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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/10/2025, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 602/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere rel. est.
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello, da:
GIA' Parte_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FAZIO MONICA
[...] P.IVA_1
e dell'Avv. FAZIO IVANO, elettivamente domiciliata in VIA SAN BARNABA
N 30 20100 MILANO presso lo Studio dei suddetti difensori, giusta delega in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 P.IVA_2
OM IO e dell'Avv. ANDENA CARLO, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA VITTORIA 28 MILANO presso lo Studio dei suddetti difensori, giusta delega in atti pagina 1 di 11 -APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: appello e appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di
Milano. n. 7284/2024, pubblicata il 22/07/2024, in materia di “Factoring”. Causa rimessa in decisione con ordinanza del Consigliere Istruttore in data 30.9.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 7.10.2025.
CONCLUSIONI:
Per GIA' Parte_1 Parte_2
: Pt_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado:
IN VIA PRINCIPALE: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Milano n. 7284/2024 pubblicata in data 22.7.2024, nella causa RG n. 3260/21, non notificata, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di (già e Pt_1 Parte_2
, condannare il in persona del Parte_2 CP_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti C. Andena e F.
Romanenghi, in subordine anche ai sensi e per l'effetto dell'art. 2041 c.c., al pagamento in favore di (già Pt_1 Parte_2
Parte_2
- € 15.939,89 per sorte capitale, di cui alle fatture prodotte sub. doc. 11 – 13
e riepilogate nell'elenco sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che è risultata in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e/o maturandi, da determinarsi ex artt. 2 e 5 e da calcolarsi, ex art. 4 del D.l.vo n. 231/02, come novellato dal Dlgs n. 192/12, dalle singole scadenze al saldo, pari alla data del 6/02/24 ad € 8.393,68 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c. determinati nella misura pagina 2 di 11 di cui agli artt. 2 e 5 del D.l.vo n. 231/02, come novellato dal Dlgs n.
192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- sull'importo di € 7,67 degli interessi moratori maturati e maturandi da determinarsi ex artt. 2 e 5 e da calcolarsi, ex art. 4 del D.l.vo n. 231/02, come novellato dal Dlgs n. 192/12, dalle singole scadenze al saldo nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c. determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.l.vo n. 231/02, come novellato dal Dlgs
n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 6.237,64 per il mancato pagamento della NDI emessi per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla NDI, prodotta sub doc. 5 e riepilogata nell'elenco sub doc. 6 da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283, determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.l.vo n. 231/02, come novellato dal Dlgs n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.l.vo n. 231/02 come novellato dal D.l.vo 192/12 per il mancato e/o ritardato pagamento delle tre fatture costituenti la sorte capitale.
IN VIA ISTRUTTORIA: per scrupolo di difesa, letta l'ordinanza 12.5.2022, insiste per le istanze istruttorie articolate con la seconda memoria ex art. 183, VI comma cpp 18/11/21, riportandosi alla III memoria ex art. 183, VI comma cpc
9.12.21 nonché alle note di trattazione scritta 31.3.2022.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”
Per : CP_1 pagina 3 di 11 “Per quanto esposto nella comparsa di costituzione e negli atti di primo grado, il chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria CP_1
istanza ed eccezione disattesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni: in via principale:
- respingere l'appello principale e le domande in esso contenute, siccome infondate in fatto e in diritto, eventualmente anche in accoglimento delle eccezioni di prescrizione qui sollevate e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, fatta eccezione per il capo impugnato con appello incidentale;
- accogliere l'appello incidentale, e, per l'effetto, riformare la sentenza nel capo in cui ha condannato l'Amministrazione comunale al pagamento di €
7,67, oltre interessi legali, a favore dell'appellante e, quindi, condannare
l'appellante alla restituzione dell'importo già versato dall'Amministrazione pari ad € 8,67;
in via istruttoria
- respingere le istanze tutte di controparte per i motivi già esposti negli atti di primo grado;
- in ogni caso:
- con vittoria di onorari professionali, anche del primo grado di giudizio, e rimborso del contributo unificato.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (già Pt_1 [...]
