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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/07/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2512/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2512/2025 promossa da: nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Claudio Cammarata del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3 aprile 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio il giorno 11 marzo 1996, in Parma, e che dalla loro unione sono nati i figli e , divenuti entrambi maggiorenni e provvisti di indipendenza economica. Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, nonché fornendo indicazioni sulle rispettive risorse patrimoniali, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (riguardanti esclusivamente questioni di natura economica, così compreso il godimento della casa familiare), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione. pagina 1 di 2 Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla specifica deduzione sul punto, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Per altro verso, vanno omologate le condizioni concordate dalle parti, poiché prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, sulle spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo d'interesse.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Parma il giorno 11 marzo 1996 (matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 36, P. 1, anno 1996).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 31 marzo 2025 e depositato il 3 aprile 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 25 luglio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2512/2025 promossa da: nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Claudio Cammarata del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3 aprile 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio il giorno 11 marzo 1996, in Parma, e che dalla loro unione sono nati i figli e , divenuti entrambi maggiorenni e provvisti di indipendenza economica. Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, nonché fornendo indicazioni sulle rispettive risorse patrimoniali, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (riguardanti esclusivamente questioni di natura economica, così compreso il godimento della casa familiare), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione. pagina 1 di 2 Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla specifica deduzione sul punto, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Per altro verso, vanno omologate le condizioni concordate dalle parti, poiché prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, sulle spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo d'interesse.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Parma il giorno 11 marzo 1996 (matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 36, P. 1, anno 1996).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 31 marzo 2025 e depositato il 3 aprile 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 25 luglio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2