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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 743/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
SEVERINI PAOLO, RE
PICCIRILLI DO MA, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2864/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTEST. n. TF9CO1800264 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4409/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente agiva contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno, per l'annullamento dell'atto di contestazione n. TF9CO1800264/2025, notificato in data 13 marzo 2025, relativo all'anno di imposta 2018.
Premetteva che in data 13 marzo 2025 gli veniva notificato l'atto di contestazione n. TF9CO1800264/2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno gli irrogava una sanzione di € 43.426,13 ai sensi degli artt. 9 e 11, co. 1, D.Lgs. n. 472 del 1997; che, in particolare, l'Ufficio riteneva che il contribuente fosse coobbligato al pagamento delle sanzioni già irrogate con avviso di accertamento n. TF9061804342/2024 nei confronti della società Società_1 S.r.l. (di seguito “Società” o “Società_1”) – della quale il sig. Ricorrente_1 era ed è amministratore e socio unico – sull'assunto che quest'ultimo avesse agito per un presunto interesse personale – volto ad un altrettanto presunto arricchimento ingiustificato – nell'ambito delle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti contestate alla società con il suindicato avviso di accertamento;
che avverso l'avviso di accertamento n. TF9061804342/2024 la Società proponeva ricorso avanti questa Corte di Giustizia Tributaria (di seguito, “C.G.T.”) di Primo Grado di Salerno, eccependo la totale illegittimità dell'atto impositivo e di un qualsiasi suo coinvolgimento nel presunto contesto fraudolento;
chiedeva dunque di dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, di annullare l'atto di contestazione sopra specificato, per i seguenti motivi di diritto:
1) Illegittimità dell'impugnato atto di contestazione per infondatezza, nel merito, della pretesa impositiva azionata. Mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio ai fini della dimostrazione della responsabilità della Società_1 in relazione alle presunte operazioni soggettivamente inesistenti: in primo luogo eccepiva l'illegittimità della pretesa sanzionatoria – a titolo di responsabilità solidale – azionata dall'Ufficio nei suoi confronti, per illegittimità derivata dell'avviso di accertamento su cui l'odierno atto di contestazione trova il suo fondamento. Il presente atto impositivo scaturisce dall'avviso di accertamento n. TF9061804342/2024, con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno contestava alla società Società_1 l'utilizzo di fatture asseritamente riconducibili ad operazioni soggettivamente inesistenti per un imponibile complessivo di € 116.975,15, con IVA indebitamente detratta complessiva pari ad € 25.734,51. In relazione a quanto sopra, si riportava alle difese – riportate di seguito – spiegate dalla società nel ricorso proposto avverso il surrichiamato avviso di accertamento n.
TF9061804342/2024, dal quale dipendeva l'odierno atto di contestazione. Eccepiva che la consapevolezza o la conoscibilità da parte della Società_1 del contesto fraudolento in cui si inserivano le operazioni di acquisto poste in essere con i due fornitori (Società_2. e Società_3) non sarebbe stata in alcun modo dimostrata dall'Ufficio, e, in ogni caso, che la Società_1 aveva operato con ordinaria diligenza nei rapporti commerciali. Per la dettagliata esposizione della doglianza, si rimanda alla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, per ragioni di sintesi.
2) Illegittimità dell'impugnato atto di contestazione per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 7, co. 1, L.
n. 212 del 2000: l'impugnato atto di contestazione era illegittimo per violazione dell'art. 7, co. 1, L. n. 212 del 2000, essendo motivato per relationem con rimando ad un atto che, alla data della notifica dell'atto di contestazione, non era stato ancora notificato e, pertanto, era da considerarsi giuridicamente inesistente.
L'Ufficio afferma infatti nella motivazione dell'atto in questa sede impugnato quanto segue: «nel caso di specie, visto che con schema d'atto n. TF9Q1804382/2024, il quale risulta essere in fase di notifica, è stato motivato come il rappresentante legale della società Ricorrente_1 si sia arricchito ingiustificatamente in ragione dei proventi illeciti percepiti dalla realizzazione della frode, e che questo non ha agito nell'interesse della società, per tale ragione si ritiene quest'ultimo persona responsabile in qualità di coobbligato delle sole sanzioni irrogate alla società Società_1 - S.R.L., ai sensi degli artt. 9 e 11 comma 1 del D. Lgs. 472/97 per un importo pari alle sanzioni irrogate alla società in funzione dell'avviso di accertamento n.
TF9061804342/2024». Per stessa ammissione dell'Ufficio, il richiamato schema d'atto non era stato notificato al contribuente alla data di notifica dell'odierno atto di contestazione, né è stato a quest'ultimo allegato, né ne è stato riprodotto il contenuto essenziale, con conseguente violazione dell'art. 7, co. 1, L. n. 212 del 2000. Secondo quest'ultima disposizione infatti «se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati». Ribadiva che l'impugnato atto di contestazione “rimanda” ad un differente atto, il quale non era ancora stato portato a conoscenza del contribuente, non è stato allegato ed il suo contenuto non è stato riprodotto neppure in forma essenziale. La notifica dello schema d'atto è, infatti, avvenuta in data 18 marzo 2025, posteriormente, quindi, alla notifica dell'impugnato atto di contestazione, avvenuta in data 13 marzo 2025. Si insiste, pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, per la declaratoria di illegittimità
e l'annullamento dell'impugnato atto di contestazione per vizio di motivazione per relationem.
3) Illegittimità dell'impugnato atto di contestazione per violazione delle norme di cui agli artt. 9 e 11, co. 1,
D.Lgs. n. 472 del 1997 e per infondatezza, nel merito, della pretesa sanzionatoria con esso azionata. Per
"mero scrupolo difensivo", eccepiva altresì l'illegittimità dell'impugnato atto di contestazione per violazione delle norme di cui agli artt. 9 e 11, co. 1, D.Lgs. n. 472 del 1997 e per infondatezza, nel merito, della pretesa sanzionatoria con esso azionata;
si rinvia alla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, per l'esposizione della censura nel dettaglio.
4) Ius superveniens ed applicazione del principio del favor rei di cui all'art. 3, co. 3, D.Lgs. n. 472 del 1997, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2, D.Lgs. n. 87 del 2024. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, D.Lgs. n. 87 del 2024 per violazione degli artt. 76, 3 e 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU
e all'art. 49 C.D.F.U.E.: In via ulteriormente subordinata invocava l'applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 87 del 2024, con conseguente irrogazione, in applicazione del principio del favor rei di cui all'art. 3, co. 3, D.Lgs. n. 472 del 1997, delle sanzioni amministrative secondo quanto previsto dai novellati artt. 5, co. 4 e 4-bis, e 6, co. 6, D.Lgs. n. 471 del 1997, come modificati dall'art. 2, D.Lgs. n. 87 del
2024, norma che ha sostituito la precedente versione delle disposizioni richiamate, prevedendo una sanzione
“fissa” del 70% in luogo del previgente sistema che contemplava un “minimo” (pari al 90%) ed un “massimo”
(pari al 180%). Precisava che in ordine all'applicazione della novella di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 87 del 2024,
l'art. 5 del medesimo decreto prevede che «le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024», in deroga al principio di retroattività della sanzione più favorevole sancito dall'art. 3, co. 3, D.Lgs. n. 472 del 1997. Ma, a suo avviso, "tale disposizione si appalesa costituzionalmente illegittima sotto molteplici profili" (per la cui dettagliata esposizione, si rimanda, sempre per esigenze di sintesi, alla lettura del ricorso introduttivo).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno, con memoria in cui controdeduceva analiticamente alle doglianze attoree.
Con particolare riferimento alla seconda di tali censure, osservava in particolare: "Con il secondo motivo del ricorso si eccepisce l'Illegittimità dell'impugnato atto di contestazione per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 7, co. 1, L. n. 212 del 2000. In particolare si contesta che il richiamato schema d'atto n.
TF9Q1804382/2024, non era stato notificato al contribuente alla data di notifica del presente atto di contestazione, né è stato a quest'ultimo allegato, né ne è stato riprodotto il contenuto essenziale. Come recentemente ribadito dall'ordinanza n. 1904/2020 della Cassazione, l'articolo citato “non richiede che nell'atto impositivo notificato al contribuente sia riportato il contenuto integrale dell'atto cui si fa rinvio, ma soltanto il suo contenuto “essenziale”, inteso come «l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento» (cfr. Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 9323 del 11/04/2017, Rv. 643954). Va inoltre ricordato che l'obbligo di motivazione impositivo è soddisfatto, ai sensi della disposizione di cui all'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette e, in materia di
IVA, dell'omologo art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972), ogni qualvolta l'Amministrazione, come nel caso di specie, «abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l' “an” ed il “quantum debeatur”» (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n.
9008 del 06/04/2017, Rv. 643644)”. Orbene, nell'atto di contestazione impugnato si specifica che con lo schema d'atto n. TF9Q1804382/2024, in fase di notifica, è stato motivato come il rappresentante legale della società Ricorrente_1 si sia arricchito ingiustificatamente in ragione dei proventi illeciti percepiti dalla realizzazione della frode, e che questo non ha agito nell'interesse della società, per tale ragione si ritiene quest'ultimo persona responsabile in qualità di coobbligato delle sole sanzioni irrogate alla società
Società_1 - S.R.L., ai sensi degli artt. 9 e 11 comma 1 del D. Lgs. 472/97 per un importo pari alle sanzioni irrogate alla società in funzione dell'avviso di accertamento n. TF9061804342/2024. In sostanza della dichiarazione richiamata e non allegata sono stati riprodotti gli elementi – oggetto, contenuto e destinatari – necessari e sufficienti nel provvedimento rinviante così come da art. 7, 1 c., della Legge 212/2000 (Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale) ed art. 42 del DPR 600/1073 (Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale)” (...) Del resto il richiamato schema d'atto n. TF9Q1804382/2024 non solo è conoscibile ma anzi è conosciuto visto che lo stesso ricorrente riconosce di averlo ricevuto in data
18/03/2025".
