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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 15.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2161/2023 R.G., avente ad oggetto “pensione di inabilità”;
promossa da:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_2
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Di Giacomo del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data 27.07.2023 l'
[...] ha contestato le conclusioni formulate dal Controparte_1
C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., il quale aveva accertato la sussistenza in capo al ricorrente stimandone una invalidità Controparte_2 pari al 100%, dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. n. 118/1971, con conseguente diritto alla reclamata prestazione a far data dalla domanda amministrativa. L' ha dissentito dalle conclusioni formulate dal C.T.U., deducendo che Controparte_3 l'applicazione della formula riduzionistica di AZ alle percentuali di invalidità partitamente assegnate dallo stesso ausiliario alle varie patologie da cui il era affetto conduceva CP_2 ad una invalidità complessiva pari all'89%, non distante dalla percentuale dell'80% al predetto riconosciuta in sede amministrativa. Costituitosi in lite, ha invocato il rigetto della proposta opposizione e Controparte_2 la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 15.01.2025.
***
L'opposizione è infondata e immeritevole di accoglimento, il C.T.U. nominato nella presente fase avendo accertato ed esposto che è affetto da “BPCO. Enfisema e Controparte_2 interstiziopatia polmonare. Severa sindrome delle apnee ostruttive del sonno in trattamento con
CPAP. Cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA. Esiti di artrodesi L4-L6 a discreta incidenza funzionale. Ipoacusia bilaterale neurosensoriale. Sindrome depressiva reattiva lieve” e che dall'applicazione della formula riduzionistica di cui al D.M. 05.02.1992 alle percentuali invalidanti delle varie patologie concorrenti e/o coesistenti procede una percentuale di invalidità complessiva pari al 98%. Nel corso dell'esame clinico, l'ausiliario ha infatti osservato che il sig. “ha CP_2 mostrato diminuita espansibilità toracica con respiro aspro, ridotto e presenza di sibili su tutto l'ambito polmonare. (…). Il rachide si è presentato in atteggiamento rigido con accentuazione della fisiologica cifosi dorsale e ipomobilità in tutti i piani articolari di circa 1/3. La deambulazione ha evidenziato una lieve zoppia sn per deficit della fase di spinta. Dal punto di vista comportamentale, ha mostrato atteggiamenti, a volte, caratterizzati da ansia e agitazione con evidenti segni depressivi. La patologia polmonare ostruttiva cronica con componente prevalente enfisematosa determina una sintomatologia caratterizzata da dispnea con sforzi minimi e facile affaticamento. Al descritto quadro respiratorio si associa una severa forma di sindrome delle apnee notturne che, comprensibilmente, peggiora la situazione clinica. Quest'ultima patologia, anche se non codificata nel DM 5 febbraio 1992, è prevista nelle Linee Guida che rappresentano comunque CP_4 un'indicazione emanata dallo stesso Istituto. Il Periziando presenta, inoltre, una cardiopatia ipertensiva che è stata classificata in II classe NYHA e un deficit funzionale della colonna lombare, sottoposta ad artrodesi per spondilolistesi. Il complesso quadro patologico ha instaurato nel CARBONARO una sindrome depressiva”. Ha quindi correttamente rilevato che in caso di infermità plurime l'applicazione del calcolo riduzionistico non può mai condurre alla inabilità totale, per modo che nel caso di specie “la valutazione totale determinata nella sua incidenza reale deve essere considerata come il 100%” e ricorre perciò “il presupposto medico-legale per ottenere la pensione di inabilità. L'epoca di insorgenza della condizione indennizzabile può essere individuata nella data della domanda amministrativa” (cfr. relazione depositata il 06.07.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile ed adeguatamente motivata la valutazione medica condotta dall'incaricato ausiliario, deve concludersi che è invalido con Controparte_2 riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% a far data dalla domanda amministrativa del gennaio 2022. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell' CP_4 nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario del resistente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2161/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è soggetto invalido con riduzione permanente della Controparte_2 capacità lavorativa in misura pari al 100% a far data dal gennaio 2022; condanna l' al pagamento, in favore di delle spese di lite, che CP_4 Controparte_2 liquida in complessivi € 2.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Stefano Di Giacomo;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_4
Così deciso in Ragusa il 26.03.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 15.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2161/2023 R.G., avente ad oggetto “pensione di inabilità”;
promossa da:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_2
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Di Giacomo del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data 27.07.2023 l'
[...] ha contestato le conclusioni formulate dal Controparte_1
C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., il quale aveva accertato la sussistenza in capo al ricorrente stimandone una invalidità Controparte_2 pari al 100%, dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. n. 118/1971, con conseguente diritto alla reclamata prestazione a far data dalla domanda amministrativa. L' ha dissentito dalle conclusioni formulate dal C.T.U., deducendo che Controparte_3 l'applicazione della formula riduzionistica di AZ alle percentuali di invalidità partitamente assegnate dallo stesso ausiliario alle varie patologie da cui il era affetto conduceva CP_2 ad una invalidità complessiva pari all'89%, non distante dalla percentuale dell'80% al predetto riconosciuta in sede amministrativa. Costituitosi in lite, ha invocato il rigetto della proposta opposizione e Controparte_2 la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 15.01.2025.
***
L'opposizione è infondata e immeritevole di accoglimento, il C.T.U. nominato nella presente fase avendo accertato ed esposto che è affetto da “BPCO. Enfisema e Controparte_2 interstiziopatia polmonare. Severa sindrome delle apnee ostruttive del sonno in trattamento con
CPAP. Cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA. Esiti di artrodesi L4-L6 a discreta incidenza funzionale. Ipoacusia bilaterale neurosensoriale. Sindrome depressiva reattiva lieve” e che dall'applicazione della formula riduzionistica di cui al D.M. 05.02.1992 alle percentuali invalidanti delle varie patologie concorrenti e/o coesistenti procede una percentuale di invalidità complessiva pari al 98%. Nel corso dell'esame clinico, l'ausiliario ha infatti osservato che il sig. “ha CP_2 mostrato diminuita espansibilità toracica con respiro aspro, ridotto e presenza di sibili su tutto l'ambito polmonare. (…). Il rachide si è presentato in atteggiamento rigido con accentuazione della fisiologica cifosi dorsale e ipomobilità in tutti i piani articolari di circa 1/3. La deambulazione ha evidenziato una lieve zoppia sn per deficit della fase di spinta. Dal punto di vista comportamentale, ha mostrato atteggiamenti, a volte, caratterizzati da ansia e agitazione con evidenti segni depressivi. La patologia polmonare ostruttiva cronica con componente prevalente enfisematosa determina una sintomatologia caratterizzata da dispnea con sforzi minimi e facile affaticamento. Al descritto quadro respiratorio si associa una severa forma di sindrome delle apnee notturne che, comprensibilmente, peggiora la situazione clinica. Quest'ultima patologia, anche se non codificata nel DM 5 febbraio 1992, è prevista nelle Linee Guida che rappresentano comunque CP_4 un'indicazione emanata dallo stesso Istituto. Il Periziando presenta, inoltre, una cardiopatia ipertensiva che è stata classificata in II classe NYHA e un deficit funzionale della colonna lombare, sottoposta ad artrodesi per spondilolistesi. Il complesso quadro patologico ha instaurato nel CARBONARO una sindrome depressiva”. Ha quindi correttamente rilevato che in caso di infermità plurime l'applicazione del calcolo riduzionistico non può mai condurre alla inabilità totale, per modo che nel caso di specie “la valutazione totale determinata nella sua incidenza reale deve essere considerata come il 100%” e ricorre perciò “il presupposto medico-legale per ottenere la pensione di inabilità. L'epoca di insorgenza della condizione indennizzabile può essere individuata nella data della domanda amministrativa” (cfr. relazione depositata il 06.07.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile ed adeguatamente motivata la valutazione medica condotta dall'incaricato ausiliario, deve concludersi che è invalido con Controparte_2 riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% a far data dalla domanda amministrativa del gennaio 2022. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell' CP_4 nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario del resistente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2161/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è soggetto invalido con riduzione permanente della Controparte_2 capacità lavorativa in misura pari al 100% a far data dal gennaio 2022; condanna l' al pagamento, in favore di delle spese di lite, che CP_4 Controparte_2 liquida in complessivi € 2.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Stefano Di Giacomo;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_4
Così deciso in Ragusa il 26.03.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella