Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia DE Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. 4892 del registro degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. MATTUCCI Parte_1
EMANUELA
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. MENGHINI CP_1
FABRIZIO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“-i coniugi continueranno a vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto e stabiliranno la residenza ove meglio riterranno;
- la casa coniugale, sita in Francavilla al Mare (CH), c.da Pretaro 17/d, piano primo, nella disponibilità della sig.ra dal 2014 per concessione della propria famiglia di origine, resterà Pt_1
alla medesima assegnata unitamente a tutti gli arredi e al mobilio che la compongono, accollandosi per intero il pagamento delle bollette relative alle utenze domestiche e delle imposte;
- l'affido dei figli minori resta condiviso con collocazione prevalente presso la madre, nella cui abitazione gli stessi hanno già la loro residenza (Francavilla al Mare CH- c.da Pretaro n. 17/d);
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Fontemurata n. 2, due fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola (nel periodo scolastico) ovvero dal venerdì dopo le ore 13.00 alla domenica sera (con onere di ricondurli al termine presso l'abitazione materna, salvo diverso accordo) ovvero, in considerazione degli impegni dei minori e salvo diverse esigenze, a Francavilla a Mare e/o a PE (in tal caso, con spese di trasferimento, vitto ed eventuale alloggio interamente a suo carico); nel periodo estivo il padre terrà con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, mentre durante le festività natalizie per almeno quattro giorni consecutivi (comprensivi del 25 Dicembre o del 1° gennaio) e durante le festività pasquali per almeno tre giorni consecutivi (compreso il giorno di Pasqua), periodi che verranno programmati in concomitanza con la pianificazione annuale delle ferie, rispettando tendenzialmente, quanto alle giornate di Natale/Capodanno e di Pasqua, il criterio dell'alternanza ad anno in prosecuzione di quanto già in essere;
resta ferma la facoltà del genitore non collocatario di visitare liberamente i figli anche nei giorni infrasettimanali, previo avviso telefonico di almeno 24 ore prima;
ciascun genitore dovrà prontamente informare l'altro genitore in caso di malattia dei figli ed entrambi si impegnano a comunicarsi reciprocamente i luoghi ove intendano trascorrere le vacanze unitamente agli stessi;
- il padre si impegna, a telefonare o a “videochiamare” ciascuno dei due figli almeno una volta al giorno ed inoltre, ad assistere i figli nei loro rispettivi percorsi di crescita, rendendosi disponibile a partecipare ad eventi e/o appuntamenti organizzati che li interessano e/o coinvolgono;
- il contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre, viene stabilito allo stato nell'importo mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00 euro) per ciascuno di essi, sarà comprensivo dell'assistenza prestata da terzi in loro favore (baby sitter e simili) e sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat, tenuto conto dell'età dei minori, nonché considerata la presenza di altri due figli maggiorenni ancora a carico del padre. A decorrere da settembre 2027 il contributo al mantenimento per i figli a carico del padre sarà aumentato ad euro 650,00 (seicentocinquanta/00) per ciascuno di essi e sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat, salva adeguata rideterminazione nel prosieguo per sopravvenute esigenze;
l'importo così come stabilito verrà versato dal padre alla madre a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, le cui coordinate iban sono note al padre;
inoltre, i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli, comprensive di spese mediche e similari, scolastiche e ludiche in genere (gite di istruzione, campi-scuola, colonie estive, abbonamenti annuali per attività sportive e similari), sempre previamente concordate tra gli stessi, secondo il protocollo/linee guida del Tribunale di Ancona, le spese relative ad eventuali vacanze ed attività ricreative, non ricomprese tra quelle indicate in precedenza, cui i figli parteciperanno
2 unitamente ad uno dei due genitori e su iniziativa dello stesso, verranno da quest'ultimo interamente sostenute;
- l'importo dell'assegno unico ovvero altra forma di contributo familiare e/o bonus, verrà percepito e spetterà per intero alla sig.ra come attualmente avviene con il consenso del padre;
Parte_1
- i coniugi dichiarano di essere entrambi occupati ed economicamente autosufficienti, con la conseguenza che non vi è necessità di stabilire alcun mantenimento tra gli stessi;
- rilasciano il loro reciproco consenso all'espatrio mentre l'espatrio dei figli minori resta subordinato all'autorizzazione di entrambi i genitori.
- le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto lo scioglimento CP_1 Parte_1
del matrimonio contratto a IM (AN) il 16.05.2015.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.
All'udienza del 26.03.2025, le parti, dopo aver precisato la questione relativa alla competenza territoriale, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
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La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. 7089 del 13.07.2022, il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale il 12.07.2022.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in IM (AN) il 16.05.2015 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IM (AN) al n. 7, parte 1, serie // dell'anno
2015.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli minori e Per_1 Per_2
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
3 Le spese di lite sono compensate, così come accordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a IM (AN) CP_1 Parte_1
il 16/05/2015 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IM (AN) al n. 7, parte 1, serie // dell'anno 2015; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IM (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia DE
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