Seguiva il deposito di memorie illustrative, per il ricorrente, il quale ribadiva le proprie doglianze e replicava alle contrarie argomentazioni, opposte dalla difesa della resistente Agenzia.
Quanto in particolare alla censure circa la "illegittimità dell'impugnato atto di contestazione per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 7, co. 1, L. n. 212 del 2000", rammentava che con il ricorso introduttivo si era eccepita l'illegittimità dell'atto di contestazione per difetto di motivazione, in quanto motivato per relationem mediante rinvio ad un altro atto (schema d'atto n. TF9Q1804382/2024) che, al momento della notifica, non risultava né noto né allegato al contribuente. Osservava che L'Ufficio, nelle controdeduzioni, contestava tale eccezione affermando che la motivazione dell'atto impugnato soddisfaceva le prescrizioni di legge, sostenendo che erano stati riprodotti gli elementi essenziali dello schema d'atto richiamato, così come richiesto dall'art. 7, co. 1, L. n. 212 del 2000 e dall'art. 42, D.P.R. n. 600 del 1973. Inoltre l'Ufficio rilevava che il ricorrente aveva comunque ricevuto lo schema d'atto in data 18 marzo 2025, dimostrandone la conoscenza, e richiamava giurisprudenza secondo cui sarebbe stato sufficiente, ai fini della motivazione per relationem, che l'atto richiamato fosse agevolmente conoscibile dal destinatario. Rilevava che tali argomentazioni non superavano le censure sollevate. In primo luogo, è incontestabile che l'atto di contestazione impugnato rimanda, per la sua motivazione, ad un differente atto amministrativo – lo schema d'atto n. TF9Q1804382/2024 – il quale non era stato notificato al sig. Ricorrente_1 alla data di emissione dell'atto impugnato (come lo stesso Ufficio ammette, definendolo “in fase di notifica” al momento in cui viene richiamato). Inoltre, lo schema d'atto non risulta materialmente allegato all'atto di contestazione notificato al ricorrente, né l'Ufficio afferma il contrario. Ciò pone l'atto impugnato in contrasto diretto con l'art. 7, co. 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, a mente del quale «se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati». Nel caso in esame, nessuna di queste condizioni risulta rispettata dall'Ufficio. Dalla lettura dell'atto di contestazione, infatti, si evince che esso non allega lo schema d'atto richiamato, né riproduce integralmente il contenuto di quest'ultimo. L'Ufficio sostiene di averne riportato gli elementi “necessari e sufficienti”, ma in realtà l'atto impugnato si limita a enunciare le conclusioni cui lo stesso è giunto, senza fornire al contribuente un reale resoconto degli elementi fattuali posti a base di tali conclusioni. In particolare, l'atto afferma che « con lo schema d'atto n. TF9Q1804382/2024, in fase di notifica, è stato motivato come il rappresentante legale della società Ricorrente_1 si sia arricchito ingiustificatamente in ragione dei proventi illeciti percepiti dalla realizzazione della frode, e che questo non ha agito nell'interesse della società, per tale ragione si ritiene quest'ultimo persona responsabile in qualità di coobbligato delle sole sanzioni irrogate alla società Società_1 - S.R.L». Come si nota, vengono richiamati soltanto i concetti finali (l'asserito arricchimento personale illecito e l'azione fuori dall'interesse sociale), dai quali l'Ufficio fa discendere la pretesa responsabilità solidale del sig. Ricorrente_1. Nulla viene però riportato – né nello stralcio sopra citato, né altrove nell'atto – circa i presupposti di fatto che giustificano tali affermazioni. In altre parole, il contribuente si è visto recapitare un atto che lo accusa in sostanza di essersi arricchito a titolo personale tramite una frode fiscale, ma senza che gli venissero contestualmente resi noti gli elementi concreti su cui si basava tale accusa (quali operazioni specifiche, movimentazioni finanziarie, ruoli nella frode, ecc.). Si tratta, con ogni evidenza, di una motivazione meramente apparente: formula il giudizio conclusivo (illecito arricchimento personale, difetto di interesse societario) senza descrivere il perché di tale giudizio. Il fatto che il ricorrente abbia successivamente ottenuto copia dello schema d'atto (solo in data 18 marzo 2025) non sana il vizio originario. La normativa impone che la motivazione dell'atto impositivo sia completa ed esaustiva al momento della sua emanazione, non potendosi rimettere al contribuente l'onere di reperire altrove le informazioni necessarie a comprendere la pretesa. Anche richiamare la generica “conoscibilità” dell'atto presupposto non è risolutivo: nel caso in esame lo schema d'atto era un atto interno dell'Amministrazione, non soggetto a pubblicità legale né già nella disponibilità del contribuente (a differenza, ad esempio, di atti come bilanci sociali o sentenze, che sono pubblici e conoscibili con ordinaria diligenza). Dunque il sig. Ricorrente_1, al momento di approntare la propria difesa, non era stato messo in grado dall'Ufficio di conoscere “nei suoi elementi essenziali” la motivazione della contestazione, dovendo attendere comunicazioni successive o attivarsi in proprio per ottenere i documenti richiamati.In definitiva, le controdeduzioni dell'Ufficio non forniscono elementi idonei a superare l'eccepito difetto di motivazione. L'atto di contestazione risulta motivatо per relationem in modo inadeguato, in violazione dell'art. 7, L. n. 212 del 2000: l'assenza di allegazione dello schema d'atto e la mancata esposizione dei suoi contenuti essenziali rendono la motivazione insufficiente e invalida".
