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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 15/09/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
n. 188/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 188/2019 R.G., assunta in decisione all'udienza del 26 febbraio
2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), anche n.q. di erede di Parte_1 C.F._1
deceduto in Gela in data 22.05.2016, elettivamente domiciliata in Gela, alla via G. Persona_1
Navarra Bresmes nr. 71, nello studio dell'avv. Salvatore Morreale (C.F. , che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F. e P.IVA: e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. e P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Caltanissetta, nel Viale della Regione nr. 172, nello studio dell'avv. Nicola Pasquale
Balistreri (C.F.: ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._3
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 26 febbraio 2025, all'esito della quale parte opponente ha concluso riportandosi alle conclusioni formulate nell'atto di citazione, nelle note di cui all'art. 183 co VI
c.p.c. nonché nelle comparse conclusionali e in quelle rassegnate all'udienza del 12 giugno 2024, chiedendo che la causa sia assunta in decisione, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., con vittoria di spese e pagina 1 di 5 compensi da distrarsi;
parte opposta si è riportata alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e ha chiesto concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 febbraio 2019, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificatole in data 23 gennaio 2019, con il quale la
[...]
quale cessionaria del credito di banca le ha Controparte_1 Controparte_3 ingiunto il pagamento di complessivi euro 219.447,88- come meglio specificato nell'atto di precetto - in forza dei titoli stragiudiziali costituiti dai contratti di mutuo fondiario stipulato tra la stessa e il suo defunto coniuge e banca in data 17 ottobre 2006 e 29 aprile 2011. Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto:
1. la nullità dei contratti di mutuo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 co.
II, T.U.B. alla luce della delibera CICR (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
2. l'insussistenza di titoli stragiudiziali esecutivi ex art. 474 c.p.c., posto che i contratti di mutuo su cui si fonda l'atto di precetto devono qualificarsi quale mutui cd. condizionati (motivo da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.).
Parti opponente ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, di disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli e, nel merito, di dichiararsi la nullità dei medesimi per le causali di cui ai motivi di opposizione, l'inefficacia dell'atto di precetto opposto nonché l'insussistenza del diritto ad agire esecutivamente di parte opposta;
con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'opposta e, per essa, la mandataria contestando Controparte_1 CP_2 integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto.
Celebrata la prima udienza, il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dei titoli;
concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., le parti hanno depositato memorie istruttorie e il Giudice con ordinanza del 4 febbraio 2020 ha disposto eseguirsi C.T.U. sul valore dell'immobile; depositato l'elaborato peritale, rinviata più volte la trattazione del procedimento, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, all'udienza del 10 maggio 2023 le parti hanno insistito nell'ammissione dei mezzi di prova ritualmente rassegnati e il Giudice, con ordinanza, ha rigettato le istanze istruttorie delle parti. Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, trattenuta la causa in decisione e rimessa sul ruolo al fine di instaurare il contraddittorio su doglianza potenzialmente idonea a definire il giudizio, all'udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di repliche.
pagina 2 di 5 **************
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, l'opposizione si profila infondata.
Deve, anzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di opposizione, in relazione al quale parte attrice ha dedotto la nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B.
Tale doglianza deve, infatti, ritenersi superata alla luce della pronuncia della Suprema Corte, la quale ha chiarito a Sezioni Unite che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n.
385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto” (Cassazione civile sez. un., 16/11/2022, n. 33719).
Ne consegue che è irrilevante ai fini del perfezionamento del mutuo il rapporto tra il valore dell'immobile acquistato e la somma mutuata sicché la doglianza avanzata da parte opponente non può essere accolta ed anche le risultanze della C.T.U. sono irrilevanti ai fini del decidere.
Anche il motivo di opposizione sollevato per la declaratoria di inidoneità dei contratti di mutuo a fungere da titolo esecutivo in quanto mutui cd. condizionati.
In diritto, giova premettere che ll contratto di mutuo è contratto reale che si perfeziona, in ossequio all'art. 1813 c.c., con la consegna della quantità di denaro o di altre cose fungibili che ne forma l'oggetto. La tradizionale concezione della consegna intesa quale materiale traditio rei mutuata è stata ormai da tempo superata dalla giurisprudenza di legittimità la quale, preso atto della dematerializzazione dei valori e del fenomeno della cashless society, ritiene integrato il requisito della consegna non solo in caso di materiale apprensione della somma mutuata, ma anche laddove la stessa sia posta nella cosiddetta disponibilità giuridica del mutuatario. Ne deriva che il contratto di mutuo dovrà ritenersi validamente perfezionato ove “contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 27/08/2015, n.17194); in altri termini, la disponibilità giuridica delle somme dovrà ritenersi sussistente allorquando le stesse fuoriescano dal patrimonio del mutuante, trasmigrando in quello del mutuatario. Una simile dinamica può affermarsi anche laddove le somme vengano poste su libretti di deposito vincolati all'avveramento delle condizioni meglio specificate in contratto, poiché il versamento delle somme risulta indice serio e concreto della migrazione delle somme, delle quali il mutuante non può più disporre.
Con specifico riguardo, poi, alla possibilità di vincolare la somma mutuata in deposito cauzionale intestato presso la si è chiarito che: “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura CP_3 reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello
pagina 3 di 5 stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi
e delle condizioni contrattuali” (Cass., Sez. 1, nr. 25632/2017).
A fronte di tale orientamento, ve n'è un altro di segno opposto per il quale, costituita la somma mutuata in deposito infruttifero, è la banca che torna ad essere proprietaria (art. 1834 c.c.) del denaro, così che alcuna obbligazione restitutoria sorge in capo al debitore, che anzi è creditore della mutuante. Se la parte creditrice intende agire esecutivamente, è quindi necessario che ponga a fondamento dell'atto di precetto non solo il contratto di mutuo ma anche l'atto pubblico notarile ovvero la scrittura privata autenticata con il quale sono state trasferite al mutuatario le somme svincolate. Il contratto di mutuo da solo non costituisce titolo esecutivo. Tale tesi è stata consacrata dalla Suprema Corte, sez. 3., con sentenza nr. 12007/2024 pubblicata il 3 maggio 2024: “la questione di diritto da risolvere, nella specie, non riguardava semplicemente la sussistenza e la validità del contratto di mutuo, ma l'efficacia di titolo esecutivo dell'atto pubblico notarile posto dalla società procedente alla base dell'azione esecutiva minacciata con il precetto opposto, e poiché tale atto pubblico conteneva ulteriori pattuizioni tra le parti, oltre alla mera stipulazione del contratto di mutuo, la corte
d'appello non avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il regolare perfezionamento, l'esistenza e la validità del contratto di mutuo, ma avrebbe dovuto verificare se, sulla base del complessivo rapporto negoziale posto in essere dalle parti ed emergente dall'atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo, sussistesse o meno una obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro a carico della società mutuataria ed in favore della banca mutuante, come richiesto dall'art. 474
c.p.c., ovvero se l'eventuale obbligazione della suddetta società mutuataria non fosse attuale, in quanto essa sarebbe sorta solo al verificarsi di determinate condizioni, successive alla stipulazione ed estranee ai documenti in base ai quali il mutuo era – pure correttamente – ricostruito come concluso, come sostenuto dalla società opponente.
2.3 A tal fine, naturalmente, non poteva essere sufficiente verificare se fosse stato stipulato tra le parti un valido contratto di mutuo
(anche di carattere reale e non meramente obbligatorio o condizionato), ma sarebbe stato necessario tener conto di tutte le ulteriori pattuizioni negoziali e, comunque, di tutto quanto convenuto nell'atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c..”. Ed ancora “non vi è dubbio che, fino al momento dell'effettivo “svincolo” delle somme depositate sul conto infruttifero presso la banca mutuante, non potrebbe dirsi esistente alcuna obbligazione restitutoria in capo alla società mutuataria, in quanto: a) le somme date a mutuo, dopo il perfezionamento del relativo contratto, erano tornate immediatamente ed integralmente nella disponibilità della banca mutuante;
la società mutuataria non ne aveva, quindi, più la disponibilità, per averle trasferite alla banca mutuante” (Cass. sez. 3., sentenza nr. 12007/2024).
E' chiaro che vi sono stati, dunque, due orientamenti di segno contrapposto, per cui, incontestato il perfezionamento del contratto di mutuo, come nel caso sottoposto alla cognizione di questo Giudice, è
pagina 4 di 5 necessario appurare se la costituzione in deposito cauzionale infruttifero della somma impedisca di classificare i contratti di mutuo quale titoli esecutivi.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte a Sezione Unite, offrendo la soluzione che questo Giudice intende condividere, poiché pienamente applicabile al caso in esame.
Con sentenza nr. 5968 del 6 marzo 2025 è stato enunciato il seguente principio di diritto
“Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e
l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa
a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.”; ne consegue che nel caso di specie i contratti di mutuo in atti sono da considerarsi validi titoli esecutivi, dal momento che è attestata l'erogazione della somma ai mutuatari e la successiva costituzione in deposito cauzionale infruttifero: la somma dunque è giuridicamente fuoriuscita dal patrimonio della per far CP_3 ingresso in quella dei debitori, i quali ne hanno avuto piena e libera disponibilità, concretizzatasi nella costituzione in deposito con l'assunzione, pacifica, dell'obbligazione a restituirla. Tanto emerge con chiarezza dalla lettura dei contratti di mutuo e nello specifico dall'art. 3 del contratto siglato tra le parti nel
2016 e dall'art. 1 del contratto siglato tra le parti nel 2011, in cui i mutuatari rilasciano quietanza per le somme ricevute.
Alla luce delle considerazioni suesposte, l'opposizione va integralmente rigettata così come la domanda riconvenzionale in essa contenuta.
Le spese di lite sono compensate, in ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti in corso di causa e che hanno certamente inciso sulla definizione della medesima ex art. 92 co II c.p.c.. Le spese di C.T.U. sono quantificate e liquidate in euro 4.400,00 come da precedente decreto emesso in data 22 gennaio 2022
e sono anch'esse compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione spiegata da , anche n.q. di erede di Parte_1 Per_1
;
[...]
- spese tutte compensate.
Gela, 13 settembre 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 188/2019 R.G., assunta in decisione all'udienza del 26 febbraio
2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), anche n.q. di erede di Parte_1 C.F._1
deceduto in Gela in data 22.05.2016, elettivamente domiciliata in Gela, alla via G. Persona_1
Navarra Bresmes nr. 71, nello studio dell'avv. Salvatore Morreale (C.F. , che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F. e P.IVA: e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. e P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Caltanissetta, nel Viale della Regione nr. 172, nello studio dell'avv. Nicola Pasquale
Balistreri (C.F.: ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._3
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 26 febbraio 2025, all'esito della quale parte opponente ha concluso riportandosi alle conclusioni formulate nell'atto di citazione, nelle note di cui all'art. 183 co VI
c.p.c. nonché nelle comparse conclusionali e in quelle rassegnate all'udienza del 12 giugno 2024, chiedendo che la causa sia assunta in decisione, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., con vittoria di spese e pagina 1 di 5 compensi da distrarsi;
parte opposta si è riportata alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e ha chiesto concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 febbraio 2019, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificatole in data 23 gennaio 2019, con il quale la
[...]
quale cessionaria del credito di banca le ha Controparte_1 Controparte_3 ingiunto il pagamento di complessivi euro 219.447,88- come meglio specificato nell'atto di precetto - in forza dei titoli stragiudiziali costituiti dai contratti di mutuo fondiario stipulato tra la stessa e il suo defunto coniuge e banca in data 17 ottobre 2006 e 29 aprile 2011. Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto:
1. la nullità dei contratti di mutuo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 co.
II, T.U.B. alla luce della delibera CICR (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
2. l'insussistenza di titoli stragiudiziali esecutivi ex art. 474 c.p.c., posto che i contratti di mutuo su cui si fonda l'atto di precetto devono qualificarsi quale mutui cd. condizionati (motivo da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.).
Parti opponente ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, di disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli e, nel merito, di dichiararsi la nullità dei medesimi per le causali di cui ai motivi di opposizione, l'inefficacia dell'atto di precetto opposto nonché l'insussistenza del diritto ad agire esecutivamente di parte opposta;
con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'opposta e, per essa, la mandataria contestando Controparte_1 CP_2 integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto.
Celebrata la prima udienza, il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dei titoli;
concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., le parti hanno depositato memorie istruttorie e il Giudice con ordinanza del 4 febbraio 2020 ha disposto eseguirsi C.T.U. sul valore dell'immobile; depositato l'elaborato peritale, rinviata più volte la trattazione del procedimento, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, all'udienza del 10 maggio 2023 le parti hanno insistito nell'ammissione dei mezzi di prova ritualmente rassegnati e il Giudice, con ordinanza, ha rigettato le istanze istruttorie delle parti. Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, trattenuta la causa in decisione e rimessa sul ruolo al fine di instaurare il contraddittorio su doglianza potenzialmente idonea a definire il giudizio, all'udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di repliche.
pagina 2 di 5 **************
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, l'opposizione si profila infondata.
Deve, anzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di opposizione, in relazione al quale parte attrice ha dedotto la nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B.
Tale doglianza deve, infatti, ritenersi superata alla luce della pronuncia della Suprema Corte, la quale ha chiarito a Sezioni Unite che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n.
385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto” (Cassazione civile sez. un., 16/11/2022, n. 33719).
Ne consegue che è irrilevante ai fini del perfezionamento del mutuo il rapporto tra il valore dell'immobile acquistato e la somma mutuata sicché la doglianza avanzata da parte opponente non può essere accolta ed anche le risultanze della C.T.U. sono irrilevanti ai fini del decidere.
Anche il motivo di opposizione sollevato per la declaratoria di inidoneità dei contratti di mutuo a fungere da titolo esecutivo in quanto mutui cd. condizionati.
In diritto, giova premettere che ll contratto di mutuo è contratto reale che si perfeziona, in ossequio all'art. 1813 c.c., con la consegna della quantità di denaro o di altre cose fungibili che ne forma l'oggetto. La tradizionale concezione della consegna intesa quale materiale traditio rei mutuata è stata ormai da tempo superata dalla giurisprudenza di legittimità la quale, preso atto della dematerializzazione dei valori e del fenomeno della cashless society, ritiene integrato il requisito della consegna non solo in caso di materiale apprensione della somma mutuata, ma anche laddove la stessa sia posta nella cosiddetta disponibilità giuridica del mutuatario. Ne deriva che il contratto di mutuo dovrà ritenersi validamente perfezionato ove “contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 27/08/2015, n.17194); in altri termini, la disponibilità giuridica delle somme dovrà ritenersi sussistente allorquando le stesse fuoriescano dal patrimonio del mutuante, trasmigrando in quello del mutuatario. Una simile dinamica può affermarsi anche laddove le somme vengano poste su libretti di deposito vincolati all'avveramento delle condizioni meglio specificate in contratto, poiché il versamento delle somme risulta indice serio e concreto della migrazione delle somme, delle quali il mutuante non può più disporre.
Con specifico riguardo, poi, alla possibilità di vincolare la somma mutuata in deposito cauzionale intestato presso la si è chiarito che: “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura CP_3 reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello
pagina 3 di 5 stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi
e delle condizioni contrattuali” (Cass., Sez. 1, nr. 25632/2017).
A fronte di tale orientamento, ve n'è un altro di segno opposto per il quale, costituita la somma mutuata in deposito infruttifero, è la banca che torna ad essere proprietaria (art. 1834 c.c.) del denaro, così che alcuna obbligazione restitutoria sorge in capo al debitore, che anzi è creditore della mutuante. Se la parte creditrice intende agire esecutivamente, è quindi necessario che ponga a fondamento dell'atto di precetto non solo il contratto di mutuo ma anche l'atto pubblico notarile ovvero la scrittura privata autenticata con il quale sono state trasferite al mutuatario le somme svincolate. Il contratto di mutuo da solo non costituisce titolo esecutivo. Tale tesi è stata consacrata dalla Suprema Corte, sez. 3., con sentenza nr. 12007/2024 pubblicata il 3 maggio 2024: “la questione di diritto da risolvere, nella specie, non riguardava semplicemente la sussistenza e la validità del contratto di mutuo, ma l'efficacia di titolo esecutivo dell'atto pubblico notarile posto dalla società procedente alla base dell'azione esecutiva minacciata con il precetto opposto, e poiché tale atto pubblico conteneva ulteriori pattuizioni tra le parti, oltre alla mera stipulazione del contratto di mutuo, la corte
d'appello non avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il regolare perfezionamento, l'esistenza e la validità del contratto di mutuo, ma avrebbe dovuto verificare se, sulla base del complessivo rapporto negoziale posto in essere dalle parti ed emergente dall'atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo, sussistesse o meno una obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro a carico della società mutuataria ed in favore della banca mutuante, come richiesto dall'art. 474
c.p.c., ovvero se l'eventuale obbligazione della suddetta società mutuataria non fosse attuale, in quanto essa sarebbe sorta solo al verificarsi di determinate condizioni, successive alla stipulazione ed estranee ai documenti in base ai quali il mutuo era – pure correttamente – ricostruito come concluso, come sostenuto dalla società opponente.
2.3 A tal fine, naturalmente, non poteva essere sufficiente verificare se fosse stato stipulato tra le parti un valido contratto di mutuo
(anche di carattere reale e non meramente obbligatorio o condizionato), ma sarebbe stato necessario tener conto di tutte le ulteriori pattuizioni negoziali e, comunque, di tutto quanto convenuto nell'atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c..”. Ed ancora “non vi è dubbio che, fino al momento dell'effettivo “svincolo” delle somme depositate sul conto infruttifero presso la banca mutuante, non potrebbe dirsi esistente alcuna obbligazione restitutoria in capo alla società mutuataria, in quanto: a) le somme date a mutuo, dopo il perfezionamento del relativo contratto, erano tornate immediatamente ed integralmente nella disponibilità della banca mutuante;
la società mutuataria non ne aveva, quindi, più la disponibilità, per averle trasferite alla banca mutuante” (Cass. sez. 3., sentenza nr. 12007/2024).
E' chiaro che vi sono stati, dunque, due orientamenti di segno contrapposto, per cui, incontestato il perfezionamento del contratto di mutuo, come nel caso sottoposto alla cognizione di questo Giudice, è
pagina 4 di 5 necessario appurare se la costituzione in deposito cauzionale infruttifero della somma impedisca di classificare i contratti di mutuo quale titoli esecutivi.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte a Sezione Unite, offrendo la soluzione che questo Giudice intende condividere, poiché pienamente applicabile al caso in esame.
Con sentenza nr. 5968 del 6 marzo 2025 è stato enunciato il seguente principio di diritto
“Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e
l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa
a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.”; ne consegue che nel caso di specie i contratti di mutuo in atti sono da considerarsi validi titoli esecutivi, dal momento che è attestata l'erogazione della somma ai mutuatari e la successiva costituzione in deposito cauzionale infruttifero: la somma dunque è giuridicamente fuoriuscita dal patrimonio della per far CP_3 ingresso in quella dei debitori, i quali ne hanno avuto piena e libera disponibilità, concretizzatasi nella costituzione in deposito con l'assunzione, pacifica, dell'obbligazione a restituirla. Tanto emerge con chiarezza dalla lettura dei contratti di mutuo e nello specifico dall'art. 3 del contratto siglato tra le parti nel
2016 e dall'art. 1 del contratto siglato tra le parti nel 2011, in cui i mutuatari rilasciano quietanza per le somme ricevute.
Alla luce delle considerazioni suesposte, l'opposizione va integralmente rigettata così come la domanda riconvenzionale in essa contenuta.
Le spese di lite sono compensate, in ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti in corso di causa e che hanno certamente inciso sulla definizione della medesima ex art. 92 co II c.p.c.. Le spese di C.T.U. sono quantificate e liquidate in euro 4.400,00 come da precedente decreto emesso in data 22 gennaio 2022
e sono anch'esse compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione spiegata da , anche n.q. di erede di Parte_1 Per_1
;
[...]
- spese tutte compensate.
Gela, 13 settembre 2025
Il Giudice
Serena Berenato
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