CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 417/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
PU DR, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 545/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932022014539636508 QUOTA CONSORTIL 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932022014539636508 QUOTA CONSORTIL 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n.
2932022014539636508 (doc. 1) notificata il 28/02/2025 (doc. 2), emessa dall'A.d.E.R. Siracusa su incarico del Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa ed avente ad oggetto la “Quota consortile anni 2016 - 2018” per l'importo complessivo di € 26.944,60, richiesto in pagamento al ricorrente nella sua asserita qualità di “erede di Nominativo_1”.
In particolare, il ricorrente ha formulato le seguenti censure:
a) “nullità per inesistenza del piano di classifica e del perimetro di contribuenza;
illiceità ed arbitrarietà della pretesa”, tenuto conto della circostanza che “il Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa non dispone né di un piano di classifica né di un perimetro di contribuenza validamente approvati dalla competente autorità regionale” (v. pag. 2/3 del ricorso);
b) difetto di motivazione: "la cartella impugnata è illegittima e dev'essere altresì annullata in quanto non contiene alcun riferimento agli estremi di approvazione e/o pubblicazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza del Consorzio resistente, né specifica in maniera chiara le ragioni della pretesa. Tale vizio determina un grave difetto di motivazione dell'atto impugnato, che pertanto dev'essere annullato” (v. pag. 3 del ricorso).
2.- Non si è costituita in giudizio A.d.E.R. Siracusa sebbene la notifica dell'atto introduttivo sia regolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Il ricorso è fondato e va accolto.
3.1.- In particolare, il Collegio ritiene fondato, e assorbente, il secondo motivo con cui il ricorrente fa valere il difetto di motivazione, sotto il profilo della “inesistenza del piano di classifica e del perimetro di contribuenza”.
Innanzitutto, va rilevato che anche gli atti dell'agente della riscossione sono soggetti all'obbligo della motivazione, e questo sia per considerazioni di carattere generale, relative proprio all'agente della riscossione, che alle disposizioni di riferimento.
Per quanto riguarda il 1° profilo, va chiarito che – per la possibilità di individuare in capo a esso quelli che sono comunemente ritenuti “indici” di una siffatta natura (struttura e composizione, modalità di istituzione, finalità per le quali è istituito, poteri all'uopo riconosciuti, modalità di finanziamento) – l'Agente della riscossione è sempre e comunque un ente pubblico, riconducibile alla categoria di quelli economici;
come ora semplicemente ribadisce, con riferimento all'Agenzia delle entrate –Riscossione, l'art. 1, comma 3, del
D.L. 22/10/2016 n. 193, che l'ha appunto istituita.
3.2.- Il fatto che l'art. 7, c. 1, della L. 212/2000 faccia riferimento, nel prevedere l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, solo "agli atti dell'Amministrazione finanziaria", è dovuto solo alla circostanza che, (solo) di solito, gli atti del concessionario della riscossione non hanno bisogno di essere motivati, o perché conseguono de plano, e senza discrezionalità anche nella quantificazione, a un obbligo previsto dalla legge, ovviamente noto al contribuente, per cui le somme vengono riscosse direttamente con l'iscrizione a ruolo e l'emissione della conseguente cartella, oppure perché il contribuente ha già ricevuto un provvedimento amministrativo che quell'obbligo concretizzava.
Motivo per il quale la giurisprudenza solitamente afferma che “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212/2000 e dall'art. 3 L. n. 241/90” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., 14/07/2022 n. 22281).
Ma quando questo previo provvedimento non vi sia stato, come nel caso in esame, allora cambia necessariamente la prospettiva, cosicché l'obbligo di motivazione viene affermato anche in capo al concessionario della riscossione.
E infatti, proprio sulla questione descritta Cass. civ., sez. un., 14/05/2010 n. 11722 afferma che “quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, come è nel caso in cui il
Consorzio, ai sensi dell'art. 21 r.d. n. 215 del 1933, procede alla riscossione dei contributi, essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, atto del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità: l'atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7 comma 1 l. n. 212 del 2000 (cosiddetto statuto del contribuente) - sempre che ne siano indicati nella cartella stessa i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione”.