Pertanto, insisteva nella domanda di annullamento dell'atto impugnato per vizio di motivazione, "restando sul punto le difese dell'Ufficio del tutto insoddisfacenti".
All'udienza del 22.09.2025, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Carattere dirimente, con assorbimento delle altre censure, in esso sollevate, riveste la considerazione della seconda doglianza, ivi espressa, come in narrativa ampiamente riportata, unitamente alle difese dell'Ufficio ed alle repliche, circa tali difese, di parte ricorrente.
Si richiama, quindi, quanto già sopra rilevato, circa la concreta conformazione della doglianza in trattazione,
e al riguardo s'osserva che l'art. 7 comma 1 della l. 212/2000 stabilisce quanto segue: "Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati , a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati".
Nella specie, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto di contestazione gravato, per difetto di motivazione, in quanto motivato, "per relationem", mediante il rinvio ad un altro atto (si tratta dello schema d'atto n. TF9Q1804382/2024) che, al momento della notifica, non risultava tuttavia né noto al contribuente, nè tampoco allegato all'atto in questione.
Ciò in quanto, come lo stesso Ufficio ammette, esso era “in fase di notifica”, al momento in cui era richiamato nel provvedimento impugnato.
Ciò posto, ritiene la Corte che la censura in oggetto sia fondata.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale che si ritiene preferibile, "l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto mediante rinvii per relationem a patto che gli atti siano allegati a quello notificato o che il loro contenuto sia ivi riprodotto almeno essenzialmente. In alternativa, la validità del processo notificatorio può basarsi sul fatto che il contribuente era già a conoscenza di quegli atti per effetto di precedenti notificazioni
" (Cassazione civile sez. trib., 31/03/2021, n. 8904).
Nessuna di tali condizioni sussiste, nel caso in esame.
Lo schema d'atto n. TF9Q1804382/2024, da cui doveva ricavarsi la motivazione "per relationem" del provvedimento gravato, non era allegato al medesimo, giacché risultava, ancora, "in fase di notifica".
Difettandone l'allegazione formale - che all'evidenza costituisce la più idonea forma di motivazione "indiretta
" - ne sarebbe allora occorsa la riproduzione del "contenuto essenziale", nella gravata contestazione, il che, nella specie, neppure è avvenuto.
Per "riproduzione del contenuto essenziale" deve infatti intendersi, secondo l'indirizzo pretorio più calzante alla fattispecie concreta, "l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato" (Comm. trib. reg. Brescia Lombardia sez. XXVI, 12/06/2020, n. 995), "la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento
" (Cassazione civile, Sez. VI, 20/01/2020, n. 1133).
Tampoco il ricorrente "era già a conoscenza di quell'atto, per effetto di precedenti notificazioni", com'è pacifico ed incontestato tra le parti.
Ebbene, "in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7 comma 1 dello
Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza" (Comm. trib. reg. Milano Lombardia sez. IX, 11/03/2020, n. 748; conforme: Comm. trib. prov.le Reggio Emilia sez. II, 15/04/2020, n. 103), ma tale requisito, giusta quanto sopra osservato, non risulta soddisfatto, nella specie, con conseguente reviviscenza del principio generale, dell'obbligo di allegazione dell'atto, richiamato "per relationem", nella sua integralità, a quello impugnato, ovvero, in alternativa, della riproduzione, ivi, dei "contenuti essenziali" dell'atto richiamato "per relationem", nei termini, sopra disegnati dalla giurisprudenza.
D'altronde, la conoscenza successiva, che - pure - s'è realizzata nel caso in esame, non vale a sanare la mancata previa allegazione dell'atto in questione a quello gravato, come pretenderebbe l'Ufficio.
Ciò, perché il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'“an” e il “quantum debeatur”, sì che gli «elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli “ab origine” nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa» (così, ancora, Cass., sent. 12 luglio 2006, n. 15482).
in definitiva, per tale decisivo ed assorbente motivo, il ricorso va accolto e l'atto gravato, conseguentemente annullato.
Le spese di lite, per la presenza di oscillazioni giurisprudenziali circa il punto di diritto, ritenuto dirimente dal
Collegio, possono essere, peraltro, compensate tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO E, PER L' EFFETTO, ANNULLA L' ATTO IMPUGNATO. SPESE
COMPENSATE.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
SEVERINI PAOLO, RE
PICCIRILLI DO MA, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2864/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTEST. n. TF9CO1800264 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4409/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente agiva contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno, per l'annullamento dell'atto di contestazione n. TF9CO1800264/2025, notificato in data 13 marzo 2025, relativo all'anno di imposta 2018.
Premetteva che in data 13 marzo 2025 gli veniva notificato l'atto di contestazione n. TF9CO1800264/2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno gli irrogava una sanzione di € 43.426,13 ai sensi degli artt. 9 e 11, co. 1, D.Lgs. n. 472 del 1997; che, in particolare, l'Ufficio riteneva che il contribuente fosse coobbligato al pagamento delle sanzioni già irrogate con avviso di accertamento n. TF9061804342/2024 nei confronti della società Società_1 S.r.l. (di seguito “Società” o “Società_1”) – della quale il sig. Ricorrente_1 era ed è amministratore e socio unico – sull'assunto che quest'ultimo avesse agito per un presunto interesse personale – volto ad un altrettanto presunto arricchimento ingiustificato – nell'ambito delle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti contestate alla società con il suindicato avviso di accertamento;
che avverso l'avviso di accertamento n. TF9061804342/2024 la Società proponeva ricorso avanti questa Corte di Giustizia Tributaria (di seguito, “C.G.T.”) di Primo Grado di Salerno, eccependo la totale illegittimità dell'atto impositivo e di un qualsiasi suo coinvolgimento nel presunto contesto fraudolento;
chiedeva dunque di dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, di annullare l'atto di contestazione sopra specificato, per i seguenti motivi di diritto:
1) Illegittimità dell'impugnato atto di contestazione per infondatezza, nel merito, della pretesa impositiva azionata. Mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio ai fini della dimostrazione della responsabilità della Società_1 in relazione alle presunte operazioni soggettivamente inesistenti: in primo luogo eccepiva l'illegittimità della pretesa sanzionatoria – a titolo di responsabilità solidale – azionata dall'Ufficio nei suoi confronti, per illegittimità derivata dell'avviso di accertamento su cui l'odierno atto di contestazione trova il suo fondamento. Il presente atto impositivo scaturisce dall'avviso di accertamento n. TF9061804342/2024, con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno contestava alla società Società_1 l'utilizzo di fatture asseritamente riconducibili ad operazioni soggettivamente inesistenti per un imponibile complessivo di € 116.975,15, con IVA indebitamente detratta complessiva pari ad € 25.734,51. In relazione a quanto sopra, si riportava alle difese – riportate di seguito – spiegate dalla società nel ricorso proposto avverso il surrichiamato avviso di accertamento n.
TF9061804342/2024, dal quale dipendeva l'odierno atto di contestazione. Eccepiva che la consapevolezza o la conoscibilità da parte della Società_1 del contesto fraudolento in cui si inserivano le operazioni di acquisto poste in essere con i due fornitori (Società_2. e Società_3) non sarebbe stata in alcun modo dimostrata dall'Ufficio, e, in ogni caso, che la Società_1 aveva operato con ordinaria diligenza nei rapporti commerciali. Per la dettagliata esposizione della doglianza, si rimanda alla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, per ragioni di sintesi.
2) Illegittimità dell'impugnato atto di contestazione per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 7, co. 1, L.
n. 212 del 2000: l'impugnato atto di contestazione era illegittimo per violazione dell'art. 7, co. 1, L. n. 212 del 2000, essendo motivato per relationem con rimando ad un atto che, alla data della notifica dell'atto di contestazione, non era stato ancora notificato e, pertanto, era da considerarsi giuridicamente inesistente.
L'Ufficio afferma infatti nella motivazione dell'atto in questa sede impugnato quanto segue: «nel caso di specie, visto che con schema d'atto n. TF9Q1804382/2024, il quale risulta essere in fase di notifica, è stato motivato come il rappresentante legale della società Ricorrente_1 si sia arricchito ingiustificatamente in ragione dei proventi illeciti percepiti dalla realizzazione della frode, e che questo non ha agito nell'interesse della società, per tale ragione si ritiene quest'ultimo persona responsabile in qualità di coobbligato delle sole sanzioni irrogate alla società Società_1 - S.R.L., ai sensi degli artt. 9 e 11 comma 1 del D. Lgs. 472/97 per un importo pari alle sanzioni irrogate alla società in funzione dell'avviso di accertamento n.
TF9061804342/2024». Per stessa ammissione dell'Ufficio, il richiamato schema d'atto non era stato notificato al contribuente alla data di notifica dell'odierno atto di contestazione, né è stato a quest'ultimo allegato, né ne è stato riprodotto il contenuto essenziale, con conseguente violazione dell'art. 7, co. 1, L. n. 212 del 2000. Secondo quest'ultima disposizione infatti «se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati». Ribadiva che l'impugnato atto di contestazione “rimanda” ad un differente atto, il quale non era ancora stato portato a conoscenza del contribuente, non è stato allegato ed il suo contenuto non è stato riprodotto neppure in forma essenziale. La notifica dello schema d'atto è, infatti, avvenuta in data 18 marzo 2025, posteriormente, quindi, alla notifica dell'impugnato atto di contestazione, avvenuta in data 13 marzo 2025. Si insiste, pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, per la declaratoria di illegittimità
e l'annullamento dell'impugnato atto di contestazione per vizio di motivazione per relationem.
