Rigetto
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/07/2025, n. 6468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6468 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06468/2025REG.PROV.COLL.
N. 04462/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4462 del 2023, proposto da CA Di GI, rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria Colombo, SC Sanino, Mario Sanino e Fabrizio Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 2682/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti l’avvocato Ilaria Colombo.
Viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza appellata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento della D.D. n. 725 del 24 dicembre del 2013 con la quale è stata respinta l'istanza di condono prot. n. 0/531562 del 18 novembre del 2004 relativa a lavori abusivi eseguiti sull’immobile sito in via Bartolomeo Gosio.
A supporto del gravame, la parte espone le seguenti circostanze:
l’immobile era originariamente in proprietà della signora SC Di PA che, il 18 novembre del 2004, presentava domanda di condono edilizio ai sensi del d.l. n. 269/2003 convertito con l. 326/2003;
l’area in cui è situato il bene è urbanizzata, anche se soggetta a vincolo paesistico perché ricompresa nel perimetro del Piano Territoriale Paesistico 15/8 - Valle del Tevere, ai sensi dell’art.12, comma 2 della Legge regionale del Lazio n.24/2008, approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n.25 del 12 luglio 2006, pubblicata sul S.O. del Bollettino Ufficiale Regione Lazio n.28/2006;
l’opera da condonare consiste, nella chiusura a vetri, nel 1998, di un balcone posto nel cortile interno del fabbricato, che non risulta visibile all’esterno, nonché nell’apertura di una porta finestra prospiciente il terrazzo;
successivamente con atto del 21 settembre del 2010 la proprietà dell’immobile veniva trasferita all’attuale parte appellante;
con lettera del 15 febbraio del 2013 veniva comunicato all’appellante il preavviso di rigetto dell’istanza di condono;
in replica ex 10 bis l. 241/1990 costei rappresentava che, trattandosi della chiusura a vetri di un balcone, affacciantesi sulla chiostrina interna del palazzo, l’intervento non comportava pregiudizio all’estetica del fabbricato, né ai profili paesaggistici, anche considerando che il vincolo derivante dal PTP non era assoluto, ma relativo;
ad ulteriore sostegno del proprio assunto, citava l’ordine di servizio n.984 del 2013, con cui il Dipartimento Urbanistico del comune esprimeva un orientamento favorevole alla condonabilità degli abusi in aree vincolate;
tuttavia, con la D.D. n.725 del 2013, Roma Capitale respingeva l’istanza di condono perché le opere non erano conformi alle norme urbanistiche, né agli strumenti urbanistici, e per la presenza di vincoli imposti all’immobile da leggi statali e regionali a tutela di zone a protezione speciale, ai sensi dell’art.3 comma 1, lett. b) della L. R. n. 12/2004;
proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004) e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
La sentenza impugnata ha rigettato il gravame.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello: omessa notifica del diniego all’effettivo richiedente il condono, ossia l’originario proprietario, violazione dell’art. 35 L. 47/1985; eccesso di potere per travisamento dei presupposti; violazione dell’art.142 del d. lgs. n. 42/2004; difetto di istruttoria.
2. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. Il primo motivo di appello contesta alla amministrazione intimata di avere notificato il provvedimento di rigetto del condono all’odierna parte appellante, invece che alla precedente proprietaria, SC De PA, che era anche colei che aveva presentato l’istanza ex d.l. n.269/03 e di aver così violato l’art.35 della L. 47/1985.
3.1. Il motivo, prima ancora di essere infondato, è inammissibile per due ordini di ragioni, primo dei quali è che, a tutto concedere, a potersi dolere dell’omissione in cui sarebbe incorsa la parte appellata, sarebbe solo l’originaria richiedente, unico soggetto leso da detta carenza, perché non ha potuto partecipare al procedimento. Viceversa non si vede come la mancata notifica alla parte appellante possa, anche solo potenzialmente, averle creato qualsivoglia tipo di danno e dunque costei non ha interesse ad eccepire il suddetto vizio.
3.2. Aggiungasi, come ricordato in fatto, che quest’ultima ha partecipato al sub-procedimento ex art.10 bis della L. n.241 del 1990, replicando al preavviso inviatole, dunque si è avvalsa delle prerogative defensionali che l’ordinamento le aveva messo a disposizione, giammai contestando il censurato disallineamento, dunque, avendovi fatto acquiescenza, è altresì dubitabile che possa sollevare, oggi, in giudizio, la relativa eccezione.
3.3. In ogni caso il motivo è anche infondato perché il provvedimento impugnato riguarda direttamente la conformazione giuridico-urbanistica del bene, rispetto al quale il dato relativo alla sua titolarità è poco o punto rilevante, come dimostra il dato inconfutabile che gli effetti, favorevoli, o, come in questo caso, contrari, discendenti dall’atto richiesto alla pubblica amministrazione, sono destinati ad incidere esclusivamente sulla sfera della parte appellante. Dunque correttamente il primo giudice ha ritenuto che la prospettiva proposta dalla parte appellante fosse eccessivamente formalistica e non meritevole di condivisione.
4. Il secondo motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di non aver ritenuto applicabile, al caso controverso, il comma 2 dell’art. 142 del d. lgs. n. 42/2004.
La parte appellante - dopo aver evidenziato che l’area dell’intervento alla data del 6 settembre del 1985, era delimitata negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. n. 1444/1968, come “zona territoriale omogenea B” - sostiene che, nel caso di specie, non potessero operare i vincoli di tutela di cui al codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che tale qualificazione emerge dalla relazione tecnica di parte, commissionata all’Architetto Pensieri.
Anche il Geometra Parrino, nella sua relazione – in atti – ha evidenziato che, pur rientrando nel Piano Territoriale Paesistico Valle del Tevere, 15/8, l’immobile è ricompreso nelle aree urbanizzate del PTPR.
Che l’operatività del vincolo sia esclusa, nel caso di zone urbanizzate - aggiunge la doglianza in esame – è confermato dalle previsioni di cui al comma 7 dell’art.7 della legge regionale del Lazio n. 24/1998.
Di conseguenza, poiché si fonda esclusivamente sull’esistenza di vincoli paesaggistici sull’area che precludevano la fruibilità della relativa normativa, il diniego di condono sarebbe illegittimo.
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. Innanzitutto non è stata fornita la prova, necessaria per inibire l’operatività delle preclusioni derivanti dal regime vincolistico, che, alla data del 6 settembre del 1985, l’area fosse delimitata come zona B.
La suddetta circostanza è solo affermata, ma non comprovata nella “relazione Pensieri”, mentre nella “relazione Parrino” si fa cenno a questo dato tecnico, ma lo si estrapola dalla Tavola A allegata alle Delibere di Giunta Regionale del Lazio del 25 luglio del 2007 e del 21 dicembre del 2007, ossia ad atti successivi di 22 anni alla data individuata dal comma 2 dell’art. 142 del codice dei beni culturali, quale limite all’operatività della suddetta preclusione.
4.1.2. Ciò premesso va osservato che l’area dove insiste l’immobile oggetto dell’intervento abusivo è vincolata, ex lege , ai sensi della lett. c) dell’art.142 d. lgs. n. 42/2004, ma anche perché insiste, su di essa, il vincolo paesistico imposto dal PTP Valle del Tevere 15/08, approvato con delibera del Consiglio regionale Lazio n. 25/2008, il quale, a sua volta, risultava già precedentemente adottato con D.G.R. Lazio n.5580 del 1998, il che significa che la normativa di protezione pre-esisteva alla domanda di condono e alla stessa realizzazione dell’abuso.
4.1.3. Ne consegue che, come correttamente ha rilevato il primo giudice, nel caso di specie sussisteva la preclusione di cui all’art.142 comma 2 del d. lgs. n. 42/2004 per la duplicità di vincoli gravanti sull’area, che impediva all’appellante di fruire della normativa condonistica, ai sensi del comma 26 dell’art.32 d.l. n. 269/2003, dunque correttamente il comune ha negato il condono, senza procedere ad ulteriori valutazioni che, stante l’espresso divieto di legge, sarebbero state superflue.
5. Il secondo motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di avere omesso di rilevare che il provvedimento impugnato non aveva dato conto delle ragioni per le quali l’intervento de quo non sarebbe conforme alle norme urbanistiche ed agli strumenti urbanistici, e che dunque lo stesso risultava irrimediabilmente viziato per carenza di motivazione perché, anche se realizzato in area vincolata, la conformità agli strumenti urbanistici ne avrebbe consentito la sanatoria.
Tale carenza è, a maggior ragione, rilevante, aggiunge la parte appellante, laddove si consideri la modesta entità dell’intervento, consistente nella chiusura di un piccolo balcone, con un minimo di incremento di superficie, sul lato interno del fabbricato, con opera, che stante la sua tipologia, non è contraria allo strumento urbanistico, dal momento che, ai sensi dell’art.46 delle NTA del PRG vigente, nei tessuti di espansione novecentesca a media densità abitativa, sono ammesse ristrutturazioni con aumento di volumetria.
Infine le opere sarebbero – secondo la doglianza in esame – altresì conformi al PTP, dal momento che l’area è qualificata Tla/10, limitata, ma ammette trasformazioni conformi agli strumenti urbanistici vigenti, e rinvio alle prescrizioni PRG. A tal proposito, si specifica, va tenuta in conto la scarsa rilevanza degli interventi - chiusura di un balcone ed apertura di una porta-finestra sul terrazzo, che ha creato un altro piccolo balcone, che affacciano sulla chiostrina interna, e che non alterano l’aspetto esteriore dell’edificio, né recano pregiudizio al sistema paesaggistico del contesto- il che gli consentirebbe di rientrare nelle tipologie contemplate dall’Ordine di servizio n.984/2013 del Dipartimento Programmazione Urbanistica, Ufficio Condono Edilizio, che prevede l’assentibilità di superfici e volumi che non abbiano in alcun modo modificato l’aspetto esteriore di un edificio.
5.1. Il motivo è infondato nei suoi presupposti di fatto.
Prima di procedere nella disamina, converrà comunque precisare che il ricordato vincolo esistente sull’area, comunque, essendo già di per sé, come detto, preclusivo alla fruibilità del condono, ed essendo stato richiamato nell’atto impugnato, costituisce un elemento motivazionale idoneo e bastevole a fondare il rigetto.
5.1.1. Passando ad esaminare la doglianza si osserva che l’abuso oggetto della richiesta di condono, non può essere ritenuto di modesta entità.
Esso è consistito nella chiusura di un balcone che, innanzitutto, ha creato nuovi volumi e superfici, e, in secondo luogo, ha modificato l’aspetto esteriore, ossia la morfologia del fabbricato, a nulla rilevando, sotto quest’ultimo aspetto, che la modifica abbia riguardato una parte interna e non la facciata principale dell’immobile.
5.1.2. A conferma della significatività dell’abuso, si osserva che lo stesso proprietario, nell’istanza, lo ha qualificato di tipologia “1”, ossia quale nuova costruzione realizzata in assenza (o in difformità) dal titolo, il che induce definitivamente ad escludere che l’intervento rientri nelle tipologie di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 alla legge 326 del 2003, e dunque che potesse fruire del condono.
5.1.3. Tali caratteristiche escludono peraltro che possa rientrare tra le fattispecie contemplate dall’O.S. n. 984/2013 del Dipartimento Urbanistico- Ufficio Condono edilizio di Roma, che prevede, quale presupposto di operatività che l’intervento comunque non superi un incremento dell’1 % dei volumi legittimi e che non comporti alterazione della sagoma dell’edificio e nessuna delle due condizioni sembra essere presente nel caso di specie.
5.1.4. I suddetti elementi, così come la loro valenza preclusiva rispetto al condono, emergono dal provvedimento impugnato che, in questa prospettiva, risulta sufficientemente motivato, con definitiva dequotazione della doglianza in esame.
6. Conclusivamente l’appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00), in favore della parte appellata costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO