Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 743
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità dell'atto di contestazione per difetto di motivazione

    La Corte ritiene fondata la doglianza. L'art. 7, comma 1, L. 212/2000 richiede che gli atti siano motivati o che gli atti richiamati siano allegati o ne sia riprodotto il contenuto essenziale. Nel caso di specie, lo schema d'atto non era allegato né il suo contenuto essenziale era stato riprodotto, e il contribuente non ne era a conoscenza per precedenti notificazioni. La successiva conoscenza dell'atto non sana il vizio originario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 743
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 743
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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