TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8886/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8886/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 17 aprile 2025 alle ore 09.52 innanzi al dott. Sabrina Luperini, sono comparsi:
-per l'avv. PACI MARZIA Parte_1
-per l'avv. FERLITO FRANCESCO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono e discutono riportandosi alle rispettive note conclusive depositate e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8886/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PACI MARZIA Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore C.F._2
avv. PACI MARZIA
PARTE ATTRICE-RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERLITO FRANCESCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PUCCINOTTI N. 45 FIRENZE presso il difensore avv. FERLITO FRANCESCO
PARTE CONVENUTA-RESISTENTE
OGGETTO: Appalto privato
CONCLUSIONI
-per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto quantificare in Euro 9.704,79, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, il residuo credito spettante a Con vittoria di Controparte_1
spese e competenze di lite.”
-per parte resistente: “Voglia il Tribunale di Firenze, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: a) Condannare la IG.ra , nata a [...] il 16 Parte_1
giugno 1973, cod. fisc. , a pagare alla società la CodiceFiscale_3 Controparte_1 somma di € 20.000,00, già al netto dello sconto accordato a fronte dei vizi riconosciuti dalla predetta società o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre IVA di legge ed oltre interessi su pagina 2 di 8 tale importo, al tasso di cui dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n 231, dal 22 gennaio 2024 (data di costituzione in mora) fino al saldo ovvero a quel diverso tasso e da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia. b) Respingere tutte le domande proposte dalla IG.ra
, nei confronti della società c) Condannare la IG.ra Parte_1 Controparte_1
a rifondere in favore della società le spese e Parte_1 Controparte_1
competenze legali del presente giudizio, oltre che le competenze legali e tecniche del procedimento per
Accertamento Tecnico Preventivo che lo ha preceduto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE decidendum e svolgimento del giudizio CP_2
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale di Firenze, Parte_1
al fine di ottenere la condanna della società al risarcimento danni per i vizi delle Controparte_1
opere da quest'ultima realizzate nell'abitazione della ricorrente, come accertati nel procedimento per
ATP ex art 696 bis c.p.c. (R.G. 1305/2024), previamente esperito.
La ricorrente ha in particolare domandato la condanna della convenuta al Controparte_1 pagamento della somma di €. 10.000,00, pari alla somma che il Ctu Ing. nominato in Per_1
detto procedimento per ATP, ha stimato come necessaria per la rimessa in pristino delle opere giudicate viziate (pag. 23 della CTU sub doc.3 allegato al ricorso), da maggiorarsi delle spese e competenze legali del procedimento per ATP di CTU e di CTP. si è costituita in giudizio al fine di resistere all'avversa domanda ed ottenerne Controparte_1
il rigetto, con condanna della ricorrente al pagamento del corrispettivo dovutogli per le opere realizzate, quantificato in comparsa nella somma di €. 20.000 oltre Iva di legge, - importo asseritamente diminuito rispetto al corrispettivo inizialmente pattuito, in seguito al riconoscimento dei vizi nel solo locale bagno-, oltre interessi moratori dalla data di costituzione in mora (22.02.2024) al soddisfo, oltre spese legali e tecniche del procedimento per ATP e del presente giudizio.
La resistente non ha ritenuto di accettare la richiesta transattiva formulata dalla parte ricorrente di abbandono del giudizio a spese compensate, dietro pagamento della somma di €. 9.704,79, pari alla differenza tra il credito derivante dal preventivo accettato dalla committente (€. 25.875,69) e gli Pt_1
importi reclamati in ricorso (€. 16.170,90).
La causa viene ora per la decisione senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi istruttori.
Oneri probatori delle parti
Nella fattispecie non è forse inutile preliminarmente ricordare, oltre che l regole generali dettate in materia di inadempimento del contratto, quelle speciali sulla garanzia per i vizi nel contratto di appalto, di cui agli artt. 1667-1668 c.c. pagina 3 di 8 Secondo costante e consolidata giurisprudenza, chi agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al contraente convenuto in risoluzione, in adempimento o per il risarcimento, provare di aver adempiuto;
ugual criterio si applica, a parti invertite, quando il convenuto in adempimento eccepisca l'inadempimento della controparte (cfr. ex multis, Cass. S.U. 13533.2001, Cass. 3472. 2008, Cass. 8736.2014).
La Suprema Corte di Cassazione, con riferimento al credito vantato dall'appaltatore, ha statuito che, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la prova del credito vantato dall'appaltatore può essere tratta dalla contabilità del direttore dei lavori, se risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza avere manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto normalmente legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (Cass. 10860/ 2007 e 2333/95).
Come noto, in materia di appalto, l'appaltatore, senza bisogno di alcuna specifica pattuizione al riguardo, è tenuto a garantire il committente per eventuali difformità o vizi dell'opera.
L'art. 1667 c.c. prevede che la garanzia non sia dovuta ogni qualvolta il committente ha accettato l'opera nonché nel caso in cui le difformità o i vizi fossero da lui conosciuti o riconoscibili.
Diversamente se i vizi erano occulti, il committente ai sensi del secondo comma dell'art. 1667
c.c. è onerato di formulare denuncia degli stessi “entro sessanta giorni dalla scoperta”, avendo il diritto di pretendere dall'appaltatore all'eliminazione a sue spese delle difformità oppure alla riduzione proporzionale del prezzo.
L'azione contro l'appaltatore “si prescrive in due anni dal giorno dalla consegna dell'opera”, come previsto dall'art. 1667, comma 3, c.c.
Inoltre, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, merita richiamare la norma di cui al secondo comma dell'art. 1667 c.c. in base alla quale “la denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la scelta tra il rimedio dell'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o la diminuzione del prezzo dipende esclusivamente dal committente, trattandosi di scelta del tutto indipendente dalla volontà dell'appaltatore (cfr. Cass. n. 2421/2022, Cass.
n. 31378/2022).
Nel merito pagina 4 di 8 Venendo alla vicenda in esame, va osservato che il CTU nominato nel procedimento per ATP,
Ing. ha individuato una serie di vizi nell'esecuzione dell'opera oggetto di appalto alla Per_1
il cui costo di ripristino è stato complessivamente quantificato in € 9.560,78, Controparte_1 arrotondati a € 10.000,00 (pag. 23 della Ctu sub doc. 3).
I vizi sono così riassumibili (pp.6,7,8 9 ctu):
1) mancata applicazione del massetto autolivellante che ha comportato ad un errore di posa della pavimentazione, che si “presenta non complanare e con evidenti zone di sollevamento e/o distacco” (pag 6);
2) mancata installazione di idonea tubazione di collegamento tra la cappa della cucina e l'esterno, per gli scarichi reflui;
3) mal esecuzione del mosaico sulle pareti del bagno, che presenta “evidenti vizi sia di complanarità che di corretta posa in opera (…). Inoltre, dalle piastrelle di mosaico posate a pavimento del vano doccia filtra acqua che sta deteriorando il materassino di posa del nuovo pavimento” (pag.7);
4)vizi nel muro esterno, per la “presenza di crepe, tracce non adeguatamente rifinite per un'erronea esecuzione dell'intonaco e della successiva tinteggiatura.” (pag. 6-7). ha riconosciuto la propria responsabilità in ordine ai soli vizi di cui al punto 3 della CP_1
predetta Ctu, ritenendo non dovuta alcuna garanzia in ordine agli ulteriori vizi riscontrati in sede di
ATP.
Come affermato dalla Cassazione, la consulenza peritale espletata in sede di ATP, è liberamente utilizzabile dal giudice quale elemento idoneo a fondare la sua decisione, qualora, come nel caso, sia stata regolarmente acquisita nel giudizio di cognizione (C. Cass. 8496/2023).
Nel caso, dato che la parte ricorrente, riveste la qualità di committente di opere di ristrutturazione della propria abitazione, e, dato che i vizi da questa contestati, risultano in parte riconosciuti ed in parte supportati dalle risultanze della CTU espletata nel procedimento per ATP di cui si è detto, va applicata la disciplina prevista dall'art. 1667 c.c.
Tanto chiarito, va ad ogni modo condivisa la prospettazione difensiva della parte resistente, secondo cui, i vizi riscontrati nei pavimenti per la mancata stesura dell'autolivellante, debbano essere ricondotti al parquettista, ovvero alla direzione lavori, piuttosto che alla stessa la Controparte_1
quale non non può essere rimproverato di aver proceduto alla realizzazione delle opere come commissionate dalla ricorrente e pertanto con esclusione della stesura dell'autolivellante, risultato causa del vizio in argomento .
pagina 5 di 8 Per le stesse ragioni, va esclusa la riconducibilità dei vizi di cui al punto 2) della ctu, relativi all'inidoneità della tubazione collegata alla cappa della cucina, dato che trattasi di attività esplicitamente commissionata dalla ricorrente.
La parte ricorrente non ha conseguentemente ragione di pretendere la riduzione del corrispettivo dell'appalto degli importi relativi alla rimessa in pristino dei suddetti vizi (€. 3.067,88 per la rimessa in pristino dei pavimenti e €. 363,84 per la rimessa in pristino della tubazione della cappa della cucina).
Quanto al vizio di cui al punto 3), va rilevato che la parte resistente, ha espressamente dedotto ed allegato di aver praticato un apposito “sconto”, di importo superiore rispetto a quanto stimato in sede di ATP per l'eliminazione del vizio in parola.
Quanto infine al vizio di cui al punto 4), contrariamente a quanto opinato dalla resistente, va ritenuto dalla predetta dovuta la garanzia di cui all'art. 1667 c.c.
Infatti, la ricorrente già con la mail inviata il 30/11/2023 (allegato alle note di deposito del
24.01.2024), ha contestato alla resistente la presenza dei vizi dell'opera conclusa, sia riportandosi alle segnalazioni effettuate dal Direttore Lavori e Progettista dell' 1/10/2023 (cfr.doc.6 del Pt_2 Pt_3
ricorso) sia asserendo che i vizi ivi elencati costituivano un elenco provvisorio e che erano in corso di completo accertamento, fatto poi avvenuto in occasione della perizia espletata nel corso di ATP.
In secundis, va ricordato che il termine di cui all'art 1667 c.c. decorre non dalla consegna dell'opera ma dalla scoperta dei vizi, nel caso in cui quest'ultimi non risultino immediatamente riconoscibili, circostanza che, secondo questo Tribunale, appare verosimile, visto il breve lasso di tempo intercorso tra la pec del 30/11/2023 e la notifica del procedimento per ATP (avvenuto il
6/02/2024, cfr. doc.4 del ricorso), che fa presumere che le crepe dell'intonaco non fossero ancora visibili.
In ogni caso, per la tempestiva denuncia dei vizi, la giurisprudenza di legittimità non richiede un'elencazione specifica del committente che ben può limitarsi anche ad una “sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo” (cfr. Cass. n. 11520/2011,
Cass. n. 644/1999), come avvenuto nel caso di specie.
Conclusivamente, nella fattispecie, dove non è controverso l'importo della contabilità finale dei lavori per cui è causa, va ritenuto che detto importo, pari ad €. 23.523,35 oltre Iva di legge, debba essere ridotto all'importo di €. 20.000,00 per l'intervenuto riconoscimento da parte della convenuta dei vizi di cui al punto 2) della Ctu, e che debba essere ulteriormente dedotto dell'importo di €. 1.049,13 per la rimessa in pristino dei vizi di cui al punto 4) della ctu.
pagina 6 di 8 La ricorrente va dunque condannata a pagare alla resistente la somma di €. 18.950,87, somma che, in quanto debito di valore, va maggiorata degli interessi moratori dalla data di costituzione in mora
(22.01.2024) al soddisfo, come richiesto in comparsa dalla resistente.