di qui innanzi anche solo Parte_2
Parte
ha proposto appello avverso la sentenza sopra rubricata con la quale il
Tribunale di Milano ha così provveduto: ”Condanna il a versare CP_1
a la somma di € 7,67 oltre interessi come in motivazione. Parte_1
Compensa integralmente le spese di lite.” pagina 4 di 11 Il Tribunale è pervenuto alla pronuncia qui impugnata così argomentando:
- (resasi cessionaria dei crediti vanati da nei confronti CP_2
del come da atti notificati a quest'ultimo in data CP_1
22.10.2014 e 29.1.2018) aveva proposto domanda giudiziale ai fini di ottenere la condanna del convenuto al pagamento delle somme di: CP_1
€ 15.939,89 per sorte capitale, di cui alle fatture prodotte sub. doc. 11 – 13
e riepilogate nell'elenco sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che è risultata in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e/o maturandi, da determinarsi ex artt. 2 e 5 e da calcolarsi, ex art. 4 del D.l.vo n. 231/02, come novellato dal Dlgs n. 192/12, dalle singole scadenze al saldo, pari alla data del 6/02/24 ad € 8.393,68 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c. determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.l.vo n. 231/02, come novellato dal Dlgs n. 192/12,
o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 6.237,64 per il mancato pagamento delle NDI emessi per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla NDI, prodotta sub doc. 5 e riepilogata nell'elenco sub doc. 6 da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283, determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.l.vo n.
231/02, come novellato dal Dlgs n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.l.vo n. 231/02 come novellato dal D.l.vo 192/12 per il mancato e/o ritardato pagamento delle tre fatture costituenti la sorte capitale;
- il si era costituito in giudizio contestando l'avversa pretesa CP_1
eccependo, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione dei crediti, in ogni caso l'intervenuto pagamento della quasi totalità dell'importo, e chiedendo
Parte il rigetto delle domande di ulteriori pagamenti, per non aver quanto alle somme contabilizzate per mancato pagamento delle NDI, comprovato pagina 5 di 11 l'imputazione del richiesto in relazione alle singole fatture e, infine quanto al pagamento dell'importo di € 120,00, per difetto dei presupposti di legge;
- valutate le risultanze documentali in atti, era da ritenersi idoneamente comprovato l'intervenuto pagamento delle somme per capitale, portate dalle fatture emesse da n. 5700059629/2013 e n. 570005943/2013, CP_2
pagamento desumibile dai mandati e dalle attestazioni di eseguito da parte della Banca incaricata, documenti versati in atti dal (sub docc. 4 e CP_1
5);
- i pagamenti di cui sopra erano stati effettuati direttamente ad prima CP_2
Parte della notifica della cessione dei crediti da parte di sicché gli stessi dovevano considerarsi liberatori;
- residuava, pertanto, a favore di la debenza della somma di € 7,67
(portata dalla terza fattura e cioè dalla n. 5700059627/2013) atteso che - pur non potendosi considerare atto interruttivo della prescrizione quello di
Parte diffida e messa in mora notificato dalla al in data CP_1
26.6.2020 (in quanto notificato già decorso il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. trattandosi di credito risalente alla data del 13.8.2013)
- poteva considerarsi atto idoneo ad interrompere la prescrizione la notifica della cessione del credito, avvenuta in data 29.1.2018 quindi entro il quinquennio dal sorgere del credito;
- per quanto concerneva il richiesto pagamento delle somme di € 6.237,64 e di € 120,00 non vi era prova della sussistenza dei debiti, atteso che l'attrice Parte non aveva assolto il proprio onere di produrre le singole fatture alle quali le somme facevano riferimento né aveva comprovato la data di trasmissione delle stesse al Comune né infine la data del pagamento asseritamente tardivo da parte dell'Amministrazione.
Da qui la statuizione sopra riportata.
Parte Con la proposta impugnazione lamenta:
pagina 6 di 11 I. la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione al credito ceduto a titolo di sorte capitale da Edison Energia S.p.a. nonché dell'art. 1264 c.c.: i mandati non comproverebbero l'effettivo pagamento che, in ogni caso, non sarebbe liberatorio nei confronti della cessionaria essendo intervenuto dopo la notifica degli atti di cessione;
II. la violazione, in relazione all'importo di € 7,67 al cui pagamento il CP_1
era stato condannato con la sentenza di I grado, degli artt. 2, 4 e 5
[...]
del d.l.vo 231/02 come novellato dal d.l.vo 192/12 per aver riconosciuto gli interessi richiesti al tasso legale, nonché dell'art. 1283 c.c. per il mancato riconoscimento degli interessi anatocistici;
omessa pronuncia;
III. la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 166 c.p.c. per il mancato riconoscimento delle NDI nonché degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del d.l.vo n. 231/02, come novellato dal Dlgs n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
omessa pronuncia;
IV.la violazione dell'art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio il deducendo a propria volta CP_1
l'infondatezza dell'impugnazione e spiegando appello incidentale relativamente alla condanna al pagamento della somma di € 7,67 a favore dell'appellante: sostiene il che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto il credito CP_1
sussistente e non interrotta la prescrizione, a fronte della notifica dell'atto di cessione in data 29.1.2018 atto, ad avviso dell'Amministrazione, non idoneo a tal fine.
Il ha pertanto concluso come in epigrafe. CP_1
Ritiene la Corte che l'appello principale sia infondato e come tale vada disatteso.
Il Tribunale ha infatti bene e correttamente argomentato, ponendo alla base del proprio ragionamento le pacifiche risultanze documentali, in merito alla prova dell'intervenuto pagamento a favore di delle fatture n. 5700059629/2013 CP_2
pagina 7 di 11 e n. 570005943/2013, pagamento desumibile dai mandati e dalle attestazioni di eseguito da parte della Banca incaricata, come da documenti versati in atti dal
(sub docc. 4 e 5); nonché in merito al fatto che i pagamenti di cui sopra CP_1
sono stati effettuati direttamente ad , prima della notifica della cessione dei CP_2
Parte crediti da parte di con conseguente effetto liberatorio del debitore.
Non potendosi dubitare della genuinità dei documenti in questione nonché delle date, mal si comprende su quali elementi trovi reale fondamento la doglianza di
Parte Parte
atteso che nessuna delle plurime argomentazioni sviluppate da nella presente sede appare idonea a scalfire quanto documentato in atti.
Parimenti, va confermato il buon ritenere del primo Giudice con riguardo alla mancanza di prova in merito alla non debenza delle somme di € 6.237,64 e di € Parte 120,00, atteso che l'attrice non ha assolto il proprio onere di produrre le singole fatture alle quali le somme facevano riferimento, né la data di trasmissione delle stesse al né, infine, la data del pagamento asseritamente tardivo da CP_1
parte dell'Amministrazione. Parte Anche in relazione a ciò, i motivi sviluppati da non si rivelano idonei a superare il rilievo del Tribunale in merito al mancato assolvimento da parte di Parte dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. che pone in capo al debitore la prova degli elementi sopra indicati, costitutivi del credito.
L'appello va dunque globalmente respinto anche in relazione agli ulteriori motivi afferenti al mancato riconoscimento degli interessi moratori sulla somma di € 7,67
e sulla compensazione delle spese di lite del primo grado, per quanto si andrà qui ad esporre circa la fondatezza dell'appello incidentale.
Quest'ultimo, non affetto da ragioni di inammissibilità, è infatti fondato nel merito.
Va ritenuto che erroneamente il Tribunale ha ricollegato all'atto di notifica della Parte cessione del credito inoltrato da al in data 29.1.2018 l'effetto CP_1
interruttivo della prescrizione: sul punto è sufficiente richiamare il prevalente orientamento giurisprudenziale del Supremo Collegio che esclude che la semplice pagina 8 di 11 comunicazione al debitore dell'atto di cessione del credito, non accompagnato dall'intimazione di pagamento e/o messa in mora, sia sufficiente ai fini interruttivi della prescrizione (cfr. ex pluribus Cass. sez. VI civile n. 7835/2022 del
10.3.2022). Parte Pertanto, all'atto dell'intimazione di pagamento notificata da al CP_1
in data 26.6.2020 il credito portato dalla fattura di n. n.
[...] CP_2
5700059627/2013 era prescritto, stante il fatto che la notifica è avvenuta già decorso il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. trattandosi di credito risalente alla data del 13.8.2013 e soggetto al termine prescrizionale di cinque anni.
L'accoglimento dell'appello incidentale comporta la riforma, per quanto di ragione, della statuizione condannatoria della sentenza impugnata.
L'appello incidentale non ha peraltro attinto la compensazione delle spese del primo grado del giudizio, che risulta dunque confermata.
Parte Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo, tra le quali la condanna di alla restituzione di quanto percepito dal in esecuzione della Controparte_1
sentenza di I grado, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo effettivo, Parte nonché la condanna di al pagamento a favore della parte appellata delle spese del presente grado giudizio.
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo fatta applicazione delle vigenti tabelle ministeriali, dei parametri medi per cause di media complessità, avuto riguardo al valore della controversia, nonché alle fasi difensive effettivamente espletate.
Il rigetto dell'appello principale comporta infine l'accertamento della sussistenza Parte dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c.1 quater.
P.Q.M.
pagina 9 di 11 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da GIA' Parte_1 Parte_2
nei confronti del , nonché sull'appello
[...] CP_1
incidentale da questo proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
7284/2024, pubblicata il 22/07/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. in accoglimento dell'appello incidentale, per quanto di ragione, rigetta integralmente la domanda di pagamento svolta da nei confronti Pt_1
del e condanna alla restituzione di quanto CP_1 Pt_1
percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo effettivo;
3. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4. condanna al pagamento a favore del delle spese Pt_1 CP_1
processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 8.469,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
5. accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente Pt_1
al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
Così deciso, in Milano il 07/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Dott. Roberto Aponte
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere rel. est.
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello, da:
GIA' Parte_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FAZIO MONICA
[...] P.IVA_1
e dell'Avv. FAZIO IVANO, elettivamente domiciliata in VIA SAN BARNABA
N 30 20100 MILANO presso lo Studio dei suddetti difensori, giusta delega in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 P.IVA_2
OM IO e dell'Avv. ANDENA CARLO, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA VITTORIA 28 MILANO presso lo Studio dei suddetti difensori, giusta delega in atti pagina 1 di 11 -APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: appello e appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di
Milano. n. 7284/2024, pubblicata il 22/07/2024, in materia di “Factoring”. Causa rimessa in decisione con ordinanza del Consigliere Istruttore in data 30.9.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 7.10.2025.
CONCLUSIONI:
Per GIA' Parte_1 Parte_2
: Pt_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado:
IN VIA PRINCIPALE: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Milano n. 7284/2024 pubblicata in data 22.7.2024, nella causa RG n. 3260/21, non notificata, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di (già e Pt_1 Parte_2
, condannare il in persona del Parte_2 CP_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti C. Andena e F.
Romanenghi, in subordine anche ai sensi e per l'effetto dell'art. 2041 c.c., al pagamento in favore di (già Pt_1 Parte_2
Parte_2
- € 15.939,89 per sorte capitale, di cui alle fatture prodotte sub. doc. 11 – 13
e riepilogate nell'elenco sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che è risultata in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e/o maturandi, da determinarsi ex artt. 2 e 5 e da calcolarsi, ex art. 4 del D.l.vo n. 231/02, come novellato dal Dlgs n. 192/12, dalle singole scadenze al saldo, pari alla data del 6/02/24 ad € 8.393,68 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c. determinati nella misura pagina 2 di 11 di cui agli artt. 2 e 5 del D.l.vo n. 231/02, come novellato dal Dlgs n.
192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- sull'importo di € 7,67 degli interessi moratori maturati e maturandi da determinarsi ex artt. 2 e 5 e da calcolarsi, ex art. 4 del D.l.vo n. 231/02, come novellato dal Dlgs n. 192/12, dalle singole scadenze al saldo nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c. determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.l.vo n. 231/02, come novellato dal Dlgs
n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 6.237,64 per il mancato pagamento della NDI emessi per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla NDI, prodotta sub doc. 5 e riepilogata nell'elenco sub doc. 6 da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283, determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.l.vo n. 231/02, come novellato dal Dlgs n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.l.vo n. 231/02 come novellato dal D.l.vo 192/12 per il mancato e/o ritardato pagamento delle tre fatture costituenti la sorte capitale.
IN VIA ISTRUTTORIA: per scrupolo di difesa, letta l'ordinanza 12.5.2022, insiste per le istanze istruttorie articolate con la seconda memoria ex art. 183, VI comma cpp 18/11/21, riportandosi alla III memoria ex art. 183, VI comma cpc
9.12.21 nonché alle note di trattazione scritta 31.3.2022.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”
Per : CP_1 pagina 3 di 11 “Per quanto esposto nella comparsa di costituzione e negli atti di primo grado, il chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria CP_1
istanza ed eccezione disattesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni: in via principale:
- respingere l'appello principale e le domande in esso contenute, siccome infondate in fatto e in diritto, eventualmente anche in accoglimento delle eccezioni di prescrizione qui sollevate e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, fatta eccezione per il capo impugnato con appello incidentale;
- accogliere l'appello incidentale, e, per l'effetto, riformare la sentenza nel capo in cui ha condannato l'Amministrazione comunale al pagamento di €
7,67, oltre interessi legali, a favore dell'appellante e, quindi, condannare
l'appellante alla restituzione dell'importo già versato dall'Amministrazione pari ad € 8,67;
in via istruttoria
- respingere le istanze tutte di controparte per i motivi già esposti negli atti di primo grado;
- in ogni caso:
- con vittoria di onorari professionali, anche del primo grado di giudizio, e rimborso del contributo unificato.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (già Pt_1 [...]
di qui innanzi anche solo Parte_2
Parte
ha proposto appello avverso la sentenza sopra rubricata con la quale il
Tribunale di Milano ha così provveduto: ”Condanna il a versare CP_1
a la somma di € 7,67 oltre interessi come in motivazione. Parte_1
Compensa integralmente le spese di lite.” pagina 4 di 11 Il Tribunale è pervenuto alla pronuncia qui impugnata così argomentando:
- (resasi cessionaria dei crediti vanati da nei confronti CP_2
del come da atti notificati a quest'ultimo in data CP_1
22.10.2014 e 29.1.2018) aveva proposto domanda giudiziale ai fini di ottenere la condanna del convenuto al pagamento delle somme di: CP_1
€ 15.939,89 per sorte capitale, di cui alle fatture prodotte sub. doc. 11 – 13
e riepilogate nell'elenco sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che è risultata in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e/o maturandi, da determinarsi ex artt. 2 e 5 e da calcolarsi, ex art. 4 del D.l.vo n. 231/02, come novellato dal Dlgs n. 192/12, dalle singole scadenze al saldo, pari alla data del 6/02/24 ad € 8.393,68 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c. determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.l.vo n. 231/02, come novellato dal Dlgs n. 192/12,
o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 6.237,64 per il mancato pagamento delle NDI emessi per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla NDI, prodotta sub doc. 5 e riepilogata nell'elenco sub doc. 6 da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283, determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.l.vo n.
231/02, come novellato dal Dlgs n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.l.vo n. 231/02 come novellato dal D.l.vo 192/12 per il mancato e/o ritardato pagamento delle tre fatture costituenti la sorte capitale;
- il si era costituito in giudizio contestando l'avversa pretesa CP_1
eccependo, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione dei crediti, in ogni caso l'intervenuto pagamento della quasi totalità dell'importo, e chiedendo
Parte il rigetto delle domande di ulteriori pagamenti, per non aver quanto alle somme contabilizzate per mancato pagamento delle NDI, comprovato pagina 5 di 11 l'imputazione del richiesto in relazione alle singole fatture e, infine quanto al pagamento dell'importo di € 120,00, per difetto dei presupposti di legge;
- valutate le risultanze documentali in atti, era da ritenersi idoneamente comprovato l'intervenuto pagamento delle somme per capitale, portate dalle fatture emesse da n. 5700059629/2013 e n. 570005943/2013, CP_2
pagamento desumibile dai mandati e dalle attestazioni di eseguito da parte della Banca incaricata, documenti versati in atti dal (sub docc. 4 e CP_1
5);
- i pagamenti di cui sopra erano stati effettuati direttamente ad prima CP_2
Parte della notifica della cessione dei crediti da parte di sicché gli stessi dovevano considerarsi liberatori;
- residuava, pertanto, a favore di la debenza della somma di € 7,67
(portata dalla terza fattura e cioè dalla n. 5700059627/2013) atteso che - pur non potendosi considerare atto interruttivo della prescrizione quello di
Parte diffida e messa in mora notificato dalla al in data CP_1
26.6.2020 (in quanto notificato già decorso il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. trattandosi di credito risalente alla data del 13.8.2013)
- poteva considerarsi atto idoneo ad interrompere la prescrizione la notifica della cessione del credito, avvenuta in data 29.1.2018 quindi entro il quinquennio dal sorgere del credito;
- per quanto concerneva il richiesto pagamento delle somme di € 6.237,64 e di € 120,00 non vi era prova della sussistenza dei debiti, atteso che l'attrice Parte non aveva assolto il proprio onere di produrre le singole fatture alle quali le somme facevano riferimento né aveva comprovato la data di trasmissione delle stesse al Comune né infine la data del pagamento asseritamente tardivo da parte dell'Amministrazione.
Da qui la statuizione sopra riportata.
Parte Con la proposta impugnazione lamenta:
pagina 6 di 11 I. la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione al credito ceduto a titolo di sorte capitale da Edison Energia S.p.a. nonché dell'art. 1264 c.c.: i mandati non comproverebbero l'effettivo pagamento che, in ogni caso, non sarebbe liberatorio nei confronti della cessionaria essendo intervenuto dopo la notifica degli atti di cessione;
II. la violazione, in relazione all'importo di € 7,67 al cui pagamento il CP_1
era stato condannato con la sentenza di I grado, degli artt. 2, 4 e 5
[...]
del d.l.vo 231/02 come novellato dal d.l.vo 192/12 per aver riconosciuto gli interessi richiesti al tasso legale, nonché dell'art. 1283 c.c. per il mancato riconoscimento degli interessi anatocistici;
omessa pronuncia;
III. la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 166 c.p.c. per il mancato riconoscimento delle NDI nonché degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del d.l.vo n. 231/02, come novellato dal Dlgs n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
omessa pronuncia;
IV.la violazione dell'art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio il deducendo a propria volta CP_1
l'infondatezza dell'impugnazione e spiegando appello incidentale relativamente alla condanna al pagamento della somma di € 7,67 a favore dell'appellante: sostiene il che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto il credito CP_1
sussistente e non interrotta la prescrizione, a fronte della notifica dell'atto di cessione in data 29.1.2018 atto, ad avviso dell'Amministrazione, non idoneo a tal fine.
Il ha pertanto concluso come in epigrafe. CP_1
Ritiene la Corte che l'appello principale sia infondato e come tale vada disatteso.
Il Tribunale ha infatti bene e correttamente argomentato, ponendo alla base del proprio ragionamento le pacifiche risultanze documentali, in merito alla prova dell'intervenuto pagamento a favore di delle fatture n. 5700059629/2013 CP_2
pagina 7 di 11 e n. 570005943/2013, pagamento desumibile dai mandati e dalle attestazioni di eseguito da parte della Banca incaricata, come da documenti versati in atti dal
(sub docc. 4 e 5); nonché in merito al fatto che i pagamenti di cui sopra CP_1
sono stati effettuati direttamente ad , prima della notifica della cessione dei CP_2
Parte crediti da parte di con conseguente effetto liberatorio del debitore.
Non potendosi dubitare della genuinità dei documenti in questione nonché delle date, mal si comprende su quali elementi trovi reale fondamento la doglianza di
Parte Parte
atteso che nessuna delle plurime argomentazioni sviluppate da nella presente sede appare idonea a scalfire quanto documentato in atti.
Parimenti, va confermato il buon ritenere del primo Giudice con riguardo alla mancanza di prova in merito alla non debenza delle somme di € 6.237,64 e di € Parte 120,00, atteso che l'attrice non ha assolto il proprio onere di produrre le singole fatture alle quali le somme facevano riferimento, né la data di trasmissione delle stesse al né, infine, la data del pagamento asseritamente tardivo da CP_1
parte dell'Amministrazione. Parte Anche in relazione a ciò, i motivi sviluppati da non si rivelano idonei a superare il rilievo del Tribunale in merito al mancato assolvimento da parte di Parte dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. che pone in capo al debitore la prova degli elementi sopra indicati, costitutivi del credito.
L'appello va dunque globalmente respinto anche in relazione agli ulteriori motivi afferenti al mancato riconoscimento degli interessi moratori sulla somma di € 7,67
e sulla compensazione delle spese di lite del primo grado, per quanto si andrà qui ad esporre circa la fondatezza dell'appello incidentale.
Quest'ultimo, non affetto da ragioni di inammissibilità, è infatti fondato nel merito.
Va ritenuto che erroneamente il Tribunale ha ricollegato all'atto di notifica della Parte cessione del credito inoltrato da al in data 29.1.2018 l'effetto CP_1
interruttivo della prescrizione: sul punto è sufficiente richiamare il prevalente orientamento giurisprudenziale del Supremo Collegio che esclude che la semplice pagina 8 di 11 comunicazione al debitore dell'atto di cessione del credito, non accompagnato dall'intimazione di pagamento e/o messa in mora, sia sufficiente ai fini interruttivi della prescrizione (cfr. ex pluribus Cass. sez. VI civile n. 7835/2022 del
10.3.2022). Parte Pertanto, all'atto dell'intimazione di pagamento notificata da al CP_1
in data 26.6.2020 il credito portato dalla fattura di n. n.
[...] CP_2
5700059627/2013 era prescritto, stante il fatto che la notifica è avvenuta già decorso il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. trattandosi di credito risalente alla data del 13.8.2013 e soggetto al termine prescrizionale di cinque anni.
L'accoglimento dell'appello incidentale comporta la riforma, per quanto di ragione, della statuizione condannatoria della sentenza impugnata.
L'appello incidentale non ha peraltro attinto la compensazione delle spese del primo grado del giudizio, che risulta dunque confermata.
Parte Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo, tra le quali la condanna di alla restituzione di quanto percepito dal in esecuzione della Controparte_1
sentenza di I grado, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo effettivo, Parte nonché la condanna di al pagamento a favore della parte appellata delle spese del presente grado giudizio.
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo fatta applicazione delle vigenti tabelle ministeriali, dei parametri medi per cause di media complessità, avuto riguardo al valore della controversia, nonché alle fasi difensive effettivamente espletate.
Il rigetto dell'appello principale comporta infine l'accertamento della sussistenza Parte dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c.1 quater.
P.Q.M.
pagina 9 di 11 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da GIA' Parte_1 Parte_2
nei confronti del , nonché sull'appello
[...] CP_1
incidentale da questo proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
7284/2024, pubblicata il 22/07/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. in accoglimento dell'appello incidentale, per quanto di ragione, rigetta integralmente la domanda di pagamento svolta da nei confronti Pt_1
del e condanna alla restituzione di quanto CP_1 Pt_1
percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo effettivo;
3. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4. condanna al pagamento a favore del delle spese Pt_1 CP_1
processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 8.469,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
5. accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente Pt_1
al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
Così deciso, in Milano il 07/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Dott. Roberto Aponte
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