Ordinanza cautelare 12 marzo 2021
Sentenza 3 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/01/2022, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/01/2022
N. 00007/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2021, proposto da
UE Geb. ER AT IS e UE RA UD, rappresentati e difesi dagli Avvocati Giuseppe A. Marasco e Valentina Romano, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Lecce, alla via Giacomo Arditi, n. 28;
contro
Comune di Nardo', in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza 3 dicembre 2020 n. 508, notificata il 10 dicembre 2020, con cui il Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Nardò ha ingiunto la demolizione della sopraelevazione dei muri d'attico posti al confine laterale con altra proprietà e parzialmente prospicienti su pozzo luce, realizzata in difformità ai titoli rilasciati;
- nonché di ogni altro atto alla stessa presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, ove occorra, del verbale di accertamento del Comando di Polizia Municipale 16 novembre 2020;
- ove occorra, dell'art. 38 N.T.A. del P.R.G. di Nardò.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Parte ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, gli atti di cui in epigrafe.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così testualmente rubricate:
1) Violazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 - Violazione degli artt. 22 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 - Erronea presupposizione in fatto ed in diritto - Difetto di istruttoria;
2) Violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere sotto differente profilo.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Nardò.
Con ordinanza 12 marzo 2021, n. 144, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente formulata da parte ricorrente, con la seguente motivazione:
<< Ritenuto che - in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa - gli effetti dell’ordinanza di demolizione impugnata debbono essere interinalmente sospesi, in considerazione, altresì, della dedotta presentazione di istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, che, pur non comportando la radicale e definitiva inefficacia dell’ordine di demolizione, fa conseguire al provvedimento impugnato uno stato di temporanea quiescenza, nelle more di una decisione, espressa o tacita, da parte dell’Amministrazione (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 28 agosto 2019, n. 1443, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 2 ottobre 2018, n. 1382, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 10 luglio 2018, n. 1152), essendo doveroso soprassedere all’attuazione di ogni misura ripristinatoria o afflittiva in materia edilizia ogni qualvolta e fintantoché penda un procedimento autorizzativo dal cui esito … potrebbe discendere la possibilità di legittimazione e mantenimento del manufatto che si sarebbe dovuto rimuovere;
Ritenuto sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile, in considerazione degli effetti connessi all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione gravata >>.
Con “Note trattazione scritta” depositate in giudizio il 18 ottobre 2021, parte ricorrente:
- premesso, in particolare, che “ Con il permesso di costruire 420/2021 già versato in atti è stata accolta la domanda diretta ad ottenere il permesso di costruire per procedere alla demolizione parziale di una muratura d’attico per la parte eccedente i mt 2,00 di altezza dal piano delle coperture, nonché, alla sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 della porzione di muratura residua in conci di tufo effettuato senza autorizzazione alcuna al fabbricato sito alla via Giovanni Amendola n° 21, censita in catasto al foglio n. 130 mappale n. 1182 subalterno n. 7 e 8 >>;
- ha fatto presente che “ Ciò comporta la radicale e definitiva inefficacia dell’ordine di demolizione impugnato, con ogni conseguenza in termini di cessazione della materia del contendere del presente giudizio ”.
All’udienza pubblica del 20 ottobre 2021, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1 - Ed invero, in linea generale, osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente offerta dalle successive favorevoli determinazioni assunte dalla parte resistente (ad esempio, di annullamento degli atti impugnati), sicchè:
“ a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317);
b. si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638) ” (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 9 luglio 2018, n. 4191).
2.2 - Ciò premesso, nella fattispecie concreta in esame, l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna concreta utilità per la parte ricorrente, in considerazione della sopravvenuta definitiva inefficacia dell’ordine di demolizione impugnato, in conseguenza, come dalla stessa affermato, del rilascio del permesso di costruire n. 420 del 22 luglio 2021, anche in sanatoria, ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, sopravvenuto nel corso del presente giudizio.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, va, infatti, rammentato che la presentazione di una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 “ determina soltanto una temporanea sospensione, per il tempo legalmente stabilito per la sua definizione, dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione, la quale resta definitivamente priva di effetti se la sanatoria è concessa ovvero riacquista piena efficacia in caso di rigetto, anche tacito, dell’istanza” (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 13 giugno 2019, n. 3954).
Pertanto, nella fattispecie concreta in esame, l’istanza di parte ricorrente va correttamente intesa come volta alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
3. - Per quanto innanzi esposto, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO