alla IG.ra La IG.ra Parte_1
mi ha autorizzato i lavori sicuramente tramite la chat e forse anche te- Parte_1 lefonicamente ma su quest'ultima circostanza ho qualche dubbio”).
Ad ulteriore comprova del credito preteso e azionato da parte opposta nel giudizio monito- rio la stessa ha prodotto in atti il computo metrico estimativo contenente il prezzo unitario
11 di ogni lavorazione. Ora se è vero come è vero che all'interno di tale documento sono solo riportate tutte le lavorazioni che avrebbero dovuto essere eseguite, i prezzi unitari di cia- scuna opera nonché l'ammontare complessivo dei costi e che detto documento non costitui- sce prova dell'esistenza di un contratto di appalto ed ha valore di semplice traccia indicati- va delle modalità di formazione del prezzo globale, è altresì vero che le prove testimoniali assunte in corso di causa attestano l'esistenza del credito vantato dalla e Controparte_1 il suo ammontare (infatti, a fronte del preventivo di € 6.800,00 + iva inviato tramite wha- tsapp a parte opponente, il teste precisa che “La IG.ra mi Controparte_6 Parte_1
ha autorizzato i lavori sicuramente tramite la chat e forse anche telefonicamente ma su quest'ultima circostanza ho qualche dubbio. Subito dopo alla le sono venuti Parte_1
dei dubbi sul prezzo. Le ho comunque chiesto se era necessario che noi andassimo avanti o meno con i lavori e lei mi ha, per messaggio, autorizzato.”).
La circostanza dell'esistenza di dubbi sul prezzo del preventivo maturati da parte opponente viene altresì confermata dalla conversazione intercorsa con il il 12 giugno Controparte_6
2019 in cui si legge “Mi faccio sentire perché a me già sembrava un eccesso eh fuori da ogni da ogni possibile ipotesi perchè io già l'ho fatta fare a casa mia in montagna e mi è venuta la metà però, ripeto, eh anche meno. Mmm…Mo sto chiedendo qua in giro e mi stanno tutti dicendo che è un prezzo mmm bello altino insomma. Mo ripeto io c'ho un'urgenza e e va bene, però per favore se mi manda la distinta perché di manodopera non me rendo conto ma di materiale lo sappiamo perché, come lei sa mio genere fa anche que- sto solo che un c'ha tempo di venirla a fa'. E… ecco. Almeno me do una regolata perché sinceramente mi sembra veramente tanto. Ripeto. Io l'ho fatto fare per un terreno molto più grande a casa mia in montagna e.. non è venuta sta cifra. Le ripeto forse la metà. Io
c'ho un'emergenza e però non vorrei…è insomma comunque cerchi di capire e mi faccia sapere. La ringrazio.” (doc. 8 di parte opposta).
Nonostante tali perplessità, comunque, autorizzò in ogni caso la prosecuzione Parte_1 di detti lavori (“Si ha ragione, ci dovevo pensare prima ma mi sono informata adesso e queste sono le rispose che mi hanno dato. Vada pure avanti e ci vediamo all'Elba, buona giornata.).
Non solo, ma in realtà la prova dell'effettivo conferimento dell'incarico e dell'ammontare complessivo del credito preteso da parte opposta la si ricava, a contrario, dalla rinuncia
12 formulata dall'opponente alla fornitura e posa in opera del cancello pedonale quantificato come da preventivo in circa € 900,00 (doc. 2 di parte opposta).
Tale circostanza risulta confermata dalle prove documentali in atti, fra cui, di nuovo, le chat whatsapp intercorse fra le parti (si veda in particolare doc. 9 di parte opposta allegato
00000028-AUDIO-2019-06-18-07-41-46.opus che qui si trascrive “visto che non è riuscito
a realizzare il cancello pedonale per mancanza di tempo, mi rendo conto, la cosa mi va a fagiolo nel senso che possiamo evitarcelo tanto non è fondamentale […] che io sincera- mente quasi 900 euro per un cancelletto pedonale me li risparmio volentieri”).
La deposizione del teste resa sul capitolo 4 di cui alla 2° memoria di parte Controparte_6 opposta (“Vero che la IGnora inviava al IGnor il seguente Parte_1 Controparte_6 messaggio vocale, che le si fa ascoltare (doc. 9)”) va ulteriormente a comprovare tale cir- costanza in quanto il predetto dichiarante, della cui attendibilità stante la chiarezza e linea- rità del narrato non si ha motivo di dubitare, ha avuto modo di rispondere: “Confermo. Ri- conosco la voce della IG.ra . Il messaggio vocale che ho appena ascoltato si Parte_1 riferisce alla volontà della IG.ra di soprassedere all'esecuzione dei lavori Parte_1
relativi alla fornitura e posa in opera del cancello pedonale quantificato come da preventi- vo in circa € 900,00”.
Pertanto, per quanto sin qui esposto, emerge che l'opposta ( , ha provato Controparte_1 la fonte negoziale (il contratto di appalto) del suo diritto a percepire l'importo azionato in via monitoria di cui alla fattura n. 122 del 4.11.2021 (doc. 6 di parte opposta) e la sussisten- za del proprio credito atteso che dalla documentazione prodotta in atti e dalle prove testi- moniali assunte in corso di causa è possibile individuare le lavorazioni commissionatele dall'odierna opponente, anche con riferimento alla loro tipologia e quantità.
Quanto invece a parte opponente sulla stessa gravava l'onere di provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa creditoria.
Nel caso de quo, in relazione all'esecuzione dei lavori appaltati (sub specie “la realizzazio- ne di una recinzione in parte fornita direttamente dalla ditta e in parte presente sul posto”,
v. doc. 1 di parte opposta) l'odierna opponente sollevava alcune contestazioni da valutarsi alla stregua dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata dalla stessa.
La ratio della norma testè richiamata è da rinvenirsi, come noto, nella eIGenza di prevenire una situazione di squilibrio economico a danno di una parte a causa dell'inadempimento
13 dell'altra, per cui il presupposto di operatività dell'eccezione è che sussista un nesso di cor- rispettività e proporzionalità tra la prestazione non adempiuta e quella di cui sia stato rifiu- tato l'adempimento.
Viene in rilievo, a questo punto, l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli artt.
1667, 1668 e 1669 c.c. integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'ope- ra sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può - al fine di paralizzare integral- mente o parzialmente la pretesa avversaria - opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum (richiamato dal secondo periodo dell'ulti- mo comma dell'art. 1667 c.c. e dall'art. 1460 c.c.), anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta (v. Cass. 4446/2012
e Cass. 9333/2004, nonché, proprio con riferimento ad un'opposizione a decreto ingiunti- vo, Cass. 20546/2019), sempre che i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (v. Cass.
24400/2015).
In altri termini, l'art. 1667 c.c. specifica che il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro ses- santa giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. Ciò IGnifi- ca che il committente convenuto per il pagamento del corrispettivo non ha possibilità di op- porre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimplenti non est adimplen- dum", se i vizi o le difformità non siano stati denunciati nei tempi previsti. L'eventuale tar- dività della denuncia dei vizi, tuttavia, non può essere rilevata d'ufficio ma deve essere ri- tualmente e tempestivamente eccepita dall'appaltatore (v. Cass. 6077/88, Cass. 4531/86 e
Cass. 3879/81).
Sotto tale profilo occorre rilevare che, avendo l'appaltatore tempestivamente eccepito la de- cadenza del committente dalla garanzia disposta dall'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, in- combe su questi l'onere di dimostrare di averli, invece, tempestivamente denunziati (Cass.
10412/1997, rv. 509155), ciò perché tale denuncia è una condizione dell'azione di respon- sabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore (vedi Cass. 2000 n. 8187).
14 Ebbene, nel caso di specie la scoperta dei vizi è stata di poco successiva alla consegna dell'opera, pacificamente avvenuta nel giugno 2019; è, infatti, la stessa parte opponente che dà conto del fatto che “in data 25 luglio 2019, giunta all'Isola d'Elba, ebbe a constatare che i lavori effettuati erano totalmente inadeguati essendo la recinzione costruita dalla
[...]
totalmente instabile, mal fatta, del tutto precaria e inadeguata alle sue Parte_3 eIGenze” e che comunque “dopo oltre un anno, ebbe a replicare e contestare la diffida di controparte” (cfr. atto di citazione pag. 4).
Lo scrivente Giudicante ritiene che parte opponente – che nel proprio atto introduttivo ha affermato che “già a luglio ebbe a contattare la per chiedere la rimo- Controparte_1 zione della recinzione, data la totale inconsistenza dei lavori svolti” (v. atto di citazione pag. 4) - non abbia fornito in giudizio compiuta dimostrazione di aver tempestivamente de- nunciato a gli asseriti vizi della recinzione oggetto del giudizio de quo Controparte_1
entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta degli stessi (decorrenti, dunque, da fine lu- glio).
Infatti, parte opponente – la quale, si noti, ha mancato di produrre sia le memorie integrati- ve sia elementi probatori a sostegno della propria contestazione – si è limitata ad allegare delle foto ritraenti la recinzione malmessa (doc. 2 di parte opponente) e una foto attestante una lettera scritta a mano presumibilmente dalla stessa in persona (v. doc. 3 di parte oppo- nente) e nulla più. Tali prove documentali, tuttavia, sono del tutto inconferenti nonché ge- neriche atteso che, per quanto attiene alle foto allegate, queste non recano alcuna indicazio- ne in merito all'orario, alla data e al luogo;
stessa considerazione si può muovere in rela- zione alla lettera scritta da per replicare alla diffida di controparte che nulla Parte_1
prova in ordine alla tempestiva denunzia degli asseriti vizi da cui sarebbe stata affetta la re- cinzione, data la mancanza, anche in questo caso, quantomeno dell'indicazione della data.
Sicché, alla luce delle emergenze istruttorie e considerata l'irrimediabile tardività della de- nuncia dei vizi da parte della committente/odierna opponente (denuncia, peraltro, non sup- portata dal benchè minimo elaborato/consulenza tecnica di parte che avesse potuto in ipote- si dare supporto tecnico allegatorio alle generiche contestazioni attoree), lo scrivente Giudi- cante ritiene che nel caso concreto non possa trovare applicazione la normativa di cui all'art. 1460 c.c.
15 Superata tale contestazione, si rileva come parte opponente non abbia in concreto assolto l'onere probatorio su di essa gravante e dunque non abbia di fatto dimostrato alcuna circo- stanza modificativa, impeditiva o estintiva dell'altrui pretesa.
Merita, infine, sottolineare ad abundatiam che sebbene all'udienza del 10 luglio 2024 il le- gale di parte opposta avesse rinunciato all'interrogatorio formale di (ammesso Parte_1 dallo scrivente Giudicante all'udienza del 2 novembre 2023) lo stesso sarebbe stato comun- que da considerarsi deserto (con le note conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c.) non essendo- vi agli atti prova della impossibilità dell'opponente a presenziare alla precedente udienza atteso che la documentazione medica allegata alla nota di deposito del 4 luglio 2024 non avrebbe giustificato la sua assenza con riferimento specifico all'udienza del 12 giugno 2024
(calendarizzata per l'espletamento dell'interpello della IG.ra ). Pt_1
Ad ogni modo, avendo l'opponente rinunciato all'interpello, non potranno ovviamente ri- cavarsi le conseguenze a livello probatorio di cui all'art. 232 c.p.c.
Alla luce di quanto sinora esposto, sussiste la pretesa creditoria della Controparte_1
opposta nei confronti di così come cristallizzata nel decreto ingiuntivo oggetto Parte_1 di opposizione e confermata dall'istruttoria espletata nel presente giudizio a cognizione piena.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 avuto ri- guardo ai valori medi dello scaglione di riferimento (tra € 5.200,00 e € 26.000,00) previsti per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria ed i valori massimi2 per la fase decisionale
(tenendo conto della condotta processuale dell'opponente la quale non ha aderito alla pro- posta conciliativa giudiziale formulata ex art. 185 bis c.p.c. all'udienza del 12 giugno 2024
– id est, corresponsione da parte dell'opponente alla parte opposta a titolo transattivo
16 dell'importo omnicompensivo di € 5.000,00 nonché corresponsione, a titolo di contributo spese legali, dell'importo omnia di € 1.000,00 con rinuncia dell'opposta ad avvalersi del d.i. oggetto di opposizione - limitandosi ad allegare, senza in alcun modo provare, di versare in una “condizione economica estremamente precaria” e di fare a stento “fronte alle spese re- lative alla propria sussistenza”), tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore e del- la natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
Per ultimo non si ravvisano gli estremi per condannare parte opponente alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non essendo dimostrato il dolo e/o la colpa grave nell'introdurre il presente giudizio di opposizione, ancorché sia stata fatta valere giudizialmente una pretesa che si è rivelata totalmente infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
105/2022 (R.G. 266/2022) emesso dal Tribunale di Livorno in data 31 gennaio 2022
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente giudizio di opposizione in favore della parte opposta
[...]
che si liquidano in euro 5.928,00 (di cui € 919,00 per la fase studio;
CP_1
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€
2.552,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre al rimborso forfettario spese ge- nerali (15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 19 maggio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ed invero, l'imposizione di un duplice onere di eccezione, prima dell'ammissione e dopo l'assunzione del mezzo cionondimeno ammesso si spiega non soltanto in ragione dell'impossibilità logica di configurare un'eccezione di nullità di un atto di là da venire, sicché «una eccezione d'incapacità a testimoniare … non in- clude l'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposi- zione» (Cass. 19 agosto 2014, n. 18036), ma, soprattutto, a tutela dell'interesse della stessa parte che abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, la quale, pure oppostasi inizialmente all'ammissione della testimonianza, deve essere posta in condizione di valutare l'esito dell'assunzione, che ben potrebbe rivelarsi ad essa favorevole (Cass. 15 febbraio 2018, n. 3763; Cass. 19 settembre 2013, n. 21443; Cass. 23 maggio 2013, n. 12784), situazione, quest'ultima, del tutto distinta da quella prima ricordata della parte che abbia te- nuto in serbo l'eccezione di incapacità per giocare in extremis la carta della nullità secundum eventum. Pertan- to, “ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ov- vero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, de- terminandosi altrimenti la sanatoria della nullità” (così Sez. U., Sentenza n. 9456 del 06/04/2023). 2 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03; da ulti- mo, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 - 01).