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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA All'udienza del 10 aprile 2025, la dott.ssa Emanuela Lo Presti, Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Messina, viene chiamata la causa iscritta al n. 222/2020 R.G., promossa da
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Messina, via Camiciotti n. 102, presso lo studio dell'avv. Stefania Arizia, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ruggiero e dall'avv. Marco Di Rienzo, giusta procura in atti, appellante contro (C.F. ), elettivamente E_ C.F._1 domiciliato in Messina, via San Filippo Bianchi n. 54, presso lo studio dell'avv. Antonio Cardile, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1711/2019 del Giudice di Pace di
Messina – trasporto. Sono comparsi S. Rizzo in sostituzione dell'avv. M. Di Rienzo e avv. A. Cardile i quali si riportano in atti e chiedono la decisione. All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia In nome del popolo italiano SENTENZA
In fatto ed in diritto Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data il 17 gennaio 2020, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1711/2019 Parte_1 emessa in data 06 dicembre 2019 in esito al procedimento n. 2019/2019 R.G., con la quale il Giudice di Pace di Messina, in accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti da , l'ha condannata al pagamento della somma di € 250,00, oltre E_ interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni subiti per il ritardo del volo AZ433 del 02 gennaio 2017 sulla tratta Monaco-Catania. A sostegno dell'azione, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per avre riconosciuto la fondatezza della pretesa azionata nei suoi confronti in quanto, risultando sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. n. 347 del 23 dicembre 2003 (aperta in data 2.5.2017, come risulta dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e dalla sentenza del Tribunale di
Civitavecchia n. 17/2017 del 11 maggio 2017, in atti), il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'improponibilità in forma ordinaria di qualsiasi domanda tesa alla tutela di un (presunto) diritto di credito, tutelabile esclusivamente presso il Tribunale fallimentare. Con l'unico motivo di appello posto a sostegno del presente giudizio, l'appellante ha quindi censurato l'omessa applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 18 del D.lgs n. 270/1999 e dell'art. 52 L. Fall., con conseguente improcedibilità della domanda azionata nelle forme ordinarie.
, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito preliminarmente E_
l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace pronunciata secondo equità e, nel merito, ha contestato le censure mosse all'impugnata sentenza chiedendone, pertanto, la conferma. In assenza di ulteriore attività istruttoria, precisate le conclusioni, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione. L'appello è fondato e deve essere accolto. Preliminarmente, avuto riguardo all'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., «il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile». Ne consegue che, nelle controversie che non superano il suddetto valore, la relativa sentenza è da considerare sempre pronunciata secondo equità ai sensi del menzionato articolo, ancorché il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità (cfr. ex multis Cass. 19 gennaio 2021, n. 769). Fanno eccezione le sentenza pronunciate in materia di contratti di conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. ovvero i contratti c.d. di massa quale è invero quello ricorrente nella specie. Al riguardo, la Corte di cassazione ha statuito che “la sentenza resa dal Giudice di pace è stata pronunciata correttamente secondo diritto, atteso che quella incardinata dal viaggiatore era una controversia relativa a contratto di massa (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 11 maggio 2010, n. 11361, Rv. 61336301; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 luglio 2013, n. 17080, Rv.
62767801, ambedue concernenti un contratto di trasporto aereo, ma con principio poi esteso a quello ferroviario da Cass. Sez. 3, sent. 25 gennaio 2012, n. 1024, Rv. 621156- 01)” (cfr. Cass., Sez. III, 10.5.2023, n. 12611). Nel merito deve osservarsi come emerge dagli atti e risulta incontestata la circostanza che, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 02 maggio 2017, è stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. n. 347 del 23 dicembre 2003 (“Legge Marzano”) a carico di e che, in data 17 Parte_1 maggio 2017, con sentenza n. 17/2017 del Tribunale di Civitavecchia, è stato dichiarato lo stato di insolvenza a carico della società appellante (cfr. all. 3 e all. 4 dell'atto introduttivo). Ai sensi dell'art. 18 D.lgs. n. 270/1999, «
1. La sentenza che dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti previsti dagli articoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge fallimentare. Si applica, altresì, nei medesimi limiti che nel fallimento, la disposizione dell'articolo 54, terzo comma, della legge fallimentare.
2. Sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti dall'imprenditore dopo la dichiarazione stessa senza l'autorizzazione del giudice delegato». Alla luce del richiamo operato dalla disposizione di legge all'art. 52 L. Fall., avuto riguardo agli effetti dello stato di insolvenza, quindi, deve farsi applicazione della disciplina che dispone l'assoggettamento al rito speciale fallimentare delle procedure di accertamento dei crediti vantati nei confronti del fallito. La sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza, infatti, produce effetti in parte formalmente coincidenti con quelli prodotti dalla sentenza dichiarativa di fallimento, ma sostanzialmente assimilabili a quelli propri dell'ammissione al concordato preventivo. Tale conclusione trova conferma nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 L. Fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno (Cass. Civ., 4.10.2018 n. 24156; Cass. Civ., 13.8.2008 n. 21565; Cass. Civ., 5.8.2011 n. 17035). Ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve, infatti, essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione (Cass. Civ., 5.8.2011 n. 17035).
La legge stabilisce, quindi, una pressoché integrale sovrapponibilità della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza rispetto al fallimento, almeno per quanto riguarda il piano degli effetti della procedura sulle posizioni dei terzi e, in particolare, dei creditori dell'impresa insolvente. Si tratta, pertanto, di questione non di competenza bensì di rito applicabile. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che «le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito costituiscono questioni attinenti al rito, che non implicano questioni di competenza, quando il tribunale fallimentare coincida con il tribunale ordinario;
pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, bensì, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito» (Cass. Civ., 18.5.2005 n. 10414, relativo al caso di dichiarazione di incompetenza in primo grado a seguito del fallimento di una delle parti intervenuto nel corso del giudizio).
Invero, tale principio trova temperamento unicamente nel caso in cui si sia formato sul punto giudicato interno atteso che, sebbene l'accertamento del credito nei confronti del fallimento sia devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, l'improponibilità della domanda in sede extra fallimentare e la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado di tale vizio va coordinata con il sistema delle impugnazioni e la disciplina del giudicato con la conseguenza che il vizio procedimentale, laddove non dedotto come motivo di gravame, resta superato dall'intervenuto giudicato senza la possibilità di ulteriore deduzione nelle successive fasi del giudizio (Cass. Civ., 21.1.2014 n. 1115). La preclusione, posta dall'art. 52 L. Fall., di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endofallimentare, trovando la sua ragione di essere nel carattere di indefettibile unitarietà della realizzazione del concorso in vista dell'attuazione della par condicio creditorum, non è, peraltro, limitata alle posizioni dei creditori che, qualificabili come concorsuali al momento della dichiarazione del fallimento, diventano concorrenti per effetto del riconoscimento del loro credito ad opera degli organi fallimentari, ma si applica anche ad ogni pretesa creditoria successivamente insorta e suscettibile di soddisfacimento sul patrimonio del fallito o del soggetto sottoposto ad amministrazione straordinaria, come nel caso di specie. Rispetto a tali domande opera, infatti, la regola della improcedibilità o improseguibilità per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare. Da ciò discende che, come correttamente rilevato dall'appellante, la pretesa azionata da con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado doveva E_ necessariamente farsi valere in sede concorsuale, secondo le regole disciplinanti il concorso nelle competenti sedi. In accoglimento dell'appello la sentenza impugnata va annullata e per l'effetto deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda svolta da nelle E_ forme ordinarie anziché secondo il rito fallimentare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di CP_1
e in favore di
[...] Controparte_2
e liquidate, tenuto conto della natura della
[...] controversia e delle attività svolte, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore fino € 1.100,00 (fase studio, introduttiva e decisoria). Nulla sulle spese del primo grado di giudizio essendo l' Parte_1 in amministrazione straordinaria rimasta contumace.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 222/2020 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone: 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e dichiara l'improcedibilità della domanda svolta da nei confronti di E_
; Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, E_ in favore di RO
, liquidate in € 232,00 per compensi ed
[...]
€ 64,50 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Lo Presti
TRIBUNALE DI MESSINA All'udienza del 10 aprile 2025, la dott.ssa Emanuela Lo Presti, Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Messina, viene chiamata la causa iscritta al n. 222/2020 R.G., promossa da
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Messina, via Camiciotti n. 102, presso lo studio dell'avv. Stefania Arizia, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ruggiero e dall'avv. Marco Di Rienzo, giusta procura in atti, appellante contro (C.F. ), elettivamente E_ C.F._1 domiciliato in Messina, via San Filippo Bianchi n. 54, presso lo studio dell'avv. Antonio Cardile, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1711/2019 del Giudice di Pace di
Messina – trasporto. Sono comparsi S. Rizzo in sostituzione dell'avv. M. Di Rienzo e avv. A. Cardile i quali si riportano in atti e chiedono la decisione. All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia In nome del popolo italiano SENTENZA
In fatto ed in diritto Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data il 17 gennaio 2020, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1711/2019 Parte_1 emessa in data 06 dicembre 2019 in esito al procedimento n. 2019/2019 R.G., con la quale il Giudice di Pace di Messina, in accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti da , l'ha condannata al pagamento della somma di € 250,00, oltre E_ interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni subiti per il ritardo del volo AZ433 del 02 gennaio 2017 sulla tratta Monaco-Catania. A sostegno dell'azione, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per avre riconosciuto la fondatezza della pretesa azionata nei suoi confronti in quanto, risultando sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. n. 347 del 23 dicembre 2003 (aperta in data 2.5.2017, come risulta dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e dalla sentenza del Tribunale di
Civitavecchia n. 17/2017 del 11 maggio 2017, in atti), il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'improponibilità in forma ordinaria di qualsiasi domanda tesa alla tutela di un (presunto) diritto di credito, tutelabile esclusivamente presso il Tribunale fallimentare. Con l'unico motivo di appello posto a sostegno del presente giudizio, l'appellante ha quindi censurato l'omessa applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 18 del D.lgs n. 270/1999 e dell'art. 52 L. Fall., con conseguente improcedibilità della domanda azionata nelle forme ordinarie.
, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito preliminarmente E_
l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace pronunciata secondo equità e, nel merito, ha contestato le censure mosse all'impugnata sentenza chiedendone, pertanto, la conferma. In assenza di ulteriore attività istruttoria, precisate le conclusioni, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione. L'appello è fondato e deve essere accolto. Preliminarmente, avuto riguardo all'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., «il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile». Ne consegue che, nelle controversie che non superano il suddetto valore, la relativa sentenza è da considerare sempre pronunciata secondo equità ai sensi del menzionato articolo, ancorché il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità (cfr. ex multis Cass. 19 gennaio 2021, n. 769). Fanno eccezione le sentenza pronunciate in materia di contratti di conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. ovvero i contratti c.d. di massa quale è invero quello ricorrente nella specie. Al riguardo, la Corte di cassazione ha statuito che “la sentenza resa dal Giudice di pace è stata pronunciata correttamente secondo diritto, atteso che quella incardinata dal viaggiatore era una controversia relativa a contratto di massa (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 11 maggio 2010, n. 11361, Rv. 61336301; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 luglio 2013, n. 17080, Rv.
62767801, ambedue concernenti un contratto di trasporto aereo, ma con principio poi esteso a quello ferroviario da Cass. Sez. 3, sent. 25 gennaio 2012, n. 1024, Rv. 621156- 01)” (cfr. Cass., Sez. III, 10.5.2023, n. 12611). Nel merito deve osservarsi come emerge dagli atti e risulta incontestata la circostanza che, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 02 maggio 2017, è stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. n. 347 del 23 dicembre 2003 (“Legge Marzano”) a carico di e che, in data 17 Parte_1 maggio 2017, con sentenza n. 17/2017 del Tribunale di Civitavecchia, è stato dichiarato lo stato di insolvenza a carico della società appellante (cfr. all. 3 e all. 4 dell'atto introduttivo). Ai sensi dell'art. 18 D.lgs. n. 270/1999, «
1. La sentenza che dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti previsti dagli articoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge fallimentare. Si applica, altresì, nei medesimi limiti che nel fallimento, la disposizione dell'articolo 54, terzo comma, della legge fallimentare.
2. Sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti dall'imprenditore dopo la dichiarazione stessa senza l'autorizzazione del giudice delegato». Alla luce del richiamo operato dalla disposizione di legge all'art. 52 L. Fall., avuto riguardo agli effetti dello stato di insolvenza, quindi, deve farsi applicazione della disciplina che dispone l'assoggettamento al rito speciale fallimentare delle procedure di accertamento dei crediti vantati nei confronti del fallito. La sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza, infatti, produce effetti in parte formalmente coincidenti con quelli prodotti dalla sentenza dichiarativa di fallimento, ma sostanzialmente assimilabili a quelli propri dell'ammissione al concordato preventivo. Tale conclusione trova conferma nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 L. Fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno (Cass. Civ., 4.10.2018 n. 24156; Cass. Civ., 13.8.2008 n. 21565; Cass. Civ., 5.8.2011 n. 17035). Ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve, infatti, essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione (Cass. Civ., 5.8.2011 n. 17035).
La legge stabilisce, quindi, una pressoché integrale sovrapponibilità della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza rispetto al fallimento, almeno per quanto riguarda il piano degli effetti della procedura sulle posizioni dei terzi e, in particolare, dei creditori dell'impresa insolvente. Si tratta, pertanto, di questione non di competenza bensì di rito applicabile. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che «le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito costituiscono questioni attinenti al rito, che non implicano questioni di competenza, quando il tribunale fallimentare coincida con il tribunale ordinario;
pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, bensì, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito» (Cass. Civ., 18.5.2005 n. 10414, relativo al caso di dichiarazione di incompetenza in primo grado a seguito del fallimento di una delle parti intervenuto nel corso del giudizio).
Invero, tale principio trova temperamento unicamente nel caso in cui si sia formato sul punto giudicato interno atteso che, sebbene l'accertamento del credito nei confronti del fallimento sia devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, l'improponibilità della domanda in sede extra fallimentare e la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado di tale vizio va coordinata con il sistema delle impugnazioni e la disciplina del giudicato con la conseguenza che il vizio procedimentale, laddove non dedotto come motivo di gravame, resta superato dall'intervenuto giudicato senza la possibilità di ulteriore deduzione nelle successive fasi del giudizio (Cass. Civ., 21.1.2014 n. 1115). La preclusione, posta dall'art. 52 L. Fall., di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endofallimentare, trovando la sua ragione di essere nel carattere di indefettibile unitarietà della realizzazione del concorso in vista dell'attuazione della par condicio creditorum, non è, peraltro, limitata alle posizioni dei creditori che, qualificabili come concorsuali al momento della dichiarazione del fallimento, diventano concorrenti per effetto del riconoscimento del loro credito ad opera degli organi fallimentari, ma si applica anche ad ogni pretesa creditoria successivamente insorta e suscettibile di soddisfacimento sul patrimonio del fallito o del soggetto sottoposto ad amministrazione straordinaria, come nel caso di specie. Rispetto a tali domande opera, infatti, la regola della improcedibilità o improseguibilità per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare. Da ciò discende che, come correttamente rilevato dall'appellante, la pretesa azionata da con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado doveva E_ necessariamente farsi valere in sede concorsuale, secondo le regole disciplinanti il concorso nelle competenti sedi. In accoglimento dell'appello la sentenza impugnata va annullata e per l'effetto deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda svolta da nelle E_ forme ordinarie anziché secondo il rito fallimentare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di CP_1
e in favore di
[...] Controparte_2
e liquidate, tenuto conto della natura della
[...] controversia e delle attività svolte, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore fino € 1.100,00 (fase studio, introduttiva e decisoria). Nulla sulle spese del primo grado di giudizio essendo l' Parte_1 in amministrazione straordinaria rimasta contumace.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 222/2020 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone: 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e dichiara l'improcedibilità della domanda svolta da nei confronti di E_
; Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, E_ in favore di RO
, liquidate in € 232,00 per compensi ed
[...]
€ 64,50 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Lo Presti