Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00998/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01530/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1530 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gaia Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 686/2025, resa tra le parti.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto che il provvedimento impugnato in primo grado si fondi su una valutazione affatto irragionevole della condotta complessivamente tenuta dal ricorrente (anche successivamente alla sua adozione, come emerge dall’istruttoria disposta dal T.A.R.) e delle implicazioni negative che la stessa presenta per l’efficacia del programma speciale di protezione, anche per quanto attiene alla sicurezza dello stesso collaboratore di giustizia, fermo restando che, come espressamente affermato con il provvedimento impugnato (e non contestato in parte qua dal ricorrente), le misure di tutela di cui consiste il suddetto programma coincidono sostanzialmente con quelle ordinarie demandate all’autorità locale di P.S. e che devono trovare tempestiva applicazione a seguito della revoca del primo, differenziandosi dalle stesse solo per ciò che attiene alla competenza ad adottarle;
Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio cautelare di appello;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, respinge l’appello cautelare.
Spese del giudizio cautelare di appello compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.