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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/10/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 02 ottobre 2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1148/2014R.g.
Tra
n.14/04/1962 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Maccarone
RICORRENTE
E in p. del Ministro p.t. ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dal dott. Filippo De Masi
RESISTENTE
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 09/07/2014, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “annullare il provvedimento del 14.02.2014, prot. di irrogazione Controparte_2 della sanzione;
con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
La controversia oggetto del presente giudizio è stata trattata nel corso delle udienze tenutesi dal 22.06.2015 al 08.04.2020, celebrate dai magistrati di volta in volta assegnatari del giudizio.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 14.04.2021, 11.10.2023, 03.07.2024, 06.11.2024, 05.03.2025 e all'udienza del 01/10/2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il
Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
Parte attrice deduce l'illegittimità della sanzione irrogata al prof. Parte_1 con provvedimento del 14.02.2014 per difetto di competenza dell'ufficio da cui proviene, per mancato rispetto dei termini per l'avvio del procedimento e soprattutto per tardività del provvedimento sanzionatorio rispetto alla iniziale conoscenza dei fatti oggetto di contestazione;
a sostegno delle rassegnate conclusioni ha dedotto di aver ricevuto il provvedimento recante la sanzione disciplinare irrogata in data 21.02.014 e la contestazione di addebito in data
28.11.2013: ciò posto viene dedotta la tardività della stessa, in quanto avente ad oggetto fatti accaduti nell'anno 2006/2007.
Parte convenuta ha contestato le avverse pretese deducendo in particolare: di aver ricevuto la sentenza della Corte d'Appello (avente ad oggetto i fatti di cui all'addebito disciplinare) in data 25.10.2013 e, dunque, di aver proceduto tempestivamente alla contestazione, considerando tale data coincidente con il momento di avvenuta compiuta conoscenza dei fatti;
nonché di non aver avuto l'obbligo, attesa la normativa vigente all'epoca del verificarsi dei fatti, di immediata contestazione degli stessi nei confronti del prestatore.
In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego, la verifica della tempestività della contestazione va condotta sulla base dello specifico contenuto dell'addebito mosso al dipendente, soprattutto quando tale addebito può avere profili di rilevanza penale. Pertanto, l'azione sanzionatoria deve essere esercitata anche in pendenza delle indagini compiute dall'autorità giudiziaria, non ostandovi alcuna esigenza di segretezza relativa a queste ultime e sempre salva la facoltà di sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale nei casi di particolare complessità. il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in
2 relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale'.
Occorre anzitutto evidenziare come l'Istituto datore di lavoro non abbia esercitato, nel caso di specie, la facoltà di sospensione prevista dalla norma appena riportata, avendo del tutto omesso l'instaurazione del procedimento disciplinare fino alla conclusione del secondo grado di giudizio in sede penale.
Giova rammentare come il principio generale, che regola i rapporti fra procedimento penale e disciplinare, sia quello dell'autonomia, sancito dall'art. 55 ter, d.lgs. 165/2001; alla luce del ricordato principio di autonomia, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha ammesso il differimento della contestazione disciplinare a carico del pubblico dipendente, 'anche in ragione delle esigenze di tutela del segreto istruttorio', in pendenza di indagini preliminari, con esclusivo riferimento ai
'fatti penalmente rilevanti', (v. Cass. 20.6.2014, n. 14103; conf., Cass.
17.2.2010, n. 3697).
Nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, i fatti oggetto di contestazione erano giunti nella sfera di conoscenza della parte datoriale a far data dal 11.10.2008 (data di comunicazione del dispositivo della sentenza).
Si rileva sul punto, che pur nella vigenza nella normativa previgente rispetto alla novella del 2009, l'art.55 comma 5 T.U. pubb. impiego recava già la previsione del requisito della tempestività, prescrivendo che ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
3 Per tali ragioni, nessuna deroga era consentita al principio di immediatezza e ai termini stabiliti dalla Legge per l'instaurazione del procedimento disciplinare.
Alla luce delle considerazioni esposte la sanzione disciplinare conservativo con privazione della retribuzione pari a sei mesi, comminata all'odierno ricorrente con provvedimento del
14.02.2014, va dichiarata illegittima, con assorbimento delle ulteriori censure formulate in ricorso.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente ex art.91 c.p.c.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima la sanzione irrogata con provvedimento del 14.02.2014.
2) Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite del giudizio, che si liquidano in €1314,00 oltre spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 02 ottobre 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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