Trib. Fermo, sentenza 20/03/2025, n. 153
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Sentenza 20 marzo 2025

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Il Tribunale Ordinario di Fermo, in funzione di giudice d'appello, si è pronunciato sulla controversia promossa dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Fermo, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, contro un privato cittadino, il quale aveva proposto opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura stessa. L'ordinanza-ingiunzione era scaturita da un verbale di accertamento di violazione dell'art. 40, comma 1, del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, contestata al privato per essersi trovato fuori dalla propria abitazione in orario serale. Il privato, nel ricorso introduttivo dinanzi al Giudice di Pace, aveva dedotto l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per diversi motivi: l'illegittimità della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2020, posta a fondamento dello stato di emergenza, per assenza di base normativa idonea a coprire il rischio sanitario; l'illegittimità dei D.P.C.M. per violazione dell'art. 13 Cost. in quanto restrittivi della libertà personale senza atto motivato dell'autorità giudiziaria, e non solo della libertà di circolazione ex art. 16 Cost.; la violazione dell'art. 18 della L. n. 689/1981 per mancata audizione e mancata considerazione delle difese scritte; e, infine, la giustificazione della sua presenza fuori casa per motivi di salute legati all'ipertensione. Il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione, annullando l'ordinanza-ingiunzione per assenza di proporzionalità tra la sanzione e la normativa, e per violazione dell'art. 16 Cost. a fronte di norme generali restrittive di libertà costituzionalmente tutelate senza sufficiente determinazione delle circostanze giustificanti la limitazione.

La Prefettura, quale appellante, ha contestato la sentenza di primo grado, sostenendo l'erroneo richiamo all'art. 13 Cost. e la corretta applicazione dell'art. 16 Cost. in materia di libertà di circolazione, limitabile per motivi sanitari; la legittimità dei D.P.C.M. in attuazione del D.L. n. 19/2020, ritenuto conforme ai principi di legalità, proporzionalità e adeguatezza, e la conformità costituzionale della normativa emergenziale, come confermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 198/2021); e l'erroneità del giudizio di illegittimità costituzionale indiretta operato dal Giudice di Pace, che avrebbe dovuto rimettere la questione alla Corte Costituzionale. L'appellato, dal canto suo, ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità dell'appello per tardività della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza, deducendo una condotta negligente dell'appellante. Il Tribunale, preliminarmente, ha rigettato l'eccezione di improcedibilità, ritenendo la nullità della prima notifica sanabile con la rinnovazione disposta dal giudice, in applicazione dei principi di strumentalità delle forme e di sanatoria per raggiungimento dello scopo. Nel merito, il Tribunale ha accolto l'appello, riformando integralmente la sentenza del Giudice di Pace e rigettando l'opposizione. Ha ritenuto fondata la doglianza dell'appellante circa l'erroneo sindacato di costituzionalità del Giudice di Pace, affermando che la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 19/2020 era già stata risolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 198/2021, che aveva ritenuto legittima la normativa emergenziale e i D.P.C.M. attuativi, in quanto basati su misure tipizzate e non su poteri normativi in bianco. Ha altresì accertato, sulla base del verbale di accertamento, che il privato non aveva addotto valide motivazioni per giustificare la sua presenza fuori casa, rendendo la violazione contestata pacifica e non contestata nei suoi elementi fattuali. Pertanto, l'ordinanza-ingiunzione è stata ritenuta legittima. Le spese del primo grado sono state compensate, mentre quelle del secondo grado sono state poste a carico dell'appellato soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Fermo, sentenza 20/03/2025, n. 153
    Giurisdizione : Trib. Fermo
    Numero : 153
    Data del deposito : 20 marzo 2025

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