Versione
24 maggio 1974
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Versione
15 febbraio 1980
15 febbraio 1980
Art. 68. (Assegno rinnovabile per i militari)
Se le infermita' o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto comma.
Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermita' o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono piu' suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313 , spetta l'indennita' per una volta tanto stabilita dall'articolo seguente; se non sono piu' ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento privilegiato. Qualora, invece, le infermita' o le lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni spetta la pensione.
Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o l'indennita' per una volta tanto, secondo la ascrivibilita' delle infermita' o delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento se esse non sono piu' ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra.
La somma dei vari periodi per i quali e' accordato l'assegno rinnovabile non puo' eccedere quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermita' di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , e fruenti per la stessa infermita' di assegno rinnovabile con superinvalidita'. In ogni caso, se alla scadenza dell'assegno la invalidita' sia ascrivibile, per miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrera' dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata l'ascrivibilita' della categoria inferiore.
Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione privilegiata ne' altro assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto la necessaria anzianita' di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 26 gennaio 1980, n.9 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dal 1 gennaio 1979 l'assegno rinnovabile di cui all' articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni ne' superiore a quattro."
Se le infermita' o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto comma.
Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermita' o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono piu' suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313 , spetta l'indennita' per una volta tanto stabilita dall'articolo seguente; se non sono piu' ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento privilegiato. Qualora, invece, le infermita' o le lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni spetta la pensione.
Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o l'indennita' per una volta tanto, secondo la ascrivibilita' delle infermita' o delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento se esse non sono piu' ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra.
La somma dei vari periodi per i quali e' accordato l'assegno rinnovabile non puo' eccedere quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermita' di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , e fruenti per la stessa infermita' di assegno rinnovabile con superinvalidita'. In ogni caso, se alla scadenza dell'assegno la invalidita' sia ascrivibile, per miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrera' dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata l'ascrivibilita' della categoria inferiore.
Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione privilegiata ne' altro assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto la necessaria anzianita' di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 26 gennaio 1980, n.9 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dal 1 gennaio 1979 l'assegno rinnovabile di cui all' articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni ne' superiore a quattro."
Commentari • 2
- 1. Quando si ha diritto alla pensione privilegiata?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 dicembre 2023 · 0.9846168
A chi spetta, come funziona e a quanto ammonta il trattamento pensionistico speciale a seguito del riconoscimento per causa di servizio di infermità, lesioni e malattie. Se hai avuto un'infortunio o una malattia per causa di servizio, molto probabilmente durante le visite mediche o in ufficio qualcuno ti avrà parlato della possibilità di ottenere la pensione privilegiata. In questo articolo ti spiegheremo precisamente quando si ha diritto a questo speciale emolumento, che incrementa l'importo del trattamento pensionistico ordinario e – cosa ancor più importante – viene riconosciuto a prescindere dall'età del dipendente e dall'anzianità contributiva maturata. Cos'è la pensione …
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Giurisprudenza • 181
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 24/01/2014, n. 30Provvedimento: […] Avverso la sentenza ha proposto appello l'interessato per “apparente e/o perplessa motivazione; violazione dell'art. 68 del dpr n. 1092/1973 e successive modifiche ed integrazioni nonché violazione e falsa applicazione delle tabelle A e B allegate al DPR del 23.12.1978 n. 915 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 11 del medesimo atto normativo”. Ritiene l'appellante che l'appello proposto sia innanzitutto ammissibile, in quanto volto a contestare una violazione di legge (art. 68 del DPR 1092/1973, nonché art. 11 DPR 915/1978) e un vizio della motivazione, che a suo avviso sarebbe solo apparente, in quanto basata su argomentazioni logicamente inconciliabili o comunque perplesse.Leggi di più...
- art. 11 DPR 915/1978·
- dipendenza dal servizio·
- tabella B·
- infermità psichica·
- art. 68 DPR 1092/1973·
- assegno rinnovabile·
- remissione degli atti·
- vizio di motivazione·
- diritto pensionistico