E d'altra parte, ciò ha una precisa logica, perché l'assenza di una specifica motivazione, nella cartella, che abbia come principale riferimento il c.d. "piano di classifica", e le conseguenti modalità di riparto delle spese, impedisce al contribuente di comprendere l'iter logico e giuridico, con riferimento ai presupposti sia di fatto che diritto, mediante il quale il Consorzio è giunto a quantificare la somma richiesta.
Quando quel piano sia stato approvato – e ne venga specificamente dato atto nella cartella, se non allegandolo fornendo quanto meno gli estremi di pubblicazione – l'obbligo di motivazione, e l'onere della prova a carico del Consorzio, possono dirsi assolti.
3.3.- Vale a dire che, come affermato dalla giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, “in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., 08/04/2022 n. 11431.
E Cass. civ., sez. un., 14/05/2010 n. 11722, sopra citata, ha precisato che “quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica " approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza, in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio”.
Ma l'assenza, nella cartella impugnata, di qualsiasi indicazione a riguardo, impedisce ovviamente, sia al contribuente che al Giudice, di verificare la sussistenza dei descritti requisiti, cosicché la cartella non può che essere ritenuta illegittima, perché i dati, in essa contenuti, non attengono a quei requisiti, per cui sono del tutto irrilevanti.
In particolare, la cartella contiene solo l'indicazione degli elementi identificativi dei terreni, i redditi dominicali, gli specifici importi dovuti e le annualità di riferimento, ma senza alcun riferimento al sistema di calcolo del contributo consortile richiesto, con riferimento al citato Piano, cosicché la richiesta risulta incomprensibile.
La circostanza che, nella fattispecie in esame, anche per la cartella non veniva meno l'obbligo di motivazione, rende naturalmente infondata ogni ipotesi di difetto di legittimazione passiva in capo all'AdER.
3.4.- Conclusivamente, il ricorso è fondato e va accolto ed annullato l'atto impugnato siccome riconosciuto illegittimo.
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie e annulla gli atti impugnati.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, nella misura di euro 2.905,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
PU DR, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 545/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932022014539636508 QUOTA CONSORTIL 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932022014539636508 QUOTA CONSORTIL 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n.
2932022014539636508 (doc. 1) notificata il 28/02/2025 (doc. 2), emessa dall'A.d.E.R. Siracusa su incarico del Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa ed avente ad oggetto la “Quota consortile anni 2016 - 2018” per l'importo complessivo di € 26.944,60, richiesto in pagamento al ricorrente nella sua asserita qualità di “erede di Nominativo_1”.
In particolare, il ricorrente ha formulato le seguenti censure:
a) “nullità per inesistenza del piano di classifica e del perimetro di contribuenza;
illiceità ed arbitrarietà della pretesa”, tenuto conto della circostanza che “il Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa non dispone né di un piano di classifica né di un perimetro di contribuenza validamente approvati dalla competente autorità regionale” (v. pag. 2/3 del ricorso);
b) difetto di motivazione: "la cartella impugnata è illegittima e dev'essere altresì annullata in quanto non contiene alcun riferimento agli estremi di approvazione e/o pubblicazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza del Consorzio resistente, né specifica in maniera chiara le ragioni della pretesa. Tale vizio determina un grave difetto di motivazione dell'atto impugnato, che pertanto dev'essere annullato” (v. pag. 3 del ricorso).
2.- Non si è costituita in giudizio A.d.E.R. Siracusa sebbene la notifica dell'atto introduttivo sia regolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Il ricorso è fondato e va accolto.
3.1.- In particolare, il Collegio ritiene fondato, e assorbente, il secondo motivo con cui il ricorrente fa valere il difetto di motivazione, sotto il profilo della “inesistenza del piano di classifica e del perimetro di contribuenza”.
Innanzitutto, va rilevato che anche gli atti dell'agente della riscossione sono soggetti all'obbligo della motivazione, e questo sia per considerazioni di carattere generale, relative proprio all'agente della riscossione, che alle disposizioni di riferimento.
Per quanto riguarda il 1° profilo, va chiarito che – per la possibilità di individuare in capo a esso quelli che sono comunemente ritenuti “indici” di una siffatta natura (struttura e composizione, modalità di istituzione, finalità per le quali è istituito, poteri all'uopo riconosciuti, modalità di finanziamento) – l'Agente della riscossione è sempre e comunque un ente pubblico, riconducibile alla categoria di quelli economici;
come ora semplicemente ribadisce, con riferimento all'Agenzia delle entrate –Riscossione, l'art. 1, comma 3, del
D.L. 22/10/2016 n. 193, che l'ha appunto istituita.
3.2.- Il fatto che l'art. 7, c. 1, della L. 212/2000 faccia riferimento, nel prevedere l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, solo "agli atti dell'Amministrazione finanziaria", è dovuto solo alla circostanza che, (solo) di solito, gli atti del concessionario della riscossione non hanno bisogno di essere motivati, o perché conseguono de plano, e senza discrezionalità anche nella quantificazione, a un obbligo previsto dalla legge, ovviamente noto al contribuente, per cui le somme vengono riscosse direttamente con l'iscrizione a ruolo e l'emissione della conseguente cartella, oppure perché il contribuente ha già ricevuto un provvedimento amministrativo che quell'obbligo concretizzava.
Motivo per il quale la giurisprudenza solitamente afferma che “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212/2000 e dall'art. 3 L. n. 241/90” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., 14/07/2022 n. 22281).
Ma quando questo previo provvedimento non vi sia stato, come nel caso in esame, allora cambia necessariamente la prospettiva, cosicché l'obbligo di motivazione viene affermato anche in capo al concessionario della riscossione.
E infatti, proprio sulla questione descritta Cass. civ., sez. un., 14/05/2010 n. 11722 afferma che “quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, come è nel caso in cui il
Consorzio, ai sensi dell'art. 21 r.d. n. 215 del 1933, procede alla riscossione dei contributi, essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, atto del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità: l'atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7 comma 1 l. n. 212 del 2000 (cosiddetto statuto del contribuente) - sempre che ne siano indicati nella cartella stessa i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione”.
E d'altra parte, ciò ha una precisa logica, perché l'assenza di una specifica motivazione, nella cartella, che abbia come principale riferimento il c.d. "piano di classifica", e le conseguenti modalità di riparto delle spese, impedisce al contribuente di comprendere l'iter logico e giuridico, con riferimento ai presupposti sia di fatto che diritto, mediante il quale il Consorzio è giunto a quantificare la somma richiesta.
Quando quel piano sia stato approvato – e ne venga specificamente dato atto nella cartella, se non allegandolo fornendo quanto meno gli estremi di pubblicazione – l'obbligo di motivazione, e l'onere della prova a carico del Consorzio, possono dirsi assolti.
3.3.- Vale a dire che, come affermato dalla giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, “in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., 08/04/2022 n. 11431.
E Cass. civ., sez. un., 14/05/2010 n. 11722, sopra citata, ha precisato che “quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica " approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza, in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio”.
Ma l'assenza, nella cartella impugnata, di qualsiasi indicazione a riguardo, impedisce ovviamente, sia al contribuente che al Giudice, di verificare la sussistenza dei descritti requisiti, cosicché la cartella non può che essere ritenuta illegittima, perché i dati, in essa contenuti, non attengono a quei requisiti, per cui sono del tutto irrilevanti.
In particolare, la cartella contiene solo l'indicazione degli elementi identificativi dei terreni, i redditi dominicali, gli specifici importi dovuti e le annualità di riferimento, ma senza alcun riferimento al sistema di calcolo del contributo consortile richiesto, con riferimento al citato Piano, cosicché la richiesta risulta incomprensibile.
La circostanza che, nella fattispecie in esame, anche per la cartella non veniva meno l'obbligo di motivazione, rende naturalmente infondata ogni ipotesi di difetto di legittimazione passiva in capo all'AdER.
3.4.- Conclusivamente, il ricorso è fondato e va accolto ed annullato l'atto impugnato siccome riconosciuto illegittimo.
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie e annulla gli atti impugnati.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, nella misura di euro 2.905,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì