Art. 25. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in lire 11.740 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 1.740 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 25 della Legge 1 aprile 1999, n. 91
Articolo 22 bisArticolo 26
Articolo 25 della Legge 1 aprile 1999, n. 91
Versione
16 aprile 1999
16 aprile 1999
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 10
- Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3981
- Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/06/2025, n. 239
- Trib. Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 1112
- Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 596
- Trib. Treviso, decreto 11/04/2025
- Trib. Palermo, sentenza 17/11/2025, n. 4946
- Trib. Arezzo, sentenza 02/12/2025, n. 683
- Trib. Udine, sentenza 08/10/2025, n. 612
- Trib. Nola, sentenza 20/11/2025, n. 2256
- Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3077
- Articolo 124 del Codice della navigazione