Sulle spese tecniche e legali del procedimento per ATP e sulle spese della presente lite
Venendo alle spese, va rilevato che secondo la Suprema Corte di Cassazione, le spese dell'ATP, vengono in rilievo nel successivo giudizio di merito, ove lo stesso atp venga acquisito, come spese da porre, salvo l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (cfr. C. Cass. 1690/2000).
Secondo la Corte, la condanna alle spese processuali, ex art. 91 cpc, trova il suo fondamento nell'eIGenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).
Conseguentemente nel caso, tenuto di conto del fatto che la procedura per ATP è stata utile ad entrambe le parti al fine di ricostruire il rapporto di dare-avere tra le parti, si giustifica la compensazione integrale fra le parti di dette spese.
Quanto invece alle spese della presente lite, tenuto di conto del fatto che la parte ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della propria domanda, sebbene in misura notevolmente ridotta, mentre la parte resistente ha ottenuto l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in misura di poco inferiore al petitum richiesto a titolo di corrispettivo dell'appalto, si reputa opportuno disporre la compensazione di dette spese in ragione di 1/3, così da disporre la condanna delle spese della parte ricorrente a rifondere i restanti 2/3 delle spese di lite sostenute dalla parte resistente.
Dette spese, vengono liquidate come da dispositivo, operata detta compensazione, sulle spese di lite determinate per intero sulla base dei parametri minimi di cui al DM 55/2014, rivalutati al DM
147/2022, tenuto di conto del valore attribuito e della ridotta attività espletata e pertanto con esclusione della fase istruttoria
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede;
- CONDANNA parte ricorrente al pagamento della somma di € 18.950,87, oltre Parte_1
interessi moratori, come in parte motiva;
- COMPENSA integralmente fra le parti le spese della procedura per ATP;
- CONDANNA la parte resistente al pagamento della somma di €. 1.150,00 a titolo di compenso, €.
158,00 per spese esenti, oltre 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, Iva e Cap, come per legge.
pagina 7 di 8 Sentenza redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Camilla Bartaloni, resa ex articolo 281 sexies
c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17.43.
17 aprile 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8886/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 17 aprile 2025 alle ore 09.52 innanzi al dott. Sabrina Luperini, sono comparsi:
-per l'avv. PACI MARZIA Parte_1
-per l'avv. FERLITO FRANCESCO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono e discutono riportandosi alle rispettive note conclusive depositate e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8886/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PACI MARZIA Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore C.F._2
avv. PACI MARZIA
PARTE ATTRICE-RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERLITO FRANCESCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PUCCINOTTI N. 45 FIRENZE presso il difensore avv. FERLITO FRANCESCO
PARTE CONVENUTA-RESISTENTE
OGGETTO: Appalto privato
CONCLUSIONI
-per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto quantificare in Euro 9.704,79, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, il residuo credito spettante a Con vittoria di Controparte_1
spese e competenze di lite.”
-per parte resistente: “Voglia il Tribunale di Firenze, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: a) Condannare la IG.ra , nata a [...] il 16 Parte_1
giugno 1973, cod. fisc. , a pagare alla società la CodiceFiscale_3 Controparte_1 somma di € 20.000,00, già al netto dello sconto accordato a fronte dei vizi riconosciuti dalla predetta società o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre IVA di legge ed oltre interessi su pagina 2 di 8 tale importo, al tasso di cui dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n 231, dal 22 gennaio 2024 (data di costituzione in mora) fino al saldo ovvero a quel diverso tasso e da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia. b) Respingere tutte le domande proposte dalla IG.ra
, nei confronti della società c) Condannare la IG.ra Parte_1 Controparte_1
a rifondere in favore della società le spese e Parte_1 Controparte_1
competenze legali del presente giudizio, oltre che le competenze legali e tecniche del procedimento per
Accertamento Tecnico Preventivo che lo ha preceduto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE decidendum e svolgimento del giudizio CP_2
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale di Firenze, Parte_1
al fine di ottenere la condanna della società al risarcimento danni per i vizi delle Controparte_1
opere da quest'ultima realizzate nell'abitazione della ricorrente, come accertati nel procedimento per
ATP ex art 696 bis c.p.c. (R.G. 1305/2024), previamente esperito.
La ricorrente ha in particolare domandato la condanna della convenuta al Controparte_1 pagamento della somma di €. 10.000,00, pari alla somma che il Ctu Ing. nominato in Per_1
detto procedimento per ATP, ha stimato come necessaria per la rimessa in pristino delle opere giudicate viziate (pag. 23 della CTU sub doc.3 allegato al ricorso), da maggiorarsi delle spese e competenze legali del procedimento per ATP di CTU e di CTP. si è costituita in giudizio al fine di resistere all'avversa domanda ed ottenerne Controparte_1
il rigetto, con condanna della ricorrente al pagamento del corrispettivo dovutogli per le opere realizzate, quantificato in comparsa nella somma di €. 20.000 oltre Iva di legge, - importo asseritamente diminuito rispetto al corrispettivo inizialmente pattuito, in seguito al riconoscimento dei vizi nel solo locale bagno-, oltre interessi moratori dalla data di costituzione in mora (22.02.2024) al soddisfo, oltre spese legali e tecniche del procedimento per ATP e del presente giudizio.
La resistente non ha ritenuto di accettare la richiesta transattiva formulata dalla parte ricorrente di abbandono del giudizio a spese compensate, dietro pagamento della somma di €. 9.704,79, pari alla differenza tra il credito derivante dal preventivo accettato dalla committente (€. 25.875,69) e gli Pt_1
importi reclamati in ricorso (€. 16.170,90).
La causa viene ora per la decisione senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi istruttori.
Oneri probatori delle parti
Nella fattispecie non è forse inutile preliminarmente ricordare, oltre che l regole generali dettate in materia di inadempimento del contratto, quelle speciali sulla garanzia per i vizi nel contratto di appalto, di cui agli artt. 1667-1668 c.c. pagina 3 di 8 Secondo costante e consolidata giurisprudenza, chi agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al contraente convenuto in risoluzione, in adempimento o per il risarcimento, provare di aver adempiuto;
ugual criterio si applica, a parti invertite, quando il convenuto in adempimento eccepisca l'inadempimento della controparte (cfr. ex multis, Cass. S.U. 13533.2001, Cass. 3472. 2008, Cass. 8736.2014).
La Suprema Corte di Cassazione, con riferimento al credito vantato dall'appaltatore, ha statuito che, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la prova del credito vantato dall'appaltatore può essere tratta dalla contabilità del direttore dei lavori, se risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza avere manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto normalmente legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (Cass. 10860/ 2007 e 2333/95).
Come noto, in materia di appalto, l'appaltatore, senza bisogno di alcuna specifica pattuizione al riguardo, è tenuto a garantire il committente per eventuali difformità o vizi dell'opera.
L'art. 1667 c.c. prevede che la garanzia non sia dovuta ogni qualvolta il committente ha accettato l'opera nonché nel caso in cui le difformità o i vizi fossero da lui conosciuti o riconoscibili.
Diversamente se i vizi erano occulti, il committente ai sensi del secondo comma dell'art. 1667
c.c. è onerato di formulare denuncia degli stessi “entro sessanta giorni dalla scoperta”, avendo il diritto di pretendere dall'appaltatore all'eliminazione a sue spese delle difformità oppure alla riduzione proporzionale del prezzo.
L'azione contro l'appaltatore “si prescrive in due anni dal giorno dalla consegna dell'opera”, come previsto dall'art. 1667, comma 3, c.c.
Inoltre, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, merita richiamare la norma di cui al secondo comma dell'art. 1667 c.c. in base alla quale “la denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la scelta tra il rimedio dell'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o la diminuzione del prezzo dipende esclusivamente dal committente, trattandosi di scelta del tutto indipendente dalla volontà dell'appaltatore (cfr. Cass. n. 2421/2022, Cass.
n. 31378/2022).
Nel merito pagina 4 di 8 Venendo alla vicenda in esame, va osservato che il CTU nominato nel procedimento per ATP,
Ing. ha individuato una serie di vizi nell'esecuzione dell'opera oggetto di appalto alla Per_1
il cui costo di ripristino è stato complessivamente quantificato in € 9.560,78, Controparte_1 arrotondati a € 10.000,00 (pag. 23 della Ctu sub doc. 3).
I vizi sono così riassumibili (pp.6,7,8 9 ctu):
1) mancata applicazione del massetto autolivellante che ha comportato ad un errore di posa della pavimentazione, che si “presenta non complanare e con evidenti zone di sollevamento e/o distacco” (pag 6);
2) mancata installazione di idonea tubazione di collegamento tra la cappa della cucina e l'esterno, per gli scarichi reflui;
3) mal esecuzione del mosaico sulle pareti del bagno, che presenta “evidenti vizi sia di complanarità che di corretta posa in opera (…). Inoltre, dalle piastrelle di mosaico posate a pavimento del vano doccia filtra acqua che sta deteriorando il materassino di posa del nuovo pavimento” (pag.7);
4)vizi nel muro esterno, per la “presenza di crepe, tracce non adeguatamente rifinite per un'erronea esecuzione dell'intonaco e della successiva tinteggiatura.” (pag. 6-7). ha riconosciuto la propria responsabilità in ordine ai soli vizi di cui al punto 3 della CP_1
predetta Ctu, ritenendo non dovuta alcuna garanzia in ordine agli ulteriori vizi riscontrati in sede di
ATP.
Come affermato dalla Cassazione, la consulenza peritale espletata in sede di ATP, è liberamente utilizzabile dal giudice quale elemento idoneo a fondare la sua decisione, qualora, come nel caso, sia stata regolarmente acquisita nel giudizio di cognizione (C. Cass. 8496/2023).
Nel caso, dato che la parte ricorrente, riveste la qualità di committente di opere di ristrutturazione della propria abitazione, e, dato che i vizi da questa contestati, risultano in parte riconosciuti ed in parte supportati dalle risultanze della CTU espletata nel procedimento per ATP di cui si è detto, va applicata la disciplina prevista dall'art. 1667 c.c.
Tanto chiarito, va ad ogni modo condivisa la prospettazione difensiva della parte resistente, secondo cui, i vizi riscontrati nei pavimenti per la mancata stesura dell'autolivellante, debbano essere ricondotti al parquettista, ovvero alla direzione lavori, piuttosto che alla stessa la Controparte_1
quale non non può essere rimproverato di aver proceduto alla realizzazione delle opere come commissionate dalla ricorrente e pertanto con esclusione della stesura dell'autolivellante, risultato causa del vizio in argomento .
pagina 5 di 8 Per le stesse ragioni, va esclusa la riconducibilità dei vizi di cui al punto 2) della ctu, relativi all'inidoneità della tubazione collegata alla cappa della cucina, dato che trattasi di attività esplicitamente commissionata dalla ricorrente.
La parte ricorrente non ha conseguentemente ragione di pretendere la riduzione del corrispettivo dell'appalto degli importi relativi alla rimessa in pristino dei suddetti vizi (€. 3.067,88 per la rimessa in pristino dei pavimenti e €. 363,84 per la rimessa in pristino della tubazione della cappa della cucina).
Quanto al vizio di cui al punto 3), va rilevato che la parte resistente, ha espressamente dedotto ed allegato di aver praticato un apposito “sconto”, di importo superiore rispetto a quanto stimato in sede di ATP per l'eliminazione del vizio in parola.
Quanto infine al vizio di cui al punto 4), contrariamente a quanto opinato dalla resistente, va ritenuto dalla predetta dovuta la garanzia di cui all'art. 1667 c.c.
Infatti, la ricorrente già con la mail inviata il 30/11/2023 (allegato alle note di deposito del
24.01.2024), ha contestato alla resistente la presenza dei vizi dell'opera conclusa, sia riportandosi alle segnalazioni effettuate dal Direttore Lavori e Progettista dell' 1/10/2023 (cfr.doc.6 del Pt_2 Pt_3
ricorso) sia asserendo che i vizi ivi elencati costituivano un elenco provvisorio e che erano in corso di completo accertamento, fatto poi avvenuto in occasione della perizia espletata nel corso di ATP.
In secundis, va ricordato che il termine di cui all'art 1667 c.c. decorre non dalla consegna dell'opera ma dalla scoperta dei vizi, nel caso in cui quest'ultimi non risultino immediatamente riconoscibili, circostanza che, secondo questo Tribunale, appare verosimile, visto il breve lasso di tempo intercorso tra la pec del 30/11/2023 e la notifica del procedimento per ATP (avvenuto il
6/02/2024, cfr. doc.4 del ricorso), che fa presumere che le crepe dell'intonaco non fossero ancora visibili.
In ogni caso, per la tempestiva denuncia dei vizi, la giurisprudenza di legittimità non richiede un'elencazione specifica del committente che ben può limitarsi anche ad una “sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo” (cfr. Cass. n. 11520/2011,
Cass. n. 644/1999), come avvenuto nel caso di specie.
Conclusivamente, nella fattispecie, dove non è controverso l'importo della contabilità finale dei lavori per cui è causa, va ritenuto che detto importo, pari ad €. 23.523,35 oltre Iva di legge, debba essere ridotto all'importo di €. 20.000,00 per l'intervenuto riconoscimento da parte della convenuta dei vizi di cui al punto 2) della Ctu, e che debba essere ulteriormente dedotto dell'importo di €. 1.049,13 per la rimessa in pristino dei vizi di cui al punto 4) della ctu.
pagina 6 di 8 La ricorrente va dunque condannata a pagare alla resistente la somma di €. 18.950,87, somma che, in quanto debito di valore, va maggiorata degli interessi moratori dalla data di costituzione in mora
(22.01.2024) al soddisfo, come richiesto in comparsa dalla resistente.
Sulle spese tecniche e legali del procedimento per ATP e sulle spese della presente lite
Venendo alle spese, va rilevato che secondo la Suprema Corte di Cassazione, le spese dell'ATP, vengono in rilievo nel successivo giudizio di merito, ove lo stesso atp venga acquisito, come spese da porre, salvo l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (cfr. C. Cass. 1690/2000).
Secondo la Corte, la condanna alle spese processuali, ex art. 91 cpc, trova il suo fondamento nell'eIGenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).
Conseguentemente nel caso, tenuto di conto del fatto che la procedura per ATP è stata utile ad entrambe le parti al fine di ricostruire il rapporto di dare-avere tra le parti, si giustifica la compensazione integrale fra le parti di dette spese.
Quanto invece alle spese della presente lite, tenuto di conto del fatto che la parte ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della propria domanda, sebbene in misura notevolmente ridotta, mentre la parte resistente ha ottenuto l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in misura di poco inferiore al petitum richiesto a titolo di corrispettivo dell'appalto, si reputa opportuno disporre la compensazione di dette spese in ragione di 1/3, così da disporre la condanna delle spese della parte ricorrente a rifondere i restanti 2/3 delle spese di lite sostenute dalla parte resistente.
Dette spese, vengono liquidate come da dispositivo, operata detta compensazione, sulle spese di lite determinate per intero sulla base dei parametri minimi di cui al DM 55/2014, rivalutati al DM
147/2022, tenuto di conto del valore attribuito e della ridotta attività espletata e pertanto con esclusione della fase istruttoria
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede;
- CONDANNA parte ricorrente al pagamento della somma di € 18.950,87, oltre Parte_1
interessi moratori, come in parte motiva;
- COMPENSA integralmente fra le parti le spese della procedura per ATP;
- CONDANNA la parte resistente al pagamento della somma di €. 1.150,00 a titolo di compenso, €.
158,00 per spese esenti, oltre 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, Iva e Cap, come per legge.
pagina 7 di 8 Sentenza redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Camilla Bartaloni, resa ex articolo 281 sexies
c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17.43.
17 aprile 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 8 di 8