3) Illegittimità dell'impugnato atto di contestazione per violazione delle norme di cui agli artt. 9 e 11, co. 1,
D.Lgs. n. 472 del 1997 e per infondatezza, nel merito, della pretesa sanzionatoria con esso azionata. Per
"mero scrupolo difensivo", eccepiva altresì l'illegittimità dell'impugnato atto di contestazione per violazione delle norme di cui agli artt. 9 e 11, co. 1, D.Lgs. n. 472 del 1997 e per infondatezza, nel merito, della pretesa sanzionatoria con esso azionata;
si rinvia alla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, per l'esposizione della censura nel dettaglio.
4) Ius superveniens ed applicazione del principio del favor rei di cui all'art. 3, co. 3, D.Lgs. n. 472 del 1997, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2, D.Lgs. n. 87 del 2024. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, D.Lgs. n. 87 del 2024 per violazione degli artt. 76, 3 e 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU
e all'art. 49 C.D.F.U.E.: In via ulteriormente subordinata invocava l'applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 87 del 2024, con conseguente irrogazione, in applicazione del principio del favor rei di cui all'art. 3, co. 3, D.Lgs. n. 472 del 1997, delle sanzioni amministrative secondo quanto previsto dai novellati artt. 5, co. 4 e 4-bis, e 6, co. 6, D.Lgs. n. 471 del 1997, come modificati dall'art. 2, D.Lgs. n. 87 del
2024, norma che ha sostituito la precedente versione delle disposizioni richiamate, prevedendo una sanzione
“fissa” del 70% in luogo del previgente sistema che contemplava un “minimo” (pari al 90%) ed un “massimo”
(pari al 180%). Precisava che in ordine all'applicazione della novella di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 87 del 2024,
l'art. 5 del medesimo decreto prevede che «le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024», in deroga al principio di retroattività della sanzione più favorevole sancito dall'art. 3, co. 3, D.Lgs. n. 472 del 1997. Ma, a suo avviso, "tale disposizione si appalesa costituzionalmente illegittima sotto molteplici profili" (per la cui dettagliata esposizione, si rimanda, sempre per esigenze di sintesi, alla lettura del ricorso introduttivo).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno, con memoria in cui controdeduceva analiticamente alle doglianze attoree.
Con particolare riferimento alla seconda di tali censure, osservava in particolare: "Con il secondo motivo del ricorso si eccepisce l'Illegittimità dell'impugnato atto di contestazione per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 7, co. 1, L. n. 212 del 2000. In particolare si contesta che il richiamato schema d'atto n.
TF9Q1804382/2024, non era stato notificato al contribuente alla data di notifica del presente atto di contestazione, né è stato a quest'ultimo allegato, né ne è stato riprodotto il contenuto essenziale. Come recentemente ribadito dall'ordinanza n. 1904/2020 della Cassazione, l'articolo citato “non richiede che nell'atto impositivo notificato al contribuente sia riportato il contenuto integrale dell'atto cui si fa rinvio, ma soltanto il suo contenuto “essenziale”, inteso come «l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento» (cfr. Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 9323 del 11/04/2017, Rv. 643954). Va inoltre ricordato che l'obbligo di motivazione impositivo è soddisfatto, ai sensi della disposizione di cui all'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette e, in materia di
IVA, dell'omologo art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972), ogni qualvolta l'Amministrazione, come nel caso di specie, «abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l' “an” ed il “quantum debeatur”» (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n.
9008 del 06/04/2017, Rv. 643644)”. Orbene, nell'atto di contestazione impugnato si specifica che con lo schema d'atto n. TF9Q1804382/2024, in fase di notifica, è stato motivato come il rappresentante legale della società Ricorrente_1 si sia arricchito ingiustificatamente in ragione dei proventi illeciti percepiti dalla realizzazione della frode, e che questo non ha agito nell'interesse della società, per tale ragione si ritiene quest'ultimo persona responsabile in qualità di coobbligato delle sole sanzioni irrogate alla società
Società_1 - S.R.L., ai sensi degli artt. 9 e 11 comma 1 del D. Lgs. 472/97 per un importo pari alle sanzioni irrogate alla società in funzione dell'avviso di accertamento n. TF9061804342/2024. In sostanza della dichiarazione richiamata e non allegata sono stati riprodotti gli elementi – oggetto, contenuto e destinatari – necessari e sufficienti nel provvedimento rinviante così come da art. 7, 1 c., della Legge 212/2000 (Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale) ed art. 42 del DPR 600/1073 (Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale)” (...) Del resto il richiamato schema d'atto n. TF9Q1804382/2024 non solo è conoscibile ma anzi è conosciuto visto che lo stesso ricorrente riconosce di averlo ricevuto in data
18/03/2025".
Seguiva il deposito di memorie illustrative, per il ricorrente, il quale ribadiva le proprie doglianze e replicava alle contrarie argomentazioni, opposte dalla difesa della resistente Agenzia.
Quanto in particolare alla censure circa la "illegittimità dell'impugnato atto di contestazione per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 7, co. 1, L. n. 212 del 2000", rammentava che con il ricorso introduttivo si era eccepita l'illegittimità dell'atto di contestazione per difetto di motivazione, in quanto motivato per relationem mediante rinvio ad un altro atto (schema d'atto n. TF9Q1804382/2024) che, al momento della notifica, non risultava né noto né allegato al contribuente. Osservava che L'Ufficio, nelle controdeduzioni, contestava tale eccezione affermando che la motivazione dell'atto impugnato soddisfaceva le prescrizioni di legge, sostenendo che erano stati riprodotti gli elementi essenziali dello schema d'atto richiamato, così come richiesto dall'art. 7, co. 1, L. n. 212 del 2000 e dall'art. 42, D.P.R. n. 600 del 1973. Inoltre l'Ufficio rilevava che il ricorrente aveva comunque ricevuto lo schema d'atto in data 18 marzo 2025, dimostrandone la conoscenza, e richiamava giurisprudenza secondo cui sarebbe stato sufficiente, ai fini della motivazione per relationem, che l'atto richiamato fosse agevolmente conoscibile dal destinatario. Rilevava che tali argomentazioni non superavano le censure sollevate. In primo luogo, è incontestabile che l'atto di contestazione impugnato rimanda, per la sua motivazione, ad un differente atto amministrativo – lo schema d'atto n. TF9Q1804382/2024 – il quale non era stato notificato al sig. Ricorrente_1 alla data di emissione dell'atto impugnato (come lo stesso Ufficio ammette, definendolo “in fase di notifica” al momento in cui viene richiamato). Inoltre, lo schema d'atto non risulta materialmente allegato all'atto di contestazione notificato al ricorrente, né l'Ufficio afferma il contrario. Ciò pone l'atto impugnato in contrasto diretto con l'art. 7, co. 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, a mente del quale «se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati». Nel caso in esame, nessuna di queste condizioni risulta rispettata dall'Ufficio. Dalla lettura dell'atto di contestazione, infatti, si evince che esso non allega lo schema d'atto richiamato, né riproduce integralmente il contenuto di quest'ultimo. L'Ufficio sostiene di averne riportato gli elementi “necessari e sufficienti”, ma in realtà l'atto impugnato si limita a enunciare le conclusioni cui lo stesso è giunto, senza fornire al contribuente un reale resoconto degli elementi fattuali posti a base di tali conclusioni. In particolare, l'atto afferma che « con lo schema d'atto n. TF9Q1804382/2024, in fase di notifica, è stato motivato come il rappresentante legale della società Ricorrente_1 si sia arricchito ingiustificatamente in ragione dei proventi illeciti percepiti dalla realizzazione della frode, e che questo non ha agito nell'interesse della società, per tale ragione si ritiene quest'ultimo persona responsabile in qualità di coobbligato delle sole sanzioni irrogate alla società Società_1 - S.R.L». Come si nota, vengono richiamati soltanto i concetti finali (l'asserito arricchimento personale illecito e l'azione fuori dall'interesse sociale), dai quali l'Ufficio fa discendere la pretesa responsabilità solidale del sig. Ricorrente_1. Nulla viene però riportato – né nello stralcio sopra citato, né altrove nell'atto – circa i presupposti di fatto che giustificano tali affermazioni. In altre parole, il contribuente si è visto recapitare un atto che lo accusa in sostanza di essersi arricchito a titolo personale tramite una frode fiscale, ma senza che gli venissero contestualmente resi noti gli elementi concreti su cui si basava tale accusa (quali operazioni specifiche, movimentazioni finanziarie, ruoli nella frode, ecc.). Si tratta, con ogni evidenza, di una motivazione meramente apparente: formula il giudizio conclusivo (illecito arricchimento personale, difetto di interesse societario) senza descrivere il perché di tale giudizio. Il fatto che il ricorrente abbia successivamente ottenuto copia dello schema d'atto (solo in data 18 marzo 2025) non sana il vizio originario. La normativa impone che la motivazione dell'atto impositivo sia completa ed esaustiva al momento della sua emanazione, non potendosi rimettere al contribuente l'onere di reperire altrove le informazioni necessarie a comprendere la pretesa. Anche richiamare la generica “conoscibilità” dell'atto presupposto non è risolutivo: nel caso in esame lo schema d'atto era un atto interno dell'Amministrazione, non soggetto a pubblicità legale né già nella disponibilità del contribuente (a differenza, ad esempio, di atti come bilanci sociali o sentenze, che sono pubblici e conoscibili con ordinaria diligenza). Dunque il sig. Ricorrente_1, al momento di approntare la propria difesa, non era stato messo in grado dall'Ufficio di conoscere “nei suoi elementi essenziali” la motivazione della contestazione, dovendo attendere comunicazioni successive o attivarsi in proprio per ottenere i documenti richiamati.In definitiva, le controdeduzioni dell'Ufficio non forniscono elementi idonei a superare l'eccepito difetto di motivazione. L'atto di contestazione risulta motivatо per relationem in modo inadeguato, in violazione dell'art. 7, L. n. 212 del 2000: l'assenza di allegazione dello schema d'atto e la mancata esposizione dei suoi contenuti essenziali rendono la motivazione insufficiente e invalida".
Pertanto, insisteva nella domanda di annullamento dell'atto impugnato per vizio di motivazione, "restando sul punto le difese dell'Ufficio del tutto insoddisfacenti".
All'udienza del 22.09.2025, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Carattere dirimente, con assorbimento delle altre censure, in esso sollevate, riveste la considerazione della seconda doglianza, ivi espressa, come in narrativa ampiamente riportata, unitamente alle difese dell'Ufficio ed alle repliche, circa tali difese, di parte ricorrente.
Si richiama, quindi, quanto già sopra rilevato, circa la concreta conformazione della doglianza in trattazione,
e al riguardo s'osserva che l'art. 7 comma 1 della l. 212/2000 stabilisce quanto segue: "Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati , a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati".
Nella specie, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto di contestazione gravato, per difetto di motivazione, in quanto motivato, "per relationem", mediante il rinvio ad un altro atto (si tratta dello schema d'atto n. TF9Q1804382/2024) che, al momento della notifica, non risultava tuttavia né noto al contribuente, nè tampoco allegato all'atto in questione.
Ciò in quanto, come lo stesso Ufficio ammette, esso era “in fase di notifica”, al momento in cui era richiamato nel provvedimento impugnato.
Ciò posto, ritiene la Corte che la censura in oggetto sia fondata.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale che si ritiene preferibile, "l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto mediante rinvii per relationem a patto che gli atti siano allegati a quello notificato o che il loro contenuto sia ivi riprodotto almeno essenzialmente. In alternativa, la validità del processo notificatorio può basarsi sul fatto che il contribuente era già a conoscenza di quegli atti per effetto di precedenti notificazioni
" (Cassazione civile sez. trib., 31/03/2021, n. 8904).
Nessuna di tali condizioni sussiste, nel caso in esame.
Lo schema d'atto n. TF9Q1804382/2024, da cui doveva ricavarsi la motivazione "per relationem" del provvedimento gravato, non era allegato al medesimo, giacché risultava, ancora, "in fase di notifica".
Difettandone l'allegazione formale - che all'evidenza costituisce la più idonea forma di motivazione "indiretta
" - ne sarebbe allora occorsa la riproduzione del "contenuto essenziale", nella gravata contestazione, il che, nella specie, neppure è avvenuto.
Per "riproduzione del contenuto essenziale" deve infatti intendersi, secondo l'indirizzo pretorio più calzante alla fattispecie concreta, "l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato" (Comm. trib. reg. Brescia Lombardia sez. XXVI, 12/06/2020, n. 995), "la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento
" (Cassazione civile, Sez. VI, 20/01/2020, n. 1133).
Tampoco il ricorrente "era già a conoscenza di quell'atto, per effetto di precedenti notificazioni", com'è pacifico ed incontestato tra le parti.
Ebbene, "in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7 comma 1 dello
Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza" (Comm. trib. reg. Milano Lombardia sez. IX, 11/03/2020, n. 748; conforme: Comm. trib. prov.le Reggio Emilia sez. II, 15/04/2020, n. 103), ma tale requisito, giusta quanto sopra osservato, non risulta soddisfatto, nella specie, con conseguente reviviscenza del principio generale, dell'obbligo di allegazione dell'atto, richiamato "per relationem", nella sua integralità, a quello impugnato, ovvero, in alternativa, della riproduzione, ivi, dei "contenuti essenziali" dell'atto richiamato "per relationem", nei termini, sopra disegnati dalla giurisprudenza.
D'altronde, la conoscenza successiva, che - pure - s'è realizzata nel caso in esame, non vale a sanare la mancata previa allegazione dell'atto in questione a quello gravato, come pretenderebbe l'Ufficio.
Ciò, perché il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'“an” e il “quantum debeatur”, sì che gli «elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli “ab origine” nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa» (così, ancora, Cass., sent. 12 luglio 2006, n. 15482).
in definitiva, per tale decisivo ed assorbente motivo, il ricorso va accolto e l'atto gravato, conseguentemente annullato.
Le spese di lite, per la presenza di oscillazioni giurisprudenziali circa il punto di diritto, ritenuto dirimente dal
Collegio, possono essere, peraltro, compensate tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO E, PER L' EFFETTO, ANNULLA L' ATTO IMPUGNATO. SPESE
COMPENSATE.