Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/08/2023
N. 02572/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01735/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1735 del 2019, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ignazio Cucchiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sciacca, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Bellia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento dei provvedimenti:
• prot. gen. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-,
• prot. gen. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-
• prot. gen. -OMISSIS-, depositato presso la casa comunale il -OMISSIS- e ritirato il -OMISSIS-, con cui il Comune di Sciacca ha rigettato le istanze di sanatoria ex L.R. 37/85:
• pratica -OMISSIS- - del -OMISSIS-
• pratica -OMISSIS- - del -OMISSIS-
• pratica -OMISSIS- - del -OMISSIS-
per le “opere difformi alla -OMISSIS- sita in -OMISSIS-, consistenti nella realizzazione per la quota spettante (a ciascuna delle ricorrenti: nda) di un 1/3 del piano cantinato e ampliamento della superficie coperta, ricadente all'interno della -OMISSIS-”;
- di tutti gli atti pregressi, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sciacca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 giugno 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti in epigrafe e se ne chiede l’annullamento.
2. In particolare il ricorso viene proposto per la caducazione dei provvedimenti -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-; prot. gen. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-; prot. gen. -OMISSIS- del -OMISSIS-, depositato presso la casa comunale il -OMISSIS- e ritirato il -OMISSIS- con cui il Comune di Sciacca ha rigettato le istanze di sanatoria ex L.R. 37/85, nonché di tutti gli atti pregressi, connessi e consequenziali.
3. Il Comune si è costituito depositando documenti e memorie.
4. All’udienza in epigrafe la causa, tenutasi da remoto secondo le norme applicabili, è stata trattenuta in decisione.
5. Ad avviso del Collegio il ricorso è infondato e va respinto.
6. I motivi di ricorso denunziano, per l’essenza:
(1.) – violazione dell’art. 2 della l.r. 30-4-1991 n. 10. - violazione del principio del buon andamento della p.a. (art. 97 cost.). - eccesso di potere sotto il profilo del difetto di congrua motivazione;
(2.) – violazione e mancata applicazione dell’art. 11-bis, comma 3, della l.r. 30-4-1991 n. 10;
(3.) – violazione e mancata applicazione della delibera consiliare -OMISSIS-, nonché dell’art. 18 della legge 22-10-1971 n.865. - violazione e mancata applicazione dell’art. 7 della legge 17-8-1942, n. 1150. - violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della legge regionale 12-6-1976 n.78. - eccesso di potere sotto il profilo della contraddizione con un provvedimento precedente;
(4.) – eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. - violazione del principio di legittimo affidamento.
7. I motivi di ricorso primo e secondo possono essere esaminati congiuntamente stante la relativa connessione.
Al riguardo va preliminarmente precisato che il Collegio condivide la giurisprudenza secondo la quale “ l’esercizio del potere sanzionatorio amministrativo in materia urbanistico edilizia e di tutela del paesaggio, non è soggetto a prescrizione o decadenza, per cui l’accertamento dell’illecito amministrativo e l’applicazione della relativa sanzione può intervenire anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, senza che il ritardo nell’adozione della sanzione comporti sanatoria o il sorgere di affidamenti o situazioni consolidate ” (Consiglio di Stato, IV Sez., 12 novembre 2002, n. 6279).
In tale contesto i provvedimenti impugnati chiariscono in maniera dettagliata i motivi del rigetto, non risultando necessaria ulteriore “rafforzata” motivazione, vista l’assenza di preclusioni temporali sopra richiamata.
Inoltre, va ribadito che per consolidata giurisprudenza il vincolo di inedificabilita assoluta nella fascia di rispetto dei 150 mt dalla battigia, posto dal richiamato art. 15, lett. a) della 1.r. n. 78/1976, rappresenta un vincolo legale assoluto ed inderogabile, a presidio di numerosi interessi pubblici, anche diversi da quelli propriamente urbanistici ed indipendente dagli strumenti pianificatori comunali vigenti. Esso è sempre cogente, anche in caso di contrasto con i medesimi, il che preclude, pertanto, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per i manufatti realizzati abusivamente, senza che possa esservi la necessità di ulteriori accertamenti in ordine alla concreta compatibilità dell'immobile con i valori tutelati dal vincolo (in questo senso Consiglio Stato, Sez. VI, 30 marzo 2017, n. 1486; Sez. VI, 6 marzo 2017, n. 1060 e n. 1058; Sez. V, 11 luglio 2014, n. 3568; Sez. IV, 31 agosto 2010, n. 3955).
La postulazione di cui al ricorso secondo la quale, qualora fosse stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento, vi sarebbe stato un giovamento per parte ricorrente perché non avrebbe trovato applicazione l’art. 2 della L.R. n. 15/1991 è inconsistente.
Difatti detto articolo reca una norma interpretativa che avrebbe trovato comunque applicazione ai fatti di causa che erano e rimangono regolati dall'art. 15, lett. a) della 1.r. n. 78/1976.
Quanto rilevato in ordine al carattere autoapplicativo delle norme di cui sopra conduce, oltre che al respingimento del primo motivo, anche al rigetto del secondo, posto che l’esito del procedimento non poteva essere diverso e dunque che nulla poteva sortire da una maggiore motivazione in ordine alle deduzioni presentate in corso di procedimento dalla parte ricorrente.
8. In merito al terzo motivo, che sottolinea la particolarità della zona all’interno della quale ricade il fabbricato, è sufficiente notare che l’eccezione recata dall’art. 15 della L.R. n. 78/1976 in relazione alle zone A e B non giustifica ulteriori interventi non assentiti sui fabbricati in parola, ma consente soltanto il mantenimento dello status quo .
Nel caso di specie il respingimento dell’istanza di sanatoria riguarda per l’appunto lavori non assentiti, in quanto difformi rispetto ai titoli posseduti dalle ricorrenti, realizzati attorno alla metà degli anni ’80 del secolo scorso, successivi ed ulteriori rispetto a quelli antecedenti alla ripetuta norma, che quindi non ricadono nell’eccezione dalla stessa contemplata.
9. In relazione al quarto motivo, basato ancora sulla presunta rilevanza del decorso del tempo, nonché sul presunto legittimo affidamento, si osserva quanto segue.
Il motivo non ha pregio, giacché la sussistenza di un abuso edilizio e di una richiesta di sanatoria sono incompatibili, nella materia che occupa e nel quadro normativo che precede, con la possibilità che si ingeneri nel privato un affidamento, tantomeno legittimo, in ordine al possesso di un buon diritto incontestato dai soggetti che ne avrebbero titolo.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del comune delle spese di lite che vengono liquidate in euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO