Articolo 5 della Legge 29 agosto 1991, n. 288
Articolo 4
Versione
21 settembre 1991
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Versione
29 agosto 2014
Art. 5. 1. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi tutti gli effetti delle procedure seguite in materia di contributi previdenziali per i volontari e cooperanti.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro degli affari esteri emana, secondo le procedure di cui all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge e per l'aggiornamento e coordinamento del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 .
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera d)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
d) la legge 29 agosto 1991, n. 288 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Entrata in vigore il 29 agosto 2014