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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/02/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 5607/2024 R.G.,
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
Rappresentati e difesi dall'avv. Silvestro De Donno, procuratore domiciliatario;
- attori -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Monteforte Eleonora, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e partecipanti del Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
sito in Lizzanello al km 4 della prov. Lecce-Vernole, impugnavano Controparte_1
la delibera dell'11.7.2024 con cui l'assemblea aveva revocato l'incarico al precedente amministratore e designato la deducendone l'illegittimità per la Controparte_2
violazione anche del disposto di cui agli artt.1136 co. 6 c.c. e 66 disp. att. c.c... Con comparsa depositata in data 23.10.2024 si è costituito in giudizio il al CP_1
fine di eccepire l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione nonché per resistere nel merito all'impugnazione.
All'udienza del 07.01.2025 il Tribunale, preso atto dell'approvazione da parte dell'assemblea condominiale della delibera del 05.11.2024, ha invitato le parti a discutere la causa ex artt. 281sexies – 281terdecies c.p.c.., ed all'esito l'ha trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che debba intendersi cessata la materia del contendere.
Trattasi di quella fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, “… postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”, Cassazione civile sez. II,
31/10/2023, n.30251.
Essa può essere pronunciata anche d'ufficio, ed in difetto di accordo delle parti
(Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, n.1625), e comporta da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dallaltro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (Cass. civ., sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887).
Nel caso di specie, rilevato che l'assemblea condominiale del 05.11.2024 ha formalmente reiterato la revoca del precedente amministratore e nominato la Parte_7
. in tal guisa superando il disposto della delibera dell'11.7.2024 in questa CP_2
2 sede impugnata, divenuta ormai inefficace, sussistono i presupposti per la declaratoria di cui innanzi.
In punto di spese di lite e valutando la soccombenza virtuale, considerando che in occasione della costituzione il Condominio ha riferito della singolare modalità di convocazione dell'assemblea dell'11.7.2024 (“…procedevano ad autoconvocazione e non avendo la possibilità di spedire oltre 90 raccomandate, procedevano a recapitare un singolo avviso nelle abitazioni del complesso immobiliare…”), difettando riscontro della conoscenza o perlomeno conoscibilità della convocazione da parte degli attori, tutti assenti, la delibera impugnata meritava di essere annullata per il vizio di cui all'art. 66 co. 3 disp. att. c.c..
Ricorrono pertanto i presupposti per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori in solido, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di minima complessità, e dell'omesso compimento di fase istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'impugnazione della delibera condominiale dell'11.7.2024 formulata da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e :
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
, , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in solido delle spese di lite sostenute per il presente giudizio, che Parte_6
liquida ex D.M. 55/14 in € 1.696,00, oltre € 237,00 per spese, spese generali, IVA
e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Lecce, 06/02/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 5607/2024 R.G.,
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
Rappresentati e difesi dall'avv. Silvestro De Donno, procuratore domiciliatario;
- attori -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Monteforte Eleonora, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e partecipanti del Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
sito in Lizzanello al km 4 della prov. Lecce-Vernole, impugnavano Controparte_1
la delibera dell'11.7.2024 con cui l'assemblea aveva revocato l'incarico al precedente amministratore e designato la deducendone l'illegittimità per la Controparte_2
violazione anche del disposto di cui agli artt.1136 co. 6 c.c. e 66 disp. att. c.c... Con comparsa depositata in data 23.10.2024 si è costituito in giudizio il al CP_1
fine di eccepire l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione nonché per resistere nel merito all'impugnazione.
All'udienza del 07.01.2025 il Tribunale, preso atto dell'approvazione da parte dell'assemblea condominiale della delibera del 05.11.2024, ha invitato le parti a discutere la causa ex artt. 281sexies – 281terdecies c.p.c.., ed all'esito l'ha trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che debba intendersi cessata la materia del contendere.
Trattasi di quella fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, “… postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”, Cassazione civile sez. II,
31/10/2023, n.30251.
Essa può essere pronunciata anche d'ufficio, ed in difetto di accordo delle parti
(Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, n.1625), e comporta da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dallaltro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (Cass. civ., sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887).
Nel caso di specie, rilevato che l'assemblea condominiale del 05.11.2024 ha formalmente reiterato la revoca del precedente amministratore e nominato la Parte_7
. in tal guisa superando il disposto della delibera dell'11.7.2024 in questa CP_2
2 sede impugnata, divenuta ormai inefficace, sussistono i presupposti per la declaratoria di cui innanzi.
In punto di spese di lite e valutando la soccombenza virtuale, considerando che in occasione della costituzione il Condominio ha riferito della singolare modalità di convocazione dell'assemblea dell'11.7.2024 (“…procedevano ad autoconvocazione e non avendo la possibilità di spedire oltre 90 raccomandate, procedevano a recapitare un singolo avviso nelle abitazioni del complesso immobiliare…”), difettando riscontro della conoscenza o perlomeno conoscibilità della convocazione da parte degli attori, tutti assenti, la delibera impugnata meritava di essere annullata per il vizio di cui all'art. 66 co. 3 disp. att. c.c..
Ricorrono pertanto i presupposti per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori in solido, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di minima complessità, e dell'omesso compimento di fase istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'impugnazione della delibera condominiale dell'11.7.2024 formulata da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e :
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
, , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in solido delle spese di lite sostenute per il presente giudizio, che Parte_6
liquida ex D.M. 55/14 in € 1.696,00, oltre € 237,00 per spese, spese generali, IVA
e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Lecce, 06/02/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
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