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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4220/2023
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice istruttore, dott.ssa Carla D'Ambrosio,
visto il proprio decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti, le quali hanno precisato le conclusioni come in atti,
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
pagina 1 di 4 R.G. n. 4220/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4220 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
da
(C.F. e P. IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti e domm.ri Carlo Beltrani e Alessandra Levito
Negrini, del foro di Brescia,
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
(GIÀ C.F. , in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. marco Lanari del foro di Ancona,
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Causa avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 628/2023, discussa e decisa sulle conclusioni di cui alle note.
pagina 2 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La in liquidazione, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 628/2023, Parte_1
emesso dal Tribunale di Brescia nei suoi confronti per il pagamento dell'importo di € 31.623,51, oltre accessori e spese, in favore della ricorrente, per forniture di gas eseguite nell'anno Controparte_2
2022. Ha contestato le fatture allegate al ricorso, sia nell'an che nel quantum, e dedotto l'assenza di prova scritta del credito, non avendo la ricorrente prodotto alcun contratto sottoscritto dall'attrice. Ha concluso chiedendo, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto con il favore delle spese.
Si è costituita l'ingiungente eccependo la genericità delle contestazioni svolte Controparte_2
dall'opponente e deducendo l'esistenza del contratto (prodotto in allegato alla comparsa) nonché
l'assenza di contestazioni specifiche in merito alle singole forniture e relative fatture.
Ha concluso chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
Alla prima udienza, il Giudice, all'esito della discussione sull'istanza di provvisoria esecuzione, si è
riservato la decisione.
Con ordinanza del 7.9.2023, il Giudice, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta ed il credito certo, liquido ed esigibile, ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e i termini di legge per il deposito delle memorie di rito.
Successivamente, depositate dalle parti le memorie istruttorie, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e invitato le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e va rigettata.
Devono richiamarsi le considerazioni a suo tempo esposte nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione per ribadirsi che il credito oggetto di ingiunzione è risultato certo liquido ed esigibile.
Con la produzione in giudizio, in allegato alla comparsa costitutiva, del contratto di fornitura di gas naturale intestato alla società attrice, e delle fatture contenenti la descrizione delle forniture pagina 3 di 4 specificamente eseguite, parte ingiungente ha fornito la prova documentale del titolo e dell'oggetto del proprio credito.
Con l'ulteriore produzione, in allegato alla memoria n. 2, dei docc. 14 e 15, la medesima creditrice ha documentato l'esecuzione delle forniture di gas, mediante il deposito delle c.d fatture di vettovagliamento, mai contestate, attestanti l'avvenuta consegna, in favore dell'attrice, dei quantitativi di gas naturale poi fatturati.
Infine, con la produzione della contabile di pagamento parziale, eseguito dall'attrice in relazione alla fattura n. 33469, (doc. 9), la convenuta opposta ha fornito elementi probatori a sostegno del riconoscimento dell'esistenza del titolo e di parte del credito.
Per contro, parte attrice non ha fornito alcun elemento probatorio, neppur presuntivo, sulla base del quale ritenere insussistente il titolo della fornitura o inesatte le forniture eseguite.
Non constano lettere di contestazione né reclami in merito ai quantitativi di gas fornito.
In definitiva, il credito oggetto di ingiunzione va ritenuto certo liquido ed esigibile, con la conseguenza che l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, attesa la non particolare complessità e la natura documentale della controversia.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così
giudica: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite che liquida in €
7.052,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Brescia, 17 marzo 2025.
Il giudice monocratico
Carla D'Ambrosio
pagina 4 di 4
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice istruttore, dott.ssa Carla D'Ambrosio,
visto il proprio decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti, le quali hanno precisato le conclusioni come in atti,
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
pagina 1 di 4 R.G. n. 4220/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4220 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
da
(C.F. e P. IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti e domm.ri Carlo Beltrani e Alessandra Levito
Negrini, del foro di Brescia,
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
(GIÀ C.F. , in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. marco Lanari del foro di Ancona,
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Causa avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 628/2023, discussa e decisa sulle conclusioni di cui alle note.
pagina 2 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La in liquidazione, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 628/2023, Parte_1
emesso dal Tribunale di Brescia nei suoi confronti per il pagamento dell'importo di € 31.623,51, oltre accessori e spese, in favore della ricorrente, per forniture di gas eseguite nell'anno Controparte_2
2022. Ha contestato le fatture allegate al ricorso, sia nell'an che nel quantum, e dedotto l'assenza di prova scritta del credito, non avendo la ricorrente prodotto alcun contratto sottoscritto dall'attrice. Ha concluso chiedendo, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto con il favore delle spese.
Si è costituita l'ingiungente eccependo la genericità delle contestazioni svolte Controparte_2
dall'opponente e deducendo l'esistenza del contratto (prodotto in allegato alla comparsa) nonché
l'assenza di contestazioni specifiche in merito alle singole forniture e relative fatture.
Ha concluso chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
Alla prima udienza, il Giudice, all'esito della discussione sull'istanza di provvisoria esecuzione, si è
riservato la decisione.
Con ordinanza del 7.9.2023, il Giudice, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta ed il credito certo, liquido ed esigibile, ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e i termini di legge per il deposito delle memorie di rito.
Successivamente, depositate dalle parti le memorie istruttorie, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e invitato le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e va rigettata.
Devono richiamarsi le considerazioni a suo tempo esposte nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione per ribadirsi che il credito oggetto di ingiunzione è risultato certo liquido ed esigibile.
Con la produzione in giudizio, in allegato alla comparsa costitutiva, del contratto di fornitura di gas naturale intestato alla società attrice, e delle fatture contenenti la descrizione delle forniture pagina 3 di 4 specificamente eseguite, parte ingiungente ha fornito la prova documentale del titolo e dell'oggetto del proprio credito.
Con l'ulteriore produzione, in allegato alla memoria n. 2, dei docc. 14 e 15, la medesima creditrice ha documentato l'esecuzione delle forniture di gas, mediante il deposito delle c.d fatture di vettovagliamento, mai contestate, attestanti l'avvenuta consegna, in favore dell'attrice, dei quantitativi di gas naturale poi fatturati.
Infine, con la produzione della contabile di pagamento parziale, eseguito dall'attrice in relazione alla fattura n. 33469, (doc. 9), la convenuta opposta ha fornito elementi probatori a sostegno del riconoscimento dell'esistenza del titolo e di parte del credito.
Per contro, parte attrice non ha fornito alcun elemento probatorio, neppur presuntivo, sulla base del quale ritenere insussistente il titolo della fornitura o inesatte le forniture eseguite.
Non constano lettere di contestazione né reclami in merito ai quantitativi di gas fornito.
In definitiva, il credito oggetto di ingiunzione va ritenuto certo liquido ed esigibile, con la conseguenza che l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, attesa la non particolare complessità e la natura documentale della controversia.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così
giudica: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite che liquida in €
7.052,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Brescia, 17 marzo 2025.
Il giudice monocratico
Carla D'Ambrosio
pagina 4